Art. 5.
Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'entrata in funzione del comitato di cui all'articolo 1, le tasse di ingresso di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 , come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263 , sono quintuplicate.
Nella prima applicazione della presente legge, e fino all'entrata in funzione del comitato di cui all'articolo 1, le tasse di ingresso di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 , come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263 , sono quintuplicate.