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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile in persona del G.O.P .Dr.ssa Anna Ruotolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3619 del ruolo generale civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cirillo C.F. ), C.F._1 giusta procura a margine all'atto di opposizione, presso il cui studio in Mondragone
(CE) alla via Castelvolturno, elettivamente domicilia;
Opponente;
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , (P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Papa (C.F. ), C.F._2 giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, presso il cui studio in
Santa Maria Capua Vetere, alla Trav. Mario Fiore n. 16, elettivamente domicilia;
Opponente
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi a propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che l' Parte_2
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 755/2021, emesso
[...] dall'intestato Tribunale il 26.2.2021 e notificato il 12.3.2021 con il quale gli era
1 ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_3 somma di € 31.179,98, oltre interessi legali e spese ed alle competenze legali liquidate in €. 286,00 per esborsi ed €. 1.305,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, per il mancato pagamento di fatture relative alla gestione di servizi socio – sanitari effettuati in favore di vari utenti residenti nei Comuni dell'Ambito presso la casa alloggio Coop. Aria Nuova.
A fondamento della proposta opposizione eccepiva la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e contestava l'esatta determinazione del preteso credito basato solo su fatture.
In conseguenza di ciò chiedeva dichiararsi la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, specie avuto riguardo alla rappresentata inesistenza di caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità della partita creditoria ivi azionata da controparte.
Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione chiedeva revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 755/2021, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese e competenze.
Costituita il giudizio la contestava i motivi di Controparte_4 opposizione e precisava che la fattura n. 067/E dell'importo di €. 840,00, per mero errore dell'amministrazione era stata emessa utilizzando gli stessi parametri dell'UVI n. 309 del 31.07.2019 relativo al periodo precedente, e non quelli dell'UVI
n 190 del 03.06.2020 per il periodo di riferimento e quindi stornata. Deduceva, altresì, il corretto ammontare del rimanente credito e, per tale motivo chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di €. 30.339,98, rappresentato dalla differenza tra la somma ingiunta pari ad €. 31.179,98 ed €.
840,00 portato dalla fattura n. 067/E, stornata con nota di credito. In via subordinata, la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo comunque non disconosciuto, di €. 25.512,79 rappresentato dalla differenza tra l'importo ingiunto di €. 31.179,98 e le due fatture n. 067/E di €. 840,00 e n. 229/E €. 4.827,19, la prima oggetto di contestazione e poi stornata e la seconda oggetto di contestazione solo perché condizionata al pagamento delle risorse del piano di zona.
Concludeva per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di €. 30.339,98 per sorta capitale. Vittoria di spese e competenze.
2 Alla udienza del 6/9/2021 il G.U. non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini ex art.183 VI comma c.p.c.
Depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 25/7/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/7/2024.
La causa perveniva sul ruolo di questo giudice in data 15/1/2025.
Con le memorie ex art. 127 ter c.p.c. depositate congiuntamente per l'udienza del
06/03/2025 le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese lite e rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
All'udienza del 6/3/2025 la causa era riservata in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Le parti hanno rappresentato che il quale Comune Parte_1 capofila della , ha provveduto al pagamento della sorta Pt_1 Parte_2 capitale di cui alle fatture poste a base del D.I. n. 755/2021 e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Produce, infatti, cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto formi oggetto della controversia.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato atteso che in corso di causa è venuto meno l'interesse ad agire o a contraddire delle parti con riguardo al credito.
Invero, per “ interesse ad agire” deve intendersi quella condizione dell'azione enunciata dall'art. 100 c.p.c. in forza del quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire si risolve nella “ concreta utilità” del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio ma anche al momento della decisione del Giudice.
La pronuncia di “ cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza d'ufficio o su istanza di parte, ogni volta che non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o come nel caso di specie per il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti alla naturale
3 definizione dello stesso ( cfr Cass.Civ. sez.III 01 giugno 2004 n. 10478 e
Cass.Sez.Unite del 28 settembre 2000 n. 11048).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo in conseguenza ad un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque che comporti la carenza soprattutto di interesse, travolge necessariamente la pronuncia resa nella fase monitoria e pertanto deve essere revocato dal giudice dell'opposizione che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento della emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'intervenuto accordo transattivo intercorso tra le parti ed il decreto ingiuntivo n. 755/21 va revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I° Sezione Civile , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla controversia R.G. 3619/2021. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
. dichiara cessata la materia del contendere;
. revoca il decreto ingiuntivo numero 755/2021 emesso dall'intestato Tribunale il
26/02/2021;
. dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cosi è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10/03/2025
IL G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile in persona del G.O.P .Dr.ssa Anna Ruotolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3619 del ruolo generale civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cirillo C.F. ), C.F._1 giusta procura a margine all'atto di opposizione, presso il cui studio in Mondragone
(CE) alla via Castelvolturno, elettivamente domicilia;
Opponente;
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , (P.I. , Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Papa (C.F. ), C.F._2 giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, presso il cui studio in
Santa Maria Capua Vetere, alla Trav. Mario Fiore n. 16, elettivamente domicilia;
Opponente
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi a propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che l' Parte_2
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 755/2021, emesso
[...] dall'intestato Tribunale il 26.2.2021 e notificato il 12.3.2021 con il quale gli era
1 ingiunto il pagamento in favore di della Controparte_3 somma di € 31.179,98, oltre interessi legali e spese ed alle competenze legali liquidate in €. 286,00 per esborsi ed €. 1.305,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, per il mancato pagamento di fatture relative alla gestione di servizi socio – sanitari effettuati in favore di vari utenti residenti nei Comuni dell'Ambito presso la casa alloggio Coop. Aria Nuova.
A fondamento della proposta opposizione eccepiva la carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e contestava l'esatta determinazione del preteso credito basato solo su fatture.
In conseguenza di ciò chiedeva dichiararsi la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, specie avuto riguardo alla rappresentata inesistenza di caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità della partita creditoria ivi azionata da controparte.
Nel merito, in accoglimento della proposta opposizione chiedeva revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 755/2021, in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese e competenze.
Costituita il giudizio la contestava i motivi di Controparte_4 opposizione e precisava che la fattura n. 067/E dell'importo di €. 840,00, per mero errore dell'amministrazione era stata emessa utilizzando gli stessi parametri dell'UVI n. 309 del 31.07.2019 relativo al periodo precedente, e non quelli dell'UVI
n 190 del 03.06.2020 per il periodo di riferimento e quindi stornata. Deduceva, altresì, il corretto ammontare del rimanente credito e, per tale motivo chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di €. 30.339,98, rappresentato dalla differenza tra la somma ingiunta pari ad €. 31.179,98 ed €.
840,00 portato dalla fattura n. 067/E, stornata con nota di credito. In via subordinata, la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo comunque non disconosciuto, di €. 25.512,79 rappresentato dalla differenza tra l'importo ingiunto di €. 31.179,98 e le due fatture n. 067/E di €. 840,00 e n. 229/E €. 4.827,19, la prima oggetto di contestazione e poi stornata e la seconda oggetto di contestazione solo perché condizionata al pagamento delle risorse del piano di zona.
Concludeva per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di €. 30.339,98 per sorta capitale. Vittoria di spese e competenze.
2 Alla udienza del 6/9/2021 il G.U. non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini ex art.183 VI comma c.p.c.
Depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 25/7/2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4/7/2024.
La causa perveniva sul ruolo di questo giudice in data 15/1/2025.
Con le memorie ex art. 127 ter c.p.c. depositate congiuntamente per l'udienza del
06/03/2025 le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese lite e rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
All'udienza del 6/3/2025 la causa era riservata in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Le parti hanno rappresentato che il quale Comune Parte_1 capofila della , ha provveduto al pagamento della sorta Pt_1 Parte_2 capitale di cui alle fatture poste a base del D.I. n. 755/2021 e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Produce, infatti, cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto formi oggetto della controversia.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato atteso che in corso di causa è venuto meno l'interesse ad agire o a contraddire delle parti con riguardo al credito.
Invero, per “ interesse ad agire” deve intendersi quella condizione dell'azione enunciata dall'art. 100 c.p.c. in forza del quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire si risolve nella “ concreta utilità” del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio ma anche al momento della decisione del Giudice.
La pronuncia di “ cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza d'ufficio o su istanza di parte, ogni volta che non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o come nel caso di specie per il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti alla naturale
3 definizione dello stesso ( cfr Cass.Civ. sez.III 01 giugno 2004 n. 10478 e
Cass.Sez.Unite del 28 settembre 2000 n. 11048).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo in conseguenza ad un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque che comporti la carenza soprattutto di interesse, travolge necessariamente la pronuncia resa nella fase monitoria e pertanto deve essere revocato dal giudice dell'opposizione che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento della emissione del decreto ingiuntivo.
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'intervenuto accordo transattivo intercorso tra le parti ed il decreto ingiuntivo n. 755/21 va revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I° Sezione Civile , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla controversia R.G. 3619/2021. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
. dichiara cessata la materia del contendere;
. revoca il decreto ingiuntivo numero 755/2021 emesso dall'intestato Tribunale il
26/02/2021;
. dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cosi è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10/03/2025
IL G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo
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