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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 3959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3959 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, il giorno 22 settembre 2025 ha pronunciato quale giudice del rinvio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2993 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
con sede legale in Napoli, Calata Porta di Massa, Interno Parte_1
Porto, p.i. in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, Via R. Bracco n. 45, presso lo Studio Parte_2
dell'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. ), con Studio in Napoli, via Roberto Bracco CodiceFiscale_1
n. 45, che la rap-presenta e difende giusta procura che viene depositata nel fascicolo telematico e che deve considerarsi apposta in calce alla copia notificata del ricorso. Il procuratore costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, ult. co., c.p.c., dichiara che tutte le notifiche e le comunicazioni di Cancelleria dovranno essere eseguite al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante in riassunzione
E
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, costituito anche per la elettivamente dom.to presso la sede in Controparte_2 CP_3 2
via De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso
( ), pec t, giusta procura generale C.F._2 Email_2
alle liti per notar del 22.03.2024 Per_1
Appellato in riassunzione
OGGETTO: RIASSUNZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE N. RACC. GEN. 22925/2024
PUBBLICATA IN DATA 19 AGOSTO 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc la propose opposizione al Parte_1
CP_ verbale ispettivo rg.n. 21971/2009 depositato in data 7/5/2009, con il quale, erano state contestate le seguenti condotte: - omissione contributiva relativa agli importi erogati ai dipendenti
, e a titolo di trasferta per periodi in cui Parte_3 Parte_4 Parte_5
risultavano essere assenti dal lavoro o comunque in assenza di valida giustificazione;
- tardiva regolarizzazione dell'assunzione di alcuni dipendenti;
-omesso versamento dei contributi per le ore di lavoro straordinario regolarmente retribuite. Nel ricorso giudiziario la Società, dopo aver sollevato eccezioni preliminari attinenti alla regolarità del procedimento amministrativo, contestò la fondatezza della pretesa eccependo l'assenza di prove atte a sorreggere l'impianto accusatorio CP_ dell'
CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituì con memoria mediante la quale contestò le domande azionate dalla parte istante richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso dell'ispezione.
CP_
Nelle more del procedimento, l' iscrisse il credito a ruolo sicché fu notificata in data
30.04.2010 alla Società appellante la cartella esattoriale n. 071071201000083181178000, per l'importo di € 36.860,97.
La propose ricorso in opposizione a cartella esattoriale Parte_1
con contestuale istanza per la sospensiva, depositato in cancelleria 1/6/2010 e notificato il successivo 13/7/2010, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale in parola. Nei motivi di opposizione, dopo aver sollecitato la riunione dei due procedimenti connessi, in via assolutamente preliminare, la Società eccepì la nullità della cartella esattoriale, per violazione dell'art. 24, n. 3 del
D.Lgs. n. 46/99. 3
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, fu disposta la riunione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale Rg.n. 24820/2010 al precedente giudizio Rg.n.
21971/2009. I giudizi riuniti furono istruiti mediante l'escussione dei testi indicati dalla Società e CP_ l'audizione anche dell'Ispettore verbalizzante indotto dall'
All'esito della trattazione il Tribunale adìto così provvide: <<il tribunale di napoli – sezione < i>
Lavoro e previdenza – in persona della Dott.ssa Martina Brizzi, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: - accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento ispettivo n. 512/2008 opposto, limitatamente agli importi di cui al punto b); - annulla la cartella esattoriale opposta;
- rigetta per il resto l'opposizione; - compensa le spese di lite>>.
Avverso la predetta sentenza l'odierna istante propose ricorso dinanzi la Corte d'Appello di
Napoli, Nrg. 5640/2013, per ottenerne la riforma parziale della sentenza, impugnandola nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto la correttezza del capo a) del verbale ispettivo affermando dovuti i contributi sulle somme erogate a titolo di “indennità di trasferta”.
Il motivo di appello si fondò sull'osservazione secondo cui l'indennità di trasferta, nella misura di € 46,48 (pari a lire 90.000), risultante dalle buste paga esibite in giudizio, quand'anche erogata in maniera forfettaria, non è soggetta né a tassazione e né a contribuzione così come stabilito dall'art. 48, D.Lgs. 02/09/1997, n. 314. L'appellante dedusse inoltre che le risultanze istruttorie, e in particolare le dichiarazioni testimoniali acquisite, avevano confermato che i lavoratori , e per effetto delle mansioni loro Parte_3 Parte_4 Parte_5
affidate erano chiamati a svolgere quotidianamente trasferte.
CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' resistette al gravame.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 6019/2017 del 21.12.2017, accolse il ricorso, riformò la sentenza di primo grado nel punto in cui aveva confermato la lettera a) del verbale ispettivo impugnato ritenendo che la , gerente l'attività di agente marittimo, aveva Pt_6
dimostrato come i dipendenti indicati, addetti allo sviluppo, avessero necessità di recarsi di frequente fuori dagli uffici alla ricerca di clienti. La Corte di Appello, inoltre, evidenziò che l'art. 12 della l. 153/69, era stato modificato con il D.Lgsl.
2.9.1997 n. 314, applicabile ratione temporis alla fattispecie e che a seguito di questa modifica non indicava più nella formulazione tassativa tra gli elementi della retribuzione esclusi dalla base imponibile l'indennità di trasferta. Inoltre, ai fini della 4
individuazione della nozione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, richiamò
l'art. 48 T.U. Imposte sui Redditi a sua volta sostituito dall'art. 3 del medesimo decreto 314/1997, rubricato “determinazione del reddito di lavoro dipendente” il quale, al comma 6, prevede che “le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità… concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Ciò posto, la Corte ritenne che la Società, attraverso la prova testimoniale, avesse fornito la prova dei presupposti per escludere le indennità dal reddito assoggettato a contribuzione e pertanto annullò il verbale ispettivo anche con riferimento a tale contestazione.
CP_ Avverso tale sentenza l' propose ricorso per cassazione fondato su unico motivo, deducendo violazione falsa applicazione dell'art. 12 l. 153/1969 come via via modificato dagli interventi legislativi successivi.
La Società propose controricorso e la Suprema Corte, con l'ordinanza in epigrafe indicata, cassò la sentenza in base al principio di seguito esposto, rimettendo alla Corte di Appello di Napoli cui ha prescritto di procedere “ai necessari accertamenti sull'entità dei rimborsi erogati a titolo di trasferta e sull'estensione delle trasferte entro o al di fuori del territorio comunale. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione”.
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 la ha riassunto il giudizio Parte_1
chiedendo alla Corte Affinché la Corte d'Appello di Napoli nel giudizio di riassunzione di rinvio dalla Cassazione voglia accogliere le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza n°
29927/2012 resa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Martina Brizzi, nel giudizio inter partes Nrg. 21971/2009 (a cui è riunito il giu-dizio Rg.n. 24820/2010), depositata in data 27 novembre 2012, non notificata, voglia annullare il verbale ispettivo n. 512 isp, relativamente al capo a) per i motivi esposti in narrativa e di ogni altro atto ad esso conseguente”.
Ricostituito il contraddittorio, l' per conto di si è costituito al fine di CP_4 CP_2
contestare il gravame di cui ha invocato il rigetto.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c con sostituzione dell'udienza del giorno 22.09.2022.
Quindi, acquisite le note di trattazione, espletata la camera di consiglio, la Corte ha pronunciato nei termini di seguito espressi. 5
******
La Corte evidenzia che l'oggetto del presente esame -in ragione dell'effetto devolutivo del gravame - riguarda l'assoggettamento a contribuzione degli importi erogati a titolo di “indennità di trasferta” ai lavoratori , e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
La Società ricorrente in riassunzione ha infatti dedotto l'illegittimità della decisione del
Tribunale di Napoli laddove ha ritenuto di affermare la validità del verbale ispettivo anche nella parte destinata a sanzionare l'omissione contributiva relativa agli importi erogati a titolo di indennità di trasferta ai dipendenti sopra menzionati.
L' si è opposto alla contestazione, richiamando il verbale di accertamento n. 512 Isp. CP_1
del 31.08.2008 ed evidenziando che nei cedolini paga dei dipendenti menzionati erano inseriti importi a titolo di “indennità di trasferta” che tuttavia non trovavano alcuna giustificazione, considerata anche la corresponsione di tale voce in concomitanza di periodi in cui i dipendenti risultavano assenti per ferie.
In considerazione di tali rilievi, l' ha chiesto respingersi l'appello originariamente CP_1
proposto dalla Società in epigrafe evidenziando che la stessa, pur avendo l'onere di allegare e provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esenzione contributiva, aveva offerto generiche allegazioni non colmate, né colmabili, attraverso l'istruttoria.
Dal canto suo, l'odierna istante deduce invece di avere assolto -anche grazie alle prove raccolte nel primo grado di giudizio, agli oneri sulla stessa gravanti.
Prima di procedere all'esame del merito, appare opportuno richiamare la statuizione del giudice di legittimità a seguito della quale è stato instaurato il presente giudizio.
CP_
La Suprema Corte ha rilevato: “ Con il ricorso l' denuncia la violazione e/o falsa applicazione , in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. dell'art. 12 della legge n. 153 del
1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del D.L. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificato dall'art. 1 comma 4 D.L. n. 44 del 1985 conv.con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall'art. 2 comma 15 della legge n. 335 del
1995 ed infine sostituito dall'art. 6 comma 1 della legge n. 314 del 1997 e dell'art.51 comma 5 del
D.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003 e dell'art. 2697 c.c. 6
4.1. Sostiene l' ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato che i rimborsi CP_1
per trasferte di lavoro sono esenti da contribuzione non senza limiti, bensì sono assoggettati a contribuzione per l'importo eccedente lire 90.000 giornaliere, limite ridotto ad un terzo in ipotesi di rimborso delle spese di vitto e di alloggio. In caso di trasferte all'estero è assoggettata a contribuzione la somma eccedente lire 150.000 al giorno anch'essa ridotta nel caso di corresponsione di vitto e/o alloggio. Altri limiti sono poi previsti nel caso di rimborsi analitici di trasferte e missioni fuori dal territorio comunale e all'estero. Ritiene allora che essendovi la prova dell'erogazione delle somme in occasione di trasferte, sia per indennità che per rimborso spese, era onere del datore di lavoro dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'esonero dalla contribuzione e la Corte avrebbe dovuto procedere all'accertamento di detti limiti.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 che ha modificato gli articoli 1 e 2 del DL n. 692 del 1945 : “ per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917”. Nella determinazione del reddito da lavoro dipendente l'articolo 51 comma 5 DPR 917/86 dispone che “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità per rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
4.4 Secondo l'orientamento di questa Corte si ha violazione di legge, tra l'altro, quando il giudice attribuisce alla norma un contenuto che essa non possiede avuto riguardo alla fattispecie da essa delineata parentesi confronta Cass numero 640 del 2019 chiudi parentesi punto 7
4.5 Orbene, la Corte d'appello ha omesso qualsiasi controllo sull'entità dei rimborsi e sulla loro estensione entro o oltre il territorio comunale, ed ha attribuito all'articolo 51 comma 5 del DPR numero 917 del 1986 un contenuto diverso, e più ampio, rispetto a quello espresso dalla norma. In particolare ha inteso la norma come escludente la imponibilità a fini contributivi delle somme erogate a titolo di trasferta a prescindere da qualsiasi soglia del rimborso erogato e a prescindere dall'estensione della trasferta entro oltre il territorio comunale o all'estero.
In conclusione la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che provvederà ai necessari accertamenti sulle entità dei rimborsi erogati a titolo di trasferta e sull'estensione delle trasferte entro o al di fuori del territorio comunale…”.
A seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva accolto il gravame della Società in epigrafe, la Suprema Corte ha rammentato come l'art. 12 della legge n.
153 del 1969 che ha modificato gli articoli 1 e 2 del DL n. 692 del 1945 non ha sancito l'esclusione della imponibilità a fini contributivi delle somme erogate a titolo di trasferta a prescindere da qualsiasi soglia del rimborso erogato e a prescindere dall'estensione della trasferta entro oltre il territorio comunale o all'estero.
Da ciò si evince che questa Corte, in sede di rinvio, deve accertare se sia stato allegata e comprovata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione invocata dall'odierna ricorrente in riassunzione.
Occorre premettere che in tema di assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta grava sull'ente previdenziale la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro. Per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (Cass.civ., 11.01.2011 n. 461). Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato. Chi rivendichi l'eccezione in senso riduttivo dell'obbligo ha l'onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l'esonero
(cfr. Cass.civ., 10.07.2018 n. 18160).
Pertanto, è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che ha l'onere di dimostrare il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 vale a dire la causa 8
dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione e l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei CP_ rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno mentre l' deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro (cfr.
Cass.Civ. 18.06.2018 n. 16033).
Nel caso in esame, essendo pacifica la corresponsione ai dipendenti , Parte_3 Pt_4
ed degli importi indicati nei cedolini paga a titolo di indennità di trasferta
[...] Parte_7
senza riferimento ad alcuna voce del CCNL applicato (circostanza mai contestata dalla società datrice di lavoro)- era onere della parte istante allegare sin dal primo grado di giudizio: le trasferte effettuate da ciascun dipendente;
le modalità di pagamento dell'indennità; i rimborsi chilometrici e l'eventuale rifusione delle spese di vitto.
Ebbene, la società ha argomentato in tema di mansioni dei Parte_1
dipendenti ma ha omesso di dedurre alcunché in merito alla voce del CCNL applicata;
alla qualificazione di trasfertisti dei dipendenti;
al numero esatto di trasferte ed alle modalità di calcolo sia delle spese vice che dell'indennità, limitandosi a dichiarare che si trattava di importi erogati in misura fissa e forfettaria, e quindi esenti in ragione del loro importo.
CP_ Le allegazioni difensive risultano scarne e finiscono per corroborare l'assunto dell' che deduce che dietro la corresponsione di tali importi fissi e predeterminati, versati anche per periodi di fruizione delle ferie, si celava la erogazione di voci retributive volte a costituire lo “status” economico del dipendente e quindi imprescindibilmente assoggettate alla contribuzione.
D'altra parte, le dichiarazioni rese in sede di ispezione dai dipendenti non permettono di acquisire elementi idonei a sostenere la tesi dell'appellante, né a tanto contribuiscono le deposizioni testimoniali richiamate in ricorso attesa la genericità delle stesse in punto di fatto.
Né possono essere allegati o comprovati fatti ulteriori in questa sede.
Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c.. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente
"chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr. Cass.
22.09.2022 n. 27736; 18.10.2018 n. 26108; 5.06.2014 n. 12633). La configurazione del giudizio di 9
rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove- non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello ma solo limitatamente ai fatti già allegati dalle parti.
Nel caso in esame, il tenore delle allegazioni richiamate dalla Società nello stesso ricorso in riassunzione;
la corresponsione degli importi in modo forfetario;
il pagamento anche nei periodi di ferie;
la mancata indicazione specifica dei giorni di fruizione e dell'eventuale rimborso di spese di vitto, alloggio e carburante non consentono di delineare un quadro che possa indurre ad ulteriori approfondimenti istruttori.
Non solo. Le modalità di corresponsione degli importi (forfettizzati e versati anche per periodi di mancata prestazione del lavoro) costituiscono elementi presuntivi tali da indurre ad escludere l'applicabilità dell'esenzione invocata dal ricorrente.
Ne segue l'infondatezza delle censure ed il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese del giudizio, considerato l'andamento generale del processo, la natura controversa della questione attinente al riparto degli oneri di allegazione e prova nella materia in esame, si reputano sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione per metà delle spese dei tre gradi (appello; cassazione e giudizio di rinvio). Il residuo importo grava sull'odierna istante ed è liquidato (al netto della compensazione;
in ragione del valore delle somme richieste ed in considerazione di sole tre fasi processuali) come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-bis del citato
D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
22925/2024 del 19.08.2024 sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 29927/2012 riformata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6019/2017 del 21.12.2017, così provvede:1) rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) compensa per metà le spese dei tre gradi di giudizio e condanna l'appellante in riassunzione al pagamento del rimanente 10
importo pari ad euro 1154,00 per il giudizio di appello;
euro 1378,00 per il giudizio di cassazione ed euro 1234,00 per il giudizio di rinvio, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali come da Tariffa Forense;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, il giorno 22 settembre 2025 ha pronunciato quale giudice del rinvio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2993 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
con sede legale in Napoli, Calata Porta di Massa, Interno Parte_1
Porto, p.i. in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, Via R. Bracco n. 45, presso lo Studio Parte_2
dell'Avv. Maurizio Rumolo (C.F. ), con Studio in Napoli, via Roberto Bracco CodiceFiscale_1
n. 45, che la rap-presenta e difende giusta procura che viene depositata nel fascicolo telematico e che deve considerarsi apposta in calce alla copia notificata del ricorso. Il procuratore costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, ult. co., c.p.c., dichiara che tutte le notifiche e le comunicazioni di Cancelleria dovranno essere eseguite al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
Appellante in riassunzione
E
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, costituito anche per la elettivamente dom.to presso la sede in Controparte_2 CP_3 2
via De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Erminio Capasso
( ), pec t, giusta procura generale C.F._2 Email_2
alle liti per notar del 22.03.2024 Per_1
Appellato in riassunzione
OGGETTO: RIASSUNZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DELLA SUPREMA CORTE N. RACC. GEN. 22925/2024
PUBBLICATA IN DATA 19 AGOSTO 2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 cpc la propose opposizione al Parte_1
CP_ verbale ispettivo rg.n. 21971/2009 depositato in data 7/5/2009, con il quale, erano state contestate le seguenti condotte: - omissione contributiva relativa agli importi erogati ai dipendenti
, e a titolo di trasferta per periodi in cui Parte_3 Parte_4 Parte_5
risultavano essere assenti dal lavoro o comunque in assenza di valida giustificazione;
- tardiva regolarizzazione dell'assunzione di alcuni dipendenti;
-omesso versamento dei contributi per le ore di lavoro straordinario regolarmente retribuite. Nel ricorso giudiziario la Società, dopo aver sollevato eccezioni preliminari attinenti alla regolarità del procedimento amministrativo, contestò la fondatezza della pretesa eccependo l'assenza di prove atte a sorreggere l'impianto accusatorio CP_ dell'
CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituì con memoria mediante la quale contestò le domande azionate dalla parte istante richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese dai dipendenti nel corso dell'ispezione.
CP_
Nelle more del procedimento, l' iscrisse il credito a ruolo sicché fu notificata in data
30.04.2010 alla Società appellante la cartella esattoriale n. 071071201000083181178000, per l'importo di € 36.860,97.
La propose ricorso in opposizione a cartella esattoriale Parte_1
con contestuale istanza per la sospensiva, depositato in cancelleria 1/6/2010 e notificato il successivo 13/7/2010, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale in parola. Nei motivi di opposizione, dopo aver sollecitato la riunione dei due procedimenti connessi, in via assolutamente preliminare, la Società eccepì la nullità della cartella esattoriale, per violazione dell'art. 24, n. 3 del
D.Lgs. n. 46/99. 3
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, fu disposta la riunione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale Rg.n. 24820/2010 al precedente giudizio Rg.n.
21971/2009. I giudizi riuniti furono istruiti mediante l'escussione dei testi indicati dalla Società e CP_ l'audizione anche dell'Ispettore verbalizzante indotto dall'
All'esito della trattazione il Tribunale adìto così provvide: <<il tribunale di napoli – sezione < i>
Lavoro e previdenza – in persona della Dott.ssa Martina Brizzi, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: - accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento ispettivo n. 512/2008 opposto, limitatamente agli importi di cui al punto b); - annulla la cartella esattoriale opposta;
- rigetta per il resto l'opposizione; - compensa le spese di lite>>.
Avverso la predetta sentenza l'odierna istante propose ricorso dinanzi la Corte d'Appello di
Napoli, Nrg. 5640/2013, per ottenerne la riforma parziale della sentenza, impugnandola nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto la correttezza del capo a) del verbale ispettivo affermando dovuti i contributi sulle somme erogate a titolo di “indennità di trasferta”.
Il motivo di appello si fondò sull'osservazione secondo cui l'indennità di trasferta, nella misura di € 46,48 (pari a lire 90.000), risultante dalle buste paga esibite in giudizio, quand'anche erogata in maniera forfettaria, non è soggetta né a tassazione e né a contribuzione così come stabilito dall'art. 48, D.Lgs. 02/09/1997, n. 314. L'appellante dedusse inoltre che le risultanze istruttorie, e in particolare le dichiarazioni testimoniali acquisite, avevano confermato che i lavoratori , e per effetto delle mansioni loro Parte_3 Parte_4 Parte_5
affidate erano chiamati a svolgere quotidianamente trasferte.
CP_ Ricostituito il contraddittorio, l' resistette al gravame.
La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza 6019/2017 del 21.12.2017, accolse il ricorso, riformò la sentenza di primo grado nel punto in cui aveva confermato la lettera a) del verbale ispettivo impugnato ritenendo che la , gerente l'attività di agente marittimo, aveva Pt_6
dimostrato come i dipendenti indicati, addetti allo sviluppo, avessero necessità di recarsi di frequente fuori dagli uffici alla ricerca di clienti. La Corte di Appello, inoltre, evidenziò che l'art. 12 della l. 153/69, era stato modificato con il D.Lgsl.
2.9.1997 n. 314, applicabile ratione temporis alla fattispecie e che a seguito di questa modifica non indicava più nella formulazione tassativa tra gli elementi della retribuzione esclusi dalla base imponibile l'indennità di trasferta. Inoltre, ai fini della 4
individuazione della nozione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, richiamò
l'art. 48 T.U. Imposte sui Redditi a sua volta sostituito dall'art. 3 del medesimo decreto 314/1997, rubricato “determinazione del reddito di lavoro dipendente” il quale, al comma 6, prevede che “le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità… concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Ciò posto, la Corte ritenne che la Società, attraverso la prova testimoniale, avesse fornito la prova dei presupposti per escludere le indennità dal reddito assoggettato a contribuzione e pertanto annullò il verbale ispettivo anche con riferimento a tale contestazione.
CP_ Avverso tale sentenza l' propose ricorso per cassazione fondato su unico motivo, deducendo violazione falsa applicazione dell'art. 12 l. 153/1969 come via via modificato dagli interventi legislativi successivi.
La Società propose controricorso e la Suprema Corte, con l'ordinanza in epigrafe indicata, cassò la sentenza in base al principio di seguito esposto, rimettendo alla Corte di Appello di Napoli cui ha prescritto di procedere “ai necessari accertamenti sull'entità dei rimborsi erogati a titolo di trasferta e sull'estensione delle trasferte entro o al di fuori del territorio comunale. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione”.
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 la ha riassunto il giudizio Parte_1
chiedendo alla Corte Affinché la Corte d'Appello di Napoli nel giudizio di riassunzione di rinvio dalla Cassazione voglia accogliere le seguenti conclusioni: “in parziale riforma della sentenza n°
29927/2012 resa dal Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Martina Brizzi, nel giudizio inter partes Nrg. 21971/2009 (a cui è riunito il giu-dizio Rg.n. 24820/2010), depositata in data 27 novembre 2012, non notificata, voglia annullare il verbale ispettivo n. 512 isp, relativamente al capo a) per i motivi esposti in narrativa e di ogni altro atto ad esso conseguente”.
Ricostituito il contraddittorio, l' per conto di si è costituito al fine di CP_4 CP_2
contestare il gravame di cui ha invocato il rigetto.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c con sostituzione dell'udienza del giorno 22.09.2022.
Quindi, acquisite le note di trattazione, espletata la camera di consiglio, la Corte ha pronunciato nei termini di seguito espressi. 5
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La Corte evidenzia che l'oggetto del presente esame -in ragione dell'effetto devolutivo del gravame - riguarda l'assoggettamento a contribuzione degli importi erogati a titolo di “indennità di trasferta” ai lavoratori , e . Parte_3 Parte_4 Parte_5
La Società ricorrente in riassunzione ha infatti dedotto l'illegittimità della decisione del
Tribunale di Napoli laddove ha ritenuto di affermare la validità del verbale ispettivo anche nella parte destinata a sanzionare l'omissione contributiva relativa agli importi erogati a titolo di indennità di trasferta ai dipendenti sopra menzionati.
L' si è opposto alla contestazione, richiamando il verbale di accertamento n. 512 Isp. CP_1
del 31.08.2008 ed evidenziando che nei cedolini paga dei dipendenti menzionati erano inseriti importi a titolo di “indennità di trasferta” che tuttavia non trovavano alcuna giustificazione, considerata anche la corresponsione di tale voce in concomitanza di periodi in cui i dipendenti risultavano assenti per ferie.
In considerazione di tali rilievi, l' ha chiesto respingersi l'appello originariamente CP_1
proposto dalla Società in epigrafe evidenziando che la stessa, pur avendo l'onere di allegare e provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esenzione contributiva, aveva offerto generiche allegazioni non colmate, né colmabili, attraverso l'istruttoria.
Dal canto suo, l'odierna istante deduce invece di avere assolto -anche grazie alle prove raccolte nel primo grado di giudizio, agli oneri sulla stessa gravanti.
Prima di procedere all'esame del merito, appare opportuno richiamare la statuizione del giudice di legittimità a seguito della quale è stato instaurato il presente giudizio.
CP_
La Suprema Corte ha rilevato: “ Con il ricorso l' denuncia la violazione e/o falsa applicazione , in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. dell'art. 12 della legge n. 153 del
1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del D.L. 692 del 1945 recepito negli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1955 a sua volta modificato dall'art. 1 comma 4 D.L. n. 44 del 1985 conv.con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall'art. 2 comma 15 della legge n. 335 del
1995 ed infine sostituito dall'art. 6 comma 1 della legge n. 314 del 1997 e dell'art.51 comma 5 del
D.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003 e dell'art. 2697 c.c. 6
4.1. Sostiene l' ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato che i rimborsi CP_1
per trasferte di lavoro sono esenti da contribuzione non senza limiti, bensì sono assoggettati a contribuzione per l'importo eccedente lire 90.000 giornaliere, limite ridotto ad un terzo in ipotesi di rimborso delle spese di vitto e di alloggio. In caso di trasferte all'estero è assoggettata a contribuzione la somma eccedente lire 150.000 al giorno anch'essa ridotta nel caso di corresponsione di vitto e/o alloggio. Altri limiti sono poi previsti nel caso di rimborsi analitici di trasferte e missioni fuori dal territorio comunale e all'estero. Ritiene allora che essendovi la prova dell'erogazione delle somme in occasione di trasferte, sia per indennità che per rimborso spese, era onere del datore di lavoro dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'esonero dalla contribuzione e la Corte avrebbe dovuto procedere all'accertamento di detti limiti.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 che ha modificato gli articoli 1 e 2 del DL n. 692 del 1945 : “ per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917”. Nella determinazione del reddito da lavoro dipendente l'articolo 51 comma 5 DPR 917/86 dispone che “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità per rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
4.4 Secondo l'orientamento di questa Corte si ha violazione di legge, tra l'altro, quando il giudice attribuisce alla norma un contenuto che essa non possiede avuto riguardo alla fattispecie da essa delineata parentesi confronta Cass numero 640 del 2019 chiudi parentesi punto 7
4.5 Orbene, la Corte d'appello ha omesso qualsiasi controllo sull'entità dei rimborsi e sulla loro estensione entro o oltre il territorio comunale, ed ha attribuito all'articolo 51 comma 5 del DPR numero 917 del 1986 un contenuto diverso, e più ampio, rispetto a quello espresso dalla norma. In particolare ha inteso la norma come escludente la imponibilità a fini contributivi delle somme erogate a titolo di trasferta a prescindere da qualsiasi soglia del rimborso erogato e a prescindere dall'estensione della trasferta entro oltre il territorio comunale o all'estero.
In conclusione la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che provvederà ai necessari accertamenti sulle entità dei rimborsi erogati a titolo di trasferta e sull'estensione delle trasferte entro o al di fuori del territorio comunale…”.
A seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva accolto il gravame della Società in epigrafe, la Suprema Corte ha rammentato come l'art. 12 della legge n.
153 del 1969 che ha modificato gli articoli 1 e 2 del DL n. 692 del 1945 non ha sancito l'esclusione della imponibilità a fini contributivi delle somme erogate a titolo di trasferta a prescindere da qualsiasi soglia del rimborso erogato e a prescindere dall'estensione della trasferta entro oltre il territorio comunale o all'estero.
Da ciò si evince che questa Corte, in sede di rinvio, deve accertare se sia stato allegata e comprovata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esenzione invocata dall'odierna ricorrente in riassunzione.
Occorre premettere che in tema di assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta grava sull'ente previdenziale la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro. Per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (Cass.civ., 11.01.2011 n. 461). Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato. Chi rivendichi l'eccezione in senso riduttivo dell'obbligo ha l'onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l'esonero
(cfr. Cass.civ., 10.07.2018 n. 18160).
Pertanto, è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che ha l'onere di dimostrare il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 vale a dire la causa 8
dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione e l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei CP_ rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno mentre l' deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro (cfr.
Cass.Civ. 18.06.2018 n. 16033).
Nel caso in esame, essendo pacifica la corresponsione ai dipendenti , Parte_3 Pt_4
ed degli importi indicati nei cedolini paga a titolo di indennità di trasferta
[...] Parte_7
senza riferimento ad alcuna voce del CCNL applicato (circostanza mai contestata dalla società datrice di lavoro)- era onere della parte istante allegare sin dal primo grado di giudizio: le trasferte effettuate da ciascun dipendente;
le modalità di pagamento dell'indennità; i rimborsi chilometrici e l'eventuale rifusione delle spese di vitto.
Ebbene, la società ha argomentato in tema di mansioni dei Parte_1
dipendenti ma ha omesso di dedurre alcunché in merito alla voce del CCNL applicata;
alla qualificazione di trasfertisti dei dipendenti;
al numero esatto di trasferte ed alle modalità di calcolo sia delle spese vice che dell'indennità, limitandosi a dichiarare che si trattava di importi erogati in misura fissa e forfettaria, e quindi esenti in ragione del loro importo.
CP_ Le allegazioni difensive risultano scarne e finiscono per corroborare l'assunto dell' che deduce che dietro la corresponsione di tali importi fissi e predeterminati, versati anche per periodi di fruizione delle ferie, si celava la erogazione di voci retributive volte a costituire lo “status” economico del dipendente e quindi imprescindibilmente assoggettate alla contribuzione.
D'altra parte, le dichiarazioni rese in sede di ispezione dai dipendenti non permettono di acquisire elementi idonei a sostenere la tesi dell'appellante, né a tanto contribuiscono le deposizioni testimoniali richiamate in ricorso attesa la genericità delle stesse in punto di fatto.
Né possono essere allegati o comprovati fatti ulteriori in questa sede.
Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c.. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente
"chiusa", è preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr. Cass.
22.09.2022 n. 27736; 18.10.2018 n. 26108; 5.06.2014 n. 12633). La configurazione del giudizio di 9
rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa - in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove- non osta all'esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del lavoro anche in appello ma solo limitatamente ai fatti già allegati dalle parti.
Nel caso in esame, il tenore delle allegazioni richiamate dalla Società nello stesso ricorso in riassunzione;
la corresponsione degli importi in modo forfetario;
il pagamento anche nei periodi di ferie;
la mancata indicazione specifica dei giorni di fruizione e dell'eventuale rimborso di spese di vitto, alloggio e carburante non consentono di delineare un quadro che possa indurre ad ulteriori approfondimenti istruttori.
Non solo. Le modalità di corresponsione degli importi (forfettizzati e versati anche per periodi di mancata prestazione del lavoro) costituiscono elementi presuntivi tali da indurre ad escludere l'applicabilità dell'esenzione invocata dal ricorrente.
Ne segue l'infondatezza delle censure ed il rigetto dell'appello.
Quanto alle spese del giudizio, considerato l'andamento generale del processo, la natura controversa della questione attinente al riparto degli oneri di allegazione e prova nella materia in esame, si reputano sussistenti motivi adeguati per disporre la compensazione per metà delle spese dei tre gradi (appello; cassazione e giudizio di rinvio). Il residuo importo grava sull'odierna istante ed è liquidato (al netto della compensazione;
in ragione del valore delle somme richieste ed in considerazione di sole tre fasi processuali) come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-bis del citato
D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
22925/2024 del 19.08.2024 sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 29927/2012 riformata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6019/2017 del 21.12.2017, così provvede:1) rigetta l'appello, così confermando la sentenza impugnata;
2) compensa per metà le spese dei tre gradi di giudizio e condanna l'appellante in riassunzione al pagamento del rimanente 10
importo pari ad euro 1154,00 per il giudizio di appello;
euro 1378,00 per il giudizio di cassazione ed euro 1234,00 per il giudizio di rinvio, il tutto oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali come da Tariffa Forense;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano