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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/12/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2740/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2740/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. SANTI LAURINI ROBERTO, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Piave, n. 42, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR LO, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via
Podgora, n. 1, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
E
(c.f. ) e CP_2 C.F._2 Controparte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. BOCCINI RICCARDO, C.F._3 giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Aurelia Nord, n. 76, risultano elettivamente domiciliati;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in Parte_1 giudizio nei confronti della società al fine di ottenere, previo Controparte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la risoluzione del contratto di compravendita di un'autovettura, oltre che il risarcimento dei danni.
Parte attrice esponeva in fatto che: - in data 27.05.2017 acquistava dalla convenuta l'autovettura Mini One tg. DZ535JX al prezzo di € 8.750,00, senza la consegna del certificato di proprietà, ma ricevendo rassicurazioni in merito all'inesistenza di qualunque peso sul veicolo;
- nel mese di novembre 2020 provava a vendere l'autovettura al sig. al prezzo di € 2.800,00, ragion per cui incaricava di occuparsi dell'affare Persona_1
l'agenzia Angolo Pratiche di Grosseto;
- quest'ultima accertava e comunicava all' che dal certificato di proprietà risultava che il veicolo era gravato da un Pt_1 fermo amministrativo iscritto dall'Agenzia delle Entrate per un credito di € 6.036,52, trascritto sul certificato di proprietà in data 11.12.2014, dunque prima della vendita e mai comunicato;
- con pec del 18.11.2020 il sig. denunciava alla società Pt_1 [...] la scoperta dell'esistenza della trascrizione pregiudizievole, intimandola alla CP_1 cancellazione della stessa entro il termine di dieci giorni;
- il sig. Persona_1 informato dell'esistenza della trascrizione del fermo amministrativo sull'autovettura rinunciava all'acquisto; - il 26.01.2021 l' era costretto a pagare anche per l'anno Pt_1
2021 la tassa di possesso.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “CHIEDE che
l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto,
- accerti e dichiari il grave inadempimento contrattuale della società Controparte_1 nei confronti del sig. e, a norma dell'art. 1489 c.c.,
[...] Parte_1 risolva il contratto di compravendita 27.5.2017 dell'autovettura Mini One targata
DZ535JX;
- condanni a norma dell'art. 1493 c.c. la società a restituire Controparte_1 all'attore il prezzo della compravendita, o la somma che riterrà di giustizia anche a titolo di risarcimento del danno;
- 2 -
- disponga il trasferimento al PRA della proprietà dell'autovettura Mini One targata
DZ535JX alla società addebitandole ogni costo del Controparte_1 trasferimento di proprietà e disponendo la restituzione dell'autovettura alla società venditrice;
- con vittoria delle spese e del compenso professionale”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...] chiedendo, in primo luogo, la chiamata in causa dei terzi e CP_1 CP_2
al fine di essere manlevata in caso di accoglimento delle domande Controparte_3 di parte attrice e, poi, il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta esponeva in fatto che: - in data 27.02.2017 acquistava dai sig. e CP_2
l'autovettura marca Mini tg. DZ535JX e dal certificato di proprietà, sul quale CP_3 veniva trascritto l'atto di vendita, non risultavano trascritti ipoteche e/o gravami sia nel riquadro C che nel riquadro T, ove i venditori dichiaravano “di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73 testo vigente”; - in data 01.06.2017 vendeva la stessa autovettura alla parte attrice e sul certificato di proprietà appariva per la prima volta tra i gravami il provvedimento di fermo amministrativo trascritto in data 11.12.2014, quindi quando il veicolo era ancora di proprietà dei sig.ri e - il CP_2 CP_3 gravame era stato, quindi, taciuto da questi ultimi;
- al contrario, la convenuta non commetteva alcuna violazione al momento della vendita nei confronti dell'attore, risultando il gravame dal certificato di proprietà.
Per tutte queste ragioni parte venditrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA
PRELIMINARE, per quanto indicato in atti, autorizzare la società CP_1
a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 C.P.C. e previo spostamento
[...] della prima udienza di comparizione, i signori nato a [...] il CP_2
14.04.1976 (c.f. e nata Grosseto il C.F._2 Controparte_3
10.07.1981 (c.f. ) entrambi residenti in [...]
35. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertato che alcun inadempimento è stato commesso dalla società respingere la domanda proposta Controparte_1 da in quanto infondata in fatto e in diritto, tanto Parte_1 nell'an che nel quantum, e comunque non provata.
- 3 -
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, nell'impugnata e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da parte attrice, dichiarare obbligati in solido i terzi chiamati e a tenere CP_2 Controparte_3 indenne la conseguentemente condannandoli a pagare Controparte_1 direttamente ad ogni somma liquidata a suo favore sia Parte_1
a titolo di capitale, di interessi e di spese e compensi legali. Con vittoria in ogni ipotesi delle spese e dei compensi professionali”.
All'udienza del 05.04.2022 il giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi richiesta da parte convenuta e disponeva il rinvio dell'udienza al fine di consentirne la citazione, nel rispetto dei termini minimi a comparire.
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa e CP_2 Controparte_3 chiedendo, in primo luogo, il rigetto della domanda di manleva avanzata da parte convenuta e, in secondo luogo, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
I terzi chiamati in causa esponevano in fatto che: - la acquistava Controparte_1 dagli stessi l'autovettura di cui è causa in data 27.02.2017; - in data 01.06.2017, ma anche da molto tempo prima, la convenuta era certamente a conoscenza della trascrizione del fermo amministrativo sulla Mini tg. DZ535JX, dato che in quella data era annotata la trascrizione della vendita fatto nei confronti dell'attore; - solo in data 14.12.2020 la convenuta inviava una lettera di contestazione ai terzi chiamati, i quali, inoltre, non l'avevano mai ricevuta;
- in ogni caso, la convenuta, pur conoscendo il vizio, procedeva ugualmente alla vendita, rendendosi unica responsabile di eventuali danni;
- inoltre, anche parte attrice, con la minima diligenza, avrebbe potuto evitare gli asseriti danni, considerato che il fermo amministrativo risultava dal certificato i proprietà.
Per tutti questi motivi i terzi chiamati formulavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE respingere la domanda di manleva proposta dalla Società nei confronti dei sigg. e Controparte_1 CP_2 CP_3
essendo la detta società decaduta dalla garanzia e, comunque essendo il diritto
[...] della stessa prescritto ai sensi dell'art. 1495 c.c.;
NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE respingere la domanda attrice perché infondata;
- 4 -
IN VIA SUBORDINATA respingere la domanda di manleva della CP_1 proposta nei confronti degli odierni comparenti perché infondata in fatto e
[...] in diritto e non provata per i fatti tutti espressi in premessa;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria svolta dal sig. e, Parte_1 conseguentemente della domanda di manleva svolta dalla Controparte_1 ridurre l'importo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'attore in virtù del concordo di colpa dello stesso nella causazione degli eventi per cui è causa e, comunque, nei limiti esposti in premessa.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
All'udienza del 06.12.2022 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 08.10.2024 e del 27.05.2025 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul merito delle domande attoree.
Prima di passare all'analisi del merito delle domande di parte attrice occorre delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La domanda di parte attrice rientra nell'ambito operativo dell'art. 1489 c.c., il quale stabilisce che: “se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480. Si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
1481, 1485, 1486, 1487 e 1488”.
La norma in questione tutela il compratore in caso di inesattezza giuridica della prestazione dovuta, a causa dell'esistenza di oneri o diritti, non apparenti e non conosciuti, limitativi del godimento. In tali casi, l'acquirente può giovarsi dei rimedi, alternativi tra loro, consistenti nella risoluzione del contratto o nella riduzione del prezzo,
- 5 -
oltre che nel risarcimento dei danni, secondo le regole generali di cui agli artt. 1218 e
1223 c.c. (ex multis Cass. Civ. n. 4248/2010; Tribunale Roma n. 10448/2013).
Al fine di impedire la risoluzione del contratto il venditore è tenuto a provare la conoscenza effettiva da parte dell'acquirente della sussistenza di eventuali vincoli e difetti del bene. Altra ipotesi di esclusione della responsabilità del venditore si ha ove vengano in rilievo oneri apparenti ovvero espressamente menzionati nell'atto di trasferimento del bene (Cass. Civ. n. 22363/2017).
L'apparenza dell'onere o del diritto consiste nella sua concreta riconoscibilità, senza che siano necessarie apposite ricerche da parte del compratore (ex multis Cass. Civ. n.
3400/1983; Cass. Civ. n. 5223/1983).
Inoltre, la limitazione al libero godimento del bene non diventa apparente solo perché il relativo titolo sia stato trascritto o perché la sua esistenza potrebbe essere conosciuta attraverso la consultazione di pubblici registri (ex multis Cass. Civ. n. 6033/1981; Cass.
Civ. n. 1215/1985; Cass. Civ. n. 881/1987).
Orbene, nel caso di specie, risulta incontestato, oltre che provato per tabulas, che parte attrice, nella qualità di acquirente, e parte convenuta, nella qualità di venditrice, stipulavano, in data 27.05.2017, un contratto di compravendita, avente ad oggetto l'autoveicolo Mini One tg. DZ535JX (all. 1 all'atto di citazione).
Parte attrice deduce che, nel mese di novembre 2020, intraprendeva delle trattative con il sig. al fine di vendere il suddetto veicolo ad un prezzo pari ad € 2.800,00, Persona_1 attraverso l'intermediazione dell'Agenzia Angolo Pratiche di Grosseto. Inoltre, l'attore allega che le trattative si interruppero in quanto l'Agenzia, incaricata della trascrizione al
PRA della vendita, accertò e comunicò al sig. che dal certificato di proprietà Pt_1 risultava che l'autovettura fosse gravata da un fermo amministrativo iscritto in data
11.12.2014 dall'Agenzia delle Entrate per un credito di € 6.036,52.
Queste circostanze sono state dimostrate e provate in sede di istruttoria orale, essendo state confermate dai testi aspirante acquirente, e , Persona_1 Testimone_1 responsabile dell'Agenzia Angolo Pratiche di Grosseto.
Parte attrice, dunque, asserisce di non aver avuto conoscenza dell'esistenza del fermo amministrativo, non essendole stato comunicato dalla venditrice, Controparte_1
al momento dell'acquisto del 27.05.2017.
[...]
Pertanto, l'attore invoca la tutela di cui all'art. 1489 c.c..
- 6 -
Ebbene, dall'esito dell'istruttoria orale risulta provato che, al momento della compravendita conclusa tra parte attrice e parte convenuta, non emergeva la circostanza dell'esistenza del fermo amministrativo gravante sul veicolo di cui è causa, di cui, dunque, non veniva reso edotto l'attore.
Ed infatti, il teste , il quale si era occupato di curare la trascrizione Testimone_1 dell'atto di vendita avvenuta in data 01.06.2017, all'udienza del 27.05.2025, riferiva che al momento del passaggio di proprietà era presente solo parte convenuta, in quanto la prassi voleva che l'acquirente rilasciasse una delega al venditore al fine di curare la pratica. In tale momento, dichiarava il teste, tutta la documentazione relativa al passaggio di proprietà, come carta di circolazione, tagliando adesivo con l'aggiornamento della proprietà e la ricevuta della trascrizione del PRA, veniva consegnata alla convenuta.
In aggiunta, il teste specificava che nella ricevuta della trascrizione del PRA era riportato un codice e una stringa con un indirizzo web, dal quale era possibile verificare il certificato di proprietà, riportante, dunque, gli eventuali gravami.
Pertanto, non essendo presente il sig. al momento della consegna di tutta la Pt_1 documentazione relativa al passaggio di proprietà, quest'ultima doveva essere consegnata al medesimo dalla convenuta.
Tuttavia, tale circostanza non è emersa in sede di istruttoria.
Parte convenuta deduce che al momento della vendita del veicolo di cui è causa nei confronti dell'attore, avvenuta in data 01.06.2017, sul certificato di proprietà emergeva il gravame concernente il provvedimento di fermo amministrativo trascritto l'11.12.2014, motivo per il quale il sig. usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto Pt_1 conoscerlo consultando i relativi registri.
Pertanto, è proprio la parte convenuta a non affermare di aver informato l'acquirente dell'esistenza del gravame, mettendo in rilievo che quest'ultimo ben l'avrebbe potuto constatare consultando il certificato di proprietà.
Tuttavia, come si è avuto modo di anticipare e calando le coordinate ermeneutiche sopra delineate nel caso di specie, la limitazione al libero godimento del bene non diventa apparente solo perché il relativo titolo sia stato trascritto o perché la sua esistenza potrebbe essere conosciuta attraverso la consultazione di pubblici registri. Il richiamo di tale circostanza ad opera di parte convenuta non sopperisce al difetto di prova in ordine
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alla conoscenza effettiva da parte dell'attore dell'esistenza del fermo amministrativo.
Circostanza ancora confermata dal teste Testimone_1
La nella propria comparsa chiedeva la chiamata in causa dei Controparte_1 soggetti dai quali aveva acquistato il veicolo di cui è causa, in data 27.02.2017, ossia i sig.ri e deducendo che il fermo amministrativo, trascritto in data CP_2 CP_3
11.12.2014, sussisteva già quando i terzi chiamati erano ancora proprietari dell'autovettura e che questi ultimi avevano taciuto l'esistenza del gravame.
Per tali ragioni, la convenuta chiede, in caso di fondatezza delle domande attoree, di essere manlevata dai terzi chiamati in causa.
Ebbene, dalla produzione documentale di parte convenuta risulta che, senz'altro, al momento dell'acquisto del veicolo dai terzi chiamati, ed in particolare dal certificato di proprietà e dalla trascrizione dell'atto di vendita del 27.02.2017, rispettivamente, nella sezione “gravami ipoteche annotazioni” non risultava l'iscrizione del fermo amministrativo, oltre che di alcun gravame, e nella sezione T risultava che “il venditore dichiara inoltre che il mezzo ceduto non ha gravami e di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art.
86 DPR 602/73 testo vigente” (all. 2 alla comparsa di costituzione).
Inoltre, risulta dimostrato che la circostanza dell'esistenza del fermo amministrativo non emergeva neanche al momento della prima vendita tra la convenuta e i terzi chiamati, secondo le dichiarazioni del teste Tes_1
Dalla produzione documentale di parte convenuta emerge, però, che la stessa veniva a conoscenza del fermo amministrativo in data 01.06.2017, ossia al momento della trascrizione al PRA della vendita conclusa con l'attore. Ciò in quanto dal certificato di proprietà nella sezione “gravami ipoteche annotazioni” risultava che il veicolo fosse sottoposto a fermo amministrativo in data 11.12.2014 per € 6.032,52 (all. 3 alla comparsa).
Dunque, anche se la convenuta non era stata informata dai terzi chiamati in casa dell'esistenza del fermo amministrativo al momento della vendita nel febbraio 2017, la medesima ne era senz'altro venuta a conoscenza al momento della seconda vendita conclusa con parte attrice, ove consultava il proprio certificato di proprietà, al fine della trascrizione del 01.06.2017.
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In ogni caso, è proprio la convenuta che non nega di essere stata conoscenza del gravame al momento della vendita conclusa con affermando in comparsa che lo stesso Pt_1 risultava dal certificato di proprietà ed invocando la diligenza dell'attore.
Dunque, la domanda attorea di risoluzione del contratto deve essere senz'altro accolta.
Quanto alla richiesta di manleva, volendo ritenere che la convenuta fosse venuta a conoscenza del gravame, non al momento della vendita conclusa con i terzi chiamati nel febbraio 2017, bensì nel giugno 2017, e che la stessa non ne avesse dato notizia ai terzi chiamati in causa, comunque alcun fondamento riveste l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. invocata da questi ultimi.
Ed infatti, alla garanzia di cui all'art. 1489 c.c., operante nel caso in esame, non trova applicazione il termine di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., il quale si riferisce solo alla garanzia per vizi e mancanza di qualità e non anche a quella per oneri e diritti di godimento di terzi, per il quale trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non maturato nell'ipotesi in esame.
Gli effetti della risoluzione.
Quanto agli effetti della risoluzione l'art. 1493 c.c. stabilisce che, da un lato, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita e, dall'altro lato, il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
L'obbligazione del venditore di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo è priva di carattere risarcitorio ed a carattere meramente restitutorio e consegue al venir meno del titolo in base al quale il venditore stesso aveva conseguito tali somme.
La giurisprudenza configura l'obbligazione di restituzione del prezzo ovvero di una parte di esso, come un debito di valuta e non di valore: sicché non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta, salvo che il creditore non dimostri di aver risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, eventuali ulteriori danni, e perciò anche quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne richieda il risarcimento (Cass. Civ. n. 1325/1992; Cass. Civ. n. 12942/1992; Cass. Civ. n. 725/1995;
Cass. Civ. n. 14213/1999).
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Il venditore è tenuto, tuttavia, a corrispondere gli interessi sulla somma versatagli a titolo di prezzo, a fare data dalla consegna della somma (Cass. Civ. n. 447/1991; Cass. Civ. n.
11511/1992).
Sul compratore grava l'obbligo di restituire la cosa, salvo che questa sia perita in conseguenza dei vizi dai quali era affetta, tanto nel corso del giudizio di risoluzione, quanto prima del suo inizio.
Dalla produzione documentale emerge che il prezzo versato dall'attore alla convenuta per l'acquisto dell'autoveicolo è pari ad € 8.750,00.
Tuttavia, nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (Cass. Civ. n. 28838/2024).
Considerato che parte attrice acquistava il veicolo nel giugno 2017 e che lo utilizzava, traendone vantaggio, sino al novembre 2020, momento in cui scopriva l'esistenza del fermo amministrativo, è evidente che lo stesso abbia subito una fisiologica perdita di valore, ragion per cui si ritiene che il compratore abbia diritto alla restituzione della metà del corrispettivo pagato, per l'importo pari ad € 4.375,00.
Quanto alle spese sostenute relative al pagamento della tassa di proprietà le stesse non possono essere rimborsate, non avendo parte attrice fornito documentazione idonea che ne attesti il pagamento, considerato che la ricevuta prodotta non riporta alcuna indicazione che consenta di ricondurre il pagamento al veicolo di cui è causa.
In ogni caso, però, essendo emerse in sede di istruttoria condotte colpose sia della convenuta, la quale aveva conoscenza del gravame al momento della vendita conclusa con l'attore, che dei terzi chiamati, i quali non informavano la convenuta dell'esistenza del fermo amministrativo al momento della prima vendita, si ritiene che quanto alla domanda di manleva la stessa deve essere accolta rispetto alla condanna alla restituzione del prezzo nella misura del 50%.
Le spese di lite.
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Quanto alle spese di lite, bisogna differenziare il rapporto processuale intercorrente tra l'attore e la convenuta e tra quest'ultima e i terzi chiamati.
Quanto al primo rapporto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del decisum
(scaglione fino a € 5.200,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Quanto al secondo rapporto, visto l'accertamento di condotte colpose in capo sia a parte convenuta sia ai terzi chiamati, si ritengono sussistenti le gravi ragioni, ex art. 92, comma
2, c.p.c., atte a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 in data 27.05.2017; Controparte_1
b) Condanna la convenuta alla restituzione nei confronti dell'attore della somma pari ad €
4.375,00, a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo;
c) Ordina all'attore la restituzione del veicolo oggetto di giudizio alla convenuta con ordine al PRA competente di provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà, con spese a carico della Controparte_1
d) Rigetta per il resto le domande attoree;
e) Accoglie la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati e per l'effetto condanna questi ultimi, al pagamento, in solido, delle somme dovute dalla convenuta in base al capo b) nella misura del 50%;
f) Condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi e in € 264,00 per spese, il tutto oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
g) Compensa integralmente le spese di lite tra parte convenuta e terzi chiamati in causa.
Così deciso in Grosseto il 19.12.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2740/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
24/09/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. SANTI LAURINI ROBERTO, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Piave, n. 42, risulta elettivamente domiciliato;
- ATTORE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR LO, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via
Podgora, n. 1, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
E
(c.f. ) e CP_2 C.F._2 Controparte_3
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. BOCCINI RICCARDO, C.F._3 giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Aurelia Nord, n. 76, risultano elettivamente domiciliati;
- TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: all'udienza del 24/09/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in Parte_1 giudizio nei confronti della società al fine di ottenere, previo Controparte_1 accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la risoluzione del contratto di compravendita di un'autovettura, oltre che il risarcimento dei danni.
Parte attrice esponeva in fatto che: - in data 27.05.2017 acquistava dalla convenuta l'autovettura Mini One tg. DZ535JX al prezzo di € 8.750,00, senza la consegna del certificato di proprietà, ma ricevendo rassicurazioni in merito all'inesistenza di qualunque peso sul veicolo;
- nel mese di novembre 2020 provava a vendere l'autovettura al sig. al prezzo di € 2.800,00, ragion per cui incaricava di occuparsi dell'affare Persona_1
l'agenzia Angolo Pratiche di Grosseto;
- quest'ultima accertava e comunicava all' che dal certificato di proprietà risultava che il veicolo era gravato da un Pt_1 fermo amministrativo iscritto dall'Agenzia delle Entrate per un credito di € 6.036,52, trascritto sul certificato di proprietà in data 11.12.2014, dunque prima della vendita e mai comunicato;
- con pec del 18.11.2020 il sig. denunciava alla società Pt_1 [...] la scoperta dell'esistenza della trascrizione pregiudizievole, intimandola alla CP_1 cancellazione della stessa entro il termine di dieci giorni;
- il sig. Persona_1 informato dell'esistenza della trascrizione del fermo amministrativo sull'autovettura rinunciava all'acquisto; - il 26.01.2021 l' era costretto a pagare anche per l'anno Pt_1
2021 la tassa di possesso.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “CHIEDE che
l'Ecc.mo Tribunale di Grosseto,
- accerti e dichiari il grave inadempimento contrattuale della società Controparte_1 nei confronti del sig. e, a norma dell'art. 1489 c.c.,
[...] Parte_1 risolva il contratto di compravendita 27.5.2017 dell'autovettura Mini One targata
DZ535JX;
- condanni a norma dell'art. 1493 c.c. la società a restituire Controparte_1 all'attore il prezzo della compravendita, o la somma che riterrà di giustizia anche a titolo di risarcimento del danno;
- 2 -
- disponga il trasferimento al PRA della proprietà dell'autovettura Mini One targata
DZ535JX alla società addebitandole ogni costo del Controparte_1 trasferimento di proprietà e disponendo la restituzione dell'autovettura alla società venditrice;
- con vittoria delle spese e del compenso professionale”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...] chiedendo, in primo luogo, la chiamata in causa dei terzi e CP_1 CP_2
al fine di essere manlevata in caso di accoglimento delle domande Controparte_3 di parte attrice e, poi, il rigetto delle stesse in quanto infondate in fatto e in diritto.
Parte convenuta esponeva in fatto che: - in data 27.02.2017 acquistava dai sig. e CP_2
l'autovettura marca Mini tg. DZ535JX e dal certificato di proprietà, sul quale CP_3 veniva trascritto l'atto di vendita, non risultavano trascritti ipoteche e/o gravami sia nel riquadro C che nel riquadro T, ove i venditori dichiaravano “di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73 testo vigente”; - in data 01.06.2017 vendeva la stessa autovettura alla parte attrice e sul certificato di proprietà appariva per la prima volta tra i gravami il provvedimento di fermo amministrativo trascritto in data 11.12.2014, quindi quando il veicolo era ancora di proprietà dei sig.ri e - il CP_2 CP_3 gravame era stato, quindi, taciuto da questi ultimi;
- al contrario, la convenuta non commetteva alcuna violazione al momento della vendita nei confronti dell'attore, risultando il gravame dal certificato di proprietà.
Per tutte queste ragioni parte venditrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA
PRELIMINARE, per quanto indicato in atti, autorizzare la società CP_1
a chiamare in causa, ai sensi dell'art. 269 C.P.C. e previo spostamento
[...] della prima udienza di comparizione, i signori nato a [...] il CP_2
14.04.1976 (c.f. e nata Grosseto il C.F._2 Controparte_3
10.07.1981 (c.f. ) entrambi residenti in [...]
35. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertato che alcun inadempimento è stato commesso dalla società respingere la domanda proposta Controparte_1 da in quanto infondata in fatto e in diritto, tanto Parte_1 nell'an che nel quantum, e comunque non provata.
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NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA, nell'impugnata e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte da parte attrice, dichiarare obbligati in solido i terzi chiamati e a tenere CP_2 Controparte_3 indenne la conseguentemente condannandoli a pagare Controparte_1 direttamente ad ogni somma liquidata a suo favore sia Parte_1
a titolo di capitale, di interessi e di spese e compensi legali. Con vittoria in ogni ipotesi delle spese e dei compensi professionali”.
All'udienza del 05.04.2022 il giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi richiesta da parte convenuta e disponeva il rinvio dell'udienza al fine di consentirne la citazione, nel rispetto dei termini minimi a comparire.
Si costituivano in giudizio con regolare comparsa e CP_2 Controparte_3 chiedendo, in primo luogo, il rigetto della domanda di manleva avanzata da parte convenuta e, in secondo luogo, il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
I terzi chiamati in causa esponevano in fatto che: - la acquistava Controparte_1 dagli stessi l'autovettura di cui è causa in data 27.02.2017; - in data 01.06.2017, ma anche da molto tempo prima, la convenuta era certamente a conoscenza della trascrizione del fermo amministrativo sulla Mini tg. DZ535JX, dato che in quella data era annotata la trascrizione della vendita fatto nei confronti dell'attore; - solo in data 14.12.2020 la convenuta inviava una lettera di contestazione ai terzi chiamati, i quali, inoltre, non l'avevano mai ricevuta;
- in ogni caso, la convenuta, pur conoscendo il vizio, procedeva ugualmente alla vendita, rendendosi unica responsabile di eventuali danni;
- inoltre, anche parte attrice, con la minima diligenza, avrebbe potuto evitare gli asseriti danni, considerato che il fermo amministrativo risultava dal certificato i proprietà.
Per tutti questi motivi i terzi chiamati formulavano le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE respingere la domanda di manleva proposta dalla Società nei confronti dei sigg. e Controparte_1 CP_2 CP_3
essendo la detta società decaduta dalla garanzia e, comunque essendo il diritto
[...] della stessa prescritto ai sensi dell'art. 1495 c.c.;
NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE respingere la domanda attrice perché infondata;
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IN VIA SUBORDINATA respingere la domanda di manleva della CP_1 proposta nei confronti degli odierni comparenti perché infondata in fatto e
[...] in diritto e non provata per i fatti tutti espressi in premessa;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria svolta dal sig. e, Parte_1 conseguentemente della domanda di manleva svolta dalla Controparte_1 ridurre l'importo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'attore in virtù del concordo di colpa dello stesso nella causazione degli eventi per cui è causa e, comunque, nei limiti esposti in premessa.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge”.
All'udienza del 06.12.2022 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 08.10.2024 e del 27.05.2025 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 24.09.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul merito delle domande attoree.
Prima di passare all'analisi del merito delle domande di parte attrice occorre delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La domanda di parte attrice rientra nell'ambito operativo dell'art. 1489 c.c., il quale stabilisce che: “se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'art. 1480. Si osservano, inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
1481, 1485, 1486, 1487 e 1488”.
La norma in questione tutela il compratore in caso di inesattezza giuridica della prestazione dovuta, a causa dell'esistenza di oneri o diritti, non apparenti e non conosciuti, limitativi del godimento. In tali casi, l'acquirente può giovarsi dei rimedi, alternativi tra loro, consistenti nella risoluzione del contratto o nella riduzione del prezzo,
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oltre che nel risarcimento dei danni, secondo le regole generali di cui agli artt. 1218 e
1223 c.c. (ex multis Cass. Civ. n. 4248/2010; Tribunale Roma n. 10448/2013).
Al fine di impedire la risoluzione del contratto il venditore è tenuto a provare la conoscenza effettiva da parte dell'acquirente della sussistenza di eventuali vincoli e difetti del bene. Altra ipotesi di esclusione della responsabilità del venditore si ha ove vengano in rilievo oneri apparenti ovvero espressamente menzionati nell'atto di trasferimento del bene (Cass. Civ. n. 22363/2017).
L'apparenza dell'onere o del diritto consiste nella sua concreta riconoscibilità, senza che siano necessarie apposite ricerche da parte del compratore (ex multis Cass. Civ. n.
3400/1983; Cass. Civ. n. 5223/1983).
Inoltre, la limitazione al libero godimento del bene non diventa apparente solo perché il relativo titolo sia stato trascritto o perché la sua esistenza potrebbe essere conosciuta attraverso la consultazione di pubblici registri (ex multis Cass. Civ. n. 6033/1981; Cass.
Civ. n. 1215/1985; Cass. Civ. n. 881/1987).
Orbene, nel caso di specie, risulta incontestato, oltre che provato per tabulas, che parte attrice, nella qualità di acquirente, e parte convenuta, nella qualità di venditrice, stipulavano, in data 27.05.2017, un contratto di compravendita, avente ad oggetto l'autoveicolo Mini One tg. DZ535JX (all. 1 all'atto di citazione).
Parte attrice deduce che, nel mese di novembre 2020, intraprendeva delle trattative con il sig. al fine di vendere il suddetto veicolo ad un prezzo pari ad € 2.800,00, Persona_1 attraverso l'intermediazione dell'Agenzia Angolo Pratiche di Grosseto. Inoltre, l'attore allega che le trattative si interruppero in quanto l'Agenzia, incaricata della trascrizione al
PRA della vendita, accertò e comunicò al sig. che dal certificato di proprietà Pt_1 risultava che l'autovettura fosse gravata da un fermo amministrativo iscritto in data
11.12.2014 dall'Agenzia delle Entrate per un credito di € 6.036,52.
Queste circostanze sono state dimostrate e provate in sede di istruttoria orale, essendo state confermate dai testi aspirante acquirente, e , Persona_1 Testimone_1 responsabile dell'Agenzia Angolo Pratiche di Grosseto.
Parte attrice, dunque, asserisce di non aver avuto conoscenza dell'esistenza del fermo amministrativo, non essendole stato comunicato dalla venditrice, Controparte_1
al momento dell'acquisto del 27.05.2017.
[...]
Pertanto, l'attore invoca la tutela di cui all'art. 1489 c.c..
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Ebbene, dall'esito dell'istruttoria orale risulta provato che, al momento della compravendita conclusa tra parte attrice e parte convenuta, non emergeva la circostanza dell'esistenza del fermo amministrativo gravante sul veicolo di cui è causa, di cui, dunque, non veniva reso edotto l'attore.
Ed infatti, il teste , il quale si era occupato di curare la trascrizione Testimone_1 dell'atto di vendita avvenuta in data 01.06.2017, all'udienza del 27.05.2025, riferiva che al momento del passaggio di proprietà era presente solo parte convenuta, in quanto la prassi voleva che l'acquirente rilasciasse una delega al venditore al fine di curare la pratica. In tale momento, dichiarava il teste, tutta la documentazione relativa al passaggio di proprietà, come carta di circolazione, tagliando adesivo con l'aggiornamento della proprietà e la ricevuta della trascrizione del PRA, veniva consegnata alla convenuta.
In aggiunta, il teste specificava che nella ricevuta della trascrizione del PRA era riportato un codice e una stringa con un indirizzo web, dal quale era possibile verificare il certificato di proprietà, riportante, dunque, gli eventuali gravami.
Pertanto, non essendo presente il sig. al momento della consegna di tutta la Pt_1 documentazione relativa al passaggio di proprietà, quest'ultima doveva essere consegnata al medesimo dalla convenuta.
Tuttavia, tale circostanza non è emersa in sede di istruttoria.
Parte convenuta deduce che al momento della vendita del veicolo di cui è causa nei confronti dell'attore, avvenuta in data 01.06.2017, sul certificato di proprietà emergeva il gravame concernente il provvedimento di fermo amministrativo trascritto l'11.12.2014, motivo per il quale il sig. usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto Pt_1 conoscerlo consultando i relativi registri.
Pertanto, è proprio la parte convenuta a non affermare di aver informato l'acquirente dell'esistenza del gravame, mettendo in rilievo che quest'ultimo ben l'avrebbe potuto constatare consultando il certificato di proprietà.
Tuttavia, come si è avuto modo di anticipare e calando le coordinate ermeneutiche sopra delineate nel caso di specie, la limitazione al libero godimento del bene non diventa apparente solo perché il relativo titolo sia stato trascritto o perché la sua esistenza potrebbe essere conosciuta attraverso la consultazione di pubblici registri. Il richiamo di tale circostanza ad opera di parte convenuta non sopperisce al difetto di prova in ordine
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alla conoscenza effettiva da parte dell'attore dell'esistenza del fermo amministrativo.
Circostanza ancora confermata dal teste Testimone_1
La nella propria comparsa chiedeva la chiamata in causa dei Controparte_1 soggetti dai quali aveva acquistato il veicolo di cui è causa, in data 27.02.2017, ossia i sig.ri e deducendo che il fermo amministrativo, trascritto in data CP_2 CP_3
11.12.2014, sussisteva già quando i terzi chiamati erano ancora proprietari dell'autovettura e che questi ultimi avevano taciuto l'esistenza del gravame.
Per tali ragioni, la convenuta chiede, in caso di fondatezza delle domande attoree, di essere manlevata dai terzi chiamati in causa.
Ebbene, dalla produzione documentale di parte convenuta risulta che, senz'altro, al momento dell'acquisto del veicolo dai terzi chiamati, ed in particolare dal certificato di proprietà e dalla trascrizione dell'atto di vendita del 27.02.2017, rispettivamente, nella sezione “gravami ipoteche annotazioni” non risultava l'iscrizione del fermo amministrativo, oltre che di alcun gravame, e nella sezione T risultava che “il venditore dichiara inoltre che il mezzo ceduto non ha gravami e di non aver ricevuto notifiche relative alla loro iscrizione, in particolare relativamente al fermo amministrativo ex art.
86 DPR 602/73 testo vigente” (all. 2 alla comparsa di costituzione).
Inoltre, risulta dimostrato che la circostanza dell'esistenza del fermo amministrativo non emergeva neanche al momento della prima vendita tra la convenuta e i terzi chiamati, secondo le dichiarazioni del teste Tes_1
Dalla produzione documentale di parte convenuta emerge, però, che la stessa veniva a conoscenza del fermo amministrativo in data 01.06.2017, ossia al momento della trascrizione al PRA della vendita conclusa con l'attore. Ciò in quanto dal certificato di proprietà nella sezione “gravami ipoteche annotazioni” risultava che il veicolo fosse sottoposto a fermo amministrativo in data 11.12.2014 per € 6.032,52 (all. 3 alla comparsa).
Dunque, anche se la convenuta non era stata informata dai terzi chiamati in casa dell'esistenza del fermo amministrativo al momento della vendita nel febbraio 2017, la medesima ne era senz'altro venuta a conoscenza al momento della seconda vendita conclusa con parte attrice, ove consultava il proprio certificato di proprietà, al fine della trascrizione del 01.06.2017.
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In ogni caso, è proprio la convenuta che non nega di essere stata conoscenza del gravame al momento della vendita conclusa con affermando in comparsa che lo stesso Pt_1 risultava dal certificato di proprietà ed invocando la diligenza dell'attore.
Dunque, la domanda attorea di risoluzione del contratto deve essere senz'altro accolta.
Quanto alla richiesta di manleva, volendo ritenere che la convenuta fosse venuta a conoscenza del gravame, non al momento della vendita conclusa con i terzi chiamati nel febbraio 2017, bensì nel giugno 2017, e che la stessa non ne avesse dato notizia ai terzi chiamati in causa, comunque alcun fondamento riveste l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. invocata da questi ultimi.
Ed infatti, alla garanzia di cui all'art. 1489 c.c., operante nel caso in esame, non trova applicazione il termine di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c., il quale si riferisce solo alla garanzia per vizi e mancanza di qualità e non anche a quella per oneri e diritti di godimento di terzi, per il quale trova applicazione il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non maturato nell'ipotesi in esame.
Gli effetti della risoluzione.
Quanto agli effetti della risoluzione l'art. 1493 c.c. stabilisce che, da un lato, il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita e, dall'altro lato, il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
L'obbligazione del venditore di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo è priva di carattere risarcitorio ed a carattere meramente restitutorio e consegue al venir meno del titolo in base al quale il venditore stesso aveva conseguito tali somme.
La giurisprudenza configura l'obbligazione di restituzione del prezzo ovvero di una parte di esso, come un debito di valuta e non di valore: sicché non può procedersi alla rivalutazione automatica della somma dovuta, salvo che il creditore non dimostri di aver risentito, per l'indisponibilità della somma anticipata, eventuali ulteriori danni, e perciò anche quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne richieda il risarcimento (Cass. Civ. n. 1325/1992; Cass. Civ. n. 12942/1992; Cass. Civ. n. 725/1995;
Cass. Civ. n. 14213/1999).
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Il venditore è tenuto, tuttavia, a corrispondere gli interessi sulla somma versatagli a titolo di prezzo, a fare data dalla consegna della somma (Cass. Civ. n. 447/1991; Cass. Civ. n.
11511/1992).
Sul compratore grava l'obbligo di restituire la cosa, salvo che questa sia perita in conseguenza dei vizi dai quali era affetta, tanto nel corso del giudizio di risoluzione, quanto prima del suo inizio.
Dalla produzione documentale emerge che il prezzo versato dall'attore alla convenuta per l'acquisto dell'autoveicolo è pari ad € 8.750,00.
Tuttavia, nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore (Cass. Civ. n. 28838/2024).
Considerato che parte attrice acquistava il veicolo nel giugno 2017 e che lo utilizzava, traendone vantaggio, sino al novembre 2020, momento in cui scopriva l'esistenza del fermo amministrativo, è evidente che lo stesso abbia subito una fisiologica perdita di valore, ragion per cui si ritiene che il compratore abbia diritto alla restituzione della metà del corrispettivo pagato, per l'importo pari ad € 4.375,00.
Quanto alle spese sostenute relative al pagamento della tassa di proprietà le stesse non possono essere rimborsate, non avendo parte attrice fornito documentazione idonea che ne attesti il pagamento, considerato che la ricevuta prodotta non riporta alcuna indicazione che consenta di ricondurre il pagamento al veicolo di cui è causa.
In ogni caso, però, essendo emerse in sede di istruttoria condotte colpose sia della convenuta, la quale aveva conoscenza del gravame al momento della vendita conclusa con l'attore, che dei terzi chiamati, i quali non informavano la convenuta dell'esistenza del fermo amministrativo al momento della prima vendita, si ritiene che quanto alla domanda di manleva la stessa deve essere accolta rispetto alla condanna alla restituzione del prezzo nella misura del 50%.
Le spese di lite.
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Quanto alle spese di lite, bisogna differenziare il rapporto processuale intercorrente tra l'attore e la convenuta e tra quest'ultima e i terzi chiamati.
Quanto al primo rapporto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del decisum
(scaglione fino a € 5.200,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Quanto al secondo rapporto, visto l'accertamento di condotte colpose in capo sia a parte convenuta sia ai terzi chiamati, si ritengono sussistenti le gravi ragioni, ex art. 92, comma
2, c.p.c., atte a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 in data 27.05.2017; Controparte_1
b) Condanna la convenuta alla restituzione nei confronti dell'attore della somma pari ad €
4.375,00, a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo;
c) Ordina all'attore la restituzione del veicolo oggetto di giudizio alla convenuta con ordine al PRA competente di provvedere alla trascrizione del passaggio di proprietà, con spese a carico della Controparte_1
d) Rigetta per il resto le domande attoree;
e) Accoglie la domanda di manleva di parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati e per l'effetto condanna questi ultimi, al pagamento, in solido, delle somme dovute dalla convenuta in base al capo b) nella misura del 50%;
f) Condanna parte convenuta al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per compensi e in € 264,00 per spese, il tutto oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
g) Compensa integralmente le spese di lite tra parte convenuta e terzi chiamati in causa.
Così deciso in Grosseto il 19.12.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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