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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/11/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 514/2025 R.G., avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DO SA.
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Gabriella Rossana Lomonaco.
CONVENUTA
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come appresso.
La difesa del ricorrente: “Il Sig. , chiede all'On.le Tribunale di emettere Parte_1 sentenza parziale sullo status dei coniugi e, quindi, sentenza che dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio con disposizione degli adempimenti conseguenziali;
chiede, ancora che
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successivamente all'emissione della sentenza parziale la causa venga rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e decisione sulle ulteriori richieste delle parti.”
La difesa della convenuta: “(…) la Sig.ra chiede che l'On.le Tribunale voglia CP_1 emettere sentenza parziale, non definitiva, sullo status dei coniugi e dichiarare, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-all'esito ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Agrigento l'annotazione di rito a margine dell'atto di matrimonio, contratto da
e , in data 23/06/2021, in Agrigento, trascritto nei Controparte_1 Parte_1
Registri dello Stato Civile del Comune predetto al n.25, Serie A.Parte II°; - conseguentemente all'esito della emittenda sentenza, rimettere la causa sul R.G., per la prosecuzione del giudizio relativamente alle altre richieste formulate dalle rispettive parti. Con rinuncia ai termini per deposito di comparsa, sul punto”.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 4 aprile 2025, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 23.6.2021 con la Sig. Controparte_1
ad Agrigento, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SO al n.
[...]
4, parte II , serie B, anno 2021;
- che dal matrimonio era nato il figlio , a Palermo il 16.4.2022, residente a Persona_1
SO insieme alla madre, in Viale Europa n° 4/C;
- che, con ricorso depositato il 28.7.2023, i coniugi avevano proposto ricorso per separazione consensuale;
- che la separazione era stata omologata dal Tribunale di Caltanissetta con decreto del
6.10.2023;
- che erano decorsi oltre sei mesi dalla separazione senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, il ricorrente chiedeva la pronuncia, con sentenza non definitiva, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinvio della decisione sulle altre domande all'esito dell'istruttoria;
Costituitasi, preliminarmente, evidenziava che in data Controparte_1
31/10/2023, il ricorrente aveva proposto ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e che il relativo procedimento era stato dichiarato estinto per la rinuncia agli atti da parte dello stesso
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ricorrente. Nel merito, aderiva alla domanda volta ad ottenere la sentenza non definitiva sullo stato, con rinvio per la decisione sulle ulteriori domande delle parti.
Il presidente, sentite le parti ed esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c, confermava le determinazioni di cui all'accordo di separazione consensuale, salvo che per ciò che riguarda la regolamentazione della facoltà di visita del padre nei confronti del figlio minore, che modificava tenendo conto dei suoi nuovi turni di lavoro. Con la suddetta ordinanza, inoltre, il presidente fissava l'udienza del 18 novembre 2025, con modalità di trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione in vista della pronuncia sullo stato.
Depositate le suddette note a cura delle parti, sulle conclusioni delle stesse, come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione.
Ritiene il collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia meritevole di accoglimento, essendo decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale ed essendo evidente, alla stregua delle rispettive allegazioni e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, che non è possibile ricostituire tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898
e succ. mod, perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che come risulta dagli atti, è stato celebrato ad Agrigento il 23/6/2021 e trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2021, nella parte II, Serie A, n. 25.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, sulle quali si provvederà all'esito del giudizio, per la cui prosecuzione si provvede con separata ordinanza in pari data.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
Agrigento il 23 giugno 2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Agrigento, parte
II, serie A, n. 25.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
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IL PRESIDENTE est. Dott. Gabriella Canto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 514/2025 R.G., avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
DO SA.
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Gabriella Rossana Lomonaco.
CONVENUTA
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Con note scritte in sostituzione di udienza del 18 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come appresso.
La difesa del ricorrente: “Il Sig. , chiede all'On.le Tribunale di emettere Parte_1 sentenza parziale sullo status dei coniugi e, quindi, sentenza che dichiari cessati gli effetti civili del matrimonio con disposizione degli adempimenti conseguenziali;
chiede, ancora che
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successivamente all'emissione della sentenza parziale la causa venga rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e decisione sulle ulteriori richieste delle parti.”
La difesa della convenuta: “(…) la Sig.ra chiede che l'On.le Tribunale voglia CP_1 emettere sentenza parziale, non definitiva, sullo status dei coniugi e dichiarare, quindi, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-all'esito ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Agrigento l'annotazione di rito a margine dell'atto di matrimonio, contratto da
e , in data 23/06/2021, in Agrigento, trascritto nei Controparte_1 Parte_1
Registri dello Stato Civile del Comune predetto al n.25, Serie A.Parte II°; - conseguentemente all'esito della emittenda sentenza, rimettere la causa sul R.G., per la prosecuzione del giudizio relativamente alle altre richieste formulate dalle rispettive parti. Con rinuncia ai termini per deposito di comparsa, sul punto”.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 4 aprile 2025, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 23.6.2021 con la Sig. Controparte_1
ad Agrigento, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SO al n.
[...]
4, parte II , serie B, anno 2021;
- che dal matrimonio era nato il figlio , a Palermo il 16.4.2022, residente a Persona_1
SO insieme alla madre, in Viale Europa n° 4/C;
- che, con ricorso depositato il 28.7.2023, i coniugi avevano proposto ricorso per separazione consensuale;
- che la separazione era stata omologata dal Tribunale di Caltanissetta con decreto del
6.10.2023;
- che erano decorsi oltre sei mesi dalla separazione senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, il ricorrente chiedeva la pronuncia, con sentenza non definitiva, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinvio della decisione sulle altre domande all'esito dell'istruttoria;
Costituitasi, preliminarmente, evidenziava che in data Controparte_1
31/10/2023, il ricorrente aveva proposto ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e che il relativo procedimento era stato dichiarato estinto per la rinuncia agli atti da parte dello stesso
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ricorrente. Nel merito, aderiva alla domanda volta ad ottenere la sentenza non definitiva sullo stato, con rinvio per la decisione sulle ulteriori domande delle parti.
Il presidente, sentite le parti ed esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c, confermava le determinazioni di cui all'accordo di separazione consensuale, salvo che per ciò che riguarda la regolamentazione della facoltà di visita del padre nei confronti del figlio minore, che modificava tenendo conto dei suoi nuovi turni di lavoro. Con la suddetta ordinanza, inoltre, il presidente fissava l'udienza del 18 novembre 2025, con modalità di trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione in vista della pronuncia sullo stato.
Depositate le suddette note a cura delle parti, sulle conclusioni delle stesse, come in epigrafe riportate, la causa era posta in decisione.
Ritiene il collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia meritevole di accoglimento, essendo decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale ed essendo evidente, alla stregua delle rispettive allegazioni e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, che non è possibile ricostituire tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898
e succ. mod, perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che come risulta dagli atti, è stato celebrato ad Agrigento il 23/6/2021 e trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2021, nella parte II, Serie A, n. 25.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, sulle quali si provvederà all'esito del giudizio, per la cui prosecuzione si provvede con separata ordinanza in pari data.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
Agrigento il 23 giugno 2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Agrigento, parte
II, serie A, n. 25.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Agrigento di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
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IL PRESIDENTE est. Dott. Gabriella Canto
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