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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr.131/2024 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, RI MI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 02.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel Viale della Regione n. 146 C.F._2
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875 ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val
d'Aosta 14/d, presso l' Controparte_2
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 02.02.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 21 novembre 1988 n. 508. Segnatamente esponeva:
- che con ricorso per Atp ex art. 445 ha adito il Tribunale di Caltanissetta -Sezione Lavoro- il giudizio recante il n. 452/2022 R.g., al fine di ottenere, previa nomina di un CTU, l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante alla corresponsione dei ratei relativi alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
- che il nominato CTU, ha così concluso la propria relazione: “E' mio parere che la periziata
[...]
non abbia diritto all'indennità di accompagnamento”; Persona_2
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente riconoscimento dei benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale, Dott.
[...]
, nominato nel corso del presente procedimento, dallo studio degli atti processuali, dalla Per_3 anamnesi, dall'esame obbiettivo e dalla documentazione sanitaria prodotta è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Grave deficit visivo accreditato da recente consulenza oculistica in visus spento a destra e visus 1/50 a sinistra non migliorabile. Encefalopatia multiinfartuale in quadro di sindrome depressiva con ancora sufficienti performance psichiche e complicata da parkinsonismo vascolare e incontinenza urinaria. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico. Diabete mellito tipo II senza documentati danni d'organo. Note cliniche di osteoartrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale.”
In particolare, il CTU ha evidenziato (appare opportuno riportare stralcio dell'elaborato peritale): “Il quadro clinico accertato è nel suo complesso oggi estremamente incidente sul piano funzionale in specie a causa del grave deficit visivo che ne limita in maniera determinante l'autonomia personale. La storia clinica remota della periziata è interessata da una sindrome ansioso-depressiva (verosimilmente reattiva a gravi problematiche familiari per un figlio disabile accudito dalla stessa) più volte sottoposta a valutazione specialistica e che ha avuto carattere progressivo assumendo anche connotazioni psicotiche per cui ha praticato una RMN encefalo che ha evidenziato un quadro di vasculopatia cerebrale su base ischemica con segni di atrofia cerebrale e che ha richiesto valutazioni neurologiche pur senza evidente riscontro di importante deterioramento cognitivo come peraltro ben documenta l'ultima consulenza neurologica dell'ottobre 2024 (Dott.ssa ) che riporta un MSE nei limiti della norma e pone diagnosi di Per_4 parkinsonismo vascolare con episodi critici. Per quanto riguarda poi la sofferta ipertensione arteriosa documentata da una unica consulenza cardiologica questa ad oggi garantisce un più che sufficiente compenso emodinamico e quindi non ha particolare rilevanza ai fini dell'autonomia. Lo stesso deve dirsi del sofferto diabete mellito tipo II di relativa recente insorgenza e di cui non risultano documentati danni d'organo. Per quanto riguarda il sistema osteoarticolare non risultano documentati accertamenti radiografici ne consulenze ortopediche pur tuttavia clinicamente evidenti sono i segni di comune patologia artrosica al rachide (prevalentemente lombare) e alle ginocchia che non hanno però incidenza sulla funzione deambulatoria. Come detto, la condizione di maggior rilievo è il grave deficit visivo che fa riferimento in occhio destro ad un distacco di retina inveterato che condiziona la cecità monoculare destra e una grave corioretinosi miopica in Occhio sx che fino a qualche tempo prima garantiva un visus di 1/10 non migliorabile e che risulta essersi aggravato
(come è tipico della corioretinosi) e ad una recente consulenza dell'ottobre 2024 è accreditato un visus di 1/50 non migliorabile con lenti…
… Orbene come osservato in fase di visita medica la periziata non avrebbe deficit motori tali da poter limitare di per se l'esecuzione degli atti quotidiani della vita purtuttavia vi è una grave deficit visivo, oggi accreditato in un visus monoculare di appena 1/50, che ha una sicura incidenza sulla possibilità di valido orientamento spaziale e di fatto condiziona una pressochè completa impossibilità ad attendere ai bisogni del vivere quotidiano quale alzarsi, vestirsi, svestirsi, cura della persona, bisogni fisiologici ecc.. oltre alla completa impossibilità di attendere ai tutte le funzioni fuori dalle mura domestiche. Si può affermare pertanto che oggi la sig.ra è da Per_2 giudicare soggetto impossibilitato ad adempiere ai comuni atti quotidiani della vita e ha quindi i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento…
…Per quanto attiene alla decorrenza la condizione che in maniera prevalente comporta la perdita di autonomia è il grave deficit visivo che limita in maniera determinante l'orientamento spaziale avendo oggi un visus monoculare di appena 1/50 documentato da consulenza oculistica dell'ottobre 2024. All'epoca dell'istanza e fino all'ottobre del 2024 il visus era documentato in 1/10 che seppur di rilievo è tale da garantire un discreto orientamento e quindi una sufficiente autonomia. Alla luce di tali considerazioni la perdita di autonomia e quindi i requisiti per l'indennità di accompagnamento e per lo stato di handicap grave è da far risalire all'ottobre 2024 epoca in cui è documentato l'intervenuto aggravamento del deficit visivo.”. Il consulente nominato ha pertanto concluso: “il complesso morboso accertato in sede peritale a carico della sig.ra di anni 74 è tale da renderla soggetto Parte_2 ultra65enne con difficoltà gravi 100%. La stessa è da giudicare soggetto impossibilitato ad adempiere ai comuni atti quotidiani della vita e ha oggi i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
La decorrenza dei benefici riconosciuti, per le considerazioni espresse, è da indicare dal mese di ottobre del 2024”.
Quanto alla decorrenza il consulente medico ha, ritenuto il riconoscimento dei benefici richiesti dal mese di ottobre 2024.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal mese di ottobre 2024, il complesso morboso accertato in capo alla ricorrente assume gravità tale da consentire il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse, in considerazione del riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa ma anche al deposito del ricorso per ATP e del presente ricorso.
Sul punto sembra opportuno precisare che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza.
Sul tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di ottobre 2024 si Parte_1 trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente le spese del giudizio;
CP_
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
Caltanissetta, 3 dicembre 2025
Il GOP
RI MI
Viene dato atto che per un errore tecnico la presente sentenza viene depositata in data 03.12.2025 mentre il dispositivo è stato depositato unitamente al verbale della camera di consiglio in data 02.12.2025 Caltanissetta, 03.12.2025
Il GOP
RI MI
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, RI MI, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 02.12.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta nel Viale della Regione n. 146 C.F._2
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce, in virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data Persona_1
22.3.2024, Racc. 7313, Rep. 37875 ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nella via Val
d'Aosta 14/d, presso l' Controparte_2
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 02.02.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione per il Parte_1 riconoscimento dell'invalidità civile con diritto alla indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 21 novembre 1988 n. 508. Segnatamente esponeva:
- che con ricorso per Atp ex art. 445 ha adito il Tribunale di Caltanissetta -Sezione Lavoro- il giudizio recante il n. 452/2022 R.g., al fine di ottenere, previa nomina di un CTU, l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante alla corresponsione dei ratei relativi alla indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80;
- che il nominato CTU, ha così concluso la propria relazione: “E' mio parere che la periziata
[...]
non abbia diritto all'indennità di accompagnamento”; Persona_2
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e il conseguente riconoscimento dei benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale, Dott.
[...]
, nominato nel corso del presente procedimento, dallo studio degli atti processuali, dalla Per_3 anamnesi, dall'esame obbiettivo e dalla documentazione sanitaria prodotta è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Grave deficit visivo accreditato da recente consulenza oculistica in visus spento a destra e visus 1/50 a sinistra non migliorabile. Encefalopatia multiinfartuale in quadro di sindrome depressiva con ancora sufficienti performance psichiche e complicata da parkinsonismo vascolare e incontinenza urinaria. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico. Diabete mellito tipo II senza documentati danni d'organo. Note cliniche di osteoartrosi polidistrettuale a discreta incidenza funzionale.”
In particolare, il CTU ha evidenziato (appare opportuno riportare stralcio dell'elaborato peritale): “Il quadro clinico accertato è nel suo complesso oggi estremamente incidente sul piano funzionale in specie a causa del grave deficit visivo che ne limita in maniera determinante l'autonomia personale. La storia clinica remota della periziata è interessata da una sindrome ansioso-depressiva (verosimilmente reattiva a gravi problematiche familiari per un figlio disabile accudito dalla stessa) più volte sottoposta a valutazione specialistica e che ha avuto carattere progressivo assumendo anche connotazioni psicotiche per cui ha praticato una RMN encefalo che ha evidenziato un quadro di vasculopatia cerebrale su base ischemica con segni di atrofia cerebrale e che ha richiesto valutazioni neurologiche pur senza evidente riscontro di importante deterioramento cognitivo come peraltro ben documenta l'ultima consulenza neurologica dell'ottobre 2024 (Dott.ssa ) che riporta un MSE nei limiti della norma e pone diagnosi di Per_4 parkinsonismo vascolare con episodi critici. Per quanto riguarda poi la sofferta ipertensione arteriosa documentata da una unica consulenza cardiologica questa ad oggi garantisce un più che sufficiente compenso emodinamico e quindi non ha particolare rilevanza ai fini dell'autonomia. Lo stesso deve dirsi del sofferto diabete mellito tipo II di relativa recente insorgenza e di cui non risultano documentati danni d'organo. Per quanto riguarda il sistema osteoarticolare non risultano documentati accertamenti radiografici ne consulenze ortopediche pur tuttavia clinicamente evidenti sono i segni di comune patologia artrosica al rachide (prevalentemente lombare) e alle ginocchia che non hanno però incidenza sulla funzione deambulatoria. Come detto, la condizione di maggior rilievo è il grave deficit visivo che fa riferimento in occhio destro ad un distacco di retina inveterato che condiziona la cecità monoculare destra e una grave corioretinosi miopica in Occhio sx che fino a qualche tempo prima garantiva un visus di 1/10 non migliorabile e che risulta essersi aggravato
(come è tipico della corioretinosi) e ad una recente consulenza dell'ottobre 2024 è accreditato un visus di 1/50 non migliorabile con lenti…
… Orbene come osservato in fase di visita medica la periziata non avrebbe deficit motori tali da poter limitare di per se l'esecuzione degli atti quotidiani della vita purtuttavia vi è una grave deficit visivo, oggi accreditato in un visus monoculare di appena 1/50, che ha una sicura incidenza sulla possibilità di valido orientamento spaziale e di fatto condiziona una pressochè completa impossibilità ad attendere ai bisogni del vivere quotidiano quale alzarsi, vestirsi, svestirsi, cura della persona, bisogni fisiologici ecc.. oltre alla completa impossibilità di attendere ai tutte le funzioni fuori dalle mura domestiche. Si può affermare pertanto che oggi la sig.ra è da Per_2 giudicare soggetto impossibilitato ad adempiere ai comuni atti quotidiani della vita e ha quindi i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento…
…Per quanto attiene alla decorrenza la condizione che in maniera prevalente comporta la perdita di autonomia è il grave deficit visivo che limita in maniera determinante l'orientamento spaziale avendo oggi un visus monoculare di appena 1/50 documentato da consulenza oculistica dell'ottobre 2024. All'epoca dell'istanza e fino all'ottobre del 2024 il visus era documentato in 1/10 che seppur di rilievo è tale da garantire un discreto orientamento e quindi una sufficiente autonomia. Alla luce di tali considerazioni la perdita di autonomia e quindi i requisiti per l'indennità di accompagnamento e per lo stato di handicap grave è da far risalire all'ottobre 2024 epoca in cui è documentato l'intervenuto aggravamento del deficit visivo.”. Il consulente nominato ha pertanto concluso: “il complesso morboso accertato in sede peritale a carico della sig.ra di anni 74 è tale da renderla soggetto Parte_2 ultra65enne con difficoltà gravi 100%. La stessa è da giudicare soggetto impossibilitato ad adempiere ai comuni atti quotidiani della vita e ha oggi i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
La decorrenza dei benefici riconosciuti, per le considerazioni espresse, è da indicare dal mese di ottobre del 2024”.
Quanto alla decorrenza il consulente medico ha, ritenuto il riconoscimento dei benefici richiesti dal mese di ottobre 2024.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal mese di ottobre 2024, il complesso morboso accertato in capo alla ricorrente assume gravità tale da consentire il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse, in considerazione del riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa ma anche al deposito del ricorso per ATP e del presente ricorso.
Sul punto sembra opportuno precisare che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha introdotto, per ragioni di celerità nella realizzazione della tutela previdenziale, una deroga agli artt. 443 e 420 c.p.c., ma non agli artt. 91 e ss. c.p.c., relativi alle spese di lite, che continuano ad applicarsi secondo la regola generale della soccombenza.
Sul tale questione la Suprema Corte ha così statuito nella sentenza n. 16821/05, “… il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale. E pertanto la parte che, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale (od assistenziale) con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è (integralmente) vittoriosa. Ed il fatto che l'ordinamento consenta alla parte (ed esiga dal giudice) la valutazione e l'eventuale riconoscimento d'un diritto con decorrenza posteriore alla stessa domanda giudiziale, quale possibilità di estendere (anche attraverso nuova domanda) la materia del contendere, reca in sé (quale presupposto) la reiezione della domanda iniziale”.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di ottobre 2024 si Parte_1 trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente le spese del giudizio;
CP_
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
Caltanissetta, 3 dicembre 2025
Il GOP
RI MI
Viene dato atto che per un errore tecnico la presente sentenza viene depositata in data 03.12.2025 mentre il dispositivo è stato depositato unitamente al verbale della camera di consiglio in data 02.12.2025 Caltanissetta, 03.12.2025
Il GOP
RI MI