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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 2716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2716 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2306/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2306/2022 promossa da:
, con l'Avv. P. Francesco Luongo (PEC: Parte_1 Email_1 contro
ATTORE
, in persona del Dirigente degli Affari Generali ed Istituzionali Affari Legali – Controparte_1
Avvocatura – con l'avv. Angela Maria Buccoliero (PEC: Email_2
CONVENUTO
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con l'Avv. Felicia Altieri (PEC: CP_2
Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 28/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
e l' , quali enti ex lege deputati alla vigilanza e gestione del Controparte_1 Controparte_3 fenomeno del randagismo, responsabili ex art. 2043 cod. civ., chiedendone la condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni tutti subìti in conseguenza di un sinistro occorsogli in data 15/9/2018, alle ore 12,00 circa, in località Lido Checca, nel territorio del . Controparte_1
Esponeva che, mentre percorreva in bicicletta, unitamente ad altri ciclisti, un tratto della via dei Lambertiani, era stato rincorso e aggredito da un branco di cani randagi, uno dei quali lo aveva fatto cadere al suolo, cagionandogli lesioni personali tali da rendere necessario l'intervento del servizio di emergenza sanitaria “118”
e il successivo trasporto presso il P.S. dell'Ospedale SS. Annunziata di . CP_1
Si costituivano in giudizio sia il sia l' , eccependo Controparte_1 Controparte_4 entrambi, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto. Deducevano, in particolare, l'insussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana dedotta dall'attore, nonché il difetto di prova in ordine alla natura randagia dell'animale, alla sussistenza di una condotta colposa omissiva a loro ascrivibile e al nesso causale tra la dedotta omissione e l'evento dannoso.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, disposta al fine di accertare l'entità e la riconducibilità causale delle lesioni lamentate dall'attore all'evento prospettato.
Precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine agli assunti delle parti, va previamente esaminata l'eccezione inerente all'asserito difetto di legittimazione passiva, sollevata in via preliminare da entrambi gli enti convenuti.
L'eccezione, per come formulata e argomentata, si rivela mal posta e, comunque, priva di efficacia decisoria, poiché fondata su un improprio slittamento dal piano della legittimazione a quello dell'accertamento della responsabilità, che attiene al merito della controversia.
Sul punto giova osservare che, in materia di danni cagionati da cani randagi, la legittimazione passiva degli enti pubblici ex lege deputati alla vigilanza e gestione del fenomeno del randagismo non può essere esclusa in via astratta sulla base di una rigida ripartizione normativa delle competenze.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni derivanti dal fenomeno del randagismo non trova fondamento nell'art. 2052 cod. civ., bensì nell'art. 2043 cod. civ., con conseguente necessità di verificare, caso per caso, la sussistenza di una condotta omissiva colposa riconducibile all'ente cui l'ordinamento attribuisce una posizione di garanzia in relazione alla specifica situazione di pericolo.
In tale prospettiva, né il né l' possono ritenersi, in via generale e preventiva, carenti Controparte_1 CP_2 di legittimazione passiva. Il quale ente titolare della gestione del territorio e destinatario di compiti CP_1 di vigilanza, organizzazione e attivazione dei servizi connessi alla tutela della pubblica incolumità, non è Part estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Parimenti, l' attraverso i servizi veterinari, è destinataria di specifiche funzioni operative in materia di recupero, controllo sanitario e gestione del randagismo, che le conferiscono una posizione di garanzia non meramente formale ma potenzialmente idonea a incidere sull'insorgenza del danno.
Ne consegue che, l'eventuale individuazione dell'ente responsabile — ovvero l'esclusione di responsabilità in capo a uno o a entrambi gli enti convenuti — attiene al merito della controversia e presuppone l'accertamento dell'effettiva sussistenza di una condotta omissiva causalmente rilevante, non potendo essere risolta in sede di delibazione preliminare della legittimazione passiva.
L'eccezione preliminare sollevata dagli enti convenuti, in realtà non investe la legittimazione passiva in senso tecnico, bensì pretende di anticipare una questione di merito (inesistenza di una condotta omissiva colposa) con l'intento di ottenere una declaratoria (in rito) di estraneità al rapporto sostanziale sulla base di una rigida ripartizione normativa delle competenze, che la giurisprudenza ha più volte escluso come criterio dirimente.
Non coglie l'oggetto della legittimazione passiva, che attiene all'astratta riconducibilità del fatto dannoso alla sfera di attribuzioni dell'ente, ma pretende di risolvere ex ante una valutazione che richiede accertamenti in fatto e in diritto propri del merito.
Restando demandata alla valutazione di merito la verifica della concreta imputabilità dell'evento dannoso dedotto in giudizio, l'eccezione inerente all'asserito difetto di legittimazione passiva, sollevata sia dal
[...]
sia dall' , non scrutinabile in via preliminare, si appalesa pertanto sterile CP_1 Controparte_3
e non idonea a definire il giudizio in rito.
Nel merito, si osserva quanto segue. In tema di randagismo, la disciplina di riferimento è contenuta nella L. n. 281/91 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo). L'art. 2, nell'individuare gli strumenti rivolti ad arginare Part il fenomeno del randagismo, distribuisce le competenze tra i Comuni ed i Servizi veterinari delle
Ai primi è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani, ai secondi invece, incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria.
L´art. 3 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare, con legge propria, le misure di attuazione delle Part funzioni attribuite ai Comuni ed alle In attuazione di tale delega, le singole regioni hanno adottato autonome leggi in materia, nelle quali, per solito, si è optato per l'affidamento delle competenze di controllo e Part recupero dei cani randagi ai servizi veterinari delle lasciando ai singoli Comuni compiti di vigilanza e controllo.
La ha emanato la L.R. n. 12/1995 e successivamente la L.R. n. 2/2020, che disciplina la materia CP_5 in modo dettagliato.
Dall'esame della normativa regionale emerge una chiara distinzione di ruoli: ai Servizi veterinari delle Part spetta il recupero e la cattura dei cani randagi;
ai Comuni compete la costruzione, il risanamento e la gestione dei canili sanitari, nonché l'accoglienza e la custodia dei cani già recuperati.
Ne deriva che, l'obbligo di prevenzione immediata dei rischi connessi alla libera circolazione dei cani randagi Part grava sull' quale ente deputato al recupero;
il risponde, eventualmente, solo per violazioni degli CP_1 obblighi di accoglienza e custodia dei cani già catturati.
Non può, invece, configurarsi in capo al un obbligo giuridico di cattura dei cani randagi, la cui CP_1 violazione possa integrare responsabilità civile per danni causati da tali animali.
Come detto, la responsabilità per i danni cagionati da animali randagi non è riconducibile all'art. 2052 cod. civ., norma che presuppone un rapporto di proprietà o di uso dell'animale, incompatibile con la natura del randagismo. Essa ricade, invece, nell'alveo della responsabilità extracontrattuale generale di cui all'art. 2043 cod. civ., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che, non è configurabile una responsabilità oggettiva in capo agli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno, essendo necessario accertare una concreta condotta colposa, commissiva od omissiva, causalmente rilevante rispetto all'evento dannoso.
L'individuazione normativa dell'ente competente alla gestione del randagismo, infatti, rileva esclusivamente sul piano dell'imputazione soggettiva dell'eventuale omissione, ma non vale, di per sé sola, a fondare la colpa.
Non è sufficiente, a tal fine, la mera inosservanza astratta di obblighi normativi, specie con riguardo a un fenomeno – quale il randagismo – che non è eliminabile in modo assoluto e che implica una valutazione in concreto della condotta esigibile dall'ente pubblico.
Nel caso di specie, la responsabilità prospettata dall'attore è di natura omissiva e presuppone, pertanto,
l'accertamento dell'esistenza di uno specifico obbligo giuridico di attivarsi in capo all'ente; della violazione colposa di tale obbligo;
della riconducibilità causale dell'evento dannoso all'omissione, secondo il paradigma dell'art. 40, co. 2, c.p.
La questione degli oneri di allegazione e di prova nella responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati da animali randagi è oggetto, allo stato, di un significativo contrasto interpretativo all'interno della giurisprudenza di legittimità, la cui corretta ricomposizione assume indubbio rilievo nomofilattico.
Secondo l'orientamento tradizionale e largamente maggioritario, la responsabilità per i danni causati da animali randagi, ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., richiede che il danneggiato alleghi e dimostri tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ivi inclusa l'individuazione della specifica condotta doverosa ed esigibile in concreto;
la colposa omissione di tale condotta da parte dell'ente obbligato;
il nesso di causalità tra l'omissione e l'evento dannoso. In tale prospettiva, ripetutamente affermata dalla Corte di cassazione (cfr. tra le altre, Cass. nn. 27673/2008,
18954/2017, 17060/2018, 11591/2018, 31957/2018, 19404/2019), la mera individuazione dell'ente pubblico cui la normativa regionale affida la gestione del fenomeno del randagismo, ovvero anche il solo obbligo di cattura e custodia, non è sufficiente a fondare la responsabilità civile, poiché ciò determinerebbe una surrettizia trasformazione della responsabilità colposa in una forma di responsabilità oggettiva, incompatibile con il sistema delineato dal Codice civile.
La Corte ha chiarito, in modo particolarmente incisivo, che “se bastasse, per invocarne la responsabilità,
l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa” (Cass.
n. 19404/2019).
A tale indirizzo si è affiancato, negli ultimi anni, un filone giurisprudenziale (Cass. n. 9671/2020, n.
32884/2021, n. 9621/2022), che, pur dichiarando formalmente di porsi in continuità con i precedenti arresti, ha introdotto una diversa modulazione degli oneri probatori, valorizzando il principio della vicinanza della prova e il fatto che l'evento dannoso costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare intendeva prevenire.
Secondo tale impostazione, una volta allegato dal danneggiato il verificarsi del danno derivante dalla presenza di un animale randagio, graverebbe sull'ente pubblico l'onere di dimostrare di avere predisposto e reso effettivamente operativo un servizio adeguato di controllo e cattura;
solo in un momento successivo sorgerebbe, in capo all'attore, l'onere di dimostrare l'inefficienza concreta del servizio o l'inerzia dell'ente a fronte di specifiche segnalazioni.
Tuttavia, tale ricostruzione presenta profili di evidente frizione sistematica con i principi generali in materia di responsabilità aquiliana e di riparto degli oneri di allegazione ex art. 2697 c.c. In particolare, essa sembra introdurre un'inversione degli oneri di allegazione iniziali che non trova fondamento in alcuna previsione normativa e che rischia di svuotare di contenuto l'elemento soggettivo della colpa, soprattutto nelle ipotesi in cui l'attore non deduca alcun fatto concreto idoneo a delimitare il thema decidendum.
Come costantemente affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio relativo a fatti negativi non determina di per sé un'inversione dell'onere della prova, potendo tale prova essere fornita anche mediante presunzioni o dimostrazione di fatti positivi contrari;
ciò vale, tuttavia, sul piano probatorio, non anche su quello preliminare e imprescindibile dell'allegazione, che resta funzionale alla stessa possibilità di valutare la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso.
Alla luce di tali considerazioni, l'indirizzo tradizionale – che esige la puntuale allegazione della condotta colposa ascrivibile all'ente e della sua rilevanza causale rispetto al danno – appare maggiormente coerente con la struttura dell'art. 2043 cod. civ., con il principio di legalità della responsabilità civile e con l'esigenza di evitare un'indebita estensione delle ipotesi di responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione.
È entro tale perimetro interpretativo che deve essere risolta la fattispecie in esame.
Nel caso di specie, dall'istruttoria non risulta che la abbia mai ricevuto, anteriormente al Parte_3 sinistro, segnalazioni formali o comunque circostanziate relative alla presenza abituale di cani randagi nella zona teatro dell'evento. Le generiche dichiarazioni testimoniali circa presunte segnalazioni informali rivolte Part alla Polizia Municipale non sono idonee a dimostrare una conoscenza effettiva del pericolo in capo alla né possono surrogare la prova di una segnalazione diretta agli uffici competenti.
Per converso, il teste dr. dirigente veterinario presso la , escusso all'udienza del Testimone_1 CP_2
14/4/2023, ha riferito in modo puntuale e credibile che, per la zona interessata, non risultano pervenute richieste di intervento né prima né dopo l'evento, precisando altresì che l' interviene regolarmente in CP_3 presenza di segnalazioni, disponendo di mezzi e personale dedicati. Part Non può, pertanto, configurarsi una responsabilità omissiva della risultando inesigibile un monitoraggio capillare e continuo dell'intero territorio, incompatibile con la natura stessa del fenomeno del randagismo e con i principi della responsabilità aquiliana.
Analoghe considerazioni valgono, in via assorbente, anche con riferimento alla posizione del CP_1
, nei cui confronti, infatti, l'attore non ha fornito prova di una specifica segnalazione, di una concreta
[...] conoscenza del pericolo e di una colpevole inerzia causalmente rilevante, non potendo fondarsi la responsabilità dell'ente su un obbligo di risultato né su una presunzione generalizzata di colpa.
Dall'esame complessivo delle deposizioni rese dai testi escussi su istanza di parte attrice emerge come le stesse risultino inidonee, per contenuto e portata dimostrativa, a fondare l'accertamento del fatto storico dedotto in giudizio e, ancor più, a far discendere una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti.
In particolare, i testi e hanno espressamente dichiarato di non aver Testimone_2 Testimone_3 assistito all'evento lesivo da cui sarebbero derivate le lesioni lamentate dall'attore.
Le rispettive deposizioni risultano, pertanto, radicalmente inconferenti rispetto alla prova dell'aggressione e della sua dinamica, trattandosi di circostanze estranee al momento genetico del fatto illecito.
Entrambi i testi si sono limitati a riferire di aver visto, in epoca significativamente antecedente rispetto al giorno del sinistro (circa quindici giorni prima) e da una distanza approssimativa di 100/200 metri, alcuni cani stazionare nei pressi della via dei Lambertiani, descrivendoli in modo del tutto generico come “senza collare, sporchi e trasandati”, attribuendo loro, in maniera meramente assertiva, la qualifica di cani randagi.
Tale descrizione, tuttavia, si risolve in una rappresentazione stereotipata e apodittica, priva di qualsivoglia riscontro oggettivo, e non consente in alcun modo di accertare la natura giuridica degli animali avvistati.
È infatti principio pacifico che l'assenza del collare non costituisce, di per sé, elemento idoneo a dimostrare lo stato di randagismo, ben potendo l'animale essere munito di microchip e, dunque, appartenere a un soggetto privato, risultando solo temporaneamente sottratto alla vigilanza del proprietario.
Tale evenienza, peraltro, non appare affatto implausibile se si considera che il branco di cani asseritamente randagi stazionava in un'area non di proprietà del , circostanza che indebolisce Controparte_1 ulteriormente ogni automatismo logico tra presenza sul territorio e responsabilità dell'ente locale.
Neppure la dimostrazione della mancanza di collare o di segni esteriori di identificazione consente di pervenire alla certezza — o anche solo alla probabilità qualificata — della natura randagia dell'animale.
Ne discende che, in difetto di un'attestazione del competente Servizio Veterinario o di altro pubblico ufficiale intervenuto, non è possibile affermare con certezza e senza margine di smentita che l'animale fosse randagio.
Sotto tale decisivo profilo, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo fornito elementi idonei a dimostrare la natura randagia del cane indicato come autore dell'aggressione.
Anche a voler ritenere — in via meramente ipotetica — provata la natura randagia dell'animale, le risultanze istruttorie non consentono comunque di individuare alcuna condotta omissiva imputabile agli enti convenuti.
La circostanza riferita dai testi e , secondo cui avrebbero segnalato genericamente la presenza Tes_2 Tes_3 di cani randagi a una pattuglia della Polizia Municipale, è del tutto priva di riscontro documentale, non risultando agli atti alcuna segnalazione formale, né potendo una riferita comunicazione orale, indeterminata quanto a contenuto, tempo e modalità, integrare una prova sufficiente dell'inerzia dell'ente.
Analoghe considerazioni valgono per le deposizioni dei testi e , i quali hanno Testimone_4 Tes_5 dichiarato di non aver visto il cane aggressore, trovandosi, al momento dei fatti, in testa al gruppo di ciclisti e precedendo l'attore di circa 30–40 metri. Anche tali testi, pur non avendo assistito all'evento, forniscono la medesima descrizione “canonica” dell'animale, mutuata da mere apparenze esteriori e, dunque, priva di attendibilità probatoria in ordine alla qualificazione del cane come randagio. In definitiva, dalle deposizioni testimoniali emerge, al più, la presenza occasionale di cani incustoditi, circostanza che non equivale né consente di presumere automaticamente lo stato di randagismo, potendo trattarsi di animali smarriti o temporaneamente sfuggiti alla custodia dei rispettivi proprietari.
Alla luce di tali considerazioni, le testimonianze acquisite non possono ritenersi né attendibili né decisive ai fini della prova dei presupposti della responsabilità invocata, con conseguente insussistenza – anche sotto tale profilo - dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Il rigetto della domanda in ordine all'an debeatur rende superfluo l'esame delle questioni relative alla quantificazione del danno e alle censure svolte dalle parti in ordine agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
L'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni giuridiche poste a fondamento della decisione giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Le spese di CTU restano a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del e della , in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_1 CP_2 rappresentanti p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Così deciso in Taranto, il 18/12/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2306/2022 promossa da:
, con l'Avv. P. Francesco Luongo (PEC: Parte_1 Email_1 contro
ATTORE
, in persona del Dirigente degli Affari Generali ed Istituzionali Affari Legali – Controparte_1
Avvocatura – con l'avv. Angela Maria Buccoliero (PEC: Email_2
CONVENUTO
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., con l'Avv. Felicia Altieri (PEC: CP_2
Email_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 28/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il Parte_1
e l' , quali enti ex lege deputati alla vigilanza e gestione del Controparte_1 Controparte_3 fenomeno del randagismo, responsabili ex art. 2043 cod. civ., chiedendone la condanna, in via solidale, al risarcimento dei danni tutti subìti in conseguenza di un sinistro occorsogli in data 15/9/2018, alle ore 12,00 circa, in località Lido Checca, nel territorio del . Controparte_1
Esponeva che, mentre percorreva in bicicletta, unitamente ad altri ciclisti, un tratto della via dei Lambertiani, era stato rincorso e aggredito da un branco di cani randagi, uno dei quali lo aveva fatto cadere al suolo, cagionandogli lesioni personali tali da rendere necessario l'intervento del servizio di emergenza sanitaria “118”
e il successivo trasporto presso il P.S. dell'Ospedale SS. Annunziata di . CP_1
Si costituivano in giudizio sia il sia l' , eccependo Controparte_1 Controparte_4 entrambi, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, della quale chiedevano il rigetto. Deducevano, in particolare, l'insussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana dedotta dall'attore, nonché il difetto di prova in ordine alla natura randagia dell'animale, alla sussistenza di una condotta colposa omissiva a loro ascrivibile e al nesso causale tra la dedotta omissione e l'evento dannoso.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, disposta al fine di accertare l'entità e la riconducibilità causale delle lesioni lamentate dall'attore all'evento prospettato.
Precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In ordine agli assunti delle parti, va previamente esaminata l'eccezione inerente all'asserito difetto di legittimazione passiva, sollevata in via preliminare da entrambi gli enti convenuti.
L'eccezione, per come formulata e argomentata, si rivela mal posta e, comunque, priva di efficacia decisoria, poiché fondata su un improprio slittamento dal piano della legittimazione a quello dell'accertamento della responsabilità, che attiene al merito della controversia.
Sul punto giova osservare che, in materia di danni cagionati da cani randagi, la legittimazione passiva degli enti pubblici ex lege deputati alla vigilanza e gestione del fenomeno del randagismo non può essere esclusa in via astratta sulla base di una rigida ripartizione normativa delle competenze.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni derivanti dal fenomeno del randagismo non trova fondamento nell'art. 2052 cod. civ., bensì nell'art. 2043 cod. civ., con conseguente necessità di verificare, caso per caso, la sussistenza di una condotta omissiva colposa riconducibile all'ente cui l'ordinamento attribuisce una posizione di garanzia in relazione alla specifica situazione di pericolo.
In tale prospettiva, né il né l' possono ritenersi, in via generale e preventiva, carenti Controparte_1 CP_2 di legittimazione passiva. Il quale ente titolare della gestione del territorio e destinatario di compiti CP_1 di vigilanza, organizzazione e attivazione dei servizi connessi alla tutela della pubblica incolumità, non è Part estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Parimenti, l' attraverso i servizi veterinari, è destinataria di specifiche funzioni operative in materia di recupero, controllo sanitario e gestione del randagismo, che le conferiscono una posizione di garanzia non meramente formale ma potenzialmente idonea a incidere sull'insorgenza del danno.
Ne consegue che, l'eventuale individuazione dell'ente responsabile — ovvero l'esclusione di responsabilità in capo a uno o a entrambi gli enti convenuti — attiene al merito della controversia e presuppone l'accertamento dell'effettiva sussistenza di una condotta omissiva causalmente rilevante, non potendo essere risolta in sede di delibazione preliminare della legittimazione passiva.
L'eccezione preliminare sollevata dagli enti convenuti, in realtà non investe la legittimazione passiva in senso tecnico, bensì pretende di anticipare una questione di merito (inesistenza di una condotta omissiva colposa) con l'intento di ottenere una declaratoria (in rito) di estraneità al rapporto sostanziale sulla base di una rigida ripartizione normativa delle competenze, che la giurisprudenza ha più volte escluso come criterio dirimente.
Non coglie l'oggetto della legittimazione passiva, che attiene all'astratta riconducibilità del fatto dannoso alla sfera di attribuzioni dell'ente, ma pretende di risolvere ex ante una valutazione che richiede accertamenti in fatto e in diritto propri del merito.
Restando demandata alla valutazione di merito la verifica della concreta imputabilità dell'evento dannoso dedotto in giudizio, l'eccezione inerente all'asserito difetto di legittimazione passiva, sollevata sia dal
[...]
sia dall' , non scrutinabile in via preliminare, si appalesa pertanto sterile CP_1 Controparte_3
e non idonea a definire il giudizio in rito.
Nel merito, si osserva quanto segue. In tema di randagismo, la disciplina di riferimento è contenuta nella L. n. 281/91 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo). L'art. 2, nell'individuare gli strumenti rivolti ad arginare Part il fenomeno del randagismo, distribuisce le competenze tra i Comuni ed i Servizi veterinari delle
Ai primi è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani, ai secondi invece, incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria.
L´art. 3 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare, con legge propria, le misure di attuazione delle Part funzioni attribuite ai Comuni ed alle In attuazione di tale delega, le singole regioni hanno adottato autonome leggi in materia, nelle quali, per solito, si è optato per l'affidamento delle competenze di controllo e Part recupero dei cani randagi ai servizi veterinari delle lasciando ai singoli Comuni compiti di vigilanza e controllo.
La ha emanato la L.R. n. 12/1995 e successivamente la L.R. n. 2/2020, che disciplina la materia CP_5 in modo dettagliato.
Dall'esame della normativa regionale emerge una chiara distinzione di ruoli: ai Servizi veterinari delle Part spetta il recupero e la cattura dei cani randagi;
ai Comuni compete la costruzione, il risanamento e la gestione dei canili sanitari, nonché l'accoglienza e la custodia dei cani già recuperati.
Ne deriva che, l'obbligo di prevenzione immediata dei rischi connessi alla libera circolazione dei cani randagi Part grava sull' quale ente deputato al recupero;
il risponde, eventualmente, solo per violazioni degli CP_1 obblighi di accoglienza e custodia dei cani già catturati.
Non può, invece, configurarsi in capo al un obbligo giuridico di cattura dei cani randagi, la cui CP_1 violazione possa integrare responsabilità civile per danni causati da tali animali.
Come detto, la responsabilità per i danni cagionati da animali randagi non è riconducibile all'art. 2052 cod. civ., norma che presuppone un rapporto di proprietà o di uso dell'animale, incompatibile con la natura del randagismo. Essa ricade, invece, nell'alveo della responsabilità extracontrattuale generale di cui all'art. 2043 cod. civ., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che, non è configurabile una responsabilità oggettiva in capo agli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno, essendo necessario accertare una concreta condotta colposa, commissiva od omissiva, causalmente rilevante rispetto all'evento dannoso.
L'individuazione normativa dell'ente competente alla gestione del randagismo, infatti, rileva esclusivamente sul piano dell'imputazione soggettiva dell'eventuale omissione, ma non vale, di per sé sola, a fondare la colpa.
Non è sufficiente, a tal fine, la mera inosservanza astratta di obblighi normativi, specie con riguardo a un fenomeno – quale il randagismo – che non è eliminabile in modo assoluto e che implica una valutazione in concreto della condotta esigibile dall'ente pubblico.
Nel caso di specie, la responsabilità prospettata dall'attore è di natura omissiva e presuppone, pertanto,
l'accertamento dell'esistenza di uno specifico obbligo giuridico di attivarsi in capo all'ente; della violazione colposa di tale obbligo;
della riconducibilità causale dell'evento dannoso all'omissione, secondo il paradigma dell'art. 40, co. 2, c.p.
La questione degli oneri di allegazione e di prova nella responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati da animali randagi è oggetto, allo stato, di un significativo contrasto interpretativo all'interno della giurisprudenza di legittimità, la cui corretta ricomposizione assume indubbio rilievo nomofilattico.
Secondo l'orientamento tradizionale e largamente maggioritario, la responsabilità per i danni causati da animali randagi, ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c., richiede che il danneggiato alleghi e dimostri tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, ivi inclusa l'individuazione della specifica condotta doverosa ed esigibile in concreto;
la colposa omissione di tale condotta da parte dell'ente obbligato;
il nesso di causalità tra l'omissione e l'evento dannoso. In tale prospettiva, ripetutamente affermata dalla Corte di cassazione (cfr. tra le altre, Cass. nn. 27673/2008,
18954/2017, 17060/2018, 11591/2018, 31957/2018, 19404/2019), la mera individuazione dell'ente pubblico cui la normativa regionale affida la gestione del fenomeno del randagismo, ovvero anche il solo obbligo di cattura e custodia, non è sufficiente a fondare la responsabilità civile, poiché ciò determinerebbe una surrettizia trasformazione della responsabilità colposa in una forma di responsabilità oggettiva, incompatibile con il sistema delineato dal Codice civile.
La Corte ha chiarito, in modo particolarmente incisivo, che “se bastasse, per invocarne la responsabilità,
l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa” (Cass.
n. 19404/2019).
A tale indirizzo si è affiancato, negli ultimi anni, un filone giurisprudenziale (Cass. n. 9671/2020, n.
32884/2021, n. 9621/2022), che, pur dichiarando formalmente di porsi in continuità con i precedenti arresti, ha introdotto una diversa modulazione degli oneri probatori, valorizzando il principio della vicinanza della prova e il fatto che l'evento dannoso costituisce concretizzazione del rischio che la norma cautelare intendeva prevenire.
Secondo tale impostazione, una volta allegato dal danneggiato il verificarsi del danno derivante dalla presenza di un animale randagio, graverebbe sull'ente pubblico l'onere di dimostrare di avere predisposto e reso effettivamente operativo un servizio adeguato di controllo e cattura;
solo in un momento successivo sorgerebbe, in capo all'attore, l'onere di dimostrare l'inefficienza concreta del servizio o l'inerzia dell'ente a fronte di specifiche segnalazioni.
Tuttavia, tale ricostruzione presenta profili di evidente frizione sistematica con i principi generali in materia di responsabilità aquiliana e di riparto degli oneri di allegazione ex art. 2697 c.c. In particolare, essa sembra introdurre un'inversione degli oneri di allegazione iniziali che non trova fondamento in alcuna previsione normativa e che rischia di svuotare di contenuto l'elemento soggettivo della colpa, soprattutto nelle ipotesi in cui l'attore non deduca alcun fatto concreto idoneo a delimitare il thema decidendum.
Come costantemente affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio relativo a fatti negativi non determina di per sé un'inversione dell'onere della prova, potendo tale prova essere fornita anche mediante presunzioni o dimostrazione di fatti positivi contrari;
ciò vale, tuttavia, sul piano probatorio, non anche su quello preliminare e imprescindibile dell'allegazione, che resta funzionale alla stessa possibilità di valutare la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso.
Alla luce di tali considerazioni, l'indirizzo tradizionale – che esige la puntuale allegazione della condotta colposa ascrivibile all'ente e della sua rilevanza causale rispetto al danno – appare maggiormente coerente con la struttura dell'art. 2043 cod. civ., con il principio di legalità della responsabilità civile e con l'esigenza di evitare un'indebita estensione delle ipotesi di responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione.
È entro tale perimetro interpretativo che deve essere risolta la fattispecie in esame.
Nel caso di specie, dall'istruttoria non risulta che la abbia mai ricevuto, anteriormente al Parte_3 sinistro, segnalazioni formali o comunque circostanziate relative alla presenza abituale di cani randagi nella zona teatro dell'evento. Le generiche dichiarazioni testimoniali circa presunte segnalazioni informali rivolte Part alla Polizia Municipale non sono idonee a dimostrare una conoscenza effettiva del pericolo in capo alla né possono surrogare la prova di una segnalazione diretta agli uffici competenti.
Per converso, il teste dr. dirigente veterinario presso la , escusso all'udienza del Testimone_1 CP_2
14/4/2023, ha riferito in modo puntuale e credibile che, per la zona interessata, non risultano pervenute richieste di intervento né prima né dopo l'evento, precisando altresì che l' interviene regolarmente in CP_3 presenza di segnalazioni, disponendo di mezzi e personale dedicati. Part Non può, pertanto, configurarsi una responsabilità omissiva della risultando inesigibile un monitoraggio capillare e continuo dell'intero territorio, incompatibile con la natura stessa del fenomeno del randagismo e con i principi della responsabilità aquiliana.
Analoghe considerazioni valgono, in via assorbente, anche con riferimento alla posizione del CP_1
, nei cui confronti, infatti, l'attore non ha fornito prova di una specifica segnalazione, di una concreta
[...] conoscenza del pericolo e di una colpevole inerzia causalmente rilevante, non potendo fondarsi la responsabilità dell'ente su un obbligo di risultato né su una presunzione generalizzata di colpa.
Dall'esame complessivo delle deposizioni rese dai testi escussi su istanza di parte attrice emerge come le stesse risultino inidonee, per contenuto e portata dimostrativa, a fondare l'accertamento del fatto storico dedotto in giudizio e, ancor più, a far discendere una responsabilità risarcitoria in capo agli enti convenuti.
In particolare, i testi e hanno espressamente dichiarato di non aver Testimone_2 Testimone_3 assistito all'evento lesivo da cui sarebbero derivate le lesioni lamentate dall'attore.
Le rispettive deposizioni risultano, pertanto, radicalmente inconferenti rispetto alla prova dell'aggressione e della sua dinamica, trattandosi di circostanze estranee al momento genetico del fatto illecito.
Entrambi i testi si sono limitati a riferire di aver visto, in epoca significativamente antecedente rispetto al giorno del sinistro (circa quindici giorni prima) e da una distanza approssimativa di 100/200 metri, alcuni cani stazionare nei pressi della via dei Lambertiani, descrivendoli in modo del tutto generico come “senza collare, sporchi e trasandati”, attribuendo loro, in maniera meramente assertiva, la qualifica di cani randagi.
Tale descrizione, tuttavia, si risolve in una rappresentazione stereotipata e apodittica, priva di qualsivoglia riscontro oggettivo, e non consente in alcun modo di accertare la natura giuridica degli animali avvistati.
È infatti principio pacifico che l'assenza del collare non costituisce, di per sé, elemento idoneo a dimostrare lo stato di randagismo, ben potendo l'animale essere munito di microchip e, dunque, appartenere a un soggetto privato, risultando solo temporaneamente sottratto alla vigilanza del proprietario.
Tale evenienza, peraltro, non appare affatto implausibile se si considera che il branco di cani asseritamente randagi stazionava in un'area non di proprietà del , circostanza che indebolisce Controparte_1 ulteriormente ogni automatismo logico tra presenza sul territorio e responsabilità dell'ente locale.
Neppure la dimostrazione della mancanza di collare o di segni esteriori di identificazione consente di pervenire alla certezza — o anche solo alla probabilità qualificata — della natura randagia dell'animale.
Ne discende che, in difetto di un'attestazione del competente Servizio Veterinario o di altro pubblico ufficiale intervenuto, non è possibile affermare con certezza e senza margine di smentita che l'animale fosse randagio.
Sotto tale decisivo profilo, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non avendo fornito elementi idonei a dimostrare la natura randagia del cane indicato come autore dell'aggressione.
Anche a voler ritenere — in via meramente ipotetica — provata la natura randagia dell'animale, le risultanze istruttorie non consentono comunque di individuare alcuna condotta omissiva imputabile agli enti convenuti.
La circostanza riferita dai testi e , secondo cui avrebbero segnalato genericamente la presenza Tes_2 Tes_3 di cani randagi a una pattuglia della Polizia Municipale, è del tutto priva di riscontro documentale, non risultando agli atti alcuna segnalazione formale, né potendo una riferita comunicazione orale, indeterminata quanto a contenuto, tempo e modalità, integrare una prova sufficiente dell'inerzia dell'ente.
Analoghe considerazioni valgono per le deposizioni dei testi e , i quali hanno Testimone_4 Tes_5 dichiarato di non aver visto il cane aggressore, trovandosi, al momento dei fatti, in testa al gruppo di ciclisti e precedendo l'attore di circa 30–40 metri. Anche tali testi, pur non avendo assistito all'evento, forniscono la medesima descrizione “canonica” dell'animale, mutuata da mere apparenze esteriori e, dunque, priva di attendibilità probatoria in ordine alla qualificazione del cane come randagio. In definitiva, dalle deposizioni testimoniali emerge, al più, la presenza occasionale di cani incustoditi, circostanza che non equivale né consente di presumere automaticamente lo stato di randagismo, potendo trattarsi di animali smarriti o temporaneamente sfuggiti alla custodia dei rispettivi proprietari.
Alla luce di tali considerazioni, le testimonianze acquisite non possono ritenersi né attendibili né decisive ai fini della prova dei presupposti della responsabilità invocata, con conseguente insussistenza – anche sotto tale profilo - dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea.
Il rigetto della domanda in ordine all'an debeatur rende superfluo l'esame delle questioni relative alla quantificazione del danno e alle censure svolte dalle parti in ordine agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
L'esistenza di una polifonia interpretativa sulle questioni giuridiche poste a fondamento della decisione giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Le spese di CTU restano a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del e della , in persona dei rispettivi legali Parte_1 Controparte_1 CP_2 rappresentanti p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.
Così deciso in Taranto, il 18/12/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì