Art. 42. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 1. All' articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , dopo la lettera l-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
« l-ter) emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 . ». Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell' articolo 19-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE » come modificato dal presente decreto:
«Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). - 1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a);
b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati;
c) le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
d) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) le societa' di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE;
g) le societa' di investimento a capitale variabile e le societa' di investimento a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE ;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB;
l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB 70.
l-ter) emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 .
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.».
« l-ter) emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 . ». Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell' articolo 19-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , recante «Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE » come modificato dal presente decreto:
«Art. 19-bis (Enti sottoposti a regime intermedio). - 1. Sono enti sottoposti a regime intermedio:
a);
b) le societa' di gestione dei mercati regolamentati;
c) le societa' che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
d) le societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
e) le societa' di intermediazione mobiliare;
f) le societa' di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;
f-bis) i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE;
g) le societa' di investimento a capitale variabile e le societa' di investimento a capitale fisso;
h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE ;
i) gli istituti di moneta elettronica;
l) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB;
l-bis) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB 70.
l-ter) emittenti di token collegati ad attivita' autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
l-quater) prestatori di servizi per le cripto-attivita' autorizzati ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 .
2. Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio e' assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle societa' che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle societa' sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non puo' essere esercitata dal collegio sindacale.».