CASS
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2025, n. 15142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15142 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AG ON nato a [...] il [...] AN TO ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che si riporta alla memoria in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore l'avvocato GIOVANNI FARIELLO ESPOSITO illustra i motivi e insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1.LI AN e UO VI AN hanno promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che, per quanto di interesse per l'attuale giudizio e sul I Penale Sent. Sez. 5 Num. 15142 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2025 gravame dei soli imputati, ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Benevento nel modo seguente: ha assolto gli imputati medesimi - il primo amministratore unico e poi liquidatore ed il secondo in veste di amministratore di fatto e socio occulto della ITAL PRINT S.R.L. in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento con sentenza del 21 aprile 2016 - per insussistenza del fatto dall'addebito di cui a capo b), quello di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42 - in relazione al quale erano stati ritenuti responsabili dal primo giudice, che aveva già dichiarato assorbita nell'imputazione suddetta quella di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ., contestata al capo a); ha riaffermato la responsabilità degli imputati e contestualmente dichiarato l'improcedibilità in ordine al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., di cui all'originario capo a), per intervenuta prescrizione;
ha confermato nel resto - incluse le statuizioni civili, riguardanti tuttavia il solo LI - la decisione di primo grado, che per la residua accusa di bancarotta fraudolenta documentale aveva già mandato assolti gli imputati perché il fatto non sussiste. 2. I distinti atti d'impugnazione, a firma dell'avv. Esposito Fariello, constano entrambi di motivi poggiati sui vizi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., che saranno enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il ricorso del LI si è concentrato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche per travisamento, sull'assunta ricorrenza degli elementi essenziali del reato di cui all'art. 2621 cod. civ.. La sentenza avrebbe ritenuto di ricavare l'intento di frode nella redazione del bilancio iniziale di liquidazione del febbraio 2016, da parte dell'imputato, dalla presunta volontà di persuadere i creditori a concludere una transazione la quale, in realtà, sarebbe stata perfezionata in data di molto antecedente con tutti i creditori, ad eccezione di uno, che ha rifiutato l'offerta di integrale pagamento del proprio credito ed ha depositato l'istanza di fallimento. Anzi, la proposta transattiva è stata giustificata proprio dall'interruzione dell'attività aziendale, causata da un incendio dello stabilimento, occorso nel 2008. 2.2. Il ricorso del UO, con la formulazione di una richiesta di proscioglimento ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., ha dedotto i medesimi vizi con riferimento all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e socio occulto della fallita, a lui assegnata solo per il fatto di aver finanziato la società nel periodo successivo alla sospensione dell'attività commerciale, dovuta al menzionato incendio, e mai più ripresa. Nessun atto di gestione sarebbe stato descritto come da lui compiuto in detto lasso temporale e il giudice d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di gravame spesi in proposito. Tra l'altro, il notaio UO avrebbe eseguito un finanziamento a favore della moglie e del fratello, soci della Italprint, per consentire loro di far fronte ai versamenti in conto capitale dovuti in relazione alla rispettiva titolarità delle quote. Il reato di false comunicazioni sociali è di natura 2 propria e LI era l'amministratore che ha predisposto il bilancio di liquidazione della di poi fallita. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 4.11 difensore delle parti civili ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui ha richiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso del LI. 5.11 difensore degli imputati ha inoltrato breve memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso del UO è inammissibile. 1.Per costante giurisprudenza di questa Corte, è risalente e radicato principio di diritto che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu °culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441). 1.1. Ancora, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (sez.5, n. 47575 del 10 novembre 2016, Altoè, Rv.268404). 1.2. La struttura del motivo di ricorso, che pure evoca un vizio di violazione della legge penale sostanziale, è fondata su ipotetiche carenze della motivazione della sentenza impugnata perché si profonde in numerose censure concentrate sulla persuasività degli svariati, convergenti indicatori ripercorsi dalla pronuncia medesima, dimostrativi dell'attribuibilità del 3 ruolo di amministratore di fatto al ricorrente;
così impattando in altro, consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione, in virtù del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (sez. U Tettamanti, cit., Rv. 244275; sez.5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670). Nè è possibile cogliere l'articolazione di deduzioni difensive capaci di esaltare la sussistenza di specifiche emergenze che avrebbero dovuto sollecitare una pronuncia di proscioglimento pieno a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., e il collegio rileva che non si enuclea, in ogni caso, la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, necessaria ai fini dell'applicazione della suddetta regola di giudizio. Il decisum del provvedimento giurisdizionale ha rimarcato, con inferenze appropriate, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le pronunce di merito si integrano vicendevolmente, che UO ha erogato sin dal 2003 ingenti finanziamenti anche per tramite dei soci - tra cui la VI.RA., riconducibile alla consorte e al fratello - della Italprint, che lo hanno a loro volta versato nelle casse sociali;
ha prestato importanti fidejussioni a favore della società negli anni successivi;
si è interfacciato con i fornitori della società, a favore dei quali ha eseguito pagamenti, come riferito dal curatore (pag. 17 app., pag. 18 primo grado); in base agli accertamenti di polizia giudiziaria, ha partecipato ad un'operazione di fittizia acquisizione di beni all'estero e i documenti sequestrati nel suo studio notarile hanno restituito la prova della sua ingerenza nelle scelte imprenditoriali e finanziarie della società (pag. 18 primo grado); nei suoi confronti è stata chiesta e ottenuta, con sentenza confermata in appello, l'estensione del fallimento in veste di socio occulto (pag. 17 appello, pag. 18 primo grado); è stato condannato con sentenza non definitiva, in concorso con LI, per l'incendio doloso dell'opificio dell'impresa fallita. Il ragionamento espositivo si è dunque allineato allo stabile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la nozione di amministratore di fatto, per come introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione e tuttavia, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, ragione per cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). 4 1.3.Quanto, in particolare, alla prestazione di garanzie personali (fidejussioni, avallo di titoli) per l'adempimento dei debiti bancari, è noto e diffuso che le medesime vengano prestate proprio dagli amministratori, che sono il più delle volte anche i titolari del capitale di rischio dgllA gocigtì g gono coloro chg, in prima parsona, sono disposti ad asporsi indivicipsimente garanzia dei debiti dell'ente commerciale: lo stretto "collegamento" tra rappresentante e società rappresentata nel settore dell'assunzione delle obbligazioni personali rinviene anche un aggancio normativo nell'art.12,comma 2 della legge cambiaria - R.d. n.1669/1933 - secondo cui "fa facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cannbiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza...non disponga diversamente". 1.4. In giurisprudenza, è ius receptum che il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (sez.5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv.250094). La ragione di ricorso si palesa, pertanto, generica - perché di taglio meramente ripropositivo dei motivi di gravame, ai quali è stata fornita compiuta replica - e manifestamente infondata, perché finalizzata a parcellizzare l'omogeneo quadro probatorio e a prospettare nel complesso improduttive note di dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate. 2.Anche il ricorso del LI - il cui scrutinio si impone nella sua interezza, stante la condanna ai fini civili (cfr. sez. U n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano) - è inammissibile, in quanto aspecifico, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. 2.1.Nel caso in cui al reato di falso in bilancio segua il fallimento della società, non si realizza una ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo reato, che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria. Invero, il legislatore non prende in considerazione il reato di falso in bilancio per punirlo, in caso di fallimento, con pena più elevata, ma considera la condotta consistente nella falsificazione del bilando societario, per assoggettarla a sanzione penale a titolo di bancarotta fraudolenta, sulla base del principio, insito nella legge fallimentare, che la sopravvenienza del fallimento (o della amministrazione controllata) qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero inquadrabili in un diverso schema di reato (sez.5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv.214864; sez.5, n. 6889 06/12/2000, Siragusa, Rv. 218271). Di tal che, versandosi in un caso di operatività del principio di specialità o del concorso apparente di norme penali sotto il profilo dell'assorbimento o della c.d. consunzione, il fenomeno dogmatico preclude l'applicazione della disposizione incriminatrice "consumata" solo in quanto sia concretamente 5 ravvisabile la fattispecie "consumante"; ove insussistente quest'ultima per la ritenuta assenza di un elemento costitutivo "esterno" allo schema della norma penale "consumata" (la causazione o l'aggravamento del dissesto, che costituisce il "quid pluris" che ne differenzia la struttura fattuale: cfr. in motivazione sez.5, n. 1835 del 26/11/2021, Colimberti), quest'ultima riprende la propria, autonoma configurabilità. 2.2.Deve essere tenuto presente che, nel caso di specie e come già si è puntualizzato, a riguardo dell'affermazione di responsabilità per la condotta di false comunicazioni sociali di cui al capo A) - ancorchè ritenuta in primo grado assorbita nella più ampia fattispecie a formazione progressiva della bancarotta impropria - si versa in un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", e, come è noto, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez.5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino;
conf. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti;
Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano;
sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). 2.3.Mette poi conto ricordare che, sempre in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e, dunque, soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). E a tal proposito, le obiezioni difensive non si confrontano, compiutamente, con le congrue e, comunque, non intrinsecamente illogiche argomentazioni delle sentenze dei decisori di merito, che hanno sottolineato che l'ostentazione, invero fondata su dati macroscopicamente sopravalutati, di posizioni creditorie oggettivamente critiche, sub judice, finanche messe in discussione da note scansioni processuali sfavorevoli alla società (come l'esito dell'incidente probatorio nell'ambito del procedimento penale per incendio doloso a carico del prevenuto), fosse ragionevolmente orientata a mascherare quella condizione d'insolvenza che immediatamente dopo è stata certificata dalla declaratoria di fallimento del Tribunale di Benevento. Nella sostanza, il motivo di ricorso si limita a sostenere che, con l'approvazione del bilancio iniziale di liquidazione del febbraio 2016, con iscrizione nel registro delle imprese nel marzo 2016, la società di lì a poco fallita non avesse obbiettivo alcuno di concludere accordi "transattivi" con i creditori, sia perché l'instaurazione di intese a ciò finalizzate era risalente agli anni 2009/2010, sia perché tutti i creditori, ad eccezione di uno - la GR, istante per il fallimento - avevano accettato la proposta di pagamento "a saldo e stralcio"; l'esclusione 6 dell'intendimento determinerebbe l'insussistenza dell'idoneità delle false appostazioni a concretamente indurre i terzi in errore. L'assunto si rivela, sotto diversi profili, inidoneo al confronto con la ratio decidendi dei provvedimenti giurisdizionali, erroneo e non conferente, vuoi perché la finalità immanente dell'opzione liquidatoria è proprio quella, pressochè esclusiva, di realizzo degli asset aziendali per soddisfare i creditori sociali;
vuoi perché non risponde al vero che la risalente operazione transattiva avesse coinvolto tutti i creditori, perché lo stesso LI - nel segmento dell'esame dibatti mentale, riportato nel corpo del ricorso - vi ha incluso soltanto i fornitori tra i quali, ad esempio, non è evidentemente compreso l'Erario dello Stato, titolare di un credito molto consistente;
vuoi, ancora, perché neppure corrisponde a verità che solo il creditore GR (peraltro senza dubbio titolato a rifiutare offerte conciliative di ignota provenienza) avesse richiesto il fallimento della società, stante la pari iniziativa dell'ufficio del Pubblico ministero;
vuoi, infine, perché con l'adozione della delibera del bilancio di liquidazione del febbraio 2016 sono stati (del tutto tardivamente almeno fino al bilancio del 2014) approvati tutti i bilanci d'esercizio precedenti - tra il 2011 ed il 2015 - e la situazione patrimoniale così artificiosamente esposta ingloba anche le annualità di molto antecedenti al periodo che si colloca a ridosso della declaratoria di fallimento ed appare dunque rappresentativa di un'inesistente condizione di complessiva floridezza o, quantomeno, di perdurante solidità economica - e di insussistente disponibilità di attivo - che avrebbe caratterizzato un arco temporale molto ampio, foriera di induzione in errore dei terzi. Del resto, come pacifico, il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ., a differenza della figura criminosa di cui all'art. 2622 cod. civ., è reato di pericolo, a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre note accessorie, in quanto interesse della generalità (ex multis, sez. 5, n. 23449 del 21/05/2002, Fabbri, Rv. 221919; sez. 5, n. 38768 del 25/09/2002, Brambilla, Rv. 222821; sez. 5, n. 39896 del 24/10/2006, Coviello, Rv. 235478). 2.4. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. - come enunciato nel ricorso per cassazione in disamina - occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000,3akani, Rv.216260). Il vaglio demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata analisi dei fatti, ovvero ad una rielaborazione del 7 contenuto delle prove acquisite, trattandosi di valutazioni riservate in via esclusiva al giudice del merito. E, sul punto, le pur inconsistenti proposizioni difensive sono volte a sollecitare la Corte di legittimità alla non autorizzata rivisitazione del materiale probatorio apprezzato, con giudizio non sindacabile, dai giudici di merito. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 4.Nulla deve essere liquidato a favore del fallimento parte civile costituita, che ha depositato tempestiva memoria difensiva ma non ha formulato richiesta di refusione di spese ed onorari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso in Roma, 06/03/2025 Il con est'ensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che si riporta alla memoria in atti e conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore l'avvocato GIOVANNI FARIELLO ESPOSITO illustra i motivi e insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1.LI AN e UO VI AN hanno promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che, per quanto di interesse per l'attuale giudizio e sul I Penale Sent. Sez. 5 Num. 15142 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 06/03/2025 gravame dei soli imputati, ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Benevento nel modo seguente: ha assolto gli imputati medesimi - il primo amministratore unico e poi liquidatore ed il secondo in veste di amministratore di fatto e socio occulto della ITAL PRINT S.R.L. in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento con sentenza del 21 aprile 2016 - per insussistenza del fatto dall'addebito di cui a capo b), quello di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 r.d. n. 267/42 - in relazione al quale erano stati ritenuti responsabili dal primo giudice, che aveva già dichiarato assorbita nell'imputazione suddetta quella di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ., contestata al capo a); ha riaffermato la responsabilità degli imputati e contestualmente dichiarato l'improcedibilità in ordine al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., di cui all'originario capo a), per intervenuta prescrizione;
ha confermato nel resto - incluse le statuizioni civili, riguardanti tuttavia il solo LI - la decisione di primo grado, che per la residua accusa di bancarotta fraudolenta documentale aveva già mandato assolti gli imputati perché il fatto non sussiste. 2. I distinti atti d'impugnazione, a firma dell'avv. Esposito Fariello, constano entrambi di motivi poggiati sui vizi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., che saranno enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il ricorso del LI si è concentrato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche per travisamento, sull'assunta ricorrenza degli elementi essenziali del reato di cui all'art. 2621 cod. civ.. La sentenza avrebbe ritenuto di ricavare l'intento di frode nella redazione del bilancio iniziale di liquidazione del febbraio 2016, da parte dell'imputato, dalla presunta volontà di persuadere i creditori a concludere una transazione la quale, in realtà, sarebbe stata perfezionata in data di molto antecedente con tutti i creditori, ad eccezione di uno, che ha rifiutato l'offerta di integrale pagamento del proprio credito ed ha depositato l'istanza di fallimento. Anzi, la proposta transattiva è stata giustificata proprio dall'interruzione dell'attività aziendale, causata da un incendio dello stabilimento, occorso nel 2008. 2.2. Il ricorso del UO, con la formulazione di una richiesta di proscioglimento ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., ha dedotto i medesimi vizi con riferimento all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto e socio occulto della fallita, a lui assegnata solo per il fatto di aver finanziato la società nel periodo successivo alla sospensione dell'attività commerciale, dovuta al menzionato incendio, e mai più ripresa. Nessun atto di gestione sarebbe stato descritto come da lui compiuto in detto lasso temporale e il giudice d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con i motivi di gravame spesi in proposito. Tra l'altro, il notaio UO avrebbe eseguito un finanziamento a favore della moglie e del fratello, soci della Italprint, per consentire loro di far fronte ai versamenti in conto capitale dovuti in relazione alla rispettiva titolarità delle quote. Il reato di false comunicazioni sociali è di natura 2 propria e LI era l'amministratore che ha predisposto il bilancio di liquidazione della di poi fallita. 3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Sabrina Passafiume, ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 4.11 difensore delle parti civili ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui ha richiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso del LI. 5.11 difensore degli imputati ha inoltrato breve memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso del UO è inammissibile. 1.Per costante giurisprudenza di questa Corte, è risalente e radicato principio di diritto che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu °culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441). 1.1. Ancora, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (sez.5, n. 47575 del 10 novembre 2016, Altoè, Rv.268404). 1.2. La struttura del motivo di ricorso, che pure evoca un vizio di violazione della legge penale sostanziale, è fondata su ipotetiche carenze della motivazione della sentenza impugnata perché si profonde in numerose censure concentrate sulla persuasività degli svariati, convergenti indicatori ripercorsi dalla pronuncia medesima, dimostrativi dell'attribuibilità del 3 ruolo di amministratore di fatto al ricorrente;
così impattando in altro, consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione, in virtù del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (sez. U Tettamanti, cit., Rv. 244275; sez.5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670). Nè è possibile cogliere l'articolazione di deduzioni difensive capaci di esaltare la sussistenza di specifiche emergenze che avrebbero dovuto sollecitare una pronuncia di proscioglimento pieno a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., e il collegio rileva che non si enuclea, in ogni caso, la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, necessaria ai fini dell'applicazione della suddetta regola di giudizio. Il decisum del provvedimento giurisdizionale ha rimarcato, con inferenze appropriate, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le pronunce di merito si integrano vicendevolmente, che UO ha erogato sin dal 2003 ingenti finanziamenti anche per tramite dei soci - tra cui la VI.RA., riconducibile alla consorte e al fratello - della Italprint, che lo hanno a loro volta versato nelle casse sociali;
ha prestato importanti fidejussioni a favore della società negli anni successivi;
si è interfacciato con i fornitori della società, a favore dei quali ha eseguito pagamenti, come riferito dal curatore (pag. 17 app., pag. 18 primo grado); in base agli accertamenti di polizia giudiziaria, ha partecipato ad un'operazione di fittizia acquisizione di beni all'estero e i documenti sequestrati nel suo studio notarile hanno restituito la prova della sua ingerenza nelle scelte imprenditoriali e finanziarie della società (pag. 18 primo grado); nei suoi confronti è stata chiesta e ottenuta, con sentenza confermata in appello, l'estensione del fallimento in veste di socio occulto (pag. 17 appello, pag. 18 primo grado); è stato condannato con sentenza non definitiva, in concorso con LI, per l'incendio doloso dell'opificio dell'impresa fallita. Il ragionamento espositivo si è dunque allineato allo stabile indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la nozione di amministratore di fatto, per come introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione e tuttavia, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, ragione per cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). 4 1.3.Quanto, in particolare, alla prestazione di garanzie personali (fidejussioni, avallo di titoli) per l'adempimento dei debiti bancari, è noto e diffuso che le medesime vengano prestate proprio dagli amministratori, che sono il più delle volte anche i titolari del capitale di rischio dgllA gocigtì g gono coloro chg, in prima parsona, sono disposti ad asporsi indivicipsimente garanzia dei debiti dell'ente commerciale: lo stretto "collegamento" tra rappresentante e società rappresentata nel settore dell'assunzione delle obbligazioni personali rinviene anche un aggancio normativo nell'art.12,comma 2 della legge cambiaria - R.d. n.1669/1933 - secondo cui "fa facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cannbiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza...non disponga diversamente". 1.4. In giurisprudenza, è ius receptum che il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (sez.5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli, Rv.250094). La ragione di ricorso si palesa, pertanto, generica - perché di taglio meramente ripropositivo dei motivi di gravame, ai quali è stata fornita compiuta replica - e manifestamente infondata, perché finalizzata a parcellizzare l'omogeneo quadro probatorio e a prospettare nel complesso improduttive note di dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate. 2.Anche il ricorso del LI - il cui scrutinio si impone nella sua interezza, stante la condanna ai fini civili (cfr. sez. U n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano) - è inammissibile, in quanto aspecifico, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. 2.1.Nel caso in cui al reato di falso in bilancio segua il fallimento della società, non si realizza una ipotesi aggravata del reato societario, ma un autonomo reato, che si inquadra nel paradigma della bancarotta fraudolenta impropria. Invero, il legislatore non prende in considerazione il reato di falso in bilancio per punirlo, in caso di fallimento, con pena più elevata, ma considera la condotta consistente nella falsificazione del bilando societario, per assoggettarla a sanzione penale a titolo di bancarotta fraudolenta, sulla base del principio, insito nella legge fallimentare, che la sopravvenienza del fallimento (o della amministrazione controllata) qualifica in modo autonomo quei fatti anteriori che, altrimenti, sarebbero inquadrabili in un diverso schema di reato (sez.5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, Rv.214864; sez.5, n. 6889 06/12/2000, Siragusa, Rv. 218271). Di tal che, versandosi in un caso di operatività del principio di specialità o del concorso apparente di norme penali sotto il profilo dell'assorbimento o della c.d. consunzione, il fenomeno dogmatico preclude l'applicazione della disposizione incriminatrice "consumata" solo in quanto sia concretamente 5 ravvisabile la fattispecie "consumante"; ove insussistente quest'ultima per la ritenuta assenza di un elemento costitutivo "esterno" allo schema della norma penale "consumata" (la causazione o l'aggravamento del dissesto, che costituisce il "quid pluris" che ne differenzia la struttura fattuale: cfr. in motivazione sez.5, n. 1835 del 26/11/2021, Colimberti), quest'ultima riprende la propria, autonoma configurabilità. 2.2.Deve essere tenuto presente che, nel caso di specie e come già si è puntualizzato, a riguardo dell'affermazione di responsabilità per la condotta di false comunicazioni sociali di cui al capo A) - ancorchè ritenuta in primo grado assorbita nella più ampia fattispecie a formazione progressiva della bancarotta impropria - si versa in un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", e, come è noto, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez.5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino;
conf. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti;
Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano;
sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). 2.3.Mette poi conto ricordare che, sempre in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e, dunque, soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). E a tal proposito, le obiezioni difensive non si confrontano, compiutamente, con le congrue e, comunque, non intrinsecamente illogiche argomentazioni delle sentenze dei decisori di merito, che hanno sottolineato che l'ostentazione, invero fondata su dati macroscopicamente sopravalutati, di posizioni creditorie oggettivamente critiche, sub judice, finanche messe in discussione da note scansioni processuali sfavorevoli alla società (come l'esito dell'incidente probatorio nell'ambito del procedimento penale per incendio doloso a carico del prevenuto), fosse ragionevolmente orientata a mascherare quella condizione d'insolvenza che immediatamente dopo è stata certificata dalla declaratoria di fallimento del Tribunale di Benevento. Nella sostanza, il motivo di ricorso si limita a sostenere che, con l'approvazione del bilancio iniziale di liquidazione del febbraio 2016, con iscrizione nel registro delle imprese nel marzo 2016, la società di lì a poco fallita non avesse obbiettivo alcuno di concludere accordi "transattivi" con i creditori, sia perché l'instaurazione di intese a ciò finalizzate era risalente agli anni 2009/2010, sia perché tutti i creditori, ad eccezione di uno - la GR, istante per il fallimento - avevano accettato la proposta di pagamento "a saldo e stralcio"; l'esclusione 6 dell'intendimento determinerebbe l'insussistenza dell'idoneità delle false appostazioni a concretamente indurre i terzi in errore. L'assunto si rivela, sotto diversi profili, inidoneo al confronto con la ratio decidendi dei provvedimenti giurisdizionali, erroneo e non conferente, vuoi perché la finalità immanente dell'opzione liquidatoria è proprio quella, pressochè esclusiva, di realizzo degli asset aziendali per soddisfare i creditori sociali;
vuoi perché non risponde al vero che la risalente operazione transattiva avesse coinvolto tutti i creditori, perché lo stesso LI - nel segmento dell'esame dibatti mentale, riportato nel corpo del ricorso - vi ha incluso soltanto i fornitori tra i quali, ad esempio, non è evidentemente compreso l'Erario dello Stato, titolare di un credito molto consistente;
vuoi, ancora, perché neppure corrisponde a verità che solo il creditore GR (peraltro senza dubbio titolato a rifiutare offerte conciliative di ignota provenienza) avesse richiesto il fallimento della società, stante la pari iniziativa dell'ufficio del Pubblico ministero;
vuoi, infine, perché con l'adozione della delibera del bilancio di liquidazione del febbraio 2016 sono stati (del tutto tardivamente almeno fino al bilancio del 2014) approvati tutti i bilanci d'esercizio precedenti - tra il 2011 ed il 2015 - e la situazione patrimoniale così artificiosamente esposta ingloba anche le annualità di molto antecedenti al periodo che si colloca a ridosso della declaratoria di fallimento ed appare dunque rappresentativa di un'inesistente condizione di complessiva floridezza o, quantomeno, di perdurante solidità economica - e di insussistente disponibilità di attivo - che avrebbe caratterizzato un arco temporale molto ampio, foriera di induzione in errore dei terzi. Del resto, come pacifico, il delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 cod. civ., a differenza della figura criminosa di cui all'art. 2622 cod. civ., è reato di pericolo, a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre note accessorie, in quanto interesse della generalità (ex multis, sez. 5, n. 23449 del 21/05/2002, Fabbri, Rv. 221919; sez. 5, n. 38768 del 25/09/2002, Brambilla, Rv. 222821; sez. 5, n. 39896 del 24/10/2006, Coviello, Rv. 235478). 2.4. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. - come enunciato nel ricorso per cassazione in disamina - occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo del provvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunque che il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dalle pronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000,3akani, Rv.216260). Il vaglio demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata analisi dei fatti, ovvero ad una rielaborazione del 7 contenuto delle prove acquisite, trattandosi di valutazioni riservate in via esclusiva al giudice del merito. E, sul punto, le pur inconsistenti proposizioni difensive sono volte a sollecitare la Corte di legittimità alla non autorizzata rivisitazione del materiale probatorio apprezzato, con giudizio non sindacabile, dai giudici di merito. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 4.Nulla deve essere liquidato a favore del fallimento parte civile costituita, che ha depositato tempestiva memoria difensiva ma non ha formulato richiesta di refusione di spese ed onorari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso in Roma, 06/03/2025 Il con est'ensore Il Presidente