CASS
Sentenza 18 settembre 2023
Sentenza 18 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2023, n. 38010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38010 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/s tite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38010 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 12/1/2023, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da CH PP per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere ed agli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento in cui era stato chiamato a rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati in danno della P.A. Dalle accuse elevate a suo carico il richiedente era stato assolto in grado di appello con sentenza divenuta irrevocabile in data 1/6/2019. La Corte territoriale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto di individuare in atti una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo, ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a carico del richiedente. 2. Il ricorrente, a mezzo del difensore, impugna il provvedimento di rigetto, lamentando quanto segue. Violazione di legge in relazione agli articoli 314 e 315 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d'appello di Reggio Calabria ha individuato estremi di dolo e colpa grave nella condotta del CH, tali da essere considerati concausa della detenzione sofferta;
carenza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. La Corte d'appello di Reggio Calabria non ha fatto buon governo dei principi di diritto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Ha ravvisato gli estremi del dolo e della colpa grave nella condotta del ricorrente, formulando considerazioni inadeguate in punto di diritto. Erra la Corte territoriale nel ritenere il compendio intercettativo, di cui sono riportati taluni passaggi nell'ordinanza, indicativo di un quadro cautelare tale da giustificare la misura della custodia in carcere a carico del ricorrente. In nessuna conversazione, infatti, è stato direttamente intercettato il ricorrente. Le intercettazioni riguardano altri imputati, i quali, nei dialoghi parlano del CH in senso opposto a quello di un suo coinvolgimento nell'ambito associativo. Il CH era imputato del solo delitto associativo, a differenza degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, che rispondevano anche di reati fine. Gli elementi indiziari, costituiti essenzialmente dalle intercettazioni, indicavano il ricorrente come soggetto che operava autonomamente e che intratteneva rapporti esclusivamente con ME, che lo avrebbe agevolato. Nessuna condotta ascrivibile al CH, funzionale all'emissione della misura, è desumibile dagli atti. La difesa ha sempre evidenziato l'assenza di frequentazioni con altri imputati ad eccezione del ME e l'antagonismo con coloro che sono stati chiamati a rispondere del reato associativo, emergente dalle conversazioni intercettate. Numerose pronunce della Suprema Corte hanno fissato ben precisi criteri a cui deve uniformarsi il giudice dell'equa riparazione nel valutare se il provvedimento restrittivo sia stato emesso in conseguenza di un comportamento doloso o colposo del richiedente. Nel caso di specie, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione sul presupposto di una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, ritenendo biasimevole il comportamento dell'istante sotto il profilo etico e riportando le conclusioni della sentenza di condanna di primo grado. La motivazione così espressa è risultata carente ed illogica sul piano della individuazione dei dati di fatto o delle condotte attribuite al CH. Al di là della trascrizione di passaggi di conversazioni intervenute tra gli altri imputati, non individua con certezza il presunto contegno doloso o colposo del soggetto, parametro necessario per segnare i precisi confini della condizione ostativa della riparazione. In tale ottica la conclusione di colpevolezza del CH appare una mera congettura, non corroborata da elementi a sostegno. Il giudice della riparazione, nel motivare l'ordinanza di rigetto, ha valorizzato solo gli elementi contenuti nella sentenza di primo grado, non confrontandosi con le argomentazioni della pronuncia assolutoria. Non si rinvengono in motivazione accenni riguardanti il tema proposto dalla difesa riguardante l'ipotesi della cosiddetta ingiustizia formale, di cui all'articolo 314, comma 2, cod. proc. pen.. Non può ravvisarsi nella condotta del CH alcun profilo di colpa grave, difettando ab inizio elementi indiziari idonei a giustificare la emissione del titolo cautelare. Nella ordinanza non si rinviene traccia di alcuna presenza di vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile. Nessuna intercettazione rivela che il CH avesse avuto un ruolo partecipativo nell'ipotizzata associazione. Il ricorrente è stato tratto in arresto per errate, frettolose ed abnormi valutazioni del giudice della cautela. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. il ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare detentiva per il reato associativo, venendo poi assolto dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile. La condotta contestata riguardava la partecipazione ad un'associazione dedita alla commissione di gravi reati in danno della pubblica amministrazione (corruzione, abuso d'ufficio e falsi) che coinvolgeva soggetti in servizio presso diversi uffici del Comune di Reggio Calabria, in particolare ufficio urbanistica, ufficio tecnico e patrimonio edilizio. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ravvisando in atti una condotta gravemente colposa dell'indagato. In proposito ha evidenziato: - CH, quale dipendente dell'ufficio urbanistica, si era occupato della pratica concernente il progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un immobile, direttamente interessandosi dell'esecuzione dei lavori e ricevendo due assegni per complessivi 2500 euro;
aveva consegnato ai denuncianti il permesso di costruire nel quale erano state individuate falsità evidenziate nella consulenza tecnica in atti;
- parallelamente all'attività di impiegato pubblico presso il Comune di Reggio Calabria, il CH risultava avere avviato una parallela attività occulta di imprenditore immobiliare, acquistando terreni sui quali venivano edificati complessi residenziali che ricevevano il parere favorevole dell'ufficio urbanistica facente capo al ME;
- a seguito dell'esame della documentazione sequestrata all'imputato, relativa a 29 pratiche edilizie, erano stati evidenziati dal consulente tecnico nominato dal P.M. numerosi profili di falsità materiale ed illegittimità varie;
- anche dopo il trasferimento dal settore urbanistico del Comune di Reggio Calabria, il ricorrente aveva continuato ad occuparsi delle procedure riguardanti il settore urbanistico, accedendo ai sistemi informatici di registrazione e scarico dei provvedimenti, avvalendosi dell'appoggio di ME (responsabile del settore edilizia privata) e di professionisti esterni al Comune, sotto la cui copertura svolgeva l'occulta attività professionale. 2. Il ricorrente contesta la valutazione della Corte territoriale, giudicando carente ed illogica la motivazione in ordine al presupposto della colpa grave o del dolo. 4 Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, n. 34559 de126/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). 3. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo degli insegnamenti richiamati. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, i giudici della riparazione non si sono limitati ad un mero richiamo del contenuto di conversazioni intercettate tra terze persone riguardanti il ricorrente. In motivazione sono state illustrate, in modo del tutto pertinente rispetto al tema che occupa, i comportamenti serbati dal richiedente che hanno ingenerato nell'autorità procedente la pur ragionevole, sebbene infondata, convinzione dell'inserimento del CH in un'associazione dedita alla commissione di gravi reati contro la Pubblica amministrazione. Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione tiene conto di ben individuati comportamenti, non smentiti dal giudice dell'assoluzione, dai quali era possibile inferire, sia pure all'apparenza, lo scopo di asservire la pubblica funzione ad interessi personali del ricorrente, in un contesto di agevolazione e facilitazione proveniente da altri soggetti coinvolti nella vicenda, operanti nell'ambito del Comune (ME, responsabile del settore edilizia) e 5 all'esterno (professionisti privati sotto la cui copertura il richiedente svolgeva attività professionale ed imprenditoriale). La Corte di merito non ha trascurato di considerare il contenuto della pronuncia assolutoria, ponendo in evidenza come gli stessi giudici che avevano provveduto ad assolvere il ricorrente avessero ammesso "che il comportamento di CH si sia prestato alle accuse mossegli per la sua capacità eccentrica di asservire la funzione pubblica agli interessi privati di cui è stato portatore". Il richiamo contenuto nel ricorso a profili di ingiustizia formale è inconferente. Non ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso in data 9 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/s tite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 38010 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 12/1/2023, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da CH PP per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in carcere ed agli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento in cui era stato chiamato a rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati in danno della P.A. Dalle accuse elevate a suo carico il richiedente era stato assolto in grado di appello con sentenza divenuta irrevocabile in data 1/6/2019. La Corte territoriale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto di individuare in atti una causa ostativa alla concessione dell'indennizzo, ravvisando comportamenti gravemente colposi in capo al ricorrente, suscettibili di avere contribuito all'adozione ed al mantenimento della misura a carico del richiedente. 2. Il ricorrente, a mezzo del difensore, impugna il provvedimento di rigetto, lamentando quanto segue. Violazione di legge in relazione agli articoli 314 e 315 cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d'appello di Reggio Calabria ha individuato estremi di dolo e colpa grave nella condotta del CH, tali da essere considerati concausa della detenzione sofferta;
carenza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. La Corte d'appello di Reggio Calabria non ha fatto buon governo dei principi di diritto più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Ha ravvisato gli estremi del dolo e della colpa grave nella condotta del ricorrente, formulando considerazioni inadeguate in punto di diritto. Erra la Corte territoriale nel ritenere il compendio intercettativo, di cui sono riportati taluni passaggi nell'ordinanza, indicativo di un quadro cautelare tale da giustificare la misura della custodia in carcere a carico del ricorrente. In nessuna conversazione, infatti, è stato direttamente intercettato il ricorrente. Le intercettazioni riguardano altri imputati, i quali, nei dialoghi parlano del CH in senso opposto a quello di un suo coinvolgimento nell'ambito associativo. Il CH era imputato del solo delitto associativo, a differenza degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, che rispondevano anche di reati fine. Gli elementi indiziari, costituiti essenzialmente dalle intercettazioni, indicavano il ricorrente come soggetto che operava autonomamente e che intratteneva rapporti esclusivamente con ME, che lo avrebbe agevolato. Nessuna condotta ascrivibile al CH, funzionale all'emissione della misura, è desumibile dagli atti. La difesa ha sempre evidenziato l'assenza di frequentazioni con altri imputati ad eccezione del ME e l'antagonismo con coloro che sono stati chiamati a rispondere del reato associativo, emergente dalle conversazioni intercettate. Numerose pronunce della Suprema Corte hanno fissato ben precisi criteri a cui deve uniformarsi il giudice dell'equa riparazione nel valutare se il provvedimento restrittivo sia stato emesso in conseguenza di un comportamento doloso o colposo del richiedente. Nel caso di specie, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione sul presupposto di una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, ritenendo biasimevole il comportamento dell'istante sotto il profilo etico e riportando le conclusioni della sentenza di condanna di primo grado. La motivazione così espressa è risultata carente ed illogica sul piano della individuazione dei dati di fatto o delle condotte attribuite al CH. Al di là della trascrizione di passaggi di conversazioni intervenute tra gli altri imputati, non individua con certezza il presunto contegno doloso o colposo del soggetto, parametro necessario per segnare i precisi confini della condizione ostativa della riparazione. In tale ottica la conclusione di colpevolezza del CH appare una mera congettura, non corroborata da elementi a sostegno. Il giudice della riparazione, nel motivare l'ordinanza di rigetto, ha valorizzato solo gli elementi contenuti nella sentenza di primo grado, non confrontandosi con le argomentazioni della pronuncia assolutoria. Non si rinvengono in motivazione accenni riguardanti il tema proposto dalla difesa riguardante l'ipotesi della cosiddetta ingiustizia formale, di cui all'articolo 314, comma 2, cod. proc. pen.. Non può ravvisarsi nella condotta del CH alcun profilo di colpa grave, difettando ab inizio elementi indiziari idonei a giustificare la emissione del titolo cautelare. Nella ordinanza non si rinviene traccia di alcuna presenza di vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile. Nessuna intercettazione rivela che il CH avesse avuto un ruolo partecipativo nell'ipotizzata associazione. Il ricorrente è stato tratto in arresto per errate, frettolose ed abnormi valutazioni del giudice della cautela. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. il ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare detentiva per il reato associativo, venendo poi assolto dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile. La condotta contestata riguardava la partecipazione ad un'associazione dedita alla commissione di gravi reati in danno della pubblica amministrazione (corruzione, abuso d'ufficio e falsi) che coinvolgeva soggetti in servizio presso diversi uffici del Comune di Reggio Calabria, in particolare ufficio urbanistica, ufficio tecnico e patrimonio edilizio. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ravvisando in atti una condotta gravemente colposa dell'indagato. In proposito ha evidenziato: - CH, quale dipendente dell'ufficio urbanistica, si era occupato della pratica concernente il progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un immobile, direttamente interessandosi dell'esecuzione dei lavori e ricevendo due assegni per complessivi 2500 euro;
aveva consegnato ai denuncianti il permesso di costruire nel quale erano state individuate falsità evidenziate nella consulenza tecnica in atti;
- parallelamente all'attività di impiegato pubblico presso il Comune di Reggio Calabria, il CH risultava avere avviato una parallela attività occulta di imprenditore immobiliare, acquistando terreni sui quali venivano edificati complessi residenziali che ricevevano il parere favorevole dell'ufficio urbanistica facente capo al ME;
- a seguito dell'esame della documentazione sequestrata all'imputato, relativa a 29 pratiche edilizie, erano stati evidenziati dal consulente tecnico nominato dal P.M. numerosi profili di falsità materiale ed illegittimità varie;
- anche dopo il trasferimento dal settore urbanistico del Comune di Reggio Calabria, il ricorrente aveva continuato ad occuparsi delle procedure riguardanti il settore urbanistico, accedendo ai sistemi informatici di registrazione e scarico dei provvedimenti, avvalendosi dell'appoggio di ME (responsabile del settore edilizia privata) e di professionisti esterni al Comune, sotto la cui copertura svolgeva l'occulta attività professionale. 2. Il ricorrente contesta la valutazione della Corte territoriale, giudicando carente ed illogica la motivazione in ordine al presupposto della colpa grave o del dolo. 4 Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, n. 34559 de126/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). 3. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell'alveo degli insegnamenti richiamati. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, i giudici della riparazione non si sono limitati ad un mero richiamo del contenuto di conversazioni intercettate tra terze persone riguardanti il ricorrente. In motivazione sono state illustrate, in modo del tutto pertinente rispetto al tema che occupa, i comportamenti serbati dal richiedente che hanno ingenerato nell'autorità procedente la pur ragionevole, sebbene infondata, convinzione dell'inserimento del CH in un'associazione dedita alla commissione di gravi reati contro la Pubblica amministrazione. Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della riparazione tiene conto di ben individuati comportamenti, non smentiti dal giudice dell'assoluzione, dai quali era possibile inferire, sia pure all'apparenza, lo scopo di asservire la pubblica funzione ad interessi personali del ricorrente, in un contesto di agevolazione e facilitazione proveniente da altri soggetti coinvolti nella vicenda, operanti nell'ambito del Comune (ME, responsabile del settore edilizia) e 5 all'esterno (professionisti privati sotto la cui copertura il richiedente svolgeva attività professionale ed imprenditoriale). La Corte di merito non ha trascurato di considerare il contenuto della pronuncia assolutoria, ponendo in evidenza come gli stessi giudici che avevano provveduto ad assolvere il ricorrente avessero ammesso "che il comportamento di CH si sia prestato alle accuse mossegli per la sua capacità eccentrica di asservire la funzione pubblica agli interessi privati di cui è stato portatore". Il richiamo contenuto nel ricorso a profili di ingiustizia formale è inconferente. Non ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso in data 9 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente