Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1511
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    Il Comune ha documentato che la notifica è avvenuta in data successiva alla scadenza del termine quinquennale, ma ha beneficiato della sospensione dei termini per 85 giorni a causa della pandemia da Covid-19, rendendo la notifica tempestiva. La consegna alle società di notifica è avvenuta il 19.02.2025 e la raccomandata è stata consegnata al ricorrente il 26.03.2025, data che rientra nei termini prorogati.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento

    Il giudice ha ritenuto che l'avviso di accertamento sia sufficientemente motivato in quanto contiene il dettaglio di tutte le pretese fiscali comunali e del titolo delle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1511
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1511
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo