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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone delle Magistrate:
AL AR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice;
VE ET Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4638 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto interdizione promossa da:
, nata il [...] a [...] Parte_1
C.F. e nato il 26 gennaio C.F._1 Parte_2
1964 – entrambi residenti in [...], con il patrocinio dell'Avv. Filippo Brunaccino presso il cui studio elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CONTRO
nato a Giugliano in [...] il 6 novembre Controparte_1
2006 C.F. residente in [...]
delle Orchidee n. 6
INTERDICENDO
NONCHE'
Pag. 1 di 11 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 novembre 2025 i ricorrenti , riportandosi ai propri atti, insistevano per l'accoglimento del ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 7/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.52 c.p.c. depositato il 21 maggio 2025, i ricorrenti, in qualità di genitori dell'interdicendo, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare l'interdizione di Controparte_1
nato a Giugliano in [...] il [...].
[...]
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che Controparte_1
è affetto da “…disturbo dello spettro dell'autismo con basso
[...]
livello intellettivo con deficit GH (empy sella) in terapia medica abbisognevole di terapia abilitativa (…) portatore di handicap con ridotte ed impedite capacità motorie permanenti…”; che, pertanto, atteso lo stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, i ricorrenti stessi provvedevano alle necessità dell'interdicendo .
Infine, i ricorrenti rappresentavano che, come da verbale di verifica CP_2
redatto in data 03/05/2019 depositato agli atti, è stata dichiarata, per la “…necessità di assistenza continua non Controparte_1
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita – con esonero da future visite di revisione per applicazione del DM 2/8/2007…,” ragion per cui è beneficiario delle prestazioni assistenziali a lui spettanti e in atti documentate.
Pag. 2 di 11 Alla luce di quanto esposto, si è dichiarata Parte_1
disponibile ad assumere l'incarico di tutore dell'interdicendo, mentre
(sorella dell'interdicendo) si è dichiarata Persona_1
disponibile a ricevere l'incarico di protutore.
Con provvedimento del 26 maggio 2025, la Giudice delegata fissava udienza di comparizione delle parti e disponeva la notifica del ricorso ai parenti e agli affini dell'interdicendo a cura dei ricorrenti.
All'udienza del 5 novembre 2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso e all'esito dell'audizione dell'interdicendo, la
Giudice delegata rimetteva la causa al Collegio per la decisione e gli atti al PM per le sue conclusioni.
La domanda di interdizione è infondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione in atti, ritiene il Collegio che, nella fattispecie,
l'interdicendo possa essere adeguatamente tutelato attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno prevista dagli artt. 404 e ss c.c., non apparendo necessaria la pronuncia di interdizione.
Appare opportuno, preliminarmente, sottolineare che l'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno non ha comportato l'abolizione delle tradizionali forme di incapacità legale, pur avendo al contempo apportato significative modifiche (a rtt. 414 e 427 c.c.) con riferimento ai presupposti ed effetti dei provvedimenti ablativi della capacità di agire, allo scopo di adeguare detti istituti alla finalità proclamata dell'art. 1 della legge 9.1.04 n. 6, a tenore del quale la tutela delle persone in tutto o in parte prive di autonomia deve avvenire “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.
Orbene, senza volere ripercorrere il complesso dibattito che per lungo tempo ha accompagnato i giuristi nell'affrontare la tematica in esame, da tempo era avvertita l'esigenza di rivedere la disciplina prevista dal codice
Pag. 3 di 11 civile in materia, stante l'esistenza di differenti e varie situazioni giuridiche in cui si può trovare un soggetto infermo.
D'altro canto, in altri ordinamenti giuridici europei la riforma della materia è stata affrontata sin dagli anni Sessanta, nell'intento di predisporre un sistema di protezione che fosse, come è stato detto, a
“misura” del soggetto da tutelare, non potendo l'incapacità essere racchiusa in rigidi schemi, avendo cura di salvaguardare la cura della persona, la sua dignità ed il suo sviluppo.
L'intenzione del legislatore, dunque, come è stato osservato, è stata quella di prevedere uno strumento flessibile, che potesse “far fronte alla varietà di situazioni di debolezza e di fragilità”, con riguardo sia alla cura della persona che del patrimonio del soggetto debole.
Il nuovo istituto, quindi, contempla le più diverse forme di “disagio” in cui può venire a trovarsi un soggetto, giacché riferito all'infermità in generale (e quindi ad esempio alla senilità, alla tossicodipendenza, all'alcolismo, alla cecità, al sordomutismo) oltre che alla menomazione fisica e\o psichica, che tuttavia non ha rilevanza di per se stessa, ma solo nel caso in cui si traduca nell'inidoneità per il soggetto di tutelare i propri interessi e sempre che ciò sia effettivamente necessario per la salvaguardia dello stesso.
In tale contesto è mutato, in particolare, lo stesso concetto di infermità mentale, non più sorretto da una “logica cautelativa”, avente lo scopo di salvaguardare il patrimonio della famiglia dell'infermo e la tutela dei terzi nella circolazione dei beni, ma tendente a promuovere misure di sostegno ed assistenza dello stesso, valorizzando la residua capacità in esso esistente, come da tempo aveva sollecitato la dottrina più autorevole, che aveva posto in luce la non rispondenza degli istituti dell'interdizione ed inabilitazione alle norme costituzionali.
Pag. 4 di 11 La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata, in riferimento agli artt.
2, 3, 4, 41 e 42 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.
404, 405 n. 3 e n. 4 e 409 c.c., laddove non indicherebbero “chiari criteri selettivi per distinguere l'istituto dell'amministrazione di sostegno da quelli preesistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione”, ritenendo che
“soltanto se non si ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere a lle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria” (cfr. Corte Cost.
9.12.05 n. 440; cfr. anche le numerose pronunce di merito anteriori a detta sentenza e conformi a tali principi, come T. Messina 14.9.04; T. Bari 15.6.04).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha poi precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del sog getto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”, precisando che la distinzione fra gli istituti preesistenti e l'amministrazione di sostegno vada effettuata “non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale”, con la conseguenza che “ciò induce a non escludere che, in linea generale in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello dell'interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che
Pag. 5 di 11 da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (cfr. Cass. 12.6.06 n. 13584 e Cass.
29.11.06 n. 23536).
La Cassazione ha, inoltre, ribadito tali principi, sottolineando che
“..rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 comma 5, n. 3 e 4 c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. 22.4.09 n. 9628; cfr. anche
Cass. n. 4866\10;).
Del resto si è osservato che “neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente (Cass. 26.10.2011, n.
23332).
Né, infine, ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal Tribunale perché l'ar t. 411 c.c., nel richiamare
Pag. 6 di 11 alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale".
D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge.
Tanto premesso, sulla scorta dei principi esposti ed in particolare del carattere residuale dell'istituto dell'interdizione, la scelta della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno appare idonea a salvaguardare potendo il giudice tutelare, Controparte_1
laddove lo ritenga, adottare uno strumento di sostegno che tenga conto delle effettive e concrete necessità del beneficiario sia sotto il profilo di cura della persona che di amministrazione del patrimonio.
infatti, nonostante la patologia dalla quale è Controparte_1
affetto, può contare sulla quotidiana e costante assistenza dei familiari ed in particolar modo dei genitori e della sorella con lui conviventi.
Le considerazioni suesposte, unitamente alla consistenza del patrimonio di cui lo stessa risulta essere titolare (rappresentato dalla sola pensione di accompagnamento) consentono di ritenere adeguata al caso di specie la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno.
Inoltre, si evidenzia che all'udienza del 5 novembre 2025 l'interdicendo ha dato prova di comprendere, seppur con alcuni momenti di esitazione, le domande formulate dalla Giudice delegata e di rispondere in maniera pertinente.
Ciò posto, non si ritiene che le condizioni psicofisiche dell'interdicendo siano tali da superare la preferenza espressa dall'ordinamento, di cui si è ampiamente detto supra, per l'istituto di protezione dell'amministrazione
Pag. 7 di 11 di sostegno, comunque idoneo a garantire gli interessi di tutela del beneficiario.
Pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.c. 3° comma, il presente procedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione di ato Controparte_1
a Giugliano in Campania, il 06/11/2006 - c.f.: C.F._2
e residente in [...]
- provvede come da separata ordinanza in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio a beneficio di Controparte_1
nato a Giugliano in [...], il [...] - c.f.:
[...]
– e residente in [...]
delle Orchidee n. 6
- dispone la trasmissione di copia degli atti al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale;
- Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 16/12/2025
La Giudice est. La Presidente
VE ET AL AR
Pag. 8 di 11 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone delle Magistrate:
AL AR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
VE ET Giudice rel./est riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 4638 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto interdizione promossa da
, nata il [...] a [...] Parte_1
C.F. e nato il 26 gennaio C.F._1 Parte_2
1964 – entrambi residenti in [...], con il patrocinio dell'Avv. Filippo Brunaccino presso il cui studio elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CONTRO nato a Giugliano in [...], il [...] Controparte_1
c.f.: – e residente in [...]
delle Orchidee n. 6
INTERDICENDO
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
Pag. 9 di 11 INTERVENTORE EX LEGE
Rilevato che con sentenza resa in pari data è stata rigettata la domanda di interdizione di nato a Giugliano in [...], il Controparte_1
sei novembre 2006 C.F. residente Sant'Antimo C.F._2
(NA), alla Via delle Orchidee n. 6 proposta dai ricorrenti, in qualità di genitori dell'interdicendo; rilevato che, nelle more dell'adozione da parte del giudice tutelare dei provvedimenti di competenza, ricorrono giusti motivi perché sia nominato un amministratore di sostegno provvisorio a beneficio di Controparte_1
come sopra generalizzato;
[...]
ritenuta persona idonea a ricoprire detto incarico Parte_1
madre di a quale si occupa in maniera stabile e Controparte_1
continuativa del beneficiario, con il quale coabita, e che in sede di ricorso per l'interdizione si era dichiarata disponibile a ricoprire l'ufficio di tutore;
visti gli artt. 418 3° comma c.c. e 405 4° co. c.c.;
P.Q.M.
nomina amministratore di sostegno provvisorio di Controparte_1
nato a Giugliano in [...], il [...] - c.f.:
[...]
– e residente in [...]
Orchidee n. 6 nata a Sant'Antimo (NA), in [...] Parte_1
21/01/1973 - c.f.: residente in [...]
delle Orchidee n. 6 per i soli atti ritenuti urgenti di seguito indicati e sino all'adozione da parte del giudice tutelare dei provvedimenti di competenza;
dispone che l'amministratore di sostegno provvisorio provveda al compimento dei seguenti atti:
Pag. 10 di 11 - rappresenterà il beneficiario nella riscossione mensile delle entrate di spettanza di quest'ultimo che verranno depositate o accreditate su un libretto postale o su un conto corrente intestati allo stesso;
le somme saranno prelevate ed utilizzate per la cura ed il mantenimento dello stesso;
- provvederà a relazionare al giudice tutelare in merito ad eventuali debiti esistenti a carico del beneficiario;
- rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere, sia locali che centrale;
- rappresenterà il beneficiario negli atti elencati negli artt. 374 c.c. e
375 c.c. nonché negli ulteriori atti di natura patrimoniale diversi da quelli su delineati, che potranno essere effettuati solo con il consenso dell'amministratore di sostegno provvisorio e previa autorizzazione del giudice tutelare;
- avrà cura del beneficiario, provvedendo a rappresentarlo nelle richieste di cure necessarie alla sua salute;
eventuali diverse scelte relative alla salute del beneficiario per interventi sanitari eventualmente occorrenti dovranno essere oggetto di valutazi one caso per caso da parte del giudice tutelare;
- l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo, ove possibile, in ordine agli atti da compiere.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 16/12/2025.
La Giudice est. La Presidente
VE ET AL AR
Pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone delle Magistrate:
AL AR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice;
VE ET Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4638 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto interdizione promossa da:
, nata il [...] a [...] Parte_1
C.F. e nato il 26 gennaio C.F._1 Parte_2
1964 – entrambi residenti in [...], con il patrocinio dell'Avv. Filippo Brunaccino presso il cui studio elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CONTRO
nato a Giugliano in [...] il 6 novembre Controparte_1
2006 C.F. residente in [...]
delle Orchidee n. 6
INTERDICENDO
NONCHE'
Pag. 1 di 11 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 novembre 2025 i ricorrenti , riportandosi ai propri atti, insistevano per l'accoglimento del ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 7/11/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.52 c.p.c. depositato il 21 maggio 2025, i ricorrenti, in qualità di genitori dell'interdicendo, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare l'interdizione di Controparte_1
nato a Giugliano in [...] il [...].
[...]
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che Controparte_1
è affetto da “…disturbo dello spettro dell'autismo con basso
[...]
livello intellettivo con deficit GH (empy sella) in terapia medica abbisognevole di terapia abilitativa (…) portatore di handicap con ridotte ed impedite capacità motorie permanenti…”; che, pertanto, atteso lo stato di infermità di mente abituale con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, i ricorrenti stessi provvedevano alle necessità dell'interdicendo .
Infine, i ricorrenti rappresentavano che, come da verbale di verifica CP_2
redatto in data 03/05/2019 depositato agli atti, è stata dichiarata, per la “…necessità di assistenza continua non Controparte_1
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita – con esonero da future visite di revisione per applicazione del DM 2/8/2007…,” ragion per cui è beneficiario delle prestazioni assistenziali a lui spettanti e in atti documentate.
Pag. 2 di 11 Alla luce di quanto esposto, si è dichiarata Parte_1
disponibile ad assumere l'incarico di tutore dell'interdicendo, mentre
(sorella dell'interdicendo) si è dichiarata Persona_1
disponibile a ricevere l'incarico di protutore.
Con provvedimento del 26 maggio 2025, la Giudice delegata fissava udienza di comparizione delle parti e disponeva la notifica del ricorso ai parenti e agli affini dell'interdicendo a cura dei ricorrenti.
All'udienza del 5 novembre 2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso e all'esito dell'audizione dell'interdicendo, la
Giudice delegata rimetteva la causa al Collegio per la decisione e gli atti al PM per le sue conclusioni.
La domanda di interdizione è infondata e deve essere rigettata.
Dalla documentazione in atti, ritiene il Collegio che, nella fattispecie,
l'interdicendo possa essere adeguatamente tutelato attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno prevista dagli artt. 404 e ss c.c., non apparendo necessaria la pronuncia di interdizione.
Appare opportuno, preliminarmente, sottolineare che l'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno non ha comportato l'abolizione delle tradizionali forme di incapacità legale, pur avendo al contempo apportato significative modifiche (a rtt. 414 e 427 c.c.) con riferimento ai presupposti ed effetti dei provvedimenti ablativi della capacità di agire, allo scopo di adeguare detti istituti alla finalità proclamata dell'art. 1 della legge 9.1.04 n. 6, a tenore del quale la tutela delle persone in tutto o in parte prive di autonomia deve avvenire “con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.
Orbene, senza volere ripercorrere il complesso dibattito che per lungo tempo ha accompagnato i giuristi nell'affrontare la tematica in esame, da tempo era avvertita l'esigenza di rivedere la disciplina prevista dal codice
Pag. 3 di 11 civile in materia, stante l'esistenza di differenti e varie situazioni giuridiche in cui si può trovare un soggetto infermo.
D'altro canto, in altri ordinamenti giuridici europei la riforma della materia è stata affrontata sin dagli anni Sessanta, nell'intento di predisporre un sistema di protezione che fosse, come è stato detto, a
“misura” del soggetto da tutelare, non potendo l'incapacità essere racchiusa in rigidi schemi, avendo cura di salvaguardare la cura della persona, la sua dignità ed il suo sviluppo.
L'intenzione del legislatore, dunque, come è stato osservato, è stata quella di prevedere uno strumento flessibile, che potesse “far fronte alla varietà di situazioni di debolezza e di fragilità”, con riguardo sia alla cura della persona che del patrimonio del soggetto debole.
Il nuovo istituto, quindi, contempla le più diverse forme di “disagio” in cui può venire a trovarsi un soggetto, giacché riferito all'infermità in generale (e quindi ad esempio alla senilità, alla tossicodipendenza, all'alcolismo, alla cecità, al sordomutismo) oltre che alla menomazione fisica e\o psichica, che tuttavia non ha rilevanza di per se stessa, ma solo nel caso in cui si traduca nell'inidoneità per il soggetto di tutelare i propri interessi e sempre che ciò sia effettivamente necessario per la salvaguardia dello stesso.
In tale contesto è mutato, in particolare, lo stesso concetto di infermità mentale, non più sorretto da una “logica cautelativa”, avente lo scopo di salvaguardare il patrimonio della famiglia dell'infermo e la tutela dei terzi nella circolazione dei beni, ma tendente a promuovere misure di sostegno ed assistenza dello stesso, valorizzando la residua capacità in esso esistente, come da tempo aveva sollecitato la dottrina più autorevole, che aveva posto in luce la non rispondenza degli istituti dell'interdizione ed inabilitazione alle norme costituzionali.
Pag. 4 di 11 La Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata, in riferimento agli artt.
2, 3, 4, 41 e 42 cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt.
404, 405 n. 3 e n. 4 e 409 c.c., laddove non indicherebbero “chiari criteri selettivi per distinguere l'istituto dell'amministrazione di sostegno da quelli preesistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione”, ritenendo che
“soltanto se non si ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere a lle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria” (cfr. Corte Cost.
9.12.05 n. 440; cfr. anche le numerose pronunce di merito anteriori a detta sentenza e conformi a tali principi, come T. Messina 14.9.04; T. Bari 15.6.04).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha poi precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del sog getto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”, precisando che la distinzione fra gli istituti preesistenti e l'amministrazione di sostegno vada effettuata “non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale”, con la conseguenza che “ciò induce a non escludere che, in linea generale in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello dell'interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che
Pag. 5 di 11 da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (cfr. Cass. 12.6.06 n. 13584 e Cass.
29.11.06 n. 23536).
La Cassazione ha, inoltre, ribadito tali principi, sottolineando che
“..rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione l'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 comma 5, n. 3 e 4 c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (cfr. Cass. 22.4.09 n. 9628; cfr. anche
Cass. n. 4866\10;).
Del resto si è osservato che “neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente (Cass. 26.10.2011, n.
23332).
Né, infine, ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal Tribunale perché l'ar t. 411 c.c., nel richiamare
Pag. 6 di 11 alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale".
D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge.
Tanto premesso, sulla scorta dei principi esposti ed in particolare del carattere residuale dell'istituto dell'interdizione, la scelta della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno appare idonea a salvaguardare potendo il giudice tutelare, Controparte_1
laddove lo ritenga, adottare uno strumento di sostegno che tenga conto delle effettive e concrete necessità del beneficiario sia sotto il profilo di cura della persona che di amministrazione del patrimonio.
infatti, nonostante la patologia dalla quale è Controparte_1
affetto, può contare sulla quotidiana e costante assistenza dei familiari ed in particolar modo dei genitori e della sorella con lui conviventi.
Le considerazioni suesposte, unitamente alla consistenza del patrimonio di cui lo stessa risulta essere titolare (rappresentato dalla sola pensione di accompagnamento) consentono di ritenere adeguata al caso di specie la meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno.
Inoltre, si evidenzia che all'udienza del 5 novembre 2025 l'interdicendo ha dato prova di comprendere, seppur con alcuni momenti di esitazione, le domande formulate dalla Giudice delegata e di rispondere in maniera pertinente.
Ciò posto, non si ritiene che le condizioni psicofisiche dell'interdicendo siano tali da superare la preferenza espressa dall'ordinamento, di cui si è ampiamente detto supra, per l'istituto di protezione dell'amministrazione
Pag. 7 di 11 di sostegno, comunque idoneo a garantire gli interessi di tutela del beneficiario.
Pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.c. 3° comma, il presente procedimento deve essere trasmesso al giudice tutelare previa nomina di un amministratore di sostegno provvisorio come da separata ordinanza.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione di ato Controparte_1
a Giugliano in Campania, il 06/11/2006 - c.f.: C.F._2
e residente in [...]
- provvede come da separata ordinanza in ordine alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio a beneficio di Controparte_1
nato a Giugliano in [...], il [...] - c.f.:
[...]
– e residente in [...]
delle Orchidee n. 6
- dispone la trasmissione di copia degli atti al Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale;
- Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 16/12/2025
La Giudice est. La Presidente
VE ET AL AR
Pag. 8 di 11 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone delle Magistrate:
AL AR Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
VE ET Giudice rel./est riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 4638 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto interdizione promossa da
, nata il [...] a [...] Parte_1
C.F. e nato il 26 gennaio C.F._1 Parte_2
1964 – entrambi residenti in [...], con il patrocinio dell'Avv. Filippo Brunaccino presso il cui studio elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CONTRO nato a Giugliano in [...], il [...] Controparte_1
c.f.: – e residente in [...]
delle Orchidee n. 6
INTERDICENDO
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
Pag. 9 di 11 INTERVENTORE EX LEGE
Rilevato che con sentenza resa in pari data è stata rigettata la domanda di interdizione di nato a Giugliano in [...], il Controparte_1
sei novembre 2006 C.F. residente Sant'Antimo C.F._2
(NA), alla Via delle Orchidee n. 6 proposta dai ricorrenti, in qualità di genitori dell'interdicendo; rilevato che, nelle more dell'adozione da parte del giudice tutelare dei provvedimenti di competenza, ricorrono giusti motivi perché sia nominato un amministratore di sostegno provvisorio a beneficio di Controparte_1
come sopra generalizzato;
[...]
ritenuta persona idonea a ricoprire detto incarico Parte_1
madre di a quale si occupa in maniera stabile e Controparte_1
continuativa del beneficiario, con il quale coabita, e che in sede di ricorso per l'interdizione si era dichiarata disponibile a ricoprire l'ufficio di tutore;
visti gli artt. 418 3° comma c.c. e 405 4° co. c.c.;
P.Q.M.
nomina amministratore di sostegno provvisorio di Controparte_1
nato a Giugliano in [...], il [...] - c.f.:
[...]
– e residente in [...]
Orchidee n. 6 nata a Sant'Antimo (NA), in [...] Parte_1
21/01/1973 - c.f.: residente in [...]
delle Orchidee n. 6 per i soli atti ritenuti urgenti di seguito indicati e sino all'adozione da parte del giudice tutelare dei provvedimenti di competenza;
dispone che l'amministratore di sostegno provvisorio provveda al compimento dei seguenti atti:
Pag. 10 di 11 - rappresenterà il beneficiario nella riscossione mensile delle entrate di spettanza di quest'ultimo che verranno depositate o accreditate su un libretto postale o su un conto corrente intestati allo stesso;
le somme saranno prelevate ed utilizzate per la cura ed il mantenimento dello stesso;
- provvederà a relazionare al giudice tutelare in merito ad eventuali debiti esistenti a carico del beneficiario;
- rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere, sia locali che centrale;
- rappresenterà il beneficiario negli atti elencati negli artt. 374 c.c. e
375 c.c. nonché negli ulteriori atti di natura patrimoniale diversi da quelli su delineati, che potranno essere effettuati solo con il consenso dell'amministratore di sostegno provvisorio e previa autorizzazione del giudice tutelare;
- avrà cura del beneficiario, provvedendo a rappresentarlo nelle richieste di cure necessarie alla sua salute;
eventuali diverse scelte relative alla salute del beneficiario per interventi sanitari eventualmente occorrenti dovranno essere oggetto di valutazi one caso per caso da parte del giudice tutelare;
- l'amministratore di sostegno provvisorio dovrà tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo, ove possibile, in ordine agli atti da compiere.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 16/12/2025.
La Giudice est. La Presidente
VE ET AL AR
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