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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/07/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2274/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2274/2019, avente ad oggetto: Lesione
personale, riservata in decisione all'udienza del 06.02.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Bruno ) e presso il suo studio C.F._2
elettivamente domiciliato in UO, alla Via Solfatara, 4/A.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, giusta delibera n. 197/2024 e determina n.1793/24,
[...]
dall'Avv.to Anna Foglia ) elettivamente domiciliato presso il C.F._3
di Lei studio in Via Dei Carmelitani n.4 Formia (LT) 04023
APPELLATO
pagina 1 di 21 NONCHE'
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Erasmi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio sito in Terracina, alla via del Porto n. 24
APPELLATA
E
in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore - Sig.ra - P.VA , con sede in CP_5 P.IVA_3
Formia (LT) alla Via Unità D'Italia snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo
Pecchia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio in Formia alla Piazza Mattei Gall. CP_6
APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_7
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'Appello ritualmente notificato, conveniva gli appellati, Parte_1
dinanzi all'intestato Giudice al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 481/19, cron. 2303/19, r.g. n.1803/c/14 emessa dal Giudice di pace di Gaeta pubblicata il
26/2/19 e non notificata,
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva: pagina 2 di 21 - con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio il dinanzi al competente Giudice di Pace di Gaeta per Controparte_1
vedere riconosciuta la responsabilità prevista dagli artt. 2051 cc. e 2043 cc.;
- il giorno 11 febbraio 2014, alle ore 20,00 circa il nel percorrere il Pt_1
marciapiede di via AS TE in Formia, cadeva al suolo a causa di un dissesto del piastrellato;
- la pavimentazione era così dissestata da rappresentare una insidia per i pedoni;
- il ferroviere, dopo il sinistro ed avvertendo un progressivo dolore, preferiva Pt_1
recarsi presso il nosocomio di UO, città di sua residenza, ove i medici preposti riscontravano, nello stesso giorno dell'infortunio, una frattura scomposta articolare al polso sinistro così come ben rappresentato dalla copiosa documentazione medica prodotta agli atti;
- in data 25/02/14 il veniva operato al polso risultando guarito con postumi in Pt_1
data 5/6/14. Agli atti di causa venivano prodotti il referto del pronto soccorso, la documentazione medica nella sua interezza e le fotografie attestanti il luogo del sinistro;
- alla prima udienza chiamata il giorno 3/12/14, si costituiva il che, Controparte_1
impugnando la domanda ne chiedeva il rigetto;
- chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della soc. Controparte_7
quale società che gestiva il servizio di manutenzione delle strade in forza di un contratto di appalto richiamato e prodotto. Il giudice autorizzava la chiamata e rinviava al 18/03/15;
- a tale udienza si costituiva la società che chiedeva rigettarsi la domanda di CP_7
garanzia e la domanda principale, siccome infondata in fatto e diritto;
chiedeva in via Co preliminare di chiamare in causa la in forza di un regolamento CP_4
ATI sottoscritto dalle imprese associate per sentirla eventualmente condannare in via diretta al risarcimento del danno richiesto da parte attrice;
- all'udienza del 18/03/15 spiegava intervento adesivo volontario la Controparte_4
pagina 3 di 21 che, aderendo alle conclusioni riportate dalla soc. , chiedeva in via CP_7
preliminare di chiamare in causa la soc. ; tanto in forza di un contratto di CP_8
garanzia;
- in data 1/7/15 si costituiva in cancelleria la nuova chiamata soc. carige che chiedeva dichiararsi la sua carenza di legittimazione e la conseguente estromissione dal giudizio;
- la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 320 cpc al 10/2/16 e a tale udienza il giudice ammetteva le prove richieste: nella fase istruttoria venivano escussi 5 testimoni ed il giudice, all'udienza del 18/1/17, esaminate le prove, nominava il consulente medico a cui veniva, tra l'altro, conferito incarico di stabilire “se le lesioni refertate e/o successivamente certificate (fossero) in rapporto causale.con il fatto lesivo come risultante agli atti”;
- il ctu rilevava nella relazione che “quanto riferito dal soggetto è esattamente sovrapponibile a quanto desunto dall' esame degli atti processuali e, in particolare, dalla documentazione medica esistente nel fascicolo di causa e precisamente così nell' ordine com'è collazionata nel fascicolo di parte attrice (pag.1); ancora, a pag. 2: “la lesione si è determinata nel momento in cui riferisce che in qualità di pedone cadeva
a causa del pavimento dissestato del marciapiede”;
- con la sentenza il Giudice di Pace rigettava la domanda attrice ritenendo che questi non avesse provato il luogo dell'avvenimento: precisamente la sentenza riteneva non assolto l'onere probatorio valorizzando unicamente il certificato di pronto soccorso rilasciato dall'ospedale di UO dell'11/2/14 che indicava “come luogo del sinistro
UO e non Formia”. Riteneva inoltre che i dati fossero forniti dal paziente “attore del presente giudizio di cui si è assunto ogni responsabilità con la sottoscrizione in calce del citato referto”; la sentenza si concludeva nella stessa pagina con la condanna dell'odierno appellante nei confronti di tutte le parti del giudizio;
- con la proposizione dell'appello chiedeva la riforma della sentenza di primo Pt_1
grado in quanto il Giudice di Pace incorreva nel vizio di motivazione per aver omesso pagina 4 di 21 la valutazione di tutti gli altri elementi di prova e per aver contraddittoriamente ed erroneamente esaminato gli stessi così da indurre il giudice a ritenere non assolto l' onere probatorio, laddove, facendo buon governo di tutti gli elementi probatori forniti, avrebbe potuto valutare come assolto il carico probatorio a ragione della domanda;
- in particolare, il giudice valorizzava un elemento probatorio quale il certificato di pronto soccorso in modo unico ed esclusivo nonostante fosse evidente che in tale scrittura non era compiutamente indicato né il luogo né l'indicazione del sinistro, pertanto, formava il proprio convincimento su un documento privo di gravità precisione e concordanza con tutti gli altri elementi probatori anche di natura documentale quali le fotografie prodotte agli atti;
- ometteva e/o erroneamente considerava che la firma apposta al documento era difforme e discordante (oltre che illeggibile) in ogni suo punto da elementi probatori pure forniti in giudizio, quali la procura agli atti ed il consenso informato sottoscritto dal comparente e prodotto agli atti;
- infine, ripartiva erroneamente la soccombenza in tema di spese, laddove condannava il al pagamento, non solo in favore della parte convenuta, ma altresì di tutte le Pt_1
altre parti in causa chiamate in successione secondo un evidente rapporto di garanzia impropria;
- , proponeva querela di falso ai sensi e per gli effetti degli artt 221 cpc Parte_1
e ss e 2700 cc e ss;
tanto per far valere e dichiarare la falsità dell'atto allegato alla produzione di parte al numero progressivo 49 intestato “p.o. Santa Maria delle Grazie
UO; pronto soccorso;
numero progressivo 677” nella parte in cui i dati forniti dal paziente riportano: “luogo e modalità di accadimento: Pozz”; nonché la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 11/2/2014 interlineato da timbro della Parte_2
L'appellante così concludeva: “Piaccia all' on.le Tribunale adito, rejetta ogni contraria istanza, accogliere i motivi innanzi esposti e riformare la sentenza n.
pagina 5 di 21 481/19 cron. 2303/19 r.g. n. 1803/c/14 resa dal Giudice di Pace di Gaeta depositata il 26/2/19 e non notificata;
valutate le prove offerte, accertare e dichiarare che il Sig.
nel percorrere il marciapiede di Via AS TE in Formia, in Parte_1
data 11/2/14 alle ore 20,00 circa cadeva a causa di un dissesto del piastrellato;
per l' effetto accertare e dichiarare l' esclusiva responsabilità del per Controparte_1
aver omesso di porre in essere le cautele necessarie atte ad evitare il pericolo rappresentato dalla mancata manutenzione del marciapiede di Via AS TE;
tanto ai sensi dell' art. 2051 cc e 2043 cc;
condannare il al Controparte_1
pagamento della somma pari ad euro 8.468,34 così come quantificata dal ctu in sede istruttoria ovvero a quell' altra somma ritenuta di giustizia;
si reiterano in tal sede le conclusioni tutte contenute nella domanda introduttiva. Oltre interessi maturati e maturandi dal fatto fino all' effettivo soddisfo ed a una somma a titolo di svalutazione monetaria. Riformare la sentenza anche in ordine alle spese con condanna delle parti secondo il rispettivo rapporto di garanzia impropria e comunque porre a carico dei convenuti le spese di ctu pari ad euro 549,00. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado del giudizio in favore del sottoscritto procuratore distrattario anche tenuto conto della necessaria domanda di riforma nei confronti di tutti i chiamati”.
Si costituiva l'appellata che a sostegno delle proprie ragioni Controparte_9
deduceva:
- l'inammissibilità dell'appello spiegato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto;
- infatti, la sentenza impugnata richiamava principi consolidati, utilizzava argomenti coerenti ed adeguata motivazione sotto il profilo logico giuridico, si basava su prove raggiunte con elementi presuntivi considerati analiticamente e nella loro convergenza globale;
- l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante non aveva suggerito una decisione con disquisizioni logico giuridiche fondate rispetto a quella operata dal Giudice;
pagina 6 di 21 - l'inammissibilità della querela di falso proposta in appello ex art. 355 cpc., in quanto era totalmente carente dei presupposti necessari alla proposizione della stessa e per mancanza delle prove univoche di detta presunta falsità;
- doveva ritenersi infondata altresì la richiesta di riforma della sentenza in relazione alle spese di lite in quanto l'art. 91 c.p.c., in tema di spese processuali prevedeva la regola della soccombenza;
- tale regola andava applicata anche al caso in cui in corso di giudizio veniva effettuata la chiamata in garanzia di un terzo, in tale ipotesi le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia venivano poste a carico della parte soccombente, attore o convenuto che sia;
così concludeva: “si conclude affinché Ill.mo Giudice del Tribunale Controparte_9
di Cassino, contrariis reiectis, in via del tutto preliminare, voglia rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc e 342 cpc;
rigettare altresì l'istanza di querela di falso per quanto argomentato ampiamente sopra;
nel merito rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto e diritto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza N. 481/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, Dott. pubblicata in data 26.02.2019, non Per_1
notificata, all'esito del procedimento iscritto al n. R.G: 1803/2014 degli affari contenziosi instaurato da , nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
della , della della . Con vittoria Controparte_7 CP_4 Controparte_9
di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva, altresì, il che impugnava integralmente l'atto di Controparte_1
appello chiedendo il rigetto dello stesso.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- andava eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si limitava ad una mera contestazione della pronuncia del Giudice di Pace;
- inoltre, il Giudice riteneva correttamente che l'attore non aveva assolto l'onere della pagina 7 di 21 prova;
- dall'istruttoria svolta in primo grado era emersa chiaramente l'insussistenza dell'insidia per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge;
- ad ogni buon conto, l'amministrazione comunale aveva affidato il servizio manutentivo delle strade e piazze pubbliche, a far data dal 01.11.2008 alla Cofely –
Italia S.p.A. con la quale stipulava un apposito contratto d'appalto, in forza del quale conferiva alla suddetta società l'incarico di gestire l'intera infrastruttura stradale.
Il così concludeva: “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa: - rigettare l'appello proposto perché inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. oltre che infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato per le ragioni espresse in narrativa;
- in subordine, accertare
e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale o totale della domanda attrice, l'inadempimento della Cofely – Italia S.p.a. (ora agli Controparte_7
obblighi contrattuali, e per gli effetti condannarla al pagamento in favore della parte attrice delle eventuali somme che dovessero scaturire dall'eventuale accoglimento totale o parziale della domanda attorea a titolo di risarcimento danni, ovvero in subordine, che la stessa (ora venga Controparte_7 Controparte_7
condannata al pagamento in favore del delle eventuali somme che Controparte_1
dovessero essere poste direttamente a carico dell a titolo Controparte_10
di risarcimento danni per la causale di cui al giudizio. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva altresì, in giudizio la impugnando e contestando tutto Controparte_4
quanto ex adverso dedotto a sostegno della impugnazione proposta. A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- doveva eccepirsi l'inammissibilità e l'improcedibilità della querela proposta in via incidentale, ex artt. 221 e ss. cpc e 2700 e ss. Cc, per far valere e dichiarare la falsità dell'atto formato il 11.02.1014 intestato “p.o. Santa Maria delle Grazie UO;
pronto soccorso;
numero progressivo 677”; pagina 8 di 21 - la proposta querela di falso era nulla per mancata indicazione degli elementi e delle prove specie in relazione alla dedotta falsità delle dichiarazioni contenute nel documento “de quo”, cosi come espressamente richiesto e disposto dal II comma dell'art. 221 cpc.;
- i motivi di appello con i quali il sig. chiedeva la riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, erano da ritenersi privi di pregio;
- la responsabilità dell'ente proprietario della strada per cose in custodia, ex art. 2051
Cod. Civ,. sussisteva solo in presenza di due presupposti: a) un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione, nel caso concreto, della c.d. insidia o trabocchetto, b) l'imprevedibilità ed invisibilità di tale
“alterazione” per il soggetto che subisce un danno in conseguenza di detta situazione di pericolo;
- nel caso in questione parte attrice, contrariamente a quanto sosteneva in sede di appello, non forniva alcun elemento di prova che poteva consentire al giudicante di ritenere dimostrata la presenza dei richiamati presupposti necessari per l'affermazione di una qualsivoglia responsabilità in capo all'ente proprietario della strada, e quindi eventualmente in capo ai soggetti terzi chiamati in garanzia;
- entrambi i testimoni escussi da parte attrice nel giudizio di primo grado, Tes_1
(Cfr. Ud.15.06.2016) e (Cfr. Ud. 18.01.2017)
[...] Testimone_2
affermavano che il giorno 11.02.2014 alle ore 20:00/20:15 si trovavano in compagnia del sig. quando lo vedevano inciampare sulle mattonelle dissestate facenti Pt_1
parte della pavimentazione del marciapiede di via AS TE;
- gli stessi testimoni dichiaravano che il sig. nonostante lamentasse dolori al Pt_1
polso sinistro, preferiva svolgere il proprio turno di lavoro presso la stazione di
Formia, anziché recarsi al P.S. per le cure del caso;
- tali dichiarazioni, ed in generale gli elementi di prova offerti da parte attrice, non consentivano assolutamente di relazionare causalmente la caduta, e dunque le lesioni assunte subite, alla esistenza in loco della dedotta insidia, né permettevano di ritenere pagina 9 di 21 raggiunta la prova in ordine alla imprevedibilità ed alla impercettibilità della dedotta situazione di pericolo;
- anzi le predette testimonianze, in uno alla natura del danno per il quale si richiesto il risarcimento, riprovavano semmai che le condizioni generali in cui versava il tratto di via AS TE, ove ebbe a verificarsi l'evento, erano comunque ben visibili dall'attore o comunque da costui sicuramente prevedibili, e che le lesioni assunte subite non possono eziologicamente collegarsi al fatto dedotto;
- il nel costituirsi in giudizio richiedeva al Giudice di prime cure di Controparte_1
essere autorizzato alla chiamata in causa dell , ossia del Parte_3
soggetto tenuto alla manutenzione del luogo ove si verificava l'evento, giusto contratto di appalto sottoscritto in data 27.10/01.11.2008;
- ma l'ente comunale doveva provare che l'evento dedotto a fondamento della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, era dipeso dal mancato adempimento o dall'inesatto adempimento o dal tardivo adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, con il predetto contratto, relativamente al servizio di manutenzione strade, e ciò non avveniva;
- ne consegue che la responsabilità dell'accaduto, in ogni caso, doveva imputarsi in via esclusiva al la cui domanda di garanzia impropria spiegata nei Controparte_1
confronti dell'associazione appaltatrice del servizio non poteva e non doveva trovare il richiesto accoglimento.
- l'acquiescenza mostrata dalla rispetto alla domanda di garanzia Controparte_4
impropria avanzata nei suoi confronti dalla , oggi in uno Controparte_7 CP_7
al riconoscimento espresso delle ragioni poste a suo sostegno e fondamento, doveva comportare una declaratoria di accoglimento della domanda di manleva spiegata dall'impresa mandataria capogruppo;
- in tale denegata ipotesi, tuttavia, resta da sottolineare come anche la domanda di garanzia e manleva proposta in I grado dalla nei confronti della Controparte_11
, in virtù della polizza di assicurazione "Responsabilità Civile" n. Controparte_12
pagina 10 di 21 560373022-01 doveva ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, anche in considerazione della circostanza per cui alcuna eccezione veniva sollevata dalla compagnia di assicurazione in merito all'operatività della richiamata polizza;
La terza chiamata così concludeva: “Piaccia all'adito Giudice, CP_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare in via preliminare e pregiudiziale la improcedibilità, la inammissibilità e/o la nullità della proposta querela di falso per le motivazioni all'uopo esposte. Nel merito rigettare, i motivi di gravame con i quali si è chiesto la riforma dell'impugnata sentenza;
in via subordinata rigettare comunque la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice nei confronti del perché infondata e non provata, stante le motivazioni Controparte_1
tutte già esposte in primo grado e riproposte nella parte motiva del presente atto, e per l'effetto ritenere superflue le domande di garanzia spiegate dalla parti costituite nel giudizio di primo grado;
in via ancor più gradata rigettare la domanda di
Parte garanzia spiegata dal nei confronti dell perché infondata e Controparte_1
Parte non provata ed in ogni caso escludere, qualsivoglia responsabilità dell e per essa della per mancato adempimento delle obbligazioni Controparte_4
contrattualmente assunte dall'appaltatore cui può etiologicamente collegarsi il lamentato evento dannoso;
nella denegata ipotesi in cui si ritenga che l'evento dannoso sia dipeso anche da un mancato adempimento alle obbligazioni assunte dall'appaltatore relative al servizio di “manutenzione strade e piazze”, accertare e dichiarare stante l'acquiescenza alla domanda che detto servizio al momento dell'evento era gestito in via esclusiva e diretta dalla concludente società e conseguentemente in accoglimento della domanda di manleva da questa spiegata in primo grado nei confronti della , ora , Controparte_12 Controparte_9
accertare e dichiarare che l'evento posto a fondamento delle domande avanzate da parte attrice rientra nei rischi di cui alla polizza di assicurazione Responsabilità
Civile n. 560373022-01 in essere tra le parti e per l'effetto condannare la predetta compagnia di assicurazioni, anche ai sensi dell'art. 16 CGA, a tenere indenne
pagina 11 di 21 l'assicurato di quanto questi sia eventualmente tenuto a pagare in favore della
[...]
in relazione alla domanda da questa spiegata ed a titolo di manleva per CP_7
risarcimento danni a parte attrice sempre nei limiti in cui è da ritenersi provata la loro effettiva entità ed il loro nesso causale con l'evento dedotto a sostegno della domanda, e comunque in misura non superiore alla competenza per valore del giudice adito in I grado”.
Con provvedimento del 22.10.2020 il Giudice assegnatario prendeva atto della contumacia della società terza chiamata Nel medesimo provvedimento CP_7
lo stesso ravvisava “l'irrilevanza ai fini del decidere della querela di falso richiesta dalla parte appellante alla luce del restante materiale probatorio”.
Con provvedimento del 24.04.2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo atteso il venir meno del rapporto di servizio intercorso tra il e Controparte_1
l'avv. Agresti, unico difensore dell'ente.
Successivamente, il giudizio veniva riassunto a cura dell'appellante.
Si costituiva l a seguito del cambiamento di denominazione sociale della CP_3
In particolare, concludeva: “affinché l'Ill.mo Giudice del Controparte_13
Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, in via del tutto preliminare, voglia rigettare
l'appello proposto in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 348 cpc e 342 cpc;
rigettare altresì l'stanza di querela di falso per quanto argomentato ampiamente sopra;
nel merito, rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto
e diritto, con la conseguente integrale conferma della impugnata Sentenza n.
481/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, Dott. pubblicata in data Per_1
26.02.2019, non notificata, all'esito del procedimento iscritto al n. R.G. 1803/2014 degli affari contenziosi, instaurato da , nei confronti del Parte_1 CP_1
, della , della della ora
[...] Controparte_7 CP_4 Controparte_9
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di CP_3
giudizio”.
pagina 12 di 21 L'appello non è fondato e deve essere rigettato per le argomentazioni di seguito esposte.
In via preliminare, l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalle parti appellate è infondata. Gli appellati hanno lamentato genericità delle contestazioni che l'appellante ha formulato avverso la sentenza di primo grado nonché la carenza della precisa individuazione da parte dello stesso relativamente alle parti e alle modifiche che avrebbero dovuto applicarsi al provvedimento impugnato.
Invero, i requisiti di ammissibilità dell'appello secondo quanto disposto dall'art. 342 del codice di rito possono essere così sinteticamente riassunti: l'appellante deve specificare quale parte della sentenza di primo grado intende contestare, deve indicare in modo chiaro e specifico le ragioni per cui si ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nella ricostruzione dei fatti, deve specificare le norme di legge che si intendono violate e perché tali violazioni sono rilevanti ai fini della decisione impugnata.
Non sembra che l'atto di appello sia carente di tali requisiti.
A ciò si aggiunga che secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti
l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cassa con rinvio, CORTE
D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2018)”(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n.
40560 del 17 dicembre 2021).
Venendo poi alla querela di falso avanzata da parte appellante con riferimento all'attestato di pronto soccorso, atteso che nel caso che qui occupa la querela di falso pagina 13 di 21 è stata proposta in via incidentale con l'atto di appello, il Giudice deve valutare la rilevanza del documento contestato. Se il documento contestato non è rilevante ai fini del decidere il processo principale prosegue.
Questo giudicante, in accordo con quanto già affermato dall'ordinanza del .., sostiene effettivamente l'irrilevanza ai fini del decidere alla luce del restante materiale probatorio versato in atti.
Pertanto, la questione relativa alla querela di parte proposta rimane assorbita dalle seguenti argomentazioni relative della valutazione del restante materiale probatorio.
Parte appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado non abbia fatto buon governo dei principi che limitano la libera valutazione della prova, incorrendo in una violazione dell'art. 116 cpc. In particolare, il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato il referto del pronto soccorso mettendolo debitamente a paragone con gli altri elementi di prova raggiunti, dolendosi di fatto dell'omessa valutazione delle prove offerte.
Invero il Giudice di Pace, in una motivazione resa succintamente ha affermato che parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio ed ha aggiunto “nel caso in esame tale onere non è stato assolto e la dinamica del sinistro così come rappresentata da parte attrice non trova riscontro nella documentazione in atti”.
È necessario passare in rassegna in concreto il materiale probatorio offerto per verificare se l'assunto sostenuto dal giudice di prime cure sia condivisibile.
Oltre alla documentazione medica versata in atti, sono rinvenibili alcune fotografie dell'asserito luogo del sinistro dalle quali è possibili riscontrare l'effettiva esistenza, sul tratto viario interessato, di una lieve disconnessione del manto stradale, perfettamente visibile in orario diurno.
Orbene in base alla ricostruzione della dinamica offerta dall'attore il giorno 11 febbraio 2014, alle ore 20,00 circa, lo stesso nel percorrere il marciapiede di via pagina 14 di 21 AS TE
Nel corso del giudizio di primo grado è stato escusso , dipendente Testimone_3
della affermava “…la pavimentazione del marciapiede si presentava CP_4
deteriorata e distaccata in alcuni punti… Ho preso parte al sopralluogo effettuato in data 20.06.2014 … durante il sopralluogo la pavimentazione del marciapiedi si presentava leggermente rialzata in alcuni punti per l'affioramento delle radici degli alberi ivi allocati”.
Il Teste ha invece affermato: “il giorno dell'evento mi trovavo Testimone_1
con il sig. , mio ex collega di lavoro, in Formia sulla Via TE, Parte_1
quando ho visto il sig. cadere in terra dopo aver inciampato sulle mattonelle Pt_1
dissestate facenti parte della pavimentazione del marciapiedi. Erano intorno alle
20:00/2':15… una volta rialzato il sig. si lamentava per un dolore al Pt_1
polso/bracci sx. Mi sono offerto di accompagnarlo al P.S. ma ha rifiutato di andarci perché di turno al lavoro presso la stazione di Formia. Io dopo sono andato a casa e ho lasciato il alla stazione di Formia” Pt_1
Il teste , Amministratore della ovvero della ditta che Testimone_4 Parte_4
si occupa della manutenzione di una parte dell'illuminazione pubblica sosteneva che
“la nostra ditta non si occupa della manutenzione della pubblica illuminazione sulla via P. TE. Tuttavia, posso dire che sulla via P. TE esiste pubblica illuminazione.
Ciò posso riferire in quanto gestisco il servizio di pubblica illuminazione sul territorio comunale”.
I testi di parte attrice escussi hanno dichiarato di essere colleghi di lavoro del sig. che si recava presso la stazione Ferroviaria essendo di turno a Formia, uno Pt_1
di loro dichiarava altresì di aver accompagnato, dopo la caduta il sig. presso Pt_1
lo spogliatoio delle ferrovie.
L'attore non può non avere confidenza con i luoghi di causa in quanto siti proprio nei pressi della stazione ferroviaria e per cui non è pensabile che egli non sapesse della pagina 15 di 21 disconnessione e che, dunque, utilizzando una media diligenza avrebbe ben potuto evitare l'insidia.
Non è dimostrata dunque l'effettiva esistenza dell'insidia, non visibile o pertinentemente segnalata.
Infatti, è stato confermato dai testi escussi che la zona è servita da pubblica illuminazione, dalle foto prodotte si evince che sugli asseriti luoghi dell'occorso non vi sono foglie o rifiuti o una condizione di scarsa pulizia da giustificare l'occultamento dell'insidia.
La pavimentazione leggermente rialzata in diversi punti suggerisce poi un non ottimale stato di manutenzione del tratto che avrebbe dovuto suggerire a chi vi transita di prestare particolare attenzione.
Nel merito, dunque attesa la rivalutazione del materiale probatorio versato in atti risulta di tutta evidenza che il giudice di Pace correttamente perveniva alla conclusione che la domanda formulata dall'originario attore non era accoglibile.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. "... Ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato. Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739). ..."
(cfr. Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1/2025 del 03-01-2025)
Secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, dunque, la responsabilità dell'ente custode ex art. 2051 c.c. non è assoluta, ma può essere esclusa o limitata pagina 16 di 21 dalla condotta colposa del danneggiato, che non abbia adottato le normali cautele per evitare il danno. In particolare, la visibilità del pericolo e la possibilità di evitarlo con l'ordinaria diligenza costituiscono elementi che escludono la responsabilità del custode.
Il pedone è gravato dal dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2
Cost.). In una fattispecie simili, la giurisprudenza ha escluso la responsabilità del ravvisandosi la causa esclusiva della caduta nella “colpevole inavvedutezza CP_1
comportamentale” del danneggiato e considerando la buca come mero teatro dell'evento, non già come causa (Cass. 16034/2023). La condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la CP_1
caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (si rinvia al paragrafo sul concorso di colpa del danneggiato).
Con la conseguenza che in prima battuta vanno esaminati i concetti di insidia e trabocchetto. Le cosiddette “insidie” stradali sono caratterizzate dalla: non prevedibilità, non visibilità e la non evitabilità.
Da ciò si evince che, nel caso in cui una buca o un dislivello del manto stradale sia ben visibile e, quindi, evitabile, e una caduta sia prevedibile sul pedone incombe un dovere generale di cautela.
Deve comunque evidenziarsi che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione l'obbligo di conservazione del bene demaniale, tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili.
pagina 17 di 21 In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), in quanto, non sono visibili, prevedibili ed evitabili. Nel caso di specie la buca o dislivello per cui è causa non era occultata, in quanto come già detto non erano presenti fogliame, rifiuti o acqua che potessero validamente occultarla, come pure, sebbene l'occorso sia avvenuto in orario serale, circa alle ore 20,00 del mese di febbraio, la strada di cui trattasi era servita da illuminazione pubblica. Alcun dubbio, quindi, può esservi sulla sua visibilità.
Ed ancora, non può non vedersi come il danneggiato frequentasse abitualmente la zona della stazione ferroviaria per ragioni di lavoro ed anche in questo caso la giurisprudenza ha precisato che nel caso in cui il danneggiato sia edotto della consistenza del manto stradale, per averlo già percorso, ad esempio perché vive in quella zona e percorre quotidianamente quella strada, addirittura la circostanza che le buche non risultino visibili, non rileva, giacché l'utente della strada, conoscendone l'esistenza, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela (in tal senso, vedasi Cass. 17443/2019).
Un ulteriore aspetto da considerare è anche l'entità e consistenza della buca. La
Suprema Corte ha escluso la responsabilità dell'ente allorquando l'asperità del manto stradale è lieve (Cass. 25247/2017).
Ed allora anche in caso di marciapiedi dissestati o pavimentazione non uniforme, la giurisprudenza ribadisce i principi generali sopra esposti, per i quali se la strada o, in questo caso, il marciapiede è ben illuminato, le mattonelle mancanti sono numerose, tali da rendere la loro assenza visibile ad occhio nudo e non occultata da ostacoli, incombe sul danneggiato un dovere di ragionevole cautela. Con la conseguenza che nel caso in cui si verifichi una caduta nelle condizioni su descritte, essa può ritenersi ascrivibile all'imprudenza e distrazione del danneggiato. In casi simili, secondo orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, la cosa (il marciapiede dissestato) è
pagina 18 di 21 mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità (Cass. 30394/2023).
Da tutto quanto esposto, nel merito l'appello deve essere rigettato.
Orbene, rimane a questo punto da analizzare la questione relativa alla condanna alle spese operata dal giudice di prime cure a carico dell'originario attore.
In particolare, l'appellante ha lamentato l'illegittima condanna alle spese in favore dei terzi a proprio carico atteso che non poteva, (per una mancata conoscenza dei titoli) chiamare i terzi partecipanti al giudizio, trattandosi di documentata garanzia impropria.
Impugnava così l'ultima parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto di condannare “ al pagamento in favore delle altre parti del presente Parte_1
giudizio che liquida per ciascuna in complessivi euro 330 oltre iva e cpa e 15% per rimborso forfettario”.
Riteneva quindi, l'appellante che il giudice, secondo l'ipotesi della garanzia impropria avrebbe dovuto accollare le spese secondo l'ordine ed il rapporto tra chiamante e chiamato sulla base dei titoli autonomi e distinti rispetto al fatto principale e nemmeno conosciuti dall' odierno appellante.
In merito al criterio di imputazione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, la
Suprema corte ha di recente confermato il proprio orientamento con l'ordinanza n.
6144/2024.
In particolare, la Cassazione ha riaffermato il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia
pagina 19 di 21 proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". Le chiamate in causa concretizzatesi nel corso del giudizio di primo grado non appaiono né pretestuose né palesemente arbitrarie attesi i rapporti esistenti rispetto all'occorso per cui è causa.
Per tale ordine di ragioni il Giudice di Pace correttamente poneva a carico di parte attrice il pagamento delle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
Sussistono gli estremi di cui al comma 1 quater, art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'appello di cui in narrativa avanzato da , così provvede: Parte_1
- rigetta appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 481/19, cron.
2303/19, r.g. n.1803/c/14 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, pubblicata il 26/2/19;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in favore di ciascuno degli appellati costituiti in euro pagina 20 di 21 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
- sussistono gli estremi di cui al comma 1 quater, art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2274/2019, avente ad oggetto: Lesione
personale, riservata in decisione all'udienza del 06.02.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Bruno ) e presso il suo studio C.F._2
elettivamente domiciliato in UO, alla Via Solfatara, 4/A.
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, giusta delibera n. 197/2024 e determina n.1793/24,
[...]
dall'Avv.to Anna Foglia ) elettivamente domiciliato presso il C.F._3
di Lei studio in Via Dei Carmelitani n.4 Formia (LT) 04023
APPELLATO
pagina 1 di 21 NONCHE'
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., con sede legale in Roma, Piazza Guglielmo Marconi n. 25, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Erasmi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio sito in Terracina, alla via del Porto n. 24
APPELLATA
E
in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore - Sig.ra - P.VA , con sede in CP_5 P.IVA_3
Formia (LT) alla Via Unità D'Italia snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo
Pecchia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5
studio in Formia alla Piazza Mattei Gall. CP_6
APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_7
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'Appello ritualmente notificato, conveniva gli appellati, Parte_1
dinanzi all'intestato Giudice al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 481/19, cron. 2303/19, r.g. n.1803/c/14 emessa dal Giudice di pace di Gaeta pubblicata il
26/2/19 e non notificata,
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva: pagina 2 di 21 - con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in Parte_1
giudizio il dinanzi al competente Giudice di Pace di Gaeta per Controparte_1
vedere riconosciuta la responsabilità prevista dagli artt. 2051 cc. e 2043 cc.;
- il giorno 11 febbraio 2014, alle ore 20,00 circa il nel percorrere il Pt_1
marciapiede di via AS TE in Formia, cadeva al suolo a causa di un dissesto del piastrellato;
- la pavimentazione era così dissestata da rappresentare una insidia per i pedoni;
- il ferroviere, dopo il sinistro ed avvertendo un progressivo dolore, preferiva Pt_1
recarsi presso il nosocomio di UO, città di sua residenza, ove i medici preposti riscontravano, nello stesso giorno dell'infortunio, una frattura scomposta articolare al polso sinistro così come ben rappresentato dalla copiosa documentazione medica prodotta agli atti;
- in data 25/02/14 il veniva operato al polso risultando guarito con postumi in Pt_1
data 5/6/14. Agli atti di causa venivano prodotti il referto del pronto soccorso, la documentazione medica nella sua interezza e le fotografie attestanti il luogo del sinistro;
- alla prima udienza chiamata il giorno 3/12/14, si costituiva il che, Controparte_1
impugnando la domanda ne chiedeva il rigetto;
- chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della soc. Controparte_7
quale società che gestiva il servizio di manutenzione delle strade in forza di un contratto di appalto richiamato e prodotto. Il giudice autorizzava la chiamata e rinviava al 18/03/15;
- a tale udienza si costituiva la società che chiedeva rigettarsi la domanda di CP_7
garanzia e la domanda principale, siccome infondata in fatto e diritto;
chiedeva in via Co preliminare di chiamare in causa la in forza di un regolamento CP_4
ATI sottoscritto dalle imprese associate per sentirla eventualmente condannare in via diretta al risarcimento del danno richiesto da parte attrice;
- all'udienza del 18/03/15 spiegava intervento adesivo volontario la Controparte_4
pagina 3 di 21 che, aderendo alle conclusioni riportate dalla soc. , chiedeva in via CP_7
preliminare di chiamare in causa la soc. ; tanto in forza di un contratto di CP_8
garanzia;
- in data 1/7/15 si costituiva in cancelleria la nuova chiamata soc. carige che chiedeva dichiararsi la sua carenza di legittimazione e la conseguente estromissione dal giudizio;
- la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 320 cpc al 10/2/16 e a tale udienza il giudice ammetteva le prove richieste: nella fase istruttoria venivano escussi 5 testimoni ed il giudice, all'udienza del 18/1/17, esaminate le prove, nominava il consulente medico a cui veniva, tra l'altro, conferito incarico di stabilire “se le lesioni refertate e/o successivamente certificate (fossero) in rapporto causale.con il fatto lesivo come risultante agli atti”;
- il ctu rilevava nella relazione che “quanto riferito dal soggetto è esattamente sovrapponibile a quanto desunto dall' esame degli atti processuali e, in particolare, dalla documentazione medica esistente nel fascicolo di causa e precisamente così nell' ordine com'è collazionata nel fascicolo di parte attrice (pag.1); ancora, a pag. 2: “la lesione si è determinata nel momento in cui riferisce che in qualità di pedone cadeva
a causa del pavimento dissestato del marciapiede”;
- con la sentenza il Giudice di Pace rigettava la domanda attrice ritenendo che questi non avesse provato il luogo dell'avvenimento: precisamente la sentenza riteneva non assolto l'onere probatorio valorizzando unicamente il certificato di pronto soccorso rilasciato dall'ospedale di UO dell'11/2/14 che indicava “come luogo del sinistro
UO e non Formia”. Riteneva inoltre che i dati fossero forniti dal paziente “attore del presente giudizio di cui si è assunto ogni responsabilità con la sottoscrizione in calce del citato referto”; la sentenza si concludeva nella stessa pagina con la condanna dell'odierno appellante nei confronti di tutte le parti del giudizio;
- con la proposizione dell'appello chiedeva la riforma della sentenza di primo Pt_1
grado in quanto il Giudice di Pace incorreva nel vizio di motivazione per aver omesso pagina 4 di 21 la valutazione di tutti gli altri elementi di prova e per aver contraddittoriamente ed erroneamente esaminato gli stessi così da indurre il giudice a ritenere non assolto l' onere probatorio, laddove, facendo buon governo di tutti gli elementi probatori forniti, avrebbe potuto valutare come assolto il carico probatorio a ragione della domanda;
- in particolare, il giudice valorizzava un elemento probatorio quale il certificato di pronto soccorso in modo unico ed esclusivo nonostante fosse evidente che in tale scrittura non era compiutamente indicato né il luogo né l'indicazione del sinistro, pertanto, formava il proprio convincimento su un documento privo di gravità precisione e concordanza con tutti gli altri elementi probatori anche di natura documentale quali le fotografie prodotte agli atti;
- ometteva e/o erroneamente considerava che la firma apposta al documento era difforme e discordante (oltre che illeggibile) in ogni suo punto da elementi probatori pure forniti in giudizio, quali la procura agli atti ed il consenso informato sottoscritto dal comparente e prodotto agli atti;
- infine, ripartiva erroneamente la soccombenza in tema di spese, laddove condannava il al pagamento, non solo in favore della parte convenuta, ma altresì di tutte le Pt_1
altre parti in causa chiamate in successione secondo un evidente rapporto di garanzia impropria;
- , proponeva querela di falso ai sensi e per gli effetti degli artt 221 cpc Parte_1
e ss e 2700 cc e ss;
tanto per far valere e dichiarare la falsità dell'atto allegato alla produzione di parte al numero progressivo 49 intestato “p.o. Santa Maria delle Grazie
UO; pronto soccorso;
numero progressivo 677” nella parte in cui i dati forniti dal paziente riportano: “luogo e modalità di accadimento: Pozz”; nonché la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 11/2/2014 interlineato da timbro della Parte_2
L'appellante così concludeva: “Piaccia all' on.le Tribunale adito, rejetta ogni contraria istanza, accogliere i motivi innanzi esposti e riformare la sentenza n.
pagina 5 di 21 481/19 cron. 2303/19 r.g. n. 1803/c/14 resa dal Giudice di Pace di Gaeta depositata il 26/2/19 e non notificata;
valutate le prove offerte, accertare e dichiarare che il Sig.
nel percorrere il marciapiede di Via AS TE in Formia, in Parte_1
data 11/2/14 alle ore 20,00 circa cadeva a causa di un dissesto del piastrellato;
per l' effetto accertare e dichiarare l' esclusiva responsabilità del per Controparte_1
aver omesso di porre in essere le cautele necessarie atte ad evitare il pericolo rappresentato dalla mancata manutenzione del marciapiede di Via AS TE;
tanto ai sensi dell' art. 2051 cc e 2043 cc;
condannare il al Controparte_1
pagamento della somma pari ad euro 8.468,34 così come quantificata dal ctu in sede istruttoria ovvero a quell' altra somma ritenuta di giustizia;
si reiterano in tal sede le conclusioni tutte contenute nella domanda introduttiva. Oltre interessi maturati e maturandi dal fatto fino all' effettivo soddisfo ed a una somma a titolo di svalutazione monetaria. Riformare la sentenza anche in ordine alle spese con condanna delle parti secondo il rispettivo rapporto di garanzia impropria e comunque porre a carico dei convenuti le spese di ctu pari ad euro 549,00. Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado del giudizio in favore del sottoscritto procuratore distrattario anche tenuto conto della necessaria domanda di riforma nei confronti di tutti i chiamati”.
Si costituiva l'appellata che a sostegno delle proprie ragioni Controparte_9
deduceva:
- l'inammissibilità dell'appello spiegato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto;
- infatti, la sentenza impugnata richiamava principi consolidati, utilizzava argomenti coerenti ed adeguata motivazione sotto il profilo logico giuridico, si basava su prove raggiunte con elementi presuntivi considerati analiticamente e nella loro convergenza globale;
- l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante non aveva suggerito una decisione con disquisizioni logico giuridiche fondate rispetto a quella operata dal Giudice;
pagina 6 di 21 - l'inammissibilità della querela di falso proposta in appello ex art. 355 cpc., in quanto era totalmente carente dei presupposti necessari alla proposizione della stessa e per mancanza delle prove univoche di detta presunta falsità;
- doveva ritenersi infondata altresì la richiesta di riforma della sentenza in relazione alle spese di lite in quanto l'art. 91 c.p.c., in tema di spese processuali prevedeva la regola della soccombenza;
- tale regola andava applicata anche al caso in cui in corso di giudizio veniva effettuata la chiamata in garanzia di un terzo, in tale ipotesi le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia venivano poste a carico della parte soccombente, attore o convenuto che sia;
così concludeva: “si conclude affinché Ill.mo Giudice del Tribunale Controparte_9
di Cassino, contrariis reiectis, in via del tutto preliminare, voglia rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc e 342 cpc;
rigettare altresì l'istanza di querela di falso per quanto argomentato ampiamente sopra;
nel merito rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto e diritto, con la conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza N. 481/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, Dott. pubblicata in data 26.02.2019, non Per_1
notificata, all'esito del procedimento iscritto al n. R.G: 1803/2014 degli affari contenziosi instaurato da , nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
della , della della . Con vittoria Controparte_7 CP_4 Controparte_9
di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva, altresì, il che impugnava integralmente l'atto di Controparte_1
appello chiedendo il rigetto dello stesso.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- andava eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante si limitava ad una mera contestazione della pronuncia del Giudice di Pace;
- inoltre, il Giudice riteneva correttamente che l'attore non aveva assolto l'onere della pagina 7 di 21 prova;
- dall'istruttoria svolta in primo grado era emersa chiaramente l'insussistenza dell'insidia per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge;
- ad ogni buon conto, l'amministrazione comunale aveva affidato il servizio manutentivo delle strade e piazze pubbliche, a far data dal 01.11.2008 alla Cofely –
Italia S.p.A. con la quale stipulava un apposito contratto d'appalto, in forza del quale conferiva alla suddetta società l'incarico di gestire l'intera infrastruttura stradale.
Il così concludeva: “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa: - rigettare l'appello proposto perché inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. oltre che infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato per le ragioni espresse in narrativa;
- in subordine, accertare
e dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale o totale della domanda attrice, l'inadempimento della Cofely – Italia S.p.a. (ora agli Controparte_7
obblighi contrattuali, e per gli effetti condannarla al pagamento in favore della parte attrice delle eventuali somme che dovessero scaturire dall'eventuale accoglimento totale o parziale della domanda attorea a titolo di risarcimento danni, ovvero in subordine, che la stessa (ora venga Controparte_7 Controparte_7
condannata al pagamento in favore del delle eventuali somme che Controparte_1
dovessero essere poste direttamente a carico dell a titolo Controparte_10
di risarcimento danni per la causale di cui al giudizio. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva altresì, in giudizio la impugnando e contestando tutto Controparte_4
quanto ex adverso dedotto a sostegno della impugnazione proposta. A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- doveva eccepirsi l'inammissibilità e l'improcedibilità della querela proposta in via incidentale, ex artt. 221 e ss. cpc e 2700 e ss. Cc, per far valere e dichiarare la falsità dell'atto formato il 11.02.1014 intestato “p.o. Santa Maria delle Grazie UO;
pronto soccorso;
numero progressivo 677”; pagina 8 di 21 - la proposta querela di falso era nulla per mancata indicazione degli elementi e delle prove specie in relazione alla dedotta falsità delle dichiarazioni contenute nel documento “de quo”, cosi come espressamente richiesto e disposto dal II comma dell'art. 221 cpc.;
- i motivi di appello con i quali il sig. chiedeva la riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, erano da ritenersi privi di pregio;
- la responsabilità dell'ente proprietario della strada per cose in custodia, ex art. 2051
Cod. Civ,. sussisteva solo in presenza di due presupposti: a) un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione, nel caso concreto, della c.d. insidia o trabocchetto, b) l'imprevedibilità ed invisibilità di tale
“alterazione” per il soggetto che subisce un danno in conseguenza di detta situazione di pericolo;
- nel caso in questione parte attrice, contrariamente a quanto sosteneva in sede di appello, non forniva alcun elemento di prova che poteva consentire al giudicante di ritenere dimostrata la presenza dei richiamati presupposti necessari per l'affermazione di una qualsivoglia responsabilità in capo all'ente proprietario della strada, e quindi eventualmente in capo ai soggetti terzi chiamati in garanzia;
- entrambi i testimoni escussi da parte attrice nel giudizio di primo grado, Tes_1
(Cfr. Ud.15.06.2016) e (Cfr. Ud. 18.01.2017)
[...] Testimone_2
affermavano che il giorno 11.02.2014 alle ore 20:00/20:15 si trovavano in compagnia del sig. quando lo vedevano inciampare sulle mattonelle dissestate facenti Pt_1
parte della pavimentazione del marciapiede di via AS TE;
- gli stessi testimoni dichiaravano che il sig. nonostante lamentasse dolori al Pt_1
polso sinistro, preferiva svolgere il proprio turno di lavoro presso la stazione di
Formia, anziché recarsi al P.S. per le cure del caso;
- tali dichiarazioni, ed in generale gli elementi di prova offerti da parte attrice, non consentivano assolutamente di relazionare causalmente la caduta, e dunque le lesioni assunte subite, alla esistenza in loco della dedotta insidia, né permettevano di ritenere pagina 9 di 21 raggiunta la prova in ordine alla imprevedibilità ed alla impercettibilità della dedotta situazione di pericolo;
- anzi le predette testimonianze, in uno alla natura del danno per il quale si richiesto il risarcimento, riprovavano semmai che le condizioni generali in cui versava il tratto di via AS TE, ove ebbe a verificarsi l'evento, erano comunque ben visibili dall'attore o comunque da costui sicuramente prevedibili, e che le lesioni assunte subite non possono eziologicamente collegarsi al fatto dedotto;
- il nel costituirsi in giudizio richiedeva al Giudice di prime cure di Controparte_1
essere autorizzato alla chiamata in causa dell , ossia del Parte_3
soggetto tenuto alla manutenzione del luogo ove si verificava l'evento, giusto contratto di appalto sottoscritto in data 27.10/01.11.2008;
- ma l'ente comunale doveva provare che l'evento dedotto a fondamento della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, era dipeso dal mancato adempimento o dall'inesatto adempimento o dal tardivo adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, con il predetto contratto, relativamente al servizio di manutenzione strade, e ciò non avveniva;
- ne consegue che la responsabilità dell'accaduto, in ogni caso, doveva imputarsi in via esclusiva al la cui domanda di garanzia impropria spiegata nei Controparte_1
confronti dell'associazione appaltatrice del servizio non poteva e non doveva trovare il richiesto accoglimento.
- l'acquiescenza mostrata dalla rispetto alla domanda di garanzia Controparte_4
impropria avanzata nei suoi confronti dalla , oggi in uno Controparte_7 CP_7
al riconoscimento espresso delle ragioni poste a suo sostegno e fondamento, doveva comportare una declaratoria di accoglimento della domanda di manleva spiegata dall'impresa mandataria capogruppo;
- in tale denegata ipotesi, tuttavia, resta da sottolineare come anche la domanda di garanzia e manleva proposta in I grado dalla nei confronti della Controparte_11
, in virtù della polizza di assicurazione "Responsabilità Civile" n. Controparte_12
pagina 10 di 21 560373022-01 doveva ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, anche in considerazione della circostanza per cui alcuna eccezione veniva sollevata dalla compagnia di assicurazione in merito all'operatività della richiamata polizza;
La terza chiamata così concludeva: “Piaccia all'adito Giudice, CP_4
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare in via preliminare e pregiudiziale la improcedibilità, la inammissibilità e/o la nullità della proposta querela di falso per le motivazioni all'uopo esposte. Nel merito rigettare, i motivi di gravame con i quali si è chiesto la riforma dell'impugnata sentenza;
in via subordinata rigettare comunque la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice nei confronti del perché infondata e non provata, stante le motivazioni Controparte_1
tutte già esposte in primo grado e riproposte nella parte motiva del presente atto, e per l'effetto ritenere superflue le domande di garanzia spiegate dalla parti costituite nel giudizio di primo grado;
in via ancor più gradata rigettare la domanda di
Parte garanzia spiegata dal nei confronti dell perché infondata e Controparte_1
Parte non provata ed in ogni caso escludere, qualsivoglia responsabilità dell e per essa della per mancato adempimento delle obbligazioni Controparte_4
contrattualmente assunte dall'appaltatore cui può etiologicamente collegarsi il lamentato evento dannoso;
nella denegata ipotesi in cui si ritenga che l'evento dannoso sia dipeso anche da un mancato adempimento alle obbligazioni assunte dall'appaltatore relative al servizio di “manutenzione strade e piazze”, accertare e dichiarare stante l'acquiescenza alla domanda che detto servizio al momento dell'evento era gestito in via esclusiva e diretta dalla concludente società e conseguentemente in accoglimento della domanda di manleva da questa spiegata in primo grado nei confronti della , ora , Controparte_12 Controparte_9
accertare e dichiarare che l'evento posto a fondamento delle domande avanzate da parte attrice rientra nei rischi di cui alla polizza di assicurazione Responsabilità
Civile n. 560373022-01 in essere tra le parti e per l'effetto condannare la predetta compagnia di assicurazioni, anche ai sensi dell'art. 16 CGA, a tenere indenne
pagina 11 di 21 l'assicurato di quanto questi sia eventualmente tenuto a pagare in favore della
[...]
in relazione alla domanda da questa spiegata ed a titolo di manleva per CP_7
risarcimento danni a parte attrice sempre nei limiti in cui è da ritenersi provata la loro effettiva entità ed il loro nesso causale con l'evento dedotto a sostegno della domanda, e comunque in misura non superiore alla competenza per valore del giudice adito in I grado”.
Con provvedimento del 22.10.2020 il Giudice assegnatario prendeva atto della contumacia della società terza chiamata Nel medesimo provvedimento CP_7
lo stesso ravvisava “l'irrilevanza ai fini del decidere della querela di falso richiesta dalla parte appellante alla luce del restante materiale probatorio”.
Con provvedimento del 24.04.2024 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo atteso il venir meno del rapporto di servizio intercorso tra il e Controparte_1
l'avv. Agresti, unico difensore dell'ente.
Successivamente, il giudizio veniva riassunto a cura dell'appellante.
Si costituiva l a seguito del cambiamento di denominazione sociale della CP_3
In particolare, concludeva: “affinché l'Ill.mo Giudice del Controparte_13
Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, in via del tutto preliminare, voglia rigettare
l'appello proposto in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 348 cpc e 342 cpc;
rigettare altresì l'stanza di querela di falso per quanto argomentato ampiamente sopra;
nel merito, rigettare la domanda di parte appellante perché infondata in fatto
e diritto, con la conseguente integrale conferma della impugnata Sentenza n.
481/2019 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, Dott. pubblicata in data Per_1
26.02.2019, non notificata, all'esito del procedimento iscritto al n. R.G. 1803/2014 degli affari contenziosi, instaurato da , nei confronti del Parte_1 CP_1
, della , della della ora
[...] Controparte_7 CP_4 Controparte_9
. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di CP_3
giudizio”.
pagina 12 di 21 L'appello non è fondato e deve essere rigettato per le argomentazioni di seguito esposte.
In via preliminare, l'eccezione relativa all'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalle parti appellate è infondata. Gli appellati hanno lamentato genericità delle contestazioni che l'appellante ha formulato avverso la sentenza di primo grado nonché la carenza della precisa individuazione da parte dello stesso relativamente alle parti e alle modifiche che avrebbero dovuto applicarsi al provvedimento impugnato.
Invero, i requisiti di ammissibilità dell'appello secondo quanto disposto dall'art. 342 del codice di rito possono essere così sinteticamente riassunti: l'appellante deve specificare quale parte della sentenza di primo grado intende contestare, deve indicare in modo chiaro e specifico le ragioni per cui si ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nella ricostruzione dei fatti, deve specificare le norme di legge che si intendono violate e perché tali violazioni sono rilevanti ai fini della decisione impugnata.
Non sembra che l'atto di appello sia carente di tali requisiti.
A ciò si aggiunga che secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti
l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado. (Cassa con rinvio, CORTE
D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2018)”(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n.
40560 del 17 dicembre 2021).
Venendo poi alla querela di falso avanzata da parte appellante con riferimento all'attestato di pronto soccorso, atteso che nel caso che qui occupa la querela di falso pagina 13 di 21 è stata proposta in via incidentale con l'atto di appello, il Giudice deve valutare la rilevanza del documento contestato. Se il documento contestato non è rilevante ai fini del decidere il processo principale prosegue.
Questo giudicante, in accordo con quanto già affermato dall'ordinanza del .., sostiene effettivamente l'irrilevanza ai fini del decidere alla luce del restante materiale probatorio versato in atti.
Pertanto, la questione relativa alla querela di parte proposta rimane assorbita dalle seguenti argomentazioni relative della valutazione del restante materiale probatorio.
Parte appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado non abbia fatto buon governo dei principi che limitano la libera valutazione della prova, incorrendo in una violazione dell'art. 116 cpc. In particolare, il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato il referto del pronto soccorso mettendolo debitamente a paragone con gli altri elementi di prova raggiunti, dolendosi di fatto dell'omessa valutazione delle prove offerte.
Invero il Giudice di Pace, in una motivazione resa succintamente ha affermato che parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio ed ha aggiunto “nel caso in esame tale onere non è stato assolto e la dinamica del sinistro così come rappresentata da parte attrice non trova riscontro nella documentazione in atti”.
È necessario passare in rassegna in concreto il materiale probatorio offerto per verificare se l'assunto sostenuto dal giudice di prime cure sia condivisibile.
Oltre alla documentazione medica versata in atti, sono rinvenibili alcune fotografie dell'asserito luogo del sinistro dalle quali è possibili riscontrare l'effettiva esistenza, sul tratto viario interessato, di una lieve disconnessione del manto stradale, perfettamente visibile in orario diurno.
Orbene in base alla ricostruzione della dinamica offerta dall'attore il giorno 11 febbraio 2014, alle ore 20,00 circa, lo stesso nel percorrere il marciapiede di via pagina 14 di 21 AS TE
Nel corso del giudizio di primo grado è stato escusso , dipendente Testimone_3
della affermava “…la pavimentazione del marciapiede si presentava CP_4
deteriorata e distaccata in alcuni punti… Ho preso parte al sopralluogo effettuato in data 20.06.2014 … durante il sopralluogo la pavimentazione del marciapiedi si presentava leggermente rialzata in alcuni punti per l'affioramento delle radici degli alberi ivi allocati”.
Il Teste ha invece affermato: “il giorno dell'evento mi trovavo Testimone_1
con il sig. , mio ex collega di lavoro, in Formia sulla Via TE, Parte_1
quando ho visto il sig. cadere in terra dopo aver inciampato sulle mattonelle Pt_1
dissestate facenti parte della pavimentazione del marciapiedi. Erano intorno alle
20:00/2':15… una volta rialzato il sig. si lamentava per un dolore al Pt_1
polso/bracci sx. Mi sono offerto di accompagnarlo al P.S. ma ha rifiutato di andarci perché di turno al lavoro presso la stazione di Formia. Io dopo sono andato a casa e ho lasciato il alla stazione di Formia” Pt_1
Il teste , Amministratore della ovvero della ditta che Testimone_4 Parte_4
si occupa della manutenzione di una parte dell'illuminazione pubblica sosteneva che
“la nostra ditta non si occupa della manutenzione della pubblica illuminazione sulla via P. TE. Tuttavia, posso dire che sulla via P. TE esiste pubblica illuminazione.
Ciò posso riferire in quanto gestisco il servizio di pubblica illuminazione sul territorio comunale”.
I testi di parte attrice escussi hanno dichiarato di essere colleghi di lavoro del sig. che si recava presso la stazione Ferroviaria essendo di turno a Formia, uno Pt_1
di loro dichiarava altresì di aver accompagnato, dopo la caduta il sig. presso Pt_1
lo spogliatoio delle ferrovie.
L'attore non può non avere confidenza con i luoghi di causa in quanto siti proprio nei pressi della stazione ferroviaria e per cui non è pensabile che egli non sapesse della pagina 15 di 21 disconnessione e che, dunque, utilizzando una media diligenza avrebbe ben potuto evitare l'insidia.
Non è dimostrata dunque l'effettiva esistenza dell'insidia, non visibile o pertinentemente segnalata.
Infatti, è stato confermato dai testi escussi che la zona è servita da pubblica illuminazione, dalle foto prodotte si evince che sugli asseriti luoghi dell'occorso non vi sono foglie o rifiuti o una condizione di scarsa pulizia da giustificare l'occultamento dell'insidia.
La pavimentazione leggermente rialzata in diversi punti suggerisce poi un non ottimale stato di manutenzione del tratto che avrebbe dovuto suggerire a chi vi transita di prestare particolare attenzione.
Nel merito, dunque attesa la rivalutazione del materiale probatorio versato in atti risulta di tutta evidenza che il giudice di Pace correttamente perveniva alla conclusione che la domanda formulata dall'originario attore non era accoglibile.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. "... Ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato. Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cassazione civile sez. III, 08/02/2023 n.3739). ..."
(cfr. Tribunale di Pescara, Sentenza n. 1/2025 del 03-01-2025)
Secondo un principio ormai consolidato in giurisprudenza, dunque, la responsabilità dell'ente custode ex art. 2051 c.c. non è assoluta, ma può essere esclusa o limitata pagina 16 di 21 dalla condotta colposa del danneggiato, che non abbia adottato le normali cautele per evitare il danno. In particolare, la visibilità del pericolo e la possibilità di evitarlo con l'ordinaria diligenza costituiscono elementi che escludono la responsabilità del custode.
Il pedone è gravato dal dovere di cautela in virtù del principio di solidarietà (art. 2
Cost.). In una fattispecie simili, la giurisprudenza ha escluso la responsabilità del ravvisandosi la causa esclusiva della caduta nella “colpevole inavvedutezza CP_1
comportamentale” del danneggiato e considerando la buca come mero teatro dell'evento, non già come causa (Cass. 16034/2023). La condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente. Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la CP_1
caduta del danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo (si rinvia al paragrafo sul concorso di colpa del danneggiato).
Con la conseguenza che in prima battuta vanno esaminati i concetti di insidia e trabocchetto. Le cosiddette “insidie” stradali sono caratterizzate dalla: non prevedibilità, non visibilità e la non evitabilità.
Da ciò si evince che, nel caso in cui una buca o un dislivello del manto stradale sia ben visibile e, quindi, evitabile, e una caduta sia prevedibile sul pedone incombe un dovere generale di cautela.
Deve comunque evidenziarsi che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa. È pur vero che grava sulla Pubblica Amministrazione l'obbligo di conservazione del bene demaniale, tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili.
pagina 17 di 21 In linea di principio, si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (Cass. 7112/2013; Cass. 3793/2014), in quanto, non sono visibili, prevedibili ed evitabili. Nel caso di specie la buca o dislivello per cui è causa non era occultata, in quanto come già detto non erano presenti fogliame, rifiuti o acqua che potessero validamente occultarla, come pure, sebbene l'occorso sia avvenuto in orario serale, circa alle ore 20,00 del mese di febbraio, la strada di cui trattasi era servita da illuminazione pubblica. Alcun dubbio, quindi, può esservi sulla sua visibilità.
Ed ancora, non può non vedersi come il danneggiato frequentasse abitualmente la zona della stazione ferroviaria per ragioni di lavoro ed anche in questo caso la giurisprudenza ha precisato che nel caso in cui il danneggiato sia edotto della consistenza del manto stradale, per averlo già percorso, ad esempio perché vive in quella zona e percorre quotidianamente quella strada, addirittura la circostanza che le buche non risultino visibili, non rileva, giacché l'utente della strada, conoscendone l'esistenza, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela (in tal senso, vedasi Cass. 17443/2019).
Un ulteriore aspetto da considerare è anche l'entità e consistenza della buca. La
Suprema Corte ha escluso la responsabilità dell'ente allorquando l'asperità del manto stradale è lieve (Cass. 25247/2017).
Ed allora anche in caso di marciapiedi dissestati o pavimentazione non uniforme, la giurisprudenza ribadisce i principi generali sopra esposti, per i quali se la strada o, in questo caso, il marciapiede è ben illuminato, le mattonelle mancanti sono numerose, tali da rendere la loro assenza visibile ad occhio nudo e non occultata da ostacoli, incombe sul danneggiato un dovere di ragionevole cautela. Con la conseguenza che nel caso in cui si verifichi una caduta nelle condizioni su descritte, essa può ritenersi ascrivibile all'imprudenza e distrazione del danneggiato. In casi simili, secondo orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, la cosa (il marciapiede dissestato) è
pagina 18 di 21 mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità (Cass. 30394/2023).
Da tutto quanto esposto, nel merito l'appello deve essere rigettato.
Orbene, rimane a questo punto da analizzare la questione relativa alla condanna alle spese operata dal giudice di prime cure a carico dell'originario attore.
In particolare, l'appellante ha lamentato l'illegittima condanna alle spese in favore dei terzi a proprio carico atteso che non poteva, (per una mancata conoscenza dei titoli) chiamare i terzi partecipanti al giudizio, trattandosi di documentata garanzia impropria.
Impugnava così l'ultima parte della sentenza in cui il giudice ha ritenuto di condannare “ al pagamento in favore delle altre parti del presente Parte_1
giudizio che liquida per ciascuna in complessivi euro 330 oltre iva e cpa e 15% per rimborso forfettario”.
Riteneva quindi, l'appellante che il giudice, secondo l'ipotesi della garanzia impropria avrebbe dovuto accollare le spese secondo l'ordine ed il rapporto tra chiamante e chiamato sulla base dei titoli autonomi e distinti rispetto al fatto principale e nemmeno conosciuti dall' odierno appellante.
In merito al criterio di imputazione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato, la
Suprema corte ha di recente confermato il proprio orientamento con l'ordinanza n.
6144/2024.
In particolare, la Cassazione ha riaffermato il seguente principio di diritto: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia
pagina 19 di 21 proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora
l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa". Le chiamate in causa concretizzatesi nel corso del giudizio di primo grado non appaiono né pretestuose né palesemente arbitrarie attesi i rapporti esistenti rispetto all'occorso per cui è causa.
Per tale ordine di ragioni il Giudice di Pace correttamente poneva a carico di parte attrice il pagamento delle spese di lite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
secondo lo scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
Sussistono gli estremi di cui al comma 1 quater, art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.»).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'appello di cui in narrativa avanzato da , così provvede: Parte_1
- rigetta appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 481/19, cron.
2303/19, r.g. n.1803/c/14 emessa dal Giudice di Pace di Gaeta, pubblicata il 26/2/19;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in favore di ciascuno degli appellati costituiti in euro pagina 20 di 21 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
- sussistono gli estremi di cui al comma 1 quater, art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 23 luglio 2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 21 di 21