Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 7825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7825 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07825/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8268 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cecchetti, Vittorio Triggiani, Matteo Cutrera, con domicilio digitale ex lege;
per l'annullamento
1) della deliberazione del Plenum del C.S.M. datata 14.05.2025 che, accogliendo la proposta della V Commissione, ha disposto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del dott. -OMISSIS-, all’esito del procedimento - identificato con fascicolo n. -OMISSIS-, pubblicato con bollettino n. 6050 del 22 marzo 2024 - per il quale aveva avanzato domanda anche il dott. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ovvero conseguenziale al provvedimento
sopra indicato, con particolare riferimento:
2) della proposta della V Commissione del C.S.M. di conferimento al dott. -OMISSIS- dell'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
3) del D.P.R. 22.05.2025 - REG. C.C. 09.06.2025, con il quale è stato formalmente conferito, al controinteressato dott. -OMISSIS-, l'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
4) di ogni altro atto, conosciuto e non conosciuto, comunque connesso e/o conseguente a quelli impugnati in via principale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PO RI OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1.All’esito della pubblicazione dell’interpello per il conferimento dell’incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di Bologna, il ricorrente, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e in possesso dei requisiti per la VII valutazione, ha presentato la propria candidatura.
La V Commissione del CSM ha proposto al Plenum per l’incarico i candidati Dott. -OMISSIS- e Dott.ssa -OMISSIS-.
Dopo la pubblicazione delle proposte al Plenum, il ricorrente ha depositato una memoria, segnalando asserite omissioni istruttorie e violazioni del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, chiedendo che la pratica fosse rinviata alla commissione per approfondimenti.
Il Plenum, con deliberazione di data 14 maggio 2025, ha respinto la richiesta ed approvato a maggioranza la proposta in favore del prescelto Dott. -OMISSIS-, che è stato così nominato Procuratore della Repubblica di Bologna.
Il ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso agli atti del procedimento, riscontrata dal CSM.
Di seguito il ricorso proposto avverso la ridetta delibera del 14 maggio 2025 (unitamente al DPR di nomina del magistrato prescelto), tacciata di illegittimità in ragione dei seguenti motivi di diritto:
I ) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 160 del 2006 e s.m.i.; degli artt. 6, 10, 25, 26 e 36 della Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 (T.U. Dirigenza Giudiziaria, d’ora in poi T.U.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti. Inammissibilità della domanda del dott. -OMISSIS-.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 160 del 2006 e s.m.i.; nonché degli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 25, 26, 29, 32 e 36 della Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 (T.U. Dirigenza Giudiziaria). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, assenza e/o erroneità dei presupposti.
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 160 del 2006 e s.m.i.; nonché degli artt. 7, 18 lett. a), 25, 26, 29 e 36 della Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 (T.U. Dir. Giud.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti. Illogicità e irragionevolezza manifesta. Contraddittorietà rispetto a precedenti pronunce.
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 160 del 2006 e s.m.i.; nonché degli artt. 25, 26, 29, 32 lett.b) e 36 della Circolare n. P- 14858-2015 del 28 luglio 2015 (T.U. Dirigenza Giudiziaria). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti.
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. n. 160 del 2006 e s.m.i.; nonché degli artt. 18, lett. b e c), 25, 26, 29, 32 e 36 della Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 (T.U. Dir. Giud). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti. Contraddittorietà rispetto a precedenti motivazioni.
Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, ampiamente argomentando nel senso dell’infondatezza del gravame.
Si è altresì costituito il controinteressato, magistrato prescelto, anch’egli instando per la reiezione del ricorso.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 e quivi trattenuta in decisione.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, giova ricordare che la V Commissione del CSM ha proposto al Plenum una duplice delibera, escludendo il ricorrente dalla rosa dei candidati utilmente considerati.
Il Plenum ha rigettato l’istanza dell’odierno esponente di rinvio della pratica in Commissione, ritenendo che la stessa integrasse una nuova ed irrituale autorelazione tardiva, introdotta oltre i limiti temporali previsti dal bando.
Con i sopra trascritti motivi di ricorso, l’istante magistrato lamenta, in primis, la genericità della proposta organizzativa del controinteressato sottolineando la maggiore estensione della propria della quale deduce l’omesso esame. Propone poi diverse lagnanze, tra cui la mancata considerazione di pareri attitudinali e la valutazione in termini di maggiore rilevanza della Procura di Palermo rispetto a quella di Vibo Valentia, nonché il rilievo degli indicatori generali, la durata delle funzioni e alla varietà delle esperienze. In particolare deduce la prevalenza delle funzioni direttive svolte rispetto a quelle semidirettive, censurando la valutazione degli indicatori specifici operata dal CSM.
3. Tanto precisato, gioca riportare la parte della delibera che attiene al raffronto comparativo tra i due magistrati contrapposti. Il CSM ha ritenuto che: “ Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, dev’essere affermata la prevalenza del dott. -OMISSIS-. Egli prevale, in particolare, con riferimento all’indicatore di cui all’art. 18, lett. a), T.U.: entrambi i candidati, infatti, vantano solida esperienza nello specifico settore penale e, nell’esercizio delle funzioni requirenti, hanno maturato competenze specifiche, variegate e complete in una pluralità di materie, anche in senso di DDA, di cui si è dato conto nei rispettivi profili. Sennonché, l’esperienza semidirettiva del dott. -OMISSIS-, pure contrassegnata anche dallo svolgimento delle funzioni semidirettive all’attualità, oltre ad essere più prolungata nel tempo, è maturata in un ufficio giudiziario particolarmente complesso e anch’esso di grandi dimensioni (Procura di Palermo) nell’ambito del quale egli, dapprima è stato designato quale coordinatore del Gruppo di lavoro DDA che si occupa delle indagini per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso relative ai territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani, e dal gennaio 2022, è divenuto coordinatore unico della DDA (territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani e territori ricompresi nella provincia e nella città di Palermo) per le indagini di criminalità organizzata di stampo mafioso; si tratta di esperienze caratterizzate da profili di estensione e articolazione tali da assumere speciale rilievo ex art. 32, 2° comma, T.U. e giustificare un giudizio di prevalenza in suo favore. Quanto all’ulteriore criterio di valutazione di cui all’art. 32, lett. a), T.U. entrambi i candidati si sono, infine, positivamente misurati, in carriera, con l’esercizio di funzioni giudiziarie in contesti territoriali caratterizzati da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso (sebbene deve rilevarsi la maggiore complessità dell’attività investigativa coordinata dal dott.-OMISSIS- nel territorio palermitano così come emerge dai numerosissimi procedimenti suindiacati). Non può non rilevarsi, comunque, la maggiore durata temporale dell’esperienza maturata in tale settore dal dott. -OMISSIS- (quasi 27 anni rispetto ai complessivi circa 14 anni del dott. -OMISSIS-), entrambi i candidati hanno comunque maturato, nel quindicennio antecedente alla vacanza, significativa e duratura esperienza nella lotta alla criminalità di tipo mafioso (requisito espressamente individuato come idoneo a rivelare l’adeguatezza dello specifico trascorso giudiziario), con i lusinghieri risultati – qualitativi e quantitativi – già in rassegna, restituendo, quindi, sotto tale ulteriore profilo la prevalenza del candidato proposto. I profili dei candidati possono essere considerati equivalenti sul piano degli indicatori di cui all’art. 18, lett. b), c), d) T.U., trattandosi di esperienze sostanzialmente idonee a equipararsi. 334 L’esame degli indicatori generali, poi, non offre elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell’art. 26 T.U.). Su tale piano i profili dei due candidati si equiparano vantando entrambi esperienze in pluralità di materie e di DDA (art. 8 e 32, lett. b, T.U.), ed essendo stati entrambi membri del Consiglio giudiziario (art. 11 T.U.).”.
4. Il Collegio reputa il giudizio del CSM del tutto logico, immune da irragionevolezza o travisamenti, tal che resiste al sindacato dl TAR.
Deve ricordarsi che lo scrutinio del giudice amministrativo sui giudizi valutativi del CSM (in subiecta materia) è un sindacato di tipo estrinseco, non sostitutivo, nei limiti in cui non si ravvisino, come detto, palesi illogicità o manifesti travisamenti di fatti. Evenienza che non è configurabile nel caso di specie, essendo precluso, per il resto, ogni intervento sostitutivo che sfoci in un diverso opinamento che impinga nel merito della valutazione espressa dall'Organo di autogoverno.
Invero, come noto, la particolare posizione garantita dalla Costituzione al CSM implica che vengano primieramente salvaguardate le sue prerogative specifiche e, tra queste, il libero esercizio del proprio potere discrezionale, nei limiti in cui questo si mantenga entro i canoni della ragionevolezza.
5. Orbene, devono, innanzi tutto, respingersi le doglianze di ordine procedimentale svolte in ricorso. La V commissione ha proposto il conferimento dell'ufficio messo ad interpello in favore dei candidati dott. -OMISSIS- e dott.ssa -OMISSIS-, con esclusione del ricorrente. L’istante, come detto, ha depositato una memoria con la quale ha contestato il deficit istruttorio e la violazione del Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria, chiedendo che la questione tornasse in commissione per rimeditare la propria posizione, Il Plenum del CSM, in data 14 maggio 2025, ha respinto l'istanza istruttoria deliberando a maggioranza la nomina del controinteressato, motivando il rigetto col fatto che le richieste istruttorie in effetti integravano una vera e propria nuova autorelazione, corredata di documenti ulteriori rispetto a quelli già allegati alla domanda di partecipazione, come tale dunque inammissibile.
Il Collegio reputa che l’organo ha assunto una decisione del tutto corretta, perché è inibito ai magistrati concorrenti eludere i termini di deposito della domanda di partecipazione e della documentazione necessaria, pena la violazione della par condicio. Peraltro, il CSM, ad abundantiam , ha osservato che in ogni caso l'istanza aveva ad oggetto fatti già valutati; dal che anche l'irrilevanza delle ulteriori allegazioni trasmesse dall'istante.
6. Deve essere respinto anche il motivo con cui l’istante deduce che la proposta organizzativa presentata dal prescelto sarebbe carente, perché non conterrebbe l'analisi delle specificità del territorio in cui opera l'ufficio messo a concorso e non conterrebbe adeguate soluzioni organizzative.
Deve premettersi che la lunghezza della proposta organizzativa non è elemento decisivo, essendo sufficiente che i candidati tratteggino le linee essenziali della propria eventuale azione direttiva. Quanto al merito della proposta, a ben vedere, l'esponente intende sostituire il proprio giudizio a quello reso dall'amministrazione, nonostante quest'ultimo non appaia inficiato da alcuna illogicità apparente o manifesto travisamento.
Si rileva invero che entrambe le proposte sono state attentamente vagliate ai sensi dell'articolo 36 del Testo Unico e che la prevalenza del controinteressato si fonda su ben più essenziali parametri di raffronto.
7. E’ infondata la doglianza con cui il ricorrente deduce la violazione degli articoli 10,11 e 12, commi 10 e 12 del d.lgs. 160/2006, nonché i richiamati articoli della Circolare P-14858 del 28 luglio 2015. Va premesso come l'articolo 36 del TU prescriva di prendere in considerazione i pareri attitudinali dei Consigli Giudiziari e tanto ha fatto il CSM, recependo e apprezzando il parere reso dal Consiglio Giudiziario di Catanzaro, valutandolo nell'ambito del giudizio di raffronto comparativo tra l'esponente e il prescelto.
Alcun deficit istruttorio è ravvisabile nell'azione amministrativa.
Quanto alla ritenuta rilevanza della Procura di Palermo rispetto alla Procura di Vibo Valentia, il giudizio dell’organo di autogoverno è del tutto plausibile e non illogico. Mentre, quanto al profilo degli indicatori generali, come valorizzati nel ridetto parere del Consiglio Giudiziario, si rileva che anche qui il CSM ha compiuto una completa disamina dei requisiti del candidato.
Tutti gli indicatori generali del ricorrente sono stati infatti valutati e ritenuti equivalenti a quelli vantati dal controinteressato, posto che entrambi potevano esibire esperienze sostanzialmente equiparabili. È evidente come il resto della valutazione riguardi il merito insindacabile riservato all'amministrazione, laddove ha ritenuto maggiormente pregnante il profilo del prescelto.
8. Altrettanto deve dirsi per la presunta erroneità della delibera della parte in cui non avrebbe valutato la durata e la varietà delle funzioni svolte dall'esponente nell'esercizio dell'attività giudiziaria.
Il giudizio di prevalenza raggiunto in favore del controinteressato dal CSM si basa, invero, sulla significatività e sulla pregnanza delle funzioni svolte dal prescelto presso la Procura di Palermo, senza che sia stata obliata o non considerata l’esperienza giudiziaria esibita dal ricorrente.
Del resto anche dal punto di vista espositivo, è noto che l'organo valutatore non è tenuto ad indicare, comparativamente, in motivazione (in modo affatto pedissequo e notarile) tutte le esperienze raffrontabili tra i due candidati, potendo risolvere il proprio giudizio di prevalenza anche mediante un raffronto sintetico tra i due profili, laddove emerga in modo chiaro la motivata preferenza accordata al candidato prescelto.
9. Deve poi essere disattesa la centrale censura, pure contenuta in ricorso, con cui è stata denunciata la violazione dell'articolo 18 del Testo Unico della Dirigenza Giudiziaria.
Come affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa, il fatto di aver svolto funzioni direttive non è requisito di prevalenza automatica rispetto ad un candidato che ne sia privo, potendo il CSM valorizzare anche le funzioni semidirettive, laddove queste ultime palesino un’importanza ed una pregnanza (in termini di attività e risultati) tali da far sicuramente propendere per uno dei candidati. Il Testo Unico non opera una graduazione tra funzioni direttive e funzione semidirettive, né pone una gerarchia tra i due criteri.
L’organo ha diffusamente raffigurato le funzioni svolte dal prescelto, segnatamente quelle requirenti presso la Procura di Palermo, le quali hanno palesato la figura di un magistrato di rilievo assoluto, il cui profilo è stato ritenuto prevalente tre all'esito di un giudizio del tutto coerente e immune da irragionevolezza (può rinviarsi alla descrizione dettagliata dell’attività svolta dal controinteressato, contenuta alle pagine 266-293 della delibera, nella quale sono compiutamente chiarite le eccezionalmente significative funzioni espletate).
Nessuna sottostima dell'attività dirigenziale svolta dal ricorrente è dunque rinvenibile della delibera, ma solo una motivata ritenuta prevalenza del prescelto in ragione delle plurime e importantissime funzioni (e deleghe) svolte presso l'ufficio siciliano.
10. Anche le deduzioni difensive con le quali il ricorrente, ancora criticando l'esercizio del potere valutativo del CSM, assume di avere maggiore esperienza in materia di associazionismo mafioso, devono essere disattese.
Si osserva che si tratta di valutazioni che attengono al merito dell'apprezzamento discrezionale dell'organo di autogoverno. L'istante si spinge ad un raffronto anche numerico tra procedimenti, processi e numero di imputati coinvolti, disvelando una chiara volontà di infrangere la cd. “riserva valutativa” di amministrazione.
Peraltro i dati forniti dal ricorrente attengono parzialmente all’attività giudicante, elemento quest'ultimo non decisivo ai fini dell'interpello di cui si verte.
Inoltre, si ribadisce che l’attività svolta dal prescelto in materia di criminalità organizzata è rilevantissima, per come descritta in delibera.
11.Deve essere respinta la censura con cui si deduce la violazione dell’art. 18 lett. b) e c) del TU, riguardanti gli indicatori specifici. Ancora sotto tal profilo il ricorrente assume la propria superiorità rispetto al controinteressato e lamenta il difetto di istruttoria in cui sarebbe in corso il CSM, basandosi sul parere del Consiglio Giudiziario di Catanzaro e sulla relazione del Procuratore Generale.
È agevole rilevare come i detti pareri (unitamente al quello reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) siano solo due elementi (per altro geneticamente non funzionali ad un raffronto comparativo, ma per così dire, “ritagliati” sulla singola figura del magistrato) che confluiscono in una più complessa valutazione e che possono essere superati da differenti apprezzamenti.
Sintomatico è per altro il fatto che in ricorso nulla si contesta in ordine alla congruità della valutazione effettuata nei riguardi del candidato prescelto; il che induce ancora una volta a ritenere le doglianze come integranti un inammissibile vaglio giurisdizionale sul merito della scelta dell’organo di governo autonomo.
12. Alla luce delle superiori considerazioni, il gravame deve essere respinto perché infondato; egualmente, laddove indirizzato avverso il decreto di nomina del contrinteressato, del quale viene dedotta la sola illegittimità derivata.
La particolarità della vicenda e la sussistenza delle condizioni di legge suggeriscono di compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT IT, Presidente
PO RI OP, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| PO RI OP | RT IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.