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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 10/02/2026, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2033/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIANESE RI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4311/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440808 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440808 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440808 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440808 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento Tari e Tefa per le annualità dal 2018 al 2021 di importo pari a €1.508,00 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 , Roma, condiviso per metà con il proprietario Nominativo_1, residente nello stesso MM e di mq.106,00.
La ricorrente aveva sottoscritto un contratto di locazione parziale in qualità di conduttore, in data 12 dicembre
2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 16 dicembre 2015.
Ciò spiegava il motivo per cui il proprietario aveva mantenuto l'utenza TARI a sé intestata in relazione all'MM (codice utente 0011437699 e codice contrato 0001876152 e comunicato la variazione degli occupanti dell'MM a dicembre 2015.
Era il proprietario che pagava i bollettini ricevuti dall'AMA per il periodo di imposta e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato in quanto illegittimo ed erroneo.
Successivamente era comunicato l'annullamento totale dell'atto impugnato.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che parte ricorrente depositava l'atto in autotutela emesso da parte resistente con il quale era annullato l' atto impugnato.
Di conseguenza, la Corte in composizione monocratica visto l'annullamento totale dell'atto impugnato da parte resistente successivo all'instaurazione del presente giudizio, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente a favore di parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna parte resistente a favore di parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CHIANESE RI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4311/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Roma Capitale
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440808 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440808 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440808 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440808 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento Tari e Tefa per le annualità dal 2018 al 2021 di importo pari a €1.508,00 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1 , Roma, condiviso per metà con il proprietario Nominativo_1, residente nello stesso MM e di mq.106,00.
La ricorrente aveva sottoscritto un contratto di locazione parziale in qualità di conduttore, in data 12 dicembre
2015 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 16 dicembre 2015.
Ciò spiegava il motivo per cui il proprietario aveva mantenuto l'utenza TARI a sé intestata in relazione all'MM (codice utente 0011437699 e codice contrato 0001876152 e comunicato la variazione degli occupanti dell'MM a dicembre 2015.
Era il proprietario che pagava i bollettini ricevuti dall'AMA per il periodo di imposta e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato in quanto illegittimo ed erroneo.
Successivamente era comunicato l'annullamento totale dell'atto impugnato.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che parte ricorrente depositava l'atto in autotutela emesso da parte resistente con il quale era annullato l' atto impugnato.
Di conseguenza, la Corte in composizione monocratica visto l'annullamento totale dell'atto impugnato da parte resistente successivo all'instaurazione del presente giudizio, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parte resistente a favore di parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna parte resistente a favore di parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge.