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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LANDOLFI ALBERTO, Presidente
VIPIANA PIERA, Relatore
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
TU di ED - CF_istituto del ED
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN PREV IPOT n. 00176202500001931000 REVOCA CONCES. 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120210003545276005 REVOCA CONCESS. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Interveniente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16 giugno 2025 al sig. Ricorrente_1 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 00176202500001931000, fascicolo 2025/13904, che ha come atto presupposto la cartella n.
00120210003545276005 avente ad oggetto la revoca del contributo concesso nell'anno 2021 sulla base del ruolo emesso dalla TU di ED. di € 39.106,95.
Avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la cartella ha proposto ricorso il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, per i seguenti motivi di ricorso:
1) nullità radicale della cartella per incompetenza territoriale dell'ente che lo ha emesso - Violazione dell'art. 31 Dpr 600/73 e art. 12, c. 4, e 24, c. 1, d.p.r. 602/73.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 49 d.P.R. 602/1973 e art. 17 e 21 d.lgs. 49/1999. Carenza del diritto di agire in executivis per inesistenza di titolo esecutivo.
3) omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione delle cartelle presupposte al pignoramento – decadenza – estinzione del ED.
4) nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza di potere dell'Esattore provinciale.
5) nullità in parte qua della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per carenza di elementi essenziali. Mancata indicazione del bene da ipotecare. Nullità in parte qua della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per difetto di motivazione circa il bene da ipotecare (altro profilo).
6) nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione, stante la mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati.
7) inesistenza del debito.
Si è costituita in giudizio, presentando controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Ha proposto intervento TU di ED , società con socio unico società_x.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte resistente, in via pregiudiziale ed assorbente, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria, osservando che l'elencazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 546/1992 considera specifiche ipotesi caratterizzate dalla natura tributaria delle entrate sindacabili dalle Corti di Giustizia
Tributaria.
Pure l'interveniente in via preliminare propone l'eccezione di difetto di giurisdizione, poiché il ricorrente ha erroneamente incardinato il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, mentre la controversia non ha natura tributaria.
L'eccezione della parte resistente e dell'interventore merita accoglimento.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, con ordinanza n. 20022 del 18 luglio 2025 – resa a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione – ha osservato che il “ED vantato dal gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ha subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di ED finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento” è “un ED … avente natura pubblicistica ma non tributaria, per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo”.
Le Sezioni Unite riprendono la posizione della Corte costituzionale secondo cui “una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;
le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese
(cfr. tra le più recenti, Corte cost., sent. n. 167 del 2018; n. 89 del 2018, n. 269 del 2017)”.
Conformemente le Sezioni Unite “nel delineare i caratteri identificativi del tributo, hanno evidenziato: a) la matrice legislativa della prestazione imposta, nel senso che il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale;
b) la doverosità della prestazione, nel senso che il tributo comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico;
c)
l'impossibilità, per i soggetti tenuti al pagamento, di sottrarsi a tale obbligo e la sostanziale irrilevanza della volontà delle parti, sotto il profilo genetico e funzionale;
d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è volta ad apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore (cfr. tra le altre, Cass., Sez. U, 13/12/2023, n. 34851; 26/02/ 2021, n. 5418; 28/10/2015, n. 21950; 13/06/2014, n.
13431)”.
Di conseguenza le Sezioni Unite, nella citata ordinanza n. 20022 del 2025, hanno escluso la natura tributaria del ED controvertito, “il quale, oltre a non consistere evidentemente nell'imposizione ex lege di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell'obbligato, ma nell'erogazione di una somma da parte di una banca privata garantita dallo Stato, non concorre neppure alla formazione di una qualche base imponibile del reddito della società ricorrente”. Pertanto, “al di là del profilo soggettivo costituito dall'affidamento all'Agenzia delle entrate - Riscossione del compito di recuperare tale ED mediante la procedura di riscossione di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, per rinvio espresso fattone dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (applicabile al recupero dei crediti in esame ex art.
8-bis, comma 3, d.
l. n. 3 del 2015, convertito), non v'è alcun collegamento con la materia tributaria, giurisdizione determinata dall'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 il quale, al comma 1, prevede (nella prima parte) che «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio», con esclusione, quindi, di ogni altro ED che pure possa vantare lo
Stato”. Nella specie in esame nella presente controversia, non si tratta di un'entrata ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, ma di una somma dovuta a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96 emesso dalla TU di ED
D'altronde già la cartella di pagamento ha precisato che “Avverso l'iscrizione a ruolo è possibile ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, secondo le vigenti disposizioni del
Codice di procedura civile...”. Quindi il contribuente è stato avvertito con chiarezza circa il giudice dotato di giurisdizione.
Di conseguenza, occorre dichiarare inammissibile il presente ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Le spese seguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Sezione 2, riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre ad accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LANDOLFI ALBERTO, Presidente
VIPIANA PIERA, Relatore
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 221/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
TU di ED - CF_istituto del ED
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUN PREV IPOT n. 00176202500001931000 REVOCA CONCES. 2021 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120210003545276005 REVOCA CONCESS. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Interveniente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16 giugno 2025 al sig. Ricorrente_1 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 00176202500001931000, fascicolo 2025/13904, che ha come atto presupposto la cartella n.
00120210003545276005 avente ad oggetto la revoca del contributo concesso nell'anno 2021 sulla base del ruolo emesso dalla TU di ED. di € 39.106,95.
Avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e la cartella ha proposto ricorso il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Rag. Difensore_1, per i seguenti motivi di ricorso:
1) nullità radicale della cartella per incompetenza territoriale dell'ente che lo ha emesso - Violazione dell'art. 31 Dpr 600/73 e art. 12, c. 4, e 24, c. 1, d.p.r. 602/73.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 49 d.P.R. 602/1973 e art. 17 e 21 d.lgs. 49/1999. Carenza del diritto di agire in executivis per inesistenza di titolo esecutivo.
3) omessa e/o inesistente e/o invalida notificazione delle cartelle presupposte al pignoramento – decadenza – estinzione del ED.
4) nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza di potere dell'Esattore provinciale.
5) nullità in parte qua della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per carenza di elementi essenziali. Mancata indicazione del bene da ipotecare. Nullità in parte qua della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per difetto di motivazione circa il bene da ipotecare (altro profilo).
6) nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione, stante la mancata indicazione del calcolo degli interessi applicati.
7) inesistenza del debito.
Si è costituita in giudizio, presentando controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Ha proposto intervento TU di ED , società con socio unico società_x.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte resistente, in via pregiudiziale ed assorbente, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria, osservando che l'elencazione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 546/1992 considera specifiche ipotesi caratterizzate dalla natura tributaria delle entrate sindacabili dalle Corti di Giustizia
Tributaria.
Pure l'interveniente in via preliminare propone l'eccezione di difetto di giurisdizione, poiché il ricorrente ha erroneamente incardinato il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, mentre la controversia non ha natura tributaria.
L'eccezione della parte resistente e dell'interventore merita accoglimento.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite civili, con ordinanza n. 20022 del 18 luglio 2025 – resa a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione – ha osservato che il “ED vantato dal gestore del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che ha subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di ED finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento” è “un ED … avente natura pubblicistica ma non tributaria, per mancanza di qualsiasi presupposto impositivo”.
Le Sezioni Unite riprendono la posizione della Corte costituzionale secondo cui “una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;
le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese
(cfr. tra le più recenti, Corte cost., sent. n. 167 del 2018; n. 89 del 2018, n. 269 del 2017)”.
Conformemente le Sezioni Unite “nel delineare i caratteri identificativi del tributo, hanno evidenziato: a) la matrice legislativa della prestazione imposta, nel senso che il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale;
b) la doverosità della prestazione, nel senso che il tributo comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico;
c)
l'impossibilità, per i soggetti tenuti al pagamento, di sottrarsi a tale obbligo e la sostanziale irrilevanza della volontà delle parti, sotto il profilo genetico e funzionale;
d) il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è volta ad apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore (cfr. tra le altre, Cass., Sez. U, 13/12/2023, n. 34851; 26/02/ 2021, n. 5418; 28/10/2015, n. 21950; 13/06/2014, n.
13431)”.
Di conseguenza le Sezioni Unite, nella citata ordinanza n. 20022 del 2025, hanno escluso la natura tributaria del ED controvertito, “il quale, oltre a non consistere evidentemente nell'imposizione ex lege di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell'obbligato, ma nell'erogazione di una somma da parte di una banca privata garantita dallo Stato, non concorre neppure alla formazione di una qualche base imponibile del reddito della società ricorrente”. Pertanto, “al di là del profilo soggettivo costituito dall'affidamento all'Agenzia delle entrate - Riscossione del compito di recuperare tale ED mediante la procedura di riscossione di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, per rinvio espresso fattone dall'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (applicabile al recupero dei crediti in esame ex art.
8-bis, comma 3, d.
l. n. 3 del 2015, convertito), non v'è alcun collegamento con la materia tributaria, giurisdizione determinata dall'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546 il quale, al comma 1, prevede (nella prima parte) che «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio», con esclusione, quindi, di ogni altro ED che pure possa vantare lo
Stato”. Nella specie in esame nella presente controversia, non si tratta di un'entrata ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, ma di una somma dovuta a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico 662/96 emesso dalla TU di ED
D'altronde già la cartella di pagamento ha precisato che “Avverso l'iscrizione a ruolo è possibile ricorrere alla Autorità Giudiziaria ordinaria, competente per valore e territorio, secondo le vigenti disposizioni del
Codice di procedura civile...”. Quindi il contribuente è stato avvertito con chiarezza circa il giudice dotato di giurisdizione.
Di conseguenza, occorre dichiarare inammissibile il presente ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Le spese seguono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Sezione 2, riunita in camera di consiglio, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 oltre ad accessori di legge.