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Sentenza 19 luglio 2021
Sentenza 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2021, n. 27869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27869 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27869 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 23/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 3.7.2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, proposta da RE RA, avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 13.12.2013, 15.3.2004, 7.5.2003, 14.12.1995 e 13.7.1993, dalla Corte di appello di Napoli. L'ordinanza ha osservato che la continuazione, limitata ad alcuni reati, era stata già riconosciuta e che, quanto agli ulteriori reati, la distanza cronologica era ampia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RE RA, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciato difetto di motivazione e violazione di legge, in quanto i reati erano stati tutti commessi con il fine di rafforzare il sodalizio criminoso di appartenenza, dato significativo di una comune preventiva deliberazione. Inoltre il reato di estorsione, commesso nell'anno 1998, era già stato unificato con il reato associativo relativo al medesimo periodo, a sua volta unificato con l'ulteriore reato associativo commesso dall'anno 2007. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, in parte, è articolato genericamente e, in parte, ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. L'originaria istanza riguardava reati giudicati da cinque sentenze di condanna, alcuni dei quali già unificati nel vincolo della continuazione. In particolare, la continuazione era stata già riconosciuta tra i reati associativi (partecipazione al clan Veneruso) giudicati dalle sentenze pronunciate in data 13.12.2013 e 15.3.2004 dalla Corte di appello di Napoli, reati la cui permanenza era iniziata nell'anno 1998. Era stata poi ritenuta la continuazione tra la partecipazione associativa giudicata dalla sentenza 15.3.2004 e il reato di estorsione, Commesso nei primi mesi dell'anno 1998, giúdicato dalla sentenza pronunciata in data 7.5.2003 dalla Corte di appello dì Napoli. La nuova istanza di RE RA riguardava dunque il riconoscimento della continuazione con gli ulteriori reati giudicati dalle sentenze pronunciate in 2 data 14.12.1995 e 13.7.1993 dalla Corte di appello di Napoli, e relative, rispettivamente, a reato di tentata estorsione, commesso il 24.7.1994, e di favoreggiamento personale, commesso 11 12.12.1992. 2. L'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza della continuazione osservando che, da una parte, era stata accertata l'adesione al clan Veneruso a far data dall'anno 1998, epoca successiva ai reati commessi negli anni 1992 e 1994. Inoltre, veniva esclusa la continuazione tra gli ulteriori reati, rilevando, da una parte, che la fattispecie di favoreggiamento personale era stata determinata dalla estemporanea necéssità di prestare aiuto a soggetto attinto da provvedimento restrittivo della libertà personale e, dall'altra, in ragione della distanza di quasi quattro anni fra i reati di estorsione. ‘• 3. Il ricorso articola la censura con specifico riguardo al diniego della continuazione tra il reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 7.5.2003 e il reato giudicato dalla sentenza 13.12.2013, sul rilievo che entrambi i reati erano, a loro volta, 'già unificati con i reati giudicati dalla sentenza pronunciata in data 15.12004. Il motivo è articolato genericamente. Infatti, a fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha dato atto della distanza cronologica tra i reati, essendo la condotta associativa oggetto del giudizio decorrente dall'anno 2007 mentre il reato di estorsione era risalente all'anno 1998, il motivo di ricorso sì limita a denunciare la violazione del principio transitivo', senza prospettare alcun dato oggettivo idoneo a superare la valenza negativa costituita dalla distanza cronologica e dalla eterogeneità dei reati. 4. Il ricorso, inoltre, ha articolato la censura motivazionale in relazione alla omessa considerazione della comune, a tutti i reati, finalità di rafforzamento del sodalizio di appartenenza. Il motivo ha contenuto di merito. La difesa, infatti, propone una lettura alternativa dei dati desumibili dagli accertamenti compiuti nella cognizione, privilegiando l'aspetto teleologico rispetto ai dati oggettivi, incentrati sulla distanza cronologica, evidenziati dall'ordinanza impugnata. Viene dunque proposta una censura rivolta direttamente al merito della decisione, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità. 3 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2021.
lette le conclusioni del PG dott. Luca Tampieri che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27869 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 23/02/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 3.7.2020 la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, proposta da RE RA, avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate, in data 13.12.2013, 15.3.2004, 7.5.2003, 14.12.1995 e 13.7.1993, dalla Corte di appello di Napoli. L'ordinanza ha osservato che la continuazione, limitata ad alcuni reati, era stata già riconosciuta e che, quanto agli ulteriori reati, la distanza cronologica era ampia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di RE RA, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Viene denunciato difetto di motivazione e violazione di legge, in quanto i reati erano stati tutti commessi con il fine di rafforzare il sodalizio criminoso di appartenenza, dato significativo di una comune preventiva deliberazione. Inoltre il reato di estorsione, commesso nell'anno 1998, era già stato unificato con il reato associativo relativo al medesimo periodo, a sua volta unificato con l'ulteriore reato associativo commesso dall'anno 2007. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, in parte, è articolato genericamente e, in parte, ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. L'originaria istanza riguardava reati giudicati da cinque sentenze di condanna, alcuni dei quali già unificati nel vincolo della continuazione. In particolare, la continuazione era stata già riconosciuta tra i reati associativi (partecipazione al clan Veneruso) giudicati dalle sentenze pronunciate in data 13.12.2013 e 15.3.2004 dalla Corte di appello di Napoli, reati la cui permanenza era iniziata nell'anno 1998. Era stata poi ritenuta la continuazione tra la partecipazione associativa giudicata dalla sentenza 15.3.2004 e il reato di estorsione, Commesso nei primi mesi dell'anno 1998, giúdicato dalla sentenza pronunciata in data 7.5.2003 dalla Corte di appello dì Napoli. La nuova istanza di RE RA riguardava dunque il riconoscimento della continuazione con gli ulteriori reati giudicati dalle sentenze pronunciate in 2 data 14.12.1995 e 13.7.1993 dalla Corte di appello di Napoli, e relative, rispettivamente, a reato di tentata estorsione, commesso il 24.7.1994, e di favoreggiamento personale, commesso 11 12.12.1992. 2. L'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza della continuazione osservando che, da una parte, era stata accertata l'adesione al clan Veneruso a far data dall'anno 1998, epoca successiva ai reati commessi negli anni 1992 e 1994. Inoltre, veniva esclusa la continuazione tra gli ulteriori reati, rilevando, da una parte, che la fattispecie di favoreggiamento personale era stata determinata dalla estemporanea necéssità di prestare aiuto a soggetto attinto da provvedimento restrittivo della libertà personale e, dall'altra, in ragione della distanza di quasi quattro anni fra i reati di estorsione. ‘• 3. Il ricorso articola la censura con specifico riguardo al diniego della continuazione tra il reato giudicato dalla sentenza pronunciata in data 7.5.2003 e il reato giudicato dalla sentenza 13.12.2013, sul rilievo che entrambi i reati erano, a loro volta, 'già unificati con i reati giudicati dalla sentenza pronunciata in data 15.12004. Il motivo è articolato genericamente. Infatti, a fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha dato atto della distanza cronologica tra i reati, essendo la condotta associativa oggetto del giudizio decorrente dall'anno 2007 mentre il reato di estorsione era risalente all'anno 1998, il motivo di ricorso sì limita a denunciare la violazione del principio transitivo', senza prospettare alcun dato oggettivo idoneo a superare la valenza negativa costituita dalla distanza cronologica e dalla eterogeneità dei reati. 4. Il ricorso, inoltre, ha articolato la censura motivazionale in relazione alla omessa considerazione della comune, a tutti i reati, finalità di rafforzamento del sodalizio di appartenenza. Il motivo ha contenuto di merito. La difesa, infatti, propone una lettura alternativa dei dati desumibili dagli accertamenti compiuti nella cognizione, privilegiando l'aspetto teleologico rispetto ai dati oggettivi, incentrati sulla distanza cronologica, evidenziati dall'ordinanza impugnata. Viene dunque proposta una censura rivolta direttamente al merito della decisione, al di là dei limiti del sindacato sulla motivazione consentito in sede di legittimità. 3 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2021.