Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992.
Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 171
Articolo 2
- Legge 12 marzo 1996, n. 171
Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 171
Versione
31 marzo 1996
31 marzo 1996
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 21/01/2026, n. 811
- TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 50
- Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8514
- Trib. Vicenza, sentenza 26/11/2025, n. 697
- Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/11/2025, n. 2201
- Articolo 2 della Legge 11 dicembre 1952, n. 3096