Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992.
Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 171
Articolo 2
- Legge 12 marzo 1996, n. 171
Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 171
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31 marzo 1996
31 marzo 1996