Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2025, proposto da
Eni Plenitude Renewables Italy S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna, Andrea Augugliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., serbato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Industria, Servizio Energia ed Economia Verde, sull’istanza di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, relativa al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico (22,5 MWp), e relative opere connesse, da realizzare presso i Comuni di Porto Torres e Sassari (SS), trasmessa tramite il sistema Sardegna SUAPEE (pratica 09722790962-11122023 0912.694191) e, dunque, della sussistenza dell’obbligo in capo alla predetta Amministrazione Regionale di procedere alla conclusione del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
-con ricorso depositato il 23 dicembre 2025, la ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., serbato dalla Regione Autonoma della Sardegna sull’istanza di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, relativa al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico (22,5 MWp), e relative opere connesse, da realizzare presso i Comuni di Porto Torres e Sassari (SS), trasmessa tramite il sistema Sardegna SUAPEE (pratica 09722790962-11122023 0912.694191) e, dunque, della sussistenza dell’obbligo in capo alla predetta Amministrazione Regionale di procedere alla conclusione del procedimento;
- la Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, in data 22 gennaio 2026, per resistere all’accoglimento del ricorso e rappresentando, tra le altre cose, che con nota n. 4574 del 4.2.2026 è stato comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto dell’istanza di AU;
- la ricorrente, con la memoria depositata il 13 febbraio 2026 in previsione della trattazione camerale del ricorso, ha domandato la pronuncia di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta adozione del preavviso di rigetto, con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite;
- all’esito dell’udienza camerale del 25 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Ritenuto:
-di dover dichiarare il ricorso improcedibile, in ragione di quanto attestato dalla stessa parte ricorrente. Invero, quest’ultima ha qualificato l’adozione del preavviso di rigetto quale elemento sopravvenuto idoneo a giustificare la pronuncia di cessazione della materia del contendere. Tuttavia, trattandosi di atto a contenuto non provvedimentale, non può ritenersi idoneo a determinare il superamento dell’inerzia dell’Amministrazione;
- che, in ogni caso, dalla domanda di cessazione della materia del contendere sia comunque possibile desumere il sopravvenuto difetto di interesse della parte alla decisione nel merito del ricorso;
- che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT RU |
IL SEGRETARIO