CASS
Sentenza 9 novembre 2020
Sentenza 9 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2020, n. 31210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31210 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IN EM OR nato a [...] 11 12/02/1940 avverso l'ordinanza del 04/04/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/slaga-ite le conclusioni del PG t LKr .31‘..)thITT-0-t I / c-J24:-t/Zo Wv›, is_utt.te A.A.4 ; (4, • TI) - „Lt. ( yt.;. fu7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 31210 Anno 2020 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 18/09/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento del 4 aprile 2019 la Corte di Appello di Messina, quale giudice della esecuzione, ha disposto la rettifica di una precedente decisione, sub specie correzione di errore materiale. In particolare, viene inserita nell'elenco dei beni che - in quanto oggetto di confisca definitiva in sede di prevenzione - vanno consegnati alla Agenzia Nazionale (ANBSC) una ' cessione di credito vantata da CO GR nei confronti del comune di Messina, fatta dalla stessa in favore di D'IN MA'. La precisazione, per quanto emerge dalla sequenza di decisioni in atti, si è resa necessaria in ragione del fatto che una prima decisione esecutiva (emessa il 3 gennaio 2019) aveva 'censito' i beni oggetto di confisca definitiva in sede di prevenzione patrimoniale (e che per tale ragione non potevano essere restituiti alla D'IN, assolta in sede penale dal reato di estorsione) ma tale particolare bene era sfuggito alla prima verifica. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - D'IN MA, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, nonché nullità o abnormità del provvedimento esecutivo. 2.1 Si evidenzia che la Corte di Appello, data la statuizione assolutoria, avrebbe dovuto restituire alla D'IN il particolare bene oggetto della decisione. Non vi sarebbe stata confisca definitiva di tale bene in sede di prevenzione, procedura peraltro decisa nel 2005, prima della definizione del giudizio penale correlato. Si contesta, al contempo, la stessa legittimità della decisione emessa in sede di prevenzione, che andrebbe - secondo la ricorrente - caducata in virtù del posteriore esito del giudizio penale. In altre parole, la Corte di Appello avrebbe dovuto prendere atto della insussistenza dei presupposti per il mantenimento in essere della confisca di prevenzione e restituire tutti i beni alla D'IN. 2.2 Quanto al vizio processuale si afferma che il decreto di correzione non poteva essere adottato in quanto comporta una modificazione essenziale della precedente decisione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 2 3.1 La doglianza difensiva è viziata in radice da un errore di inquadramento circa la tipologìa di decisione emessa in data 3 gennaio 2019, cui accede la ordinanza impugnata, in funzione di completamento. Ed invero, data l'assoluzione in sede penale della D'IN, la Corte di Appello - quale giudice della esecuzione penale - ha doverosamente compiuto, in sede di procedura di restituzione dei beni in sequestro penale, una ricognizione di ciò che risultava confiscato in via definitiva in sede di prevenzione patrimoniale. E' evidente, infatti, che la definizione del giudizio di prevenzione - con la statuizione di confisca - porta al transito dei beni confiscati nel patrimonio disponibile dello Stato e la 'retrocessione' in favore del soggetto espropriato può avvenire solo in virtù dell'accoglimento di una domanda di revocazione, ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159 del 2011. 3.2 Ciò posto, l'attività del giudice dell'esecuzione penale è configurabile, in tal caso, come mera 'presa d'atto' dell'esistenza di un limite giuridico (la confisca definitiva di prevenzione) alla restituzione dei beni in favore della imputata assolta. Di contro, la ricorrente ipotizza - in sostanza - l'esistenza di un potere, in capo al giudice della esecuzione penale, di sindacare la legittimità dell'avvenuta confisca di prevenzione, potere che non solo non si rinviene nel dettato positivo ma che si porrebbe - in tutta evidenza - come anomalo e incoerente, essendo previsto - in sede di prevenzione - un rimedio ad hoc, rappresentato dalla revocazione della confisca di prevenzione. 3.3 Nell'ambito di tale verifica, il giudice dell'esecuzione penale ben può tornare, come nel caso in esame, su una precedente statuizione lì dove emerga l'esistenza di un vincolo (la confisca definitiva di prevenzione) su un bene non censito, per errore percettivo, nella prima decisione ricognitiva. L'esistenza della confisca di prevenzione rende, infatti, impossibile la restituzione al soggetto espropriato in quella sede, come sopra specificato. 3.4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 . 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2020
lette/slaga-ite le conclusioni del PG t LKr .31‘..)thITT-0-t I / c-J24:-t/Zo Wv›, is_utt.te A.A.4 ; (4, • TI) - „Lt. ( yt.;. fu7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 31210 Anno 2020 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 18/09/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con provvedimento del 4 aprile 2019 la Corte di Appello di Messina, quale giudice della esecuzione, ha disposto la rettifica di una precedente decisione, sub specie correzione di errore materiale. In particolare, viene inserita nell'elenco dei beni che - in quanto oggetto di confisca definitiva in sede di prevenzione - vanno consegnati alla Agenzia Nazionale (ANBSC) una ' cessione di credito vantata da CO GR nei confronti del comune di Messina, fatta dalla stessa in favore di D'IN MA'. La precisazione, per quanto emerge dalla sequenza di decisioni in atti, si è resa necessaria in ragione del fatto che una prima decisione esecutiva (emessa il 3 gennaio 2019) aveva 'censito' i beni oggetto di confisca definitiva in sede di prevenzione patrimoniale (e che per tale ragione non potevano essere restituiti alla D'IN, assolta in sede penale dal reato di estorsione) ma tale particolare bene era sfuggito alla prima verifica. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - D'IN MA, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, nonché nullità o abnormità del provvedimento esecutivo. 2.1 Si evidenzia che la Corte di Appello, data la statuizione assolutoria, avrebbe dovuto restituire alla D'IN il particolare bene oggetto della decisione. Non vi sarebbe stata confisca definitiva di tale bene in sede di prevenzione, procedura peraltro decisa nel 2005, prima della definizione del giudizio penale correlato. Si contesta, al contempo, la stessa legittimità della decisione emessa in sede di prevenzione, che andrebbe - secondo la ricorrente - caducata in virtù del posteriore esito del giudizio penale. In altre parole, la Corte di Appello avrebbe dovuto prendere atto della insussistenza dei presupposti per il mantenimento in essere della confisca di prevenzione e restituire tutti i beni alla D'IN. 2.2 Quanto al vizio processuale si afferma che il decreto di correzione non poteva essere adottato in quanto comporta una modificazione essenziale della precedente decisione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 2 3.1 La doglianza difensiva è viziata in radice da un errore di inquadramento circa la tipologìa di decisione emessa in data 3 gennaio 2019, cui accede la ordinanza impugnata, in funzione di completamento. Ed invero, data l'assoluzione in sede penale della D'IN, la Corte di Appello - quale giudice della esecuzione penale - ha doverosamente compiuto, in sede di procedura di restituzione dei beni in sequestro penale, una ricognizione di ciò che risultava confiscato in via definitiva in sede di prevenzione patrimoniale. E' evidente, infatti, che la definizione del giudizio di prevenzione - con la statuizione di confisca - porta al transito dei beni confiscati nel patrimonio disponibile dello Stato e la 'retrocessione' in favore del soggetto espropriato può avvenire solo in virtù dell'accoglimento di una domanda di revocazione, ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.159 del 2011. 3.2 Ciò posto, l'attività del giudice dell'esecuzione penale è configurabile, in tal caso, come mera 'presa d'atto' dell'esistenza di un limite giuridico (la confisca definitiva di prevenzione) alla restituzione dei beni in favore della imputata assolta. Di contro, la ricorrente ipotizza - in sostanza - l'esistenza di un potere, in capo al giudice della esecuzione penale, di sindacare la legittimità dell'avvenuta confisca di prevenzione, potere che non solo non si rinviene nel dettato positivo ma che si porrebbe - in tutta evidenza - come anomalo e incoerente, essendo previsto - in sede di prevenzione - un rimedio ad hoc, rappresentato dalla revocazione della confisca di prevenzione. 3.3 Nell'ambito di tale verifica, il giudice dell'esecuzione penale ben può tornare, come nel caso in esame, su una precedente statuizione lì dove emerga l'esistenza di un vincolo (la confisca definitiva di prevenzione) su un bene non censito, per errore percettivo, nella prima decisione ricognitiva. L'esistenza della confisca di prevenzione rende, infatti, impossibile la restituzione al soggetto espropriato in quella sede, come sopra specificato. 3.4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 . 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2020