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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4190/2025 r.g.
T R A
nato il [...] a [...] -BR- e residente in Parte_1
Melendugno -LE- (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Lucia CodiceFiscale_1
Petrachi come da mandato in atti, ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica, resistente Controparte_1
contumace avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 19.11.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 11.06.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Lecce esponendo: - che in data 10.04.2020 era stato citato a giudizio, dinanzi al Tribunale penale di Lecce, quale imputato in ordine ai seguenti delitti: a) del reato p. e p. dagli artt. 10 lett. a), 31 con riferimento all'art. 44 lett. c) ultima parte D.P.R. 380/01 […];
b) del reato p. e p. dall'art. 181 del d.l.vo n. 42/04 […] accertato in Melendugno il
19.06.2019; - che il procedimento, iscritto al n. RGNR 9316/2019 Tribunale Lecce, si era concluso il 09.09.2020 con la sua assoluzione per insussistenza del fatto;
- che la sentenza, non impugnata, era divenuta definitiva il 24.01.2021; - che egli aveva proposto istanza di rimborso delle spese legali sostenute sul portale SIAMM (istanza n. IA2022-252), ex art. 1 commi 1015, 1018 e 1022 L. 30.12.2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che disponeva che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, doveva essere riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento;
- che l'istanza era stata "respinta per non aver superato le verifiche di congruità" e, in particolare, perché il "sostenitore della spesa totalmente non coincidente con soggetto istante, art 3, comma 4, lett. h)": - che avverso detto provvedimento di diniego egli aveva proposto ricorso a mezzo PEC il 17.02.2023; - che il pagamento delle spese legali era stato effettuato dal conto corrente dei suoi genitori ( e Controparte_2
, con lui conviventi, in quanto egli non disponeva di un conto corrente a sé CP_3
intestato, né disponeva delle somme necessarie per il saldo della fattura del difensore;
- che egli aveva inviato nuova diffida al in data 07.03.2025; - che con CP_1
comunicazione del 07.05.2025 il ancora una volta aveva respinto la richiesta;
- CP_1
che egli aveva diritto al rimborso della somma di € 1.562,00 versata per la difesa nel giudizio penale n. 9216/2019 RGNR dal quale era stato assolto con formula piena, ex art. 1 commi 1015, 1018 e 1022 L. 30.12.2020, n. 178; concludeva chiedendo:
1. dichiararsi il suo diritto al rimborso spese legali ex art. 1 commi 1015, 1018 e 1022 L. 30.12.2020, n. 178; 2. per l'effetto, ordinare al convenuto al pagamento in favore di lui della CP_1
complessiva somma di € 1.562,00, oltre spese sostenute, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, oltre accessori di legge.
Fissata udienza di comparizione delle parti con decreto del 23.06.2025; ritualmente notificato ricorso e decreto;
rimasto e dichiarato contumace il Controparte_1
resistente; in mancanza di richieste istruttorie, il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la discussione l'udienza del 19.11.2025 nella quale, sulle conclusioni rassegnate dal solo ricorrente, riservava la causa per la sentenza, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Il ricorso merita accoglimento.
Con la L. 30.12.2020 n 178 art. 1, commi 1015, 1018 e 1022 è stato previsto che all'imputato assolto per insussistenza del fatto, per non averlo commesso, o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla sua entrata in vigore, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento.
Con decreto 20.12.2021 (“Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020”) all'art. 3 lettera h sono stati definiti i criteri che deve avere l'istanza di accesso al fondo, in cui viene specificato che occorre produrre “la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario”
Infine, nelle FAQ ufficiali, aggiornate al 20.02.2025 e prodotte in atti, sotto la domanda: “Sono considerati validi i pagamenti eseguiti da soggetti diversi dall'imputato assolto?” si legge: “Il sostenitore della spesa deve coincidere con l'imputato assolto, art. 1, comma 2, lett. g) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021. Di conseguenza, salvo i casi previsti dal decreto all'art 3, comma 2, il bonifico deve essere ordinato dal conto corrente dell'imputato assolto. Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione ai rimborsi erogati dal fondo anche i seguenti bonifici: → bonifici ordinati da conto corrente cointestato tra imputato assolto e terzi;
→ bonifici ordinati da conto corrente intestato o cointestato ad un soggetto appartenente al nucleo familiare/parente di primo grado o secondo grado dell'imputato assolto;
In ogni caso è 'necessario allegare documentazione idonea a comprovare sia la titolarità del conto corrente dal quale è stato eseguito il versamento sia il grado di parentela e/o appartenenza al nucleo familiare dell'intestatario del conto corrente bonifici ordinati da conto corrente cointestato tra imputato assolto e terzi.”
Orbene, in giudizio risulta documentato: - che era stato citato in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale penale di Lecce nel procedimento penale n. 9316/19 r.g.n.r.
Tribunale di Lecce;
- che con sentenza del 09.09.2020 era stato assolto per insussistenza del fatto di reato contestatogli;
- che detta sentenza non era stata impugnata ed era divenuta definitiva in data 24.01.2021; - che egli all'epoca era convivente con i genitori (si veda lo stato di famiglia in atti) e non disponeva di redditi congrui per provvedere al pagamento dei compensi del difensore che lo aveva assistito nel processo penale;
- che dal conto corrente intestato ai suoi genitori era stato effettuato un bonifico di € 1.562,00 per il pagamento della fattura dell'Avv. Anna Centonze a lui intestata, emessa per la sua difesa nel procedimento penale in questione;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Brindisi aveva emesso parere di congruità di detto compenso professionale.
Il ricorrente ha pertanto dimostrato in giudizio la sussistenza di tutti i presupposti richiesti perché gli venga riconosciuto - ex art. 1 commi 1015, 1018 e 1022 L. 30.12.2020, n.
178- il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale nel quale era stato assolo con sentenza definitiva per insussistenza del fatto, per complessivi € 1.562,00.
Sul soccombente devono gravare le spese e competenze di lite del CP_1
ricorrente, liquidate come in dispositivo, tenendo in considerazione il valore medio dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione corrispondente, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale (queste ultime due dimidiate per l'assenza di attività istruttoria e il mancato deposito di note conclusive), tutti ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di € 1.562,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale n. 9316/2019 r.g.n.r. Tribunale di Lecce, conclusosi con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto con sentenza passata in giudicato in data
24.01.2021, ex art. 1, commi 1015, 1018 e 1022, della L. 30.12.2020, n. 178;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'Avv. Lilia Lucia Controparte_1
Petrachi, difensore del ricorrente dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.289,40, di cui € 98,00 per esborsi ed € 1.191,40 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 21 novembre 2025 Il Giudice Onorario (Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4190/2025 r.g.
T R A
nato il [...] a [...] -BR- e residente in Parte_1
Melendugno -LE- (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Lucia CodiceFiscale_1
Petrachi come da mandato in atti, ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica, resistente Controparte_1
contumace avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 19.11.2025 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 11.06.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Lecce esponendo: - che in data 10.04.2020 era stato citato a giudizio, dinanzi al Tribunale penale di Lecce, quale imputato in ordine ai seguenti delitti: a) del reato p. e p. dagli artt. 10 lett. a), 31 con riferimento all'art. 44 lett. c) ultima parte D.P.R. 380/01 […];
b) del reato p. e p. dall'art. 181 del d.l.vo n. 42/04 […] accertato in Melendugno il
19.06.2019; - che il procedimento, iscritto al n. RGNR 9316/2019 Tribunale Lecce, si era concluso il 09.09.2020 con la sua assoluzione per insussistenza del fatto;
- che la sentenza, non impugnata, era divenuta definitiva il 24.01.2021; - che egli aveva proposto istanza di rimborso delle spese legali sostenute sul portale SIAMM (istanza n. IA2022-252), ex art. 1 commi 1015, 1018 e 1022 L. 30.12.2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che disponeva che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, doveva essere riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento;
- che l'istanza era stata "respinta per non aver superato le verifiche di congruità" e, in particolare, perché il "sostenitore della spesa totalmente non coincidente con soggetto istante, art 3, comma 4, lett. h)": - che avverso detto provvedimento di diniego egli aveva proposto ricorso a mezzo PEC il 17.02.2023; - che il pagamento delle spese legali era stato effettuato dal conto corrente dei suoi genitori ( e Controparte_2
, con lui conviventi, in quanto egli non disponeva di un conto corrente a sé CP_3
intestato, né disponeva delle somme necessarie per il saldo della fattura del difensore;
- che egli aveva inviato nuova diffida al in data 07.03.2025; - che con CP_1
comunicazione del 07.05.2025 il ancora una volta aveva respinto la richiesta;
- CP_1
che egli aveva diritto al rimborso della somma di € 1.562,00 versata per la difesa nel giudizio penale n. 9216/2019 RGNR dal quale era stato assolto con formula piena, ex art. 1 commi 1015, 1018 e 1022 L. 30.12.2020, n. 178; concludeva chiedendo:
1. dichiararsi il suo diritto al rimborso spese legali ex art. 1 commi 1015, 1018 e 1022 L. 30.12.2020, n. 178; 2. per l'effetto, ordinare al convenuto al pagamento in favore di lui della CP_1
complessiva somma di € 1.562,00, oltre spese sostenute, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3. con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del difensore anticipatario, oltre accessori di legge.
Fissata udienza di comparizione delle parti con decreto del 23.06.2025; ritualmente notificato ricorso e decreto;
rimasto e dichiarato contumace il Controparte_1
resistente; in mancanza di richieste istruttorie, il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la discussione l'udienza del 19.11.2025 nella quale, sulle conclusioni rassegnate dal solo ricorrente, riservava la causa per la sentenza, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
Il ricorso merita accoglimento.
Con la L. 30.12.2020 n 178 art. 1, commi 1015, 1018 e 1022 è stato previsto che all'imputato assolto per insussistenza del fatto, per non averlo commesso, o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla sua entrata in vigore, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento.
Con decreto 20.12.2021 (“Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020”) all'art. 3 lettera h sono stati definiti i criteri che deve avere l'istanza di accesso al fondo, in cui viene specificato che occorre produrre “la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario”
Infine, nelle FAQ ufficiali, aggiornate al 20.02.2025 e prodotte in atti, sotto la domanda: “Sono considerati validi i pagamenti eseguiti da soggetti diversi dall'imputato assolto?” si legge: “Il sostenitore della spesa deve coincidere con l'imputato assolto, art. 1, comma 2, lett. g) del decreto ministeriale del 20 dicembre 2021. Di conseguenza, salvo i casi previsti dal decreto all'art 3, comma 2, il bonifico deve essere ordinato dal conto corrente dell'imputato assolto. Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione ai rimborsi erogati dal fondo anche i seguenti bonifici: → bonifici ordinati da conto corrente cointestato tra imputato assolto e terzi;
→ bonifici ordinati da conto corrente intestato o cointestato ad un soggetto appartenente al nucleo familiare/parente di primo grado o secondo grado dell'imputato assolto;
In ogni caso è 'necessario allegare documentazione idonea a comprovare sia la titolarità del conto corrente dal quale è stato eseguito il versamento sia il grado di parentela e/o appartenenza al nucleo familiare dell'intestatario del conto corrente bonifici ordinati da conto corrente cointestato tra imputato assolto e terzi.”
Orbene, in giudizio risulta documentato: - che era stato citato in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale penale di Lecce nel procedimento penale n. 9316/19 r.g.n.r.
Tribunale di Lecce;
- che con sentenza del 09.09.2020 era stato assolto per insussistenza del fatto di reato contestatogli;
- che detta sentenza non era stata impugnata ed era divenuta definitiva in data 24.01.2021; - che egli all'epoca era convivente con i genitori (si veda lo stato di famiglia in atti) e non disponeva di redditi congrui per provvedere al pagamento dei compensi del difensore che lo aveva assistito nel processo penale;
- che dal conto corrente intestato ai suoi genitori era stato effettuato un bonifico di € 1.562,00 per il pagamento della fattura dell'Avv. Anna Centonze a lui intestata, emessa per la sua difesa nel procedimento penale in questione;
- che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Brindisi aveva emesso parere di congruità di detto compenso professionale.
Il ricorrente ha pertanto dimostrato in giudizio la sussistenza di tutti i presupposti richiesti perché gli venga riconosciuto - ex art. 1 commi 1015, 1018 e 1022 L. 30.12.2020, n.
178- il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale nel quale era stato assolo con sentenza definitiva per insussistenza del fatto, per complessivi € 1.562,00.
Sul soccombente devono gravare le spese e competenze di lite del CP_1
ricorrente, liquidate come in dispositivo, tenendo in considerazione il valore medio dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione corrispondente, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale (queste ultime due dimidiate per l'assenza di attività istruttoria e il mancato deposito di note conclusive), tutti ridotti del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di € 1.562,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale n. 9316/2019 r.g.n.r. Tribunale di Lecce, conclusosi con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto con sentenza passata in giudicato in data
24.01.2021, ex art. 1, commi 1015, 1018 e 1022, della L. 30.12.2020, n. 178;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'Avv. Lilia Lucia Controparte_1
Petrachi, difensore del ricorrente dichiaratasi anticipataria, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.289,40, di cui € 98,00 per esborsi ed € 1.191,40 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 21 novembre 2025 Il Giudice Onorario (Avv. Silvia Rosato)