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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9037 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies.3 c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 44049/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DR IN, elettivamente domiciliata in Piazzale Loreto n. 11, Milano, presso il difensore OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guido Ferdinando Controparte_1 P.IVA_1
Ceserani, elettivamente domiciliata in Corso Lodi n. 122, Milano, presso il difensore (rinuncia al mandato difensivo del 17.2.25 depositata il 4.7.25) OPPOSTA
All'udienza del 20.11.2025, la parte opponente ha precisato le seguenti conclusioni
CONCLUSIONI
“1) Ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al paragrafo I della presente memoria, che l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo di Parte_2 pagamento n. 12895/24 Trib. Milano è rituale e tempestiva dichiarandone la pagina 1 di 6 procedibilità e, per l'effetto, rigettare la domanda di improcedibilità formulata ex adverso.
2) Accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al paragrafo I parte narrativa, che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto non è assistito dei presupposti di ammissibilità, anche ex artt. 633 e 634 c.p.c., nonché dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
3) Per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento n. 12895/24 emesso dal Tribunale di Milano.
4) Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque rigettare, perché infondate, tutte le eventuali domande e le richieste avversarie e, conseguentemente, ritenere e dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni legale conseguenza. In via riconvenzionale
5) Anche all'esito di espletanda CTU, accertare, ritenere e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1667 c.c. e 1453 c.c., e per le ragioni esposte in atti, l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dell'appaltatore nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto del 17.03.2021 a cagione dei vizi e delle difformità delle stesse e dei materiali.
6) Per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1668 c.c., condannare l'opposta ad eliminare, a proprie spese, i suddetti vizi e difformità delle opere e dei materiali così adempiendo esattamente la propria prestazione contrattuale, indicando un termine di ultimazione e di consegna dei lavori commissionati in appalto a regola d'arte.
7) Per l'ulteriore effetto, condannare controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra in ragione dell'inadempimento e/o dell'inesatto Parte_1 adempimento contr da quantificarsi all'esito di espletanda CTU, o in subordine, nella diversa misura prudenzialmente decisa dall'On.le Tribunale adito. Ancora in via riconvenzionale:
8) Accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il diritto della sig.ra alla restituzione della somma di € 9.542,00 complessivamente Parte_1 corrisposta all'appaltatore titolo di deposito cauzionale. Controparte_2
9) Per l'effetto condanna alla restituzione della cauzione di euro 9.542,00 in favore della sig.ra . Parte_2
10) In via subordinata ed i senza recesso alcuno dalle superiori domande, disporre la compensazione tra la somma dovuta dalla controparte alla sig.ra tanto a titolo di risarcimento dei danni causati dall'inesatto adempimento (da Pt_1 quantificarsi all'esito di espletanda CTU ovvero in quella somma rimessa alla valutazione equitativa dell'On.le Tribunale adito) quanto a titolo di restituzione della pagina 2 di 6 cauzione dalla stessa versata con quella eventualmente dovuta da quest'ultima alla controparte. In via istruttoria
11) Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla controparte l'esibizione dei seguenti documenti: Capitolato delle opere controfirmato dalle parti;
Computo metrico;
CILA completa di estremi di registrazione;
APE ante lavori completa degli estremi di registrazione;
Prospetto dei prezzi delle forniture e dei costi di lavorazione soggetti alle detrazioni;
Asseverazione di congruità dei prezzi per le forniture e dei costi di lavorazione soggetti alle detrazioni;
Patente a punti nonché ogni altro documento tecnico, contrattuale e amministrativo ritenuto conducente e rilevante ai fini di causa.
12) Disporre consulenza tecnica d'ufficio, anche al fine di accertare le opere previste in capitolato ed i computi metrici, i vizi e le difformità delle opere eseguite e dei materiali forniti (tra cui gli infissi danneggiati, le zanzariere murate dalla stessa impresa e non rimosse né “smurate”, il portoncino d'ingresso dell'abitazione non rifinito e ancora privo dei profili, l'intera tegolatura del tetto di copertura dell'immobile non effettuata a regola d'arte dall'appaltatore e dallo stesso non risistemata, i soffitti interni dell'appartamento della deducente palesemente ammalorati da infiltrazioni d'acqua; la presenza di muffe di colore nero negli angoli tra soffitti e pareti dell'immobile); le opere che devono essere ancora iniziate o completate dall'appaltatore; verificare se i lavori già ultimati, siano stati eseguiti a regola d'arte; stabilire le modalità e gli apprestamenti idonei ad eliminare i lamentati vizi e difetti delle opere e non eseguite a regola d'arte e dei materiali difettosi;
quantificare il pregiudizio economico subìto dalla deducente, cagionato dall'inadempimento/inesatto adempimento dell'appaltatore.
13) Si formula riserva di articolare, depositare e richiedere nei modi e termini di legge, anche all'esito delle difese avversarie. In ogni caso
14) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ad ogni effetto di legge.”
Per l'opposta, non comparsa all'udienza del 20.11.25, si trascrivono le conclusioni rassegnate nella memoria integrative ex art 171ter n 1 c.p.c.:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dalla sig.ra per Pt_2 intervenuta decadenza, dichiarandola improcedibile in relazione all'inosservanza dei termini di legge perentori per presentare l'opposizione a decreto ingiuntivo, conseguentemente pagina 3 di 6 Confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararne la definitività In via preliminare Autorizzare la chiamata in giudizio di con sede legale in Controparte_3 via Roman. 32, 26025 Pandino (CR) e, a tal fine, differire la data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Nel merito Rigettare ogni avversa pretesa, compresa ogni domanda riconvenzionale, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, conseguentemente Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 12895/2024 emesso dal Tribunale di Milano e dichiararne la definitività. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale, Condannare La per le motivazioni espresse in narrativa a manlevare Controparte_3 completamente ogni pretesa relativa alla domanda riconvenzionale CP_1 dell'attrice opponente. In via istruttoria Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio ai fini di accertare la realizzazione a regola d'arte delle opere previste dal contratto d'appalto per cui è causa. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 12895/2024, emesso dal Tribunale di Milano il 16-19.9.24, con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 15.738,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese processuali, somma portata dalla fattura n 231E del 14.12.23. Ha allegato di aver affidato ad As Gen Co S.r.l., con il contratto n. 9 del 17.3.21 e con il meccanismo dello sconto in fattura (superbonus 110%), i lavori di riqualificazione energetica e sismica del suo immobile sito in Via I Maggio 38 a Buccinasco al prezzo di
€ 129.000,00, di cui euro 122.000,00 oggetto di cessione del credito fiscale e di aver versato, a titolo di deposito cauzionale, complessivi € 9.452,25. L'appaltatrice, a partire dal gennaio 2023, ha accumulato ritardo nei lavori fino a sospenderli del tutto, così omettendo di completare le opere e di sistemare i vizi nel frattempo emersi in quelle eseguite;
ciò malgrado ha emesso la fattura poi azionata pagina 4 di 6 monitoriamente per asserite spese di attualizzazione per la cessione a terzi del credito fiscale. Ha concluso per la revoca del provvedimento monitorio, per insussistenza dei presupposti per l'emissione del titolo e infondatezza della pretesa creditoria, di cui ha chiesto, comunque, il rigetto;
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'appaltatore all'eliminazione a proprie spese delle difformità e dei vizi delle opere e al risarcimento degli ulteriori danni patiti da essa committente, nonché alla restituzione del deposito cauzionale di €9.542,00. si è costituita eccependo che l'opposizione è stata proposta da Controparte_1 Parte_2
1.24, oltre il termine del 28.11.2024 di cui all'art. 641 c.p.c., d
[...] dalla notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita il 18.10.2024 e che, per tale ragione, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Nel merito ha contestato: - il fondamento dell'opposizione, allegando che la somma azionata si giustifica con l'esigenza di compensare la riduzione di valore in misura del 30% del credito fiscale alla stessa ceduto dalla committente - l'esistenza di difformità e vizi, di cui peraltro, ove fossero accertati, dovrebbe rispondere la subappaltatrice
[...]
che ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa. Controparte_4 tto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. Dopo il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - nell'ambito del quale è stata anche respinta la richiesta formulata dall'opposta ai sensi dell'art 269 c.p.c. - le parti hanno depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza resa il 10.7.25, alla luce dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta, è stata fissata udienza ex art. 281sexies c.p.c. Poiché in data 4.7.25 il difensore dell'opposta ha depositato la rinuncia al mandato difensivo, espressa all'assistita il 17.2.25, e nessuno è comparso per Controparte_1 all'udienza del 20.11.25, il giudice ha invitato la parte opponente alla precisazione delle conclusioni e, all'esito, ha riservato la pronuncia della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies.3 c.p.c. Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo incardinata da è Parte_2 inammissibile per inosservanza del termine previsto per la sua proposizione;
invero, il decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunta il 18.10.2024 (dal doc. 2 opposta si evince che, a mente dell'art 8.4 L. 20.11.1992 n 890, la notificazione a mezzo del servizio postale si è perfezionata per compiuta giacenza il 18.10.2024, decorsi 10 giorni dal 8.10.2024, data in cui ricorso e decreto ingiuntivo sono stati depositati presso l'Ufficio Postale ed è stata spedita la C.A.D., a nulla rilevando che materialmente l'atto si sia potuto ritirare a partire dal 10.10.2024 – doc 12 opponente) e l'opponente ha notificato l'opposizione ai sensi della legge n. 53/1994, tramite PEC, soltanto il 30.11.2024, oltre il pagina 5 di 6 termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 641.1 seconda parte c.p.c., coincidente con il 27.11.2024. Ai sensi degli artt. 641 e 645 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa da al decreto ingiuntivo n. 12895/2024 (Cass. Sez. 3, Parte_2
Sentenza n. 1 che, a mente degli artt 282-653.1 c.p.c. va dichiarato esecutivo. Alla soccombenza dell'attrice consegue che la stessa debba rifondere alla parte convenuta le spese processuali liquidate ex DM 55/14 e D.M. 47/22 in dispositivo, con la riduzione in misura del 50% per la fase di istruttoria e/o trattazione e con esclusione di quella decisionale, cui l'opposta non ha preso parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 12895/2024, emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1 che dichiara esecutivo. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in euro 2.536,00 per compenso, oltre al rimborso per spese forfettarie in misura del 15%, CPA e IVA. Sentenza esecutiva. Milano, 25.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281sexies.3 c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 44049/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DR IN, elettivamente domiciliata in Piazzale Loreto n. 11, Milano, presso il difensore OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Guido Ferdinando Controparte_1 P.IVA_1
Ceserani, elettivamente domiciliata in Corso Lodi n. 122, Milano, presso il difensore (rinuncia al mandato difensivo del 17.2.25 depositata il 4.7.25) OPPOSTA
All'udienza del 20.11.2025, la parte opponente ha precisato le seguenti conclusioni
CONCLUSIONI
“1) Ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al paragrafo I della presente memoria, che l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo di Parte_2 pagamento n. 12895/24 Trib. Milano è rituale e tempestiva dichiarandone la pagina 1 di 6 procedibilità e, per l'effetto, rigettare la domanda di improcedibilità formulata ex adverso.
2) Accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui al paragrafo I parte narrativa, che il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto non è assistito dei presupposti di ammissibilità, anche ex artt. 633 e 634 c.p.c., nonché dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
3) Per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento n. 12895/24 emesso dal Tribunale di Milano.
4) Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, improponibili e comunque rigettare, perché infondate, tutte le eventuali domande e le richieste avversarie e, conseguentemente, ritenere e dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni legale conseguenza. In via riconvenzionale
5) Anche all'esito di espletanda CTU, accertare, ritenere e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 1667 c.c. e 1453 c.c., e per le ragioni esposte in atti, l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento dell'appaltatore nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto del 17.03.2021 a cagione dei vizi e delle difformità delle stesse e dei materiali.
6) Per l'effetto, anche ai sensi dell'art. 1668 c.c., condannare l'opposta ad eliminare, a proprie spese, i suddetti vizi e difformità delle opere e dei materiali così adempiendo esattamente la propria prestazione contrattuale, indicando un termine di ultimazione e di consegna dei lavori commissionati in appalto a regola d'arte.
7) Per l'ulteriore effetto, condannare controparte al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra in ragione dell'inadempimento e/o dell'inesatto Parte_1 adempimento contr da quantificarsi all'esito di espletanda CTU, o in subordine, nella diversa misura prudenzialmente decisa dall'On.le Tribunale adito. Ancora in via riconvenzionale:
8) Accertare, ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, il diritto della sig.ra alla restituzione della somma di € 9.542,00 complessivamente Parte_1 corrisposta all'appaltatore titolo di deposito cauzionale. Controparte_2
9) Per l'effetto condanna alla restituzione della cauzione di euro 9.542,00 in favore della sig.ra . Parte_2
10) In via subordinata ed i senza recesso alcuno dalle superiori domande, disporre la compensazione tra la somma dovuta dalla controparte alla sig.ra tanto a titolo di risarcimento dei danni causati dall'inesatto adempimento (da Pt_1 quantificarsi all'esito di espletanda CTU ovvero in quella somma rimessa alla valutazione equitativa dell'On.le Tribunale adito) quanto a titolo di restituzione della pagina 2 di 6 cauzione dalla stessa versata con quella eventualmente dovuta da quest'ultima alla controparte. In via istruttoria
11) Ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla controparte l'esibizione dei seguenti documenti: Capitolato delle opere controfirmato dalle parti;
Computo metrico;
CILA completa di estremi di registrazione;
APE ante lavori completa degli estremi di registrazione;
Prospetto dei prezzi delle forniture e dei costi di lavorazione soggetti alle detrazioni;
Asseverazione di congruità dei prezzi per le forniture e dei costi di lavorazione soggetti alle detrazioni;
Patente a punti nonché ogni altro documento tecnico, contrattuale e amministrativo ritenuto conducente e rilevante ai fini di causa.
12) Disporre consulenza tecnica d'ufficio, anche al fine di accertare le opere previste in capitolato ed i computi metrici, i vizi e le difformità delle opere eseguite e dei materiali forniti (tra cui gli infissi danneggiati, le zanzariere murate dalla stessa impresa e non rimosse né “smurate”, il portoncino d'ingresso dell'abitazione non rifinito e ancora privo dei profili, l'intera tegolatura del tetto di copertura dell'immobile non effettuata a regola d'arte dall'appaltatore e dallo stesso non risistemata, i soffitti interni dell'appartamento della deducente palesemente ammalorati da infiltrazioni d'acqua; la presenza di muffe di colore nero negli angoli tra soffitti e pareti dell'immobile); le opere che devono essere ancora iniziate o completate dall'appaltatore; verificare se i lavori già ultimati, siano stati eseguiti a regola d'arte; stabilire le modalità e gli apprestamenti idonei ad eliminare i lamentati vizi e difetti delle opere e non eseguite a regola d'arte e dei materiali difettosi;
quantificare il pregiudizio economico subìto dalla deducente, cagionato dall'inadempimento/inesatto adempimento dell'appaltatore.
13) Si formula riserva di articolare, depositare e richiedere nei modi e termini di legge, anche all'esito delle difese avversarie. In ogni caso
14) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ad ogni effetto di legge.”
Per l'opposta, non comparsa all'udienza del 20.11.25, si trascrivono le conclusioni rassegnate nella memoria integrative ex art 171ter n 1 c.p.c.:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dalla sig.ra per Pt_2 intervenuta decadenza, dichiarandola improcedibile in relazione all'inosservanza dei termini di legge perentori per presentare l'opposizione a decreto ingiuntivo, conseguentemente pagina 3 di 6 Confermare il decreto ingiuntivo opposto e dichiararne la definitività In via preliminare Autorizzare la chiamata in giudizio di con sede legale in Controparte_3 via Roman. 32, 26025 Pandino (CR) e, a tal fine, differire la data della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Nel merito Rigettare ogni avversa pretesa, compresa ogni domanda riconvenzionale, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, conseguentemente Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 12895/2024 emesso dal Tribunale di Milano e dichiararne la definitività. In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale, Condannare La per le motivazioni espresse in narrativa a manlevare Controparte_3 completamente ogni pretesa relativa alla domanda riconvenzionale CP_1 dell'attrice opponente. In via istruttoria Disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio ai fini di accertare la realizzazione a regola d'arte delle opere previste dal contratto d'appalto per cui è causa. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_2 CP_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 12895/2024, emesso dal Tribunale di Milano il 16-19.9.24, con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 15.738,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese processuali, somma portata dalla fattura n 231E del 14.12.23. Ha allegato di aver affidato ad As Gen Co S.r.l., con il contratto n. 9 del 17.3.21 e con il meccanismo dello sconto in fattura (superbonus 110%), i lavori di riqualificazione energetica e sismica del suo immobile sito in Via I Maggio 38 a Buccinasco al prezzo di
€ 129.000,00, di cui euro 122.000,00 oggetto di cessione del credito fiscale e di aver versato, a titolo di deposito cauzionale, complessivi € 9.452,25. L'appaltatrice, a partire dal gennaio 2023, ha accumulato ritardo nei lavori fino a sospenderli del tutto, così omettendo di completare le opere e di sistemare i vizi nel frattempo emersi in quelle eseguite;
ciò malgrado ha emesso la fattura poi azionata pagina 4 di 6 monitoriamente per asserite spese di attualizzazione per la cessione a terzi del credito fiscale. Ha concluso per la revoca del provvedimento monitorio, per insussistenza dei presupposti per l'emissione del titolo e infondatezza della pretesa creditoria, di cui ha chiesto, comunque, il rigetto;
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'appaltatore all'eliminazione a proprie spese delle difformità e dei vizi delle opere e al risarcimento degli ulteriori danni patiti da essa committente, nonché alla restituzione del deposito cauzionale di €9.542,00. si è costituita eccependo che l'opposizione è stata proposta da Controparte_1 Parte_2
1.24, oltre il termine del 28.11.2024 di cui all'art. 641 c.p.c., d
[...] dalla notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita il 18.10.2024 e che, per tale ragione, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Nel merito ha contestato: - il fondamento dell'opposizione, allegando che la somma azionata si giustifica con l'esigenza di compensare la riduzione di valore in misura del 30% del credito fiscale alla stessa ceduto dalla committente - l'esistenza di difformità e vizi, di cui peraltro, ove fossero accertati, dovrebbe rispondere la subappaltatrice
[...]
che ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa. Controparte_4 tto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. Dopo il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - nell'ambito del quale è stata anche respinta la richiesta formulata dall'opposta ai sensi dell'art 269 c.p.c. - le parti hanno depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza resa il 10.7.25, alla luce dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta, è stata fissata udienza ex art. 281sexies c.p.c. Poiché in data 4.7.25 il difensore dell'opposta ha depositato la rinuncia al mandato difensivo, espressa all'assistita il 17.2.25, e nessuno è comparso per Controparte_1 all'udienza del 20.11.25, il giudice ha invitato la parte opponente alla precisazione delle conclusioni e, all'esito, ha riservato la pronuncia della sentenza nel termine di cui all'art. 281-sexies.3 c.p.c. Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo incardinata da è Parte_2 inammissibile per inosservanza del termine previsto per la sua proposizione;
invero, il decreto ingiuntivo è stato notificato all'ingiunta il 18.10.2024 (dal doc. 2 opposta si evince che, a mente dell'art 8.4 L. 20.11.1992 n 890, la notificazione a mezzo del servizio postale si è perfezionata per compiuta giacenza il 18.10.2024, decorsi 10 giorni dal 8.10.2024, data in cui ricorso e decreto ingiuntivo sono stati depositati presso l'Ufficio Postale ed è stata spedita la C.A.D., a nulla rilevando che materialmente l'atto si sia potuto ritirare a partire dal 10.10.2024 – doc 12 opponente) e l'opponente ha notificato l'opposizione ai sensi della legge n. 53/1994, tramite PEC, soltanto il 30.11.2024, oltre il pagina 5 di 6 termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 641.1 seconda parte c.p.c., coincidente con il 27.11.2024. Ai sensi degli artt. 641 e 645 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa da al decreto ingiuntivo n. 12895/2024 (Cass. Sez. 3, Parte_2
Sentenza n. 1 che, a mente degli artt 282-653.1 c.p.c. va dichiarato esecutivo. Alla soccombenza dell'attrice consegue che la stessa debba rifondere alla parte convenuta le spese processuali liquidate ex DM 55/14 e D.M. 47/22 in dispositivo, con la riduzione in misura del 50% per la fase di istruttoria e/o trattazione e con esclusione di quella decisionale, cui l'opposta non ha preso parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 12895/2024, emesso dal Tribunale di Milano in favore di Controparte_1 che dichiara esecutivo. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in euro 2.536,00 per compenso, oltre al rimborso per spese forfettarie in misura del 15%, CPA e IVA. Sentenza esecutiva. Milano, 25.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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