Articolo 1 della Legge 12 marzo 1996, n. 171
Articolo 2
Versione
31 marzo 1996
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, con allegati, fatta ad Helsinki il 17 marzo 1992.
Entrata in vigore il 31 marzo 1996