Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3261/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.3261 dell'anno 2023 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 20 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
(P.I. ), con sede in Milano, alla via San Parte_1 P.IVA_1
Prospero n.4, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale cessionaria dei crediti della società rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Alessia Melchiorri del foro di Roma, giusta procura generali alle liti per atto Notaio del 04.03.2019, presso Persona_1
il cui studio in Roma alla via Sardegna n.50 ha eletto domicilio.
-attrice-
CONTRO
(P.I. ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Creaco, giusta procura in atti, ed elettivamente pagina 1 di 9
Sant'Anna II tronco Palazzo Tibi
-convenuta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 20 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, negli atti e nei verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.12.2023 la società Parte_1
quale cessionaria dei crediti vantati dalla
[...] Controparte_1
conveniva in giudizio l' per sentirla condannare al Controparte_3
pagamento in suo favore della complessiva somma di € 75.595,15 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 avendo corrisposto in ritardo il pagamento della complessiva somma di € 400.562,44.
Si costituiva l la quale eccepiva, in via Controparte_3
pregiudiziale, la decadenza dalla azione per l'omessa circolarizzazione del credito nel termine perentorio fissato dall'art.16 septies della Legge
n.215/2021 che prevede la obbligatorietà della circolarizzazione dei debiti commerciali pregressi;
deduceva, in ogni caso nel merito,
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di causa.
In assenza di richieste istruttorie, all'udienza del 20.05.2025 svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
pagina 2 di 9 La domanda è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Ed invero, va rilevato, in via assorbente e decisiva ed in applicazione del principio della ragione più liquida, che l'eccezione di prescrizione decennale tempestivamente sollevata dall'azienda sanitaria CP_4
convenuta coglie nel segno, laddove non è possibile attribuire efficacia interruttiva alla comunicazione a mezzo pec datata 29.04.2019 con la quale l'odierna società attrice ha notiziato l'azienda sanitaria CP_4
dell'avvenuta cessione dei crediti vantati dalla tra i Controparte_1
quali rientrerebbe anche quello fatto valere nel presente giudizio.
Ed invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui le notifiche delle cessioni di credito al debitore ceduto non hanno valore di intimazione di pagamento, in quanto esprimono la mera volontà del cedente di comunicare al debitore l'intervenuta cessione del credito e, per tale ragione, non costituiscono atto idoneo ad interrompere la prescrizione (Cass. ord.
n.15140/2021).
E' stato infatti chiarito che la notifica dell'atto di cessione del credito non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché tale effetto consegue alla notifica o alla proposizione della domanda giudiziale e a ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Ebbene, a tal fine è necessario che l'atto indichi chiaramente il soggetto obbligato e la pretesa di adempimento, espressa in forma scritta da parte del creditore, per cui una semplice sollecitazione o un atto informativo, qual è la cessione, che non contengono un'intimazione o una richiesta formale al debitore non sono idonei ad interrompere la prescrizione.
pagina 3 di 9 In buona sostanza, per produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo).
Ed allora, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame, emerge in tutta evidenza dal tenore letterale della comunicazione del 29.04.2019, che la notifica da parte della società cessionaria odierna attrice all'
[...]
non può in alcun modo essere qualificato come atto di Controparte_3
costituzione in mora, mancando un'intimazione di pagamento nell'atto notificato ovvero la formulazione di una esplicita richiesta di adempimento, che ha così avuto la sola funzione di rendere edotta la debitrice della nuova titolarità del credito, con l'allegazione di una mera elencazione analitica di tutti i crediti ceduti, con i relativi importi suddivisi per sorte capitale e interessi.
Va poi detto, per completezza, che nessun dubbio possa sussistere che nella specie trovi applicazione la prescrizione decennale.
Ed invero, costituisce ormai principio giurisprudenziali pacifico quello secono cui in tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art.2948 n.4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, con la conseguenza che pagina 4 di 9 anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità.
Sulla scorta di tale principio, è stato condivisibilmente affermato che “gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal d.lg. 231/02 non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché il d.lg. 231/02 stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa, ciò esclude che possa trovare applicazione il disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., del resto gli stessi non seguono neanche la periodicità della prestazione poichè tra i due vi e completa autonomia, posto che altro è la prestazione del servizio, con la propria fatturazione periodica, e altro e il ritardo nei pagamenti dovuti, da cui consegue l'obbligo di corrispondere gli interessi a decorrere da una certa scadenza fissata dalla norma e fino al soddisfo"
(Cass. n.sez. I 13 novembre 2014).
Dunque, nessuna prescrizione quinquennale può dirsi ricorrente nel caso di specie, non rientrando gli interessi in questione nell'alveo di applicazione del citato art.2948 c.c. (tra le altre, Trib. Modena
n.1603/2017; Trib. Messina n.518/2023; Trib. Cosenza 2037/2023; Trib.
Bologna n.1777/2023).
Per una maggiore completezza di esposizione, va detto, a conferma della palese infondatezza della domanda e ribadendo anche in questa sede le meesime argomentazioni già sviluppate in analoghe controversie involgenti le medesime parti, che non è stata data prova della stipula del contratto in forma scritta per l'anno 2009 da cui deriverebbero i crediti per cui si agisce.
pagina 5 di 9 Ed invero, corre l'obbligo di rimarcare nuovamente che i contratti con la
P.A. devono essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e dalla controparte, in un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto;
tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.
Da ciò discende che la ricorrenza di un valido contratto non può derivare da atti che provengano da organi che sono preposti ad altri servizi e deve escludersi la validità di accordo perfezionatosi mediante manifestazione implicita di volontà o per facta concludentia ovvero per mezzo di condotte che siano attuative dell'esecuzione di un accordo negoziale prima della conclusione in forma scritta (anche nelle forme della corrispondenza commerciale mediante scambio di proposta ed accettazione ex art. 17 RD 2240 del 1923) dell'accordo (Cass.
n.7478/2020; Cass. n.20690/2016; Cass. n.22994/2015; Cass.
n.12323/2005).
Ed occorre evidenziare la natura di ente pubblico economico dell ai sensi dell'art.3 comma 1-bis del Controparte_2
d.lgs. n.502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n.229 del 1999).
L'onere probatorio del creditore, pertanto, deve estendersi alla documentazione della ricorrenza di contratto stipulato nel rispetto della pagina 6 di 9 forma scritta quale valida fonte del credito azionato, attesa la natura di organismo di diritto pubblico, e destinatario di risorse economiche di sanità, soggette a controllo di contabilità.
Ed essendo la forma scritta richiesta per la validità del contratto, la prova dell'esistenza di un valido contratto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito, né può essere ritenuta la sua esistenza sulla base del principio di non contestazione.
Ne consegue, in linea con l'orientamento giurisprudenziale unanime sul punto, che va dichiarata la nullità non sanabile, e passibile di rilievo officioso, dei contratti conclusi con la P.A. in violazione dell'obbligo di forma, ed altresì l'inidoneità di qualunque atto prodromico o preparatorio che dir si voglia ad integrare il requisito formale richiesto, che è quello del documento contestualmente sottoscritto da entrambe le parti, e, nello specifico, del soggetto dotato del c.d. potere di firma, ossia il legale rappresentante che può impegnare l'ente.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale scrutinata, va detto che a fronte della pretesa creditoria azionata è preliminare che sia data prova della stipula di contratti in forma scritta da cui deriverebbero le forniture e i crediti per cui si agisce, proprio perché, come già affermato, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al pagina 7 di 9 controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. n.27910/2018; Cass.
n.19410/2016; Cass. n.17646/2002; Cass. n.13039/1999; Cass.
n.21477/2013; Cass. n.1606/2007; Cass. n.22537/2007).
Ciò posto, se parte attrice intende far valere quei crediti, aveva anche l'onere di produrre il contratto per l'anno 2009 da cui detti crediti derivano, non potendo appunto ritenersi esistente il credito sulla base di fatture, anche se in parte pagate, né dai contratti di cessione, che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito.
D'altra parte, va rammentato che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, va inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che, qualora il rapporto sia contestato tra le parti ovvero l'altra parte pretesa debitrice è contumace, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
Restano assorbite le altre questioni.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
quale cessionaria della in Parte_1 Controparte_1
Cont persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti dell' di pagina 8 di 9 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2
atto di citazione notificato il 18.12.2023, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva;
-condanna la società quale cessionaria della Parte_1 [...]
al pagamento, in favore dell' , delle CP_1 Controparte_3
spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi €
4.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 16.06.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 9 di 9