Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
In tema di proroga della custodia cautelare, dovendosi interpretare l'art.305, comma 2, c.p.p.(in linea con orientamenti già espressi dalla Corte costituzionale)nel senso che, pur essendo inapplicabile, per ragioni di urgenza, la procedura camerale di cui all'art.127 c.p.p., tuttavia il difensore deve essere posto in grado, con congruo anticipo, di interloquire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero, per cui il giudice è comunque obbligato ad assicurare, nelle forme ritenute in concreto più opportune, una effettiva possibilità di contraddittorio (orale o cartolare), deve escludersi che valga a costituire adempimento di tale obbligo la sola notifica al difensore della richiesta del pubblico ministero, senza indicazione del tempo e del modo in cui deve attuarsi l'intervento della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto nullo, per violazione dei diritti della difesa, ai sensi degli artt.178, lett.C, e 180 c.p.p., un provvedimento di proroga della custodia cautelare preceduto dalla notifica, effettuata due giorni prima, della relativa richiesta ai difensori).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2001, n. 34105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34105 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO - Presidente - del 06/07/2001
1. Dott. ROSSI BRUNO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO - Consigliere - N. 4820
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - N. 012075/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UR IO N. IL 09/08/1972
avverso ORDINANZA del 06/03/2001 GIP TRIB. MINORENNI di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Albano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Udito il difensore Avv. Angelo Rosciano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 6 marzo 2001 il Tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di giudice di appello, confermava l'ordinanza del G.I.P. della stessa sede, con cui era stata rigettata la richiesta di scarcerazione di IN GI per nullità del decreto di proroga dei termini di custodia cautelare.
Per quanto rileva in questa sede, osservava il Collegio che nessuna violazione del diritto di difesa era incorso nella fattispecie, essendo stata la richiesta di proroga presentata dal P.M. notificata ai difensori il 31-1-2001, mentre la decisione era stata assunta dal G.I.P. il 2-2-2001.
Peraltro, l'indicazione di un termine per la presentazione di memorie difensive, ovvero entro il quale sarebbe stata pronunciata la decisione era del tutto pleonastica, atteso che i termini di custodia cautelare scadevano il 2-2-2001 e oltre questa data il provvedimento non avrebbe potuto essere validamente assunto.
Ricorre per cassazione il IN, denunciando violazione dell'art. 305 in relazione agli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., sul rilievo che la sola notifica della richiesta di proroga del termine di custodia cautelare, senza indicazione del termine a comparire e, più in generale, delle modalità e cadenze temporali per sentire la difesa, ha comportato la impossibilità di un reale contraddittorio. Sostiene conclusivamente il ricorrente che, essendo nullo il provvedimento di proroga, lo stesso va considerato come mai adottato e va dichiarata l'estinzione della misura cautelare per scadenza del termine massimo.
Il ricorso è fondato.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 305 co. 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'applicazione delle disposizioni previste per il procedimento in camera di consiglio, ha dichiarato infondata la questione, sul presupposto che la norma deve essere interpretata nel senso che, se pure è inapplicabile, per ragioni di urgenza, la procedura di cui all'art. 127 c.p.p., tuttavia il difensore deve, con congruo termine, essere posto in grado di interloquire sulla richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare proposta dal pubblico ministero.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza del Giudice delle leggi, è costante nell'affermare che la decisione sulla anzidetta richiesta non presuppone l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p., in quanto a tale procedura l'art. 305 dello stesso codice non fa alcun riferimento, potendo utilizzarsi le forme ritenute in concreto più opportune, con l'unico limite della garanzia di un effettivo contraddittorio tra l'accusa e la difesa ("ex plurimis", Cass. Sez. 1^ 7-1-1994 n. 4041). Il giudice, dunque, non è vincolato al rispetto di determinate forme, ma, dovendo il provvedimento di proroga essere assunto "sentito il pubblico ministero e il difensore", è obbligato, comunque, ad assicurare la possibilità del contraddittorio, in forma orale o cartolare.
Non adempie tale obbligo la sola notifica della richiesta del pubblico ministero, senza indicazione del tempo e del modo in cui deve attuarsi l'intervento della difesa, poiché l'assenza di ogni prescrizione derivante dal modulo procedimentale scelto dal giudice pregiudica la concreta possibilità per il difensore di interloquire utilmente nel processo, potendo risultare il suo intervento intempestivo o espresso in forma (orale o scritta) impropria. Nè è surrogatoria dell'onere di definire il tempo e il modo del contraddittorio la imminente scadenza del termine di custodia cautelare, che è un dato costante e fisiologico rispetto al provvedimento di proroga, di cui costituisce un presupposto e, con ogni evidenza, non può essere assunto autonomamente dalla parte come suppletivo della gestione del procedimento da parte del giudice. I rilievi che precedono impongono di riconoscere la sussistenza del denunciato vizio di legittimità. Il provvedimento che, senza che sia stato consentito al difensore di esprimersi, ha accordato la proroga dei termini di custodia cautelare, è da ritenersi adottato in violazione del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.; con la conseguenza che, essendo stata dedotta la nullità nei termini e nelle forme dell'art. 182 co. 2 c.p.p., essa va dichiarata anche con riferimento all'ordinanza oggetto del riesame, con maturazione del diritto del detenuto alla immediata liberazione, ora per allora, non esistendo un provvedimento di proroga atto a legittimare il permanere dello stato di privazione della libertà.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, anche quella del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli emessa il 2-2-2001. Dispone l'immediata scarcerazione di IN GI se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2001