Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 34105
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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In tema di proroga della custodia cautelare, dovendosi interpretare l'art.305, comma 2, c.p.p.(in linea con orientamenti già espressi dalla Corte costituzionale)nel senso che, pur essendo inapplicabile, per ragioni di urgenza, la procedura camerale di cui all'art.127 c.p.p., tuttavia il difensore deve essere posto in grado, con congruo anticipo, di interloquire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero, per cui il giudice è comunque obbligato ad assicurare, nelle forme ritenute in concreto più opportune, una effettiva possibilità di contraddittorio (orale o cartolare), deve escludersi che valga a costituire adempimento di tale obbligo la sola notifica al difensore della richiesta del pubblico ministero, senza indicazione del tempo e del modo in cui deve attuarsi l'intervento della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto nullo, per violazione dei diritti della difesa, ai sensi degli artt.178, lett.C, e 180 c.p.p., un provvedimento di proroga della custodia cautelare preceduto dalla notifica, effettuata due giorni prima, della relativa richiesta ai difensori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 34105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34105
    Data del deposito : 6 luglio 2001

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