Decreto cautelare 29 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2023
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2022, proposto da
NZ NT e NZ RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Botasso e Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento ADER n. 035 2022 90019415 000 dell'importo di € 56.411,85 con riferimento all''annata lattiero casearia 2005/2006, notificata al signor NZ NT in data 21.10.2022;
- dell’intimazione di pagamento ADER n. 035 2022 90019414000 dell’importo di € 56.411,85 con riferimento all''annata lattiero casearia 2005/2006, notificata al signor NZ RE in data 21.10.2022;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento e, ove occorra, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 2022/6752, notificata al signor NZ NT in data successiva al 18.11.2022;
e in ogni caso, per l’accertamento:
- dell’intervenuta prescrizione dell''eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo all''azienda agricola dei ricorrenti con riferimento all''annata 2005/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. ER IN MO, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame i signori NT e RE NZ, in qualità di soci solidalmente e illimitatamente responsabili dell’Azienda Agricola NZ Francesco di NZ NT e RE, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, hanno impugnato:
- l’intimazione di pagamento n. 035 2022 90019415 000 dell’importo di € 56.411,85 notificata da ADER – Agenzia delle entrate-Riscossione al signor NZ NT in data 21.10.2022;
- l’intimazione di pagamento n. 035 2022 90019414000 dell’importo di € 56.411,85 notificata da ADER – Agenzia delle entrate-Riscossione al signor NZ RE in data 21.10.2022.
1.1. Nell’allegato alle predette intimazioni denominato “dettaglio del debito” , i due importi ingiunti vengono riferiti all’annata agraria genericamente individuata come “2006” . Nel ricorso, l’azienda ricorrente interpreta tale indicazione come “2005/2006” . In realtà, in corso di causa GE ha chiarito (documentandolo) che l’annata è la “2004/2005” : circostanza di cui parte ricorrente ha preso atto.
1.2. Le intimazioni di pagamento hanno fatto seguito alla notifica della cartella di pagamento n. 03520060018446529000 notificata ai due ricorrenti da Regione Lombardia in data 21 ottobre 2022.
2. Nel ricorso sono state formulate plurime censure, che possono essere sintetizzate nei seguenti punti:
(i) si sarebbe verificata la prescrizione (quadriennale, quinquennale o decennale) del debito, per mancata notifica ai produttori responsabili dell’esubero di latte dell’atto di accertamento del prelievo dovuto per l’annata in questione, essendo irrilevante la notifica effettuata nei confronti degli acquirenti; sarebbe in ogni caso illegittima l’applicazione degli interessi;
(ii) nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia; più precisamente, in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18 (Barausse), dovrebbe essere ripetuta in modo strettamente proporzionale, ossia senza categorie prioritarie, la redistribuzione delle quote non utilizzate a livello nazionale per le campagne dal 1995-1996 al 2002-2003 (disapplicando l’art. 1 comma 8 del D.L. 1 marzo 1999 n. 43, e l’art. 1 comma 5 del D.L. 4 febbraio 2000 n. 8); in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 (San Rocco), per le campagne dal 2003-2004 al 2007-2008 dovrebbero essere ammessi al rimborso del prelievo supplementare imputato in eccesso anche i produttori che non hanno effettuato i versamenti mensili del suddetto prelievo (disapplicando l’art. 9 del DL 28 marzo 2003 n. 49);
(iii) vi sarebbe incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale; in proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP), e la sentenza del Tribunale UE Sez. II 2 dicembre 2014 T-661/11 (Repubblica Italiana v. Commissione); gli importi del prelievo supplementare sarebbero quindi stati inseriti illegittimamente nel Registro nazionale dei debiti di cui all’art. 8-ter comma 2 del DL 10 febbraio 2009 n. 5, non trattandosi di “importi accertati come dovuti”;
(iv) sull’importo del prelievo supplementare, ridefinito e ridotto in base alle operazioni di calcolo conseguenti alla disapplicazione delle norme interne di cui al punto (ii), dovrebbe poi essere effettuata un’ulteriore riduzione per tenere conto delle compensazioni con gli aiuti PAC già eseguite dagli organismi pagatori ai sensi dell’art. 8-ter comma 5 del DL 5/2009; inoltre, gli atti impugnati sarebbero affetti da difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che l’Amministrazione avrebbe del tutto omesso di accertare preventivamente la sussistenza dei presupposti per procedere alla riscossione mediante ruolo, nonché di indicare nella cartella di pagamento (anche solo per relationem ) la ragione posta a fondamento della riscossione a mezzo ruolo;
(v) l’intimazione di pagamento sarebbe priva di motivazione in relazione al calcolo degli interessi, in violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 7 della legge 212/2000, essendo stata riportata soltanto la cifra globale degli interessi dovuti con riferimento alle singole imputazioni di prelievo, senza alcuna indicazione circa i criteri applicati, il periodo preso in considerazione e le aliquote applicate per le varie annualità.
2. Ader, ritualmente intimata, non si è costituita. Si è invece costituita GE, depositando relazione sui fatti di causa con la pertinente documentazione esponendo, in particolare:
- che i provvedimenti impugnati si riferiscono all’annata agraria 2004/2005, come si evince dal raffronto tra l’importo di € 30.175,22 di cui al “Debito Originario” e “Debito Residuo Scaduto” delle intimazioni impugnate (pag. 03) e l’identico importo risultante dal Registro Debitori alla voce “Prelievo ancora dovuto” relativamente proprio alla campagna lattiera 2004/05 (cfr. all. 09 pag. 13); tale importo, peraltro, corrisponde anche a quello indicato nella voce “prelievo” relativo all’imputazione 2004/05 di cui alla pag. 2 del file “Importi ancora dovuti” (cfr. all. 10);
- che, nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato, Terza Sezione, con sentenza 10 ottobre 2022 n. 8663 (all. 11), in riforma della sentenza del TAR Lazio-Roma 8 luglio 2010 n. 2473, su appello di numerosi produttori tra cui l’odierna ricorrente, ha annullato le imputazioni di prelievo relative all’annata 2004/2005 sancendo l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi - con ulteriori provvedimenti - sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili;
- che GE stava provvedendo (a dicembre 2023) al discarico delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni per cui è causa;
- che l’eccezione di prescrizione è infondata, sussistendo plurimi atti interruttivi.
3. Parte ricorrente ha replicato con memoria depositata il 13 febbraio 2024, prendendo atto della correzione operata da GE in ordine all’individuazione della corretta annata agraria e chiedendo l’accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo, essendo confessorio il vizio di motivazione degli atti impugnati; in subordine, ha richiamato il giudicato medio tempore intervenuto, insistendo anche per tale motivo per l’accoglimento del ricorso.
4. In prossimità dell’udienza straordinaria di trattazione del ricorso, GE ha documentato che le cartelle di pagamento presupposte agli atti impugnati sono state oggetto di sgravio integrale, tant’è che attualmente il debito residuo a carico dei ricorrenti in relazione all’annata agraria 2004/2005 è pari a zero; con separata relazione, GE ha quindi chiesto la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
5. Parte ricorrente ha depositato una breve memoria conclusiva nella quale, pur prendendo atto dell’intervenuto sgravio, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sul rilievo che le intimazioni di pagamento impugnate sono state notificate ai ricorrenti dopo il giudicato di annullamento del Consiglio di Stato.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato in gran parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in accoglimento dell’eccezione formulata da GE, in relazione alle censure dedotte da parte ricorrente con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo; GE ha infatti documentato di aver proceduto in corso di causa allo sgravio integrale delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni impugnate, azzerando l’importo del debito dovuto dai ricorrenti a titolo di imputazione di prelievo per l’annata agraria in contestazione (2004/2005); e ciò in esecuzione del giudicato di annullamento del prelievo medio tempore intervenuto per effetto della sentenza Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10 ottobre 2022 n. 8663, che ha annullato le imputazioni di prelievo 2004/2005 riferite a ciascuno dei produttori appellanti, tra cui gli odierni ricorrenti, ai fini del ricalcolo da parte di GE degli importi dovuti previa disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili.
8. Nella prospettiva del ricalcolo di cui sopra, va respinta l’eccezione di prescrizione dedotta dai ricorrenti con il primo motivo.
8.1. Come già affermato da questa Sezione (cfr., in particolare, la sentenza 2 ottobre 2023 n. 728, alla cui ampie considerazioni si rinvia), nella materia qui in esame la prescrizione è decennale e va computata tenendo conto anche dei due periodi di sospensione legale dal 1 aprile al 15 luglio 2019 (ex art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 “per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione”) e poi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (in periodo di emergenza COVID, ex art. 68 D.L. n. 18/20 e s.m.i.).
8.2. Nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale è rimasto interrotto sia dalla notificazione delle comunicazioni di prelievo riferite all’annata in contestazione, sia dalla resistenza in giudizio dell’Amministrazione nei giudizi scaturiti da quelle comunicazioni (definiti dalle sentenze del TAR Lazio-Roma 8 luglio 2010 n. 2473 e Consiglio di Stato 10 ottobre 2022 n. 8663), il che già basterebbe a vanificare l’eccezione; sia, infine, dagli ulteriori atti interruttivi allegati in giudizio da GE in riferimento al periodo antecedente all’avvio della proceduta di riscossione, con particolare riferimento alla intimazione di pagamento n. AGEA.AGA.2009.31806 del 19 giugno 2009 (cfr. all. 13), spedita a mezzo racc. a/r il 21 luglio 2009 (cfr. all. 14), e alla successiva istanza di rateizzazione presentata dai produttori in data 5 ottobre 2009 (cfr. all. 15).
9. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e in parte respinto nel merito perché infondato.
10. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la parziale reciproca soccombenza e la complessità e particolarità delle questioni esaminate, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IN MO, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER IN MO |
IL SEGRETARIO