CASS
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2025, n. 33700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33700 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 9989/2025 proposto da:
- ricorrente -
contro IR AU, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIOVANNA ZORGNIOTTI e BI NI;
- controricorrente – Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Civile Sent. Sez. L Num. 33700 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 23/12/2025 2 avverso la sentenza n. 15/2025 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata in data 07/03/2025 R.G.N. 453/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MATTEO NOVELLI, per delega verbale dell’Avv. DOMENICO IARIA;
udito l'Avvocato BI NI;
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva respinto il ricorso con cui RI AS (dipendente del Comune di LA inquadrato nella categoria C, profilo professionale di messo notificatore, appartenente alla ripartizione Polizia Locale) aveva impugnato il licenziamento disciplinare a lui intimato con provvedimento ricevuto in data 11.2.2022). Il Comune, informato nel 2016 dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., con lettera del 29.4.2016 aveva contestato gli addebiti al AS e contestualmente aveva sospeso il procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale, che si era concluso nel 2021. Il procedimento disciplinare era stato riattivato regolarmente e si era concluso con il licenziamento. Il provvedimento disciplinare era stato adottato in ragione di comportamenti fraudolenti e reiterati perpetuati dal AS nel 2015 durante l’orario di lavoro. Tali condotte erano state oggetto di procedimento penale, conclusosi con condanna definitiva per truffa aggravata. Il AS aveva eccepito la decadenza dal Comune dall’azione disciplinare, l’illegittima sospensione del procedimento disciplinare disposta dall’Amministrazione in pendenza del processo penale, e il difetto di proporzionalità tra la condotta e la sanzione. 3 2. La Corte territoriale ha rilevato che la comunicazione del 21.4.2016 con cui l’Amministrazione aveva segnalato di avere ricevuto l’avviso ex art. 415 cod. proc. civ. era stata in pari data notificata a mani al AS. 3. Ha considerato tardiva la contestazione disciplinare, in violazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001, in quanto gli addebiti erano stati accertati dal Comandante della Polizia Locale, responsabile della struttura alla quale era addetto il AS, almeno dal 29.09.2015 sulla base di evidenze fattuali ben adeguate a sorreggere la valutazione dell’Amministrazione, e da quel momento decorrevano i termini per attivare tempestivamente il procedimento disciplinare. 4. Il giudice di appello ha, pertanto, ritenuto che alla data del 29.4.2016 il termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare era già decorso ed ha ritenuto l’Amministrazione decaduta dal procedimento disciplinare con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura inerente alla legittimità della sanzione impugnata. 5. Per la cassazione della sentenza il Comune di LA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. 6. MA AS ha resistito con controricorso. 7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 300/1970, dell’art. 24 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 6.7.1995 e s.m.i., nonché dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il Comune di LA non avesse rispettato il termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, con conseguente decadenza dalla relativa azione. Deduce che l’onere di comunicazione all’UPD da parte del responsabile della struttura presuppone la piena contezza dei fatti commessi dal dipendente, mentre nel caso di specie il responsabile della struttura aveva avuto una conoscenza solo sommaria dei fatti relativi al periodo agosto-settembre 2015 e 4 non aveva in alcun modo accertato quelli risalenti al periodo ottobre 2012-agosto 2015. Evidenzia che solo dal momento della ricezione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (21.4.2016) il Comune aveva avuto conoscenza del possibile disvalore penale, e dunque anche disciplinare, delle condotte ascritte al AS e che per l’accertamento dei fatti in sede penale era stato necessario ascoltare ben dodici testimoni. Sostiene che alla data del 29.9.2015 il Comune non aveva acquisito gli elementi necessari per dare avvio ad un procedimento disciplinare nei confronti del AS. Aggiunge che dal 10.11.2015 il Comandante ed il vice Comandante della Polizia Locale del Comune di LA, ai quali erano state delegate le indagini dal Sostituto Procuratore della Repubblica, erano tenuti al segreto istruttorio e non potevano pertanto comunicare all’UPD gli esiti degli accertamenti svolti dopo tale data, accertamenti che avevano integrato in modo decisivo il quadro istruttorio. Sostiene che correttamente il Comandante della Polizia Locale aveva omesso la comunicazione ex art. 55 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, nel settembre 2015 ed evidenzia che operando diversamente avrebbe di fatto obbligato l’UPD a decidere se avviare o meno il procedimento disciplinare, senza neppure la possibilità di sospenderlo, non essendo in quel momento in corso alcun procedimento penale. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha valutato il termine di durata complessiva del procedimento disciplinare e a tal fine ha ritenuto che il Comune avesse avuto notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti commessi dal AS già dal 29.9.2015. Ha in particolare evidenziato che tali condotte erano state ricostruite sulla base di elementi di fatto raccolti nel corso di accertamenti riversati nella relazione del 29.9.2015, da cui risultavano evidenze fattuali contenute nella relazione del 29.9.2015, ben adeguate a sorreggere la valutazione dell’Amministrazione. Ha in particolare rilevato che nell’informativa del 29.9.2015 a firma del Comandante e del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale erano stati dettagliatamente riportati gli esiti dell’attività di osservazione e controllo svolta 5 dai medesimi nei confronti del AS con riguardo alle giornate del 10, 19, 26, 31 agosto, 2 e 21 settembre 2015, frutto sostanzialmente di pedinamenti ed osservazioni visive condotti dagli stessi, con l’utilizzo di filmati tratti dalle telecamere di videosorveglianza del Comune (che recano anche l’orario della ripresa) e contenente anche una fotografia (inerente la presenza del AS ad una certa ora, in un certo luogo in uno dei giorni in questione). Il ricorso fa leva su specifici contenuti della comunicazione del segretario Generale del Comune in data 4.8.2015 che non risultano dalla sentenza impugnata, prospettando che nel settembre 2015 il Comune aveva avuto una conoscenza solo sommaria, indiziaria e provvisoria dei fatti relativi al periodo agosto-settembre 2015; nella sostanza sollecita dunque una diversa ricostruzione del fatto. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Inoltre, nel prospettare il carattere decisivo degli accertamenti svolti dal Comandante e dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale dopo la delega ricevuta in data 10.11.2015, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, da cui risulta che i fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare erano solo quelli descritti nella relazione del 29.9.2015 (in numero ben più contenuto rispetto a quelle oggetto dell’avviso ex art. 415 bis. cod. proc. pen., riferito al più esteso periodo 2012/2015). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare 6 l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 2 dicembre 2025. Consigliere estensore Presidente MA VI UC AL Di TO
- ricorrente -
contro IR AU, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIOVANNA ZORGNIOTTI e BI NI;
- controricorrente – Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO – LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Civile Sent. Sez. L Num. 33700 Anno 2025 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA Data pubblicazione: 23/12/2025 2 avverso la sentenza n. 15/2025 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata in data 07/03/2025 R.G.N. 453/2024; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MATTEO NOVELLI, per delega verbale dell’Avv. DOMENICO IARIA;
udito l'Avvocato BI NI;
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Torino ha riformato la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva respinto il ricorso con cui RI AS (dipendente del Comune di LA inquadrato nella categoria C, profilo professionale di messo notificatore, appartenente alla ripartizione Polizia Locale) aveva impugnato il licenziamento disciplinare a lui intimato con provvedimento ricevuto in data 11.2.2022). Il Comune, informato nel 2016 dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., con lettera del 29.4.2016 aveva contestato gli addebiti al AS e contestualmente aveva sospeso il procedimento disciplinare fino alla definizione del giudizio penale, che si era concluso nel 2021. Il procedimento disciplinare era stato riattivato regolarmente e si era concluso con il licenziamento. Il provvedimento disciplinare era stato adottato in ragione di comportamenti fraudolenti e reiterati perpetuati dal AS nel 2015 durante l’orario di lavoro. Tali condotte erano state oggetto di procedimento penale, conclusosi con condanna definitiva per truffa aggravata. Il AS aveva eccepito la decadenza dal Comune dall’azione disciplinare, l’illegittima sospensione del procedimento disciplinare disposta dall’Amministrazione in pendenza del processo penale, e il difetto di proporzionalità tra la condotta e la sanzione. 3 2. La Corte territoriale ha rilevato che la comunicazione del 21.4.2016 con cui l’Amministrazione aveva segnalato di avere ricevuto l’avviso ex art. 415 cod. proc. civ. era stata in pari data notificata a mani al AS. 3. Ha considerato tardiva la contestazione disciplinare, in violazione dell’art. 55-bis d.lgs. 165/2001, in quanto gli addebiti erano stati accertati dal Comandante della Polizia Locale, responsabile della struttura alla quale era addetto il AS, almeno dal 29.09.2015 sulla base di evidenze fattuali ben adeguate a sorreggere la valutazione dell’Amministrazione, e da quel momento decorrevano i termini per attivare tempestivamente il procedimento disciplinare. 4. Il giudice di appello ha, pertanto, ritenuto che alla data del 29.4.2016 il termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare era già decorso ed ha ritenuto l’Amministrazione decaduta dal procedimento disciplinare con conseguente assorbimento di ogni ulteriore censura inerente alla legittimità della sanzione impugnata. 5. Per la cassazione della sentenza il Comune di LA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. 6. MA AS ha resistito con controricorso. 7. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 300/1970, dell’art. 24 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 6.7.1995 e s.m.i., nonché dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il Comune di LA non avesse rispettato il termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, con conseguente decadenza dalla relativa azione. Deduce che l’onere di comunicazione all’UPD da parte del responsabile della struttura presuppone la piena contezza dei fatti commessi dal dipendente, mentre nel caso di specie il responsabile della struttura aveva avuto una conoscenza solo sommaria dei fatti relativi al periodo agosto-settembre 2015 e 4 non aveva in alcun modo accertato quelli risalenti al periodo ottobre 2012-agosto 2015. Evidenzia che solo dal momento della ricezione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (21.4.2016) il Comune aveva avuto conoscenza del possibile disvalore penale, e dunque anche disciplinare, delle condotte ascritte al AS e che per l’accertamento dei fatti in sede penale era stato necessario ascoltare ben dodici testimoni. Sostiene che alla data del 29.9.2015 il Comune non aveva acquisito gli elementi necessari per dare avvio ad un procedimento disciplinare nei confronti del AS. Aggiunge che dal 10.11.2015 il Comandante ed il vice Comandante della Polizia Locale del Comune di LA, ai quali erano state delegate le indagini dal Sostituto Procuratore della Repubblica, erano tenuti al segreto istruttorio e non potevano pertanto comunicare all’UPD gli esiti degli accertamenti svolti dopo tale data, accertamenti che avevano integrato in modo decisivo il quadro istruttorio. Sostiene che correttamente il Comandante della Polizia Locale aveva omesso la comunicazione ex art. 55 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, nel settembre 2015 ed evidenzia che operando diversamente avrebbe di fatto obbligato l’UPD a decidere se avviare o meno il procedimento disciplinare, senza neppure la possibilità di sospenderlo, non essendo in quel momento in corso alcun procedimento penale. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha valutato il termine di durata complessiva del procedimento disciplinare e a tal fine ha ritenuto che il Comune avesse avuto notizia dei fatti disciplinarmente rilevanti commessi dal AS già dal 29.9.2015. Ha in particolare evidenziato che tali condotte erano state ricostruite sulla base di elementi di fatto raccolti nel corso di accertamenti riversati nella relazione del 29.9.2015, da cui risultavano evidenze fattuali contenute nella relazione del 29.9.2015, ben adeguate a sorreggere la valutazione dell’Amministrazione. Ha in particolare rilevato che nell’informativa del 29.9.2015 a firma del Comandante e del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale erano stati dettagliatamente riportati gli esiti dell’attività di osservazione e controllo svolta 5 dai medesimi nei confronti del AS con riguardo alle giornate del 10, 19, 26, 31 agosto, 2 e 21 settembre 2015, frutto sostanzialmente di pedinamenti ed osservazioni visive condotti dagli stessi, con l’utilizzo di filmati tratti dalle telecamere di videosorveglianza del Comune (che recano anche l’orario della ripresa) e contenente anche una fotografia (inerente la presenza del AS ad una certa ora, in un certo luogo in uno dei giorni in questione). Il ricorso fa leva su specifici contenuti della comunicazione del segretario Generale del Comune in data 4.8.2015 che non risultano dalla sentenza impugnata, prospettando che nel settembre 2015 il Comune aveva avuto una conoscenza solo sommaria, indiziaria e provvisoria dei fatti relativi al periodo agosto-settembre 2015; nella sostanza sollecita dunque una diversa ricostruzione del fatto. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Inoltre, nel prospettare il carattere decisivo degli accertamenti svolti dal Comandante e dal Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale dopo la delega ricevuta in data 10.11.2015, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, da cui risulta che i fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare erano solo quelli descritti nella relazione del 29.9.2015 (in numero ben più contenuto rispetto a quelle oggetto dell’avviso ex art. 415 bis. cod. proc. pen., riferito al più esteso periodo 2012/2015). 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare 6 l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 2 dicembre 2025. Consigliere estensore Presidente MA VI UC AL Di TO