Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00152/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2026, proposto dalla sig.ra IA DA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Barilla' e Teresa Innocenza Barilla', con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
ai giudicati di cui alle sentenze del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro -, n. 301/2023, depositata e resa pubblicata il 19.10.2023, e n. 58/2025, depositata e resa pubblica il 28.02.2025, munite di attestazione di conformità e notificate all’Amministrazione rispettivamente in data 20 ottobre 2023 e 3 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazioni rilasciate dalla Cancelleria il 4 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la memoria del 7 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Premesso che la ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alle sentenze n. 301/2023, depositata e resa pubblicata il 19.10.2023, e n. 58/2025, depositata e resa pubblica il 28.02.2025, rese entrambe dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro, con le quali è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente di fruire – per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 - del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente l’importo complessivo di euro 2.500,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi;
Considerato che, con nota depositata in atti, la parte ricorrente ha rappresentato che, dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore del ricorrente, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
2. Ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dal ricorrente, che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione della causa; rilevato, inoltre, che il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione sì che appare equo liquidare le spese del presente giudizio nella misura di euro 600,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 600,00 (euro seicento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | MA RI |
IL SEGRETARIO