Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7397 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
EQUA RIPA07 397/ 03 ESENTE DA BOLLI E DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA RTE P EM D CASSAZIONE Oggetto Equa SEZIONE PRIMA CIVILE горанитоме Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni R.G.N. 8712/02 - Presidente OLLA Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI .16627 Cron. Dott. Mario Consigliere ADAMO 1953 Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI Rel. Consigliere Ud. 12/02/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO IN, ON NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato BENITO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA JANNOTTA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2003 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
370 - controricorrente Corte d'Appello di ANCONA, avverso il decreto della depositato il 06/02/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato PANARITI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 8 ottobre 2001 ON RO- mana e VO IN riassumevano, in forza della di- sposizione transitoria di cui all'art. 6 della legge n. 89/2001, il ricorso già presentato, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, per lamentare l'eccessiva durata della procedura fallimentare apertasi con sentenza del Tribunale di Ferrara in data 21 marzo 1983 nei confron- ti di essi ricorrenti, a seguito della pronuncia di fallimento della s.a.s. Idealsuola, di cui i medesimi erano soci illimitatamente responsabili Rilevavano i ricorrenti come il procedimento in questione (privo, in sé a loro dire -- di complessi- tà) avesse avuto una durata complessiva di 18 anni e risultasse tuttora in corso, il che identificava viola- 2 zione del diritto, garantito dall'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei di- ritti dell'uomo, al "termine ragionevole di durata", e l'equa riparazione del chiedevano, conseguentemente, danno subito, sulla base della previsione dell'art. della legge n. 89/2001 e sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, con condanna del Ministero della giustizia a risarcire tutti i danni morali e materiali, da liquida- re in £ 500.000.000 o in quella diversa somma ritenuta equa. Resisteva il Ministero della Giustizia, il quale, eccepita in primis la nullità dell'atto introduttivo per difetto di specificità, sottolineava, sotto altro profilo, l'infondatezza del ricorso medesimo, e ciò in considerazione: a) del profilo per cui chi agisce per ottenere l'equa riparazione deve dimostrare la sussi- stenza del danno causato da quel particolare tipo di illecito rappresentato dal superamento del termine ra- gionevole, il quale, fra l'altro non si era verificato;
b) del profilo per cui il danno fosse stato affermato solo in maniera generica ed indeterminata, e per cui nessuna prova fosse stata fornita del nesso di causali- tà tra questo e la durata del giudizio. La Corte di Appello rigettava il ricorso. Allo scopo i giudici osservavano come: a) la leg- ge n. 89/2001 individui tre parametri ai quali rappor- tare la fattispecie per verificare l'eventuale viola- zione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848: la complessità del caso, la condotta delle parti, ed infine il comportamento delle autorità proce- in ogni casodenti, O - - di quelle che debbano concor- rere alla definizione del procedimento;
b) la durata di un processo, di per sé risultante dalla formazione successiva di tutta una serie di atti, risulti condi- zionata da diversi fattori e circostanze correlate, sulle quali Va estesa la valutazione di "ragionevolezza"; c) la durata ragionevole di una pro- cedura non risulti determinabile in maniera predefini- n. 89/2001 non fissita, e lo stesso art. 2 della 1. termini di sorta indicati come ragionevoli, superati i quali sussista la violazione del diritto al giusto pro- cesso, spettando invece al giudice di individuare i li- miti temporali che possano considerarsi ragionevoli in relazione ai parametri sopra indicati;
d) quanto al pa- rametro della "complessità del caso", applicato alla fattispecie concreta fatta oggetto di giudizio, risul- tasse nota la complessità - per numero e rilevanza de- gli adempimenti di un tipo di procedura quale quella- 4 in relazione al quale veniva invocata la violazione;
procedura concorsuale comportante, nel rispetto della relativa normativa risalente al 1942, tutta una serie di operazioni di natura processuale ed amministrativa, la cui omissione o il cui incompleto espletamento può causare gravi irregolarità, con conseguenti riflessi negativi a carico dei creditori, e responsabilità degli organi della procedura;
e) proprio in relazione a que- sta serie di profili, gli organi fallimentari godano, molto più del giudice di un ordinario procedimento di cognizione, di margini di discrezionalità che discendo- no dalla necessità di tutelare gli interessi complessi- vi coinvolti nel fallimento, in quanto il liquidare al meglio il patrimonio fallimentare può richiedere anche un temporeggiamento nelle vendite, il definire i rap- porti in corso e ricostruire l'attivo con azioni giudi- ziarie anche revocatorie o di responsabilità; f) con- seguentemente, nella fattispecie, il sindacato di essa Corte finisse per tradursi in un riesame nel merito delle scelte attuate nella procedura, le quali ultime, essendo discrezionali, erano suscettibili di essere sottoposte a controllo ed a censura solo allorché illo- giche;
g) nella fattispecie, le relazioni allegate dal resistente Ministero ponessero in luce come la perdu- rante pendenza del fallimento fosse ricollegabile alla mancata definizione di una causa di recupero crediti intrapresa anni prima e definita in grado di appello solo recentemente;
h) un tal tipo di impedimento rap- presentasse un dato obiettivo il quale determinava quella complessità del caso che incide direttamente sulla durata di un procedimento, contribuendo in manie- ra decisiva a renderla giustificata pur dopo il decorso di un non breve lasso di tempo, dato che la curatela non poteva chiaramente prescindere dal realizzo di una pretesa nell'interesse della massa creditoria;
i) nel- la fattispecie, non si rendesse possibile accertare l'eventuale irragionevole durata del procedimento di recupero, non rientrando essa nel tema decidendum;
1) la condotta degli organi fallimentari non presentasse in ogni caso quelle note di illogicità, la cui pre- senza determina la irragionevole protrazione della pro- cedura;
m) quanto al comportamento della autorità fal- limentari, non potesse parlarsi di una lunga stasi im- putabile ad esse, trovandocisi di fronte ad un dato oggettivo (la controversia concernente il credito da recuperare nell'attivo fallimentare) in ordine al quale mancava del tutto la prova che esse autorità potessero efficacemente intervenire;
il che tutto comportava che non potesse parlarsi di ingiustificate pause della pro- cedura;
n) del tutto conforme al diritto dovesse 6 conclusivamente essere ritenuto l'avvenuto protrarsi della definizione della procedura concorsuale, non po- tendo in alcun modo reputarsi illegittima la dilatazio- ne dei tempi di chiusura del fallimento, dato che il diritto alla definizione in tempi ragionevoli di una procedura concorsuale deve pur sempre assicurare la realizzazione della giustizia nel rispetto delle garan- zie procedurali dettate dal legislatore, e non può in alcun modo prescindere da tale realizzazione. Ricorrono per cassazione il VO e la ON sulla base di 3 motivi Resiste, con controricorso il MINISTERO della Giu- stizia. MOTIVI DELLA DECISIONE ricorrenti, nel dedurreCon il I motivo VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1 E 3 DELLA LEGGE N. 89/2001. CONTESTUALE VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2056 COD. CIV. E ART. 1126 C.C, lamentano come: a) i giudici della corte di Appello di Ancona del tutto incongruamente non abbiano ritenuto di ravvisare, nella fattispecie, l'avvenuta violazione della Convenzione europea dei Diritti Umani sotto il profilo del mancato rispetto del termine ra- gionevole di cui all'art. 6, par. 1; b) più in partico- lare, se sia ben vero che la durata ragionevole di una 7 procedura giurisdizionale non sia determinabile in ma- niera prestabilita, ed al riguardo, né la Convenzione né l'art. 2 della 1. n. 89/2001 fissino termini di sor- ta (per il che spetti conseguentemente al giudice di individuare i limiti temporali che possano considerar- si "ragionevoli" in rapporto ai parametri dettati), e se sia vero che una procedura concorsuale possa rive- larsi certamente complessa "per numero e rilevanza de- gli adempimenti", fosse altrettanto vero che, nella fattispecie, tutte le "attività", seppure con estremo ritardo, fossero state liquidate nel settembre 1994, per il che si rendesse visibile a tutti l'inerzia dei. giudici susseguitisi, che solo nel 1995 avevano provve- duto a sostituire il curatore e che continuavano a te- nere aperto il fallimento;
c) ancora più in particola- re, nessuna complessità particolare nella procedura, nessun recupero crediti, nessuna ripartizione potes- sero valere a giustificare un termine lungo 19 anni;
d) in ogni caso, se la Corte avesse acquisito la docu- mentazione tutta depositata alla Corte Europea a Stra- sburgo, avrebbe potuto constatare, da un attento esame della stessa, come, nella fattispecie, la presunta com- plessità della procedura concorsuale non fosse affatto tale, nonché che l'attivo era stato già liquidato da diversi anni, nonché infine che le argomentazioni del 8 resistente Ministero si presentavano del tutto defati- gatorie e prive di fondamento, posto che già nel 1998 era stato depositato il piano di riparto finale per la distribuzione dell'attivo; e) in ogni caso, in una pro- cedura fallimentare esista sempre la possibilità (offerta dalla legge stessa), di prendere in conside- razione l'ipotesi di una definizione e di chiusura del fallimento con eventuale accantonamento a riserva di somme da restituire o con eventuale, necessaria riaper- tura dello stesso con apposita istanza da parte del cu- ratore, f) nella fattispecie in questione, gli organi fallimentari non si fossero di certo attivati, dato che come risultante dagli atti e dai documenti prodotti da essi ricorrenti nell'arco temporale compreso fra il 1985 ed il 1995 non avevano effettuato alcun solle- cito per snellire e accelerare la procedura, né vi era stato alcun resoconto e solo dopo 12 anni era stata ri- chiesta la sostituzione del curatore. Il motivo non può trovare alcun accoglimento, siccome del tutto inammis- sibile. Ed infatti, al di là della sua stessa formula- zione apparente, esso, lungi dall'esprimersi in una Decreto censura compiuta e specifica dell'impugnata sentenza sotto il profilo della pur dedotta violazione dell'art. 9 2, commi 1 e 3 della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui la Corte territoriale di Ancona ha ritenuto in- sussistenti, nella fattispecie, gli estremi del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo (nessuna censura viene infatti sollevata nei confronti dei principi di diritto in sé applicati in tema di non predeterminabilità astratta di quella che possa essere la durata ragionevole di un processo, né d'altronde vengono, più in generale, con il motivo sollevati pro- fili di vizi di motivazione), si limita a contrappor- re, al complesso degli elementi fattuali attraverso i quali la Corte territoriale di Ancona ha ritenuto di pervenire nel concreto alle sue conclusioni circa le ragioni peculiari che nella fattispecie portavano, an- che in ragione delle caratteristiche tipologiche pro- prie di una procedura concorsuale (caratteristiche, in quanto tali emerse anche nella considerazione della corte di Giustizia di Strasburgo), a ritenere giustifi- cata la durata assunta dalla procedura, una prospetta- zione meramente alternativa (e per di più del tutto generica) della sequenza degli eventi, introducendo, per di più, nel dibattito fatti e profili di cui non è cenno alcuno in sentenza, e dei quali è precluso OV- viamente a questo giudice di legittimità ogni esame di- retto. 10 Inapprezzabile rendendosi - più che mai, il riferimento operato ad d'altronde atti e documenti di cui sarebbe mancata l'acquisizione al giudizio (e ciò, ancor prima che per l' assoluta ge- nericità del riferimento stesso, effettuato in termini meramente riepilogativi e riassuntivi, per il fatto che in ordine ad una tale mancata acquisizione non è stata - in ogni caso - sollevata specifica ed autonoma cen- del tutto nominale rendendosi d'altronde il sura), e riferimento operato ad una dedotta violazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. (riferimento del cui sviluppo non è traccia alcuna nel motivo), va sottolineato con- clusivamente il taglio più complessivamente atecnico e generico che pervade l'intero motivo e che caratterizza anche le considerazioni svolte per contrastare Seireto l'argomento sviluppato in sentenza relativamente alla impossibilità che il fallimento conoscesse chiusura finché non fosse stato definito il separato giudizio introdotto per il recupero di un credito del fallimen- to. Del tutto privo di pregnanza si rivela, infatti e fra l'altro, il riferimento operato, in moti- VO, ad una non meglio precisata possibilità che il fallimento venisse chiuso, con la formula degli "Accantonamenti a riserva" del credito oggetto di ac- 11 certamento nel separato giudizio. Trattasi, infatti di una formula in realtà del tutto impraticabile in rela- zione ai crediti vantati dal fallimento. La natura assorbente del I (ed appena rigettato) motivo rende del tutto super- fluo il passaggio all'esame degli ulteriori due motivi di gravame con i quali i ricorrenti, sul presupposto dell'auspicato accoglimento della prima doglianza (attinente, in quanto tale all' "an" del diritto al ri- sarcimento), lamentano - quanto alla mancata liquida- zione del risarcimento del danno 1 rispettivamente VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1 E 3, DELLA LEGGE N. 89/2001, 2056, 1226 CODICE CIVILE- OMESSO ESAME ED OMESSA, OD IN OGNI CASO, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA 5 CONTROVERSIS PROSPETTATA DALLE PARTI RICORRENTI, nonché VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 E 3 DELLA LEGGE N. 89/2001. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI. Il ricorso va pertanto rigettato. Ricorrono, peraltro, giusti motivi per un'intergale compensazione delle spese di questa fase di giudizio. 12
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di cassazione, il 12 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Onofrio Fittipaldi Gizvanni Olla Voi- IL CANCELLERE CORTE SUPREMA DI CAPCATIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cuncolieria 1.4 MAG. 2003 IL CANCELLICHE M 13