CASS
Sentenza 23 settembre 2021
Sentenza 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2021, n. 35350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35350 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OR MA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno in data 18/11/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di MA OR. Secondo il Collegio, infatti, la richiesta, dichiarata inammissibile con la recentissima ordinanza del 7/10/2020 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, la rilevante pericolosità sociale del soggetto ricavabile dalle negative informative delle Forze dell'ordine e dai precedenti penali per omicidio e la possibilità di riattivare i contatti con il clan camorristico "Fezza/D'UR Petrosino" cui era affiliato (quale persona di fiducia del capo, GI D'UR Petrosino), ora soppiantato dal clan "Fezza-De Vivo" di Pagani, Penale Sent. Sez. 1 Num. 35350 Anno 2021 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 09/09/2021 evidenziata dalle informative della Questura, dei Carabinieri e della DIA, non era «assolutamente possibile formulare una prognosi positiva di non ricaduta dell'istante nel reato». 2. MA OR ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Silverio Sica, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di misura alternativa nonostante l'idoneità della possibilità lavorativa presentata, il corretto comportamento costantemente serbato dal condannato e la fruizione di tutte le opportunità risocializzanti offertegli, dimostrativi della sua piena resipiscenza;
e benché la vicenda criminosa sia assai risalente nel tempo e la lunghissima detenzione inframuraria abbia risolto ogni legame con qualsivoglia entità criminale del territorio di appartenenza, ove il gruppo camorristico di provenienza non sarebbe più operante, sicché meramente congetturale sarebbe la possibilità di riattivazione dei rapporti con lo stesso. 3. In data 24/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. Preliminarmente, va ricordato che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo .critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402-01). Dunque, la valorizzazione, da parte dell'ordinanza impugnata, del solo dato relativo alle informazioni di polizia, si espone a non infondate critiche da parte del ricorrente. 2 3. Tuttavia, osserva il Collegio che secondo quanto riportato nel provvedimento oggi impugnato, una analoga istanza del detenuto era stata dichiarata inammissibile con la recente ordinanza del 7/10/2020 del Tribunale di sorveglianza di Ancona. Dalla lettura della stessa, presente nel fascicolo processuale, emerge che la relativa declaratoria era stata pronunciata in considerazione del fatto che OR risulta essere stato condannato per il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 e, dunque, per un reato ostativo alla concessione delle misure alternative richieste, considerato che, come avvenuto nel caso in esame, non era stata accertata l'avvenuta collaborazione con la giustizia e non era stata dedotta la sua impossibilità o inesigibilità. Tale situazione processuale permaneva certamente anche in relazione alla nuova domanda di affidamento, non potendo accogliersi la deduzione difensiva secondo cui la pena inflitta per il reato ostativo sarebbe stata integralmente espiata. Ciò in quanto i reati ascritti all'imputato erano uniti dal vincolo della continuazione e in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della collaborazione deve essere esteso a tutti i delitti che siano finalisticamente collegati a quelli ostativi, postulando l'unicità del reato continuato un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento in relazione ai fatti oggetto del processo (Sez. 1, n. 43391 del 3/10/2014, Cuffaro, Rv. 261145; Sez. 1, n. 12949 del 3/12/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259544; cfr. anche Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, Cagnazzo, Rv. 271616). Ne consegue che essendo la domanda originaria inammissibile, l'odierno ricorso deve essere, comunque, respinto, non essendo la richiesta di misura alternativa, comunque, accoglibile per le ragioni ora evidenziate. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 9/9/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 18/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di MA OR. Secondo il Collegio, infatti, la richiesta, dichiarata inammissibile con la recentissima ordinanza del 7/10/2020 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, la rilevante pericolosità sociale del soggetto ricavabile dalle negative informative delle Forze dell'ordine e dai precedenti penali per omicidio e la possibilità di riattivare i contatti con il clan camorristico "Fezza/D'UR Petrosino" cui era affiliato (quale persona di fiducia del capo, GI D'UR Petrosino), ora soppiantato dal clan "Fezza-De Vivo" di Pagani, Penale Sent. Sez. 1 Num. 35350 Anno 2021 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 09/09/2021 evidenziata dalle informative della Questura, dei Carabinieri e della DIA, non era «assolutamente possibile formulare una prognosi positiva di non ricaduta dell'istante nel reato». 2. MA OR ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Silverio Sica, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di misura alternativa nonostante l'idoneità della possibilità lavorativa presentata, il corretto comportamento costantemente serbato dal condannato e la fruizione di tutte le opportunità risocializzanti offertegli, dimostrativi della sua piena resipiscenza;
e benché la vicenda criminosa sia assai risalente nel tempo e la lunghissima detenzione inframuraria abbia risolto ogni legame con qualsivoglia entità criminale del territorio di appartenenza, ove il gruppo camorristico di provenienza non sarebbe più operante, sicché meramente congetturale sarebbe la possibilità di riattivazione dei rapporti con lo stesso. 3. In data 24/6/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. Preliminarmente, va ricordato che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo .critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402-01). Dunque, la valorizzazione, da parte dell'ordinanza impugnata, del solo dato relativo alle informazioni di polizia, si espone a non infondate critiche da parte del ricorrente. 2 3. Tuttavia, osserva il Collegio che secondo quanto riportato nel provvedimento oggi impugnato, una analoga istanza del detenuto era stata dichiarata inammissibile con la recente ordinanza del 7/10/2020 del Tribunale di sorveglianza di Ancona. Dalla lettura della stessa, presente nel fascicolo processuale, emerge che la relativa declaratoria era stata pronunciata in considerazione del fatto che OR risulta essere stato condannato per il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 152 del 1991 e, dunque, per un reato ostativo alla concessione delle misure alternative richieste, considerato che, come avvenuto nel caso in esame, non era stata accertata l'avvenuta collaborazione con la giustizia e non era stata dedotta la sua impossibilità o inesigibilità. Tale situazione processuale permaneva certamente anche in relazione alla nuova domanda di affidamento, non potendo accogliersi la deduzione difensiva secondo cui la pena inflitta per il reato ostativo sarebbe stata integralmente espiata. Ciò in quanto i reati ascritti all'imputato erano uniti dal vincolo della continuazione e in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della collaborazione deve essere esteso a tutti i delitti che siano finalisticamente collegati a quelli ostativi, postulando l'unicità del reato continuato un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto ravvedimento in relazione ai fatti oggetto del processo (Sez. 1, n. 43391 del 3/10/2014, Cuffaro, Rv. 261145; Sez. 1, n. 12949 del 3/12/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259544; cfr. anche Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, Cagnazzo, Rv. 271616). Ne consegue che essendo la domanda originaria inammissibile, l'odierno ricorso deve essere, comunque, respinto, non essendo la richiesta di misura alternativa, comunque, accoglibile per le ragioni ora evidenziate. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 9/9/2021