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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1511/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9668/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 21 80011 Acerra NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000002167 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1242/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memorie entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna un AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019, lamentando che il tributo è prescritto per intervenuta scadenza del termine quinquennale;
che l'avviso non è sufficientemente motivato.
Il Comune di Acerra ha controdedotto che per effetto della sospensione per 85 giorni dell'attività di accertamento prevista dall'art. 67 dl 18/2020 in occasione della pandemia da Covid-19, il termine di prescrizione quinquennale relativo all'imu dovuta per il 2019 è scaduto il 26.3.2025, e nel mese di febbraio
2025 la notifica è stata eseguita mediante la piattaforma SEND, piattaforma digitale della Pubblica
Amministrazione gestita da Società_1, sicché la notificazione è tempestiva;
che la motivazione dell'avviso è sintetica ma completa e non presenta vizi di legittimità.
Il ricorrente ha soggiunto, con memorie, che la consegna all'agente notificatore avvenuta il 19.02.2025 è intempestiva rispetto alla scadenza del 31.12.2024 perché la sospensione dell'attività di accertamento del
2020 è irrilevante.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto. Il Comune di Acerra ha documentato che l'avviso di accertamento
è stato consegnato a Banca_1, attraverso la piattaforma SEND pubblica ed ufficiale di Società_1, il 19.02.2025, e Banca_1 ha consegnato la raccomandata postale al portiere dello stabile il 26.3.2025. La procedura postale non prevede altri adempimenti, sicché non vi è dubbio che il Comune ha consegnato il plico alle Società_2 il 19.02.2025 e le Società_2 hanno consegnato la raccomandata il 26.3.2025.
Trattandosi di imu dovuta per il 2019, l'art. 1 comma 163 l. 296/2006 prevede la decadenza al 31.12 del quinto anno successivo, nel caso di specie dunque al 31.12.2024.
Tuttavia, come è noto, l'art. 67 dl 18/2020 ha sospeso per 85 giorni detto termine, che pertanto è scaduto il
26.3.2025. Ne consegue che la notifica dell'avviso da parte del Comune di Acerra in favore del ricorrente è tempestiva sia con riferimento alla consegna alle Società_2, il 19.02.2025, che per effetto della scissione degli effetti della notificazione determina la data di notifica in capo al notificazione, sia con riferimento alla data della notifica della raccomandata postale al ricorrente il 26.3.2025.
L'avviso di accertamento è dunque stato tempestivamente emesso. Dal punto di vista formale, esso è sufficientemente motivato perché contiene il dettaglio di tutte le pretese fiscali comunali e del titolo delle stesse.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del comune di Acerra delle spese di lite, che liquida in 300,00 euro oltre spese generali, cpa e IVA
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9668/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra - Viale Della Democrazia 21 80011 Acerra NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000002167 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1242/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n.
546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memorie entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna un AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019, lamentando che il tributo è prescritto per intervenuta scadenza del termine quinquennale;
che l'avviso non è sufficientemente motivato.
Il Comune di Acerra ha controdedotto che per effetto della sospensione per 85 giorni dell'attività di accertamento prevista dall'art. 67 dl 18/2020 in occasione della pandemia da Covid-19, il termine di prescrizione quinquennale relativo all'imu dovuta per il 2019 è scaduto il 26.3.2025, e nel mese di febbraio
2025 la notifica è stata eseguita mediante la piattaforma SEND, piattaforma digitale della Pubblica
Amministrazione gestita da Società_1, sicché la notificazione è tempestiva;
che la motivazione dell'avviso è sintetica ma completa e non presenta vizi di legittimità.
Il ricorrente ha soggiunto, con memorie, che la consegna all'agente notificatore avvenuta il 19.02.2025 è intempestiva rispetto alla scadenza del 31.12.2024 perché la sospensione dell'attività di accertamento del
2020 è irrilevante.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto. Il Comune di Acerra ha documentato che l'avviso di accertamento
è stato consegnato a Banca_1, attraverso la piattaforma SEND pubblica ed ufficiale di Società_1, il 19.02.2025, e Banca_1 ha consegnato la raccomandata postale al portiere dello stabile il 26.3.2025. La procedura postale non prevede altri adempimenti, sicché non vi è dubbio che il Comune ha consegnato il plico alle Società_2 il 19.02.2025 e le Società_2 hanno consegnato la raccomandata il 26.3.2025.
Trattandosi di imu dovuta per il 2019, l'art. 1 comma 163 l. 296/2006 prevede la decadenza al 31.12 del quinto anno successivo, nel caso di specie dunque al 31.12.2024.
Tuttavia, come è noto, l'art. 67 dl 18/2020 ha sospeso per 85 giorni detto termine, che pertanto è scaduto il
26.3.2025. Ne consegue che la notifica dell'avviso da parte del Comune di Acerra in favore del ricorrente è tempestiva sia con riferimento alla consegna alle Società_2, il 19.02.2025, che per effetto della scissione degli effetti della notificazione determina la data di notifica in capo al notificazione, sia con riferimento alla data della notifica della raccomandata postale al ricorrente il 26.3.2025.
L'avviso di accertamento è dunque stato tempestivamente emesso. Dal punto di vista formale, esso è sufficientemente motivato perché contiene il dettaglio di tutte le pretese fiscali comunali e del titolo delle stesse.
Il ricorso va pertanto respinto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del comune di Acerra delle spese di lite, che liquida in 300,00 euro oltre spese generali, cpa e IVA