Sentenza 4 maggio 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 22/12/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Tammaro Maiello Presidente Giuseppina Mignemi Consigliere EL Martorana Consigliere e relatore Antonio Palazzo Consigliere OL AD Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 60136 del registro di segreteria;
per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo n. 57/2022, depositata il 4 maggio 2022 e notificata il 5 maggio 2022.promossi da:
1) DI OR IO AR, c.f. [...], nato a [...] il 18.6.1951, residente in [...], elettivamente domiciliato in Pescara, alla Via G. Misticoni n. 4, presso lo studio dell Avv.
LE GU, c.f.: [...], che lo rappresenta e difende; pec:avvalessandrodioguardi@cnfpec.it; fax:085/9432217;
-appellante principale contro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro - tempore;
- Procura Generale della Corte dei conti;
- appellate -
2) Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in persona del Procuratore regionale;
- appellante incidentalecontro DI OR IO AR, c.f. [...], nato a [...] il [...],
residente in [...], come sopra rappresentato e difeso dell Avv. LE GU, presso il cui studio ha eletto domicilio;
- appellatoIC s.r.l., società di recupero crediti, P.I. 01542860695, con sede legale a Guardiagrele (CH), via Tripio, 63 e sede operativa a FA (PE), via Bologna, 3, in persona del curatore fallimentare dr. Cristiano Maria CORVI di Ortona
(pec: cristianoma-ria.corvi@odcecchieti.it), non costituita;
VISTI gli atti di appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI luglio dott.ssa Paola Rinaldi, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. EL Martorana; Avv. LE GU per il sig. AR IO Di IO; il V.P.G., Dott.ssa Emanuela Rotolo, per la Procura Generale;
Ritenuto in
FATTO
1. n. 57/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato:
la società CA S.r.l. al pagamento della somma:
- di 75.269,83 (settantacinquemiladuecentosessantanove/83) a titolo di danno materiale ed 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di danno da disservizio in favore del Comune di Turrivalignani;
- di 290,45 (duecentonovanta/45) a titolo di danno materiale ed 6,00
(sei/00) a titolo di danno da disservizio in favore del Comune di ET;
- di 53.725,56 (cinquantatremilasettecentoventicinque/56) a titolo di danno materiale ed 1.075,00 (millesettantacinque/00) a titolo di danno da disservizio in favore del Comune di OL, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dal
;
- il sig. AR IO Di IO, in solido con la CA s.r.l.,
somma - di 30.989,71 (trentamilanovecentoottantanove/71) a titolo di danno materiale ed 620,00 (seicentoventi/00) a titolo di danno da disservizio in favore del Comune di Turrivalignani; - 3.808,03 (tremilaottocentootto/03) a titolo di danno materiale ed 75,00 (settantacinque/00) a titolo di danno da disservizio in favore del Comune di OL, oltre rivalutazione monetaria come da motivazione fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dal 2.
Guardia di Finanza, agli esiti delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara sulle presunte illiceità emerse di alcuni Comuni, tra gli altri, del territorio abruzzese.
portato alla luce la condotta illecita degli amministratori della richiamata società - incaricata della riscossione delle imposte comunali e delle sanzioni amministrative elevate per violazioni del Codice della Strada, nonché della gestione del contenzioso derivante dai procedimenti relativi a tali sanzioni, per conto dei Comuni di Turrivalignani, OL e ET - la quale, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2014, si era appropriata delle somme che aveva il compito di riscuotere, trattenendole indebitamente mediante diversi artifici, anziché riversarle secondo gli accordi.
La Procura penale, in data 22 settembre 2015, chiedeva il rinvio a giudizio degli amministratori della CA S.r.l. per il reato di peculato continuato in concorso
(artt. 110, 81, comma 2 e 314 c.p.).
La Procura erariale, ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, conveniva in giudizio la CA, in fallimento, nonché il sig. RA ET e il sig. AR IO Di IO, amministratori in carica nel periodo di riferimento, per sentirli condannare alla somma complessiva di 142.214,42, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danno colato nella percentuale del 10 per cento del primo.
deceduto anteriormente alla instaurazione del giudizio, la Sezione, con citazione nei confronti del defunto e rinviava la trattazione a nuova udienza, formulando richiesta di chiarimenti alla Procura in merito ai criteri di calcolo delle somme rispettivamente ascritte ai due amministratori, chiamati a rispondere, ciascuno in ragione della rispettiva permanenza in carica, in solido con la società.
La sentenza gravata, respinte le eccezioni preliminari, ha nel merito condiviso materiale, al pagamento delle somme, rispettivamente, di 75.269,83 in favore del Comune di Turrivalignani, di 53.725,56 in favore del Comune di OL, e di 290,45 in favore del Comune di ET.
In relazione alla posizione del Di IO, tuttavia, il primo giudice, discostandosi parzialmente dalla domanda attorea, ha operato una diversa quantificazione del danno materiale, secondo un criterio commisurato non già alla durata temporale della titolarità nella carica di amministratore, bensì al momento di effettiva produzione del danno nelle casse degli Enti coinvolti, tenendo conto, cioè, delle sole riscossioni effettuate quando il medesimo era in carica.
Anche con riferimento alla voce di danno da disservizio, il Collegio di prime cure, pur ritenendolo sussistente, ha adottato un diverso criterio di quantificazione, disponendo la liquidazione in via equitativa in misura pari al 2 per cento del danno materiale accertato.
3. Con atto di appello, ritualmente notificato in data 30 giugno 2022, il sig.
AR IO Di IO ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di nullità eclaratoria di prescrizione con riferimento alle condotte poste in essere dal medesimo anteriormente alla data del 5 ottobre 2013, computando a ritroso il termine ordinario di prescrizione quinquennale e
di occultamento doloso del danno; nel 1- Error in iudicando per violazione dell'art. 86 e 87 del Codice di Giustizia Contabile (D.lgs 26 agosto 2016, n. 174). -Nullità dell'atto di citazione per manifesta genericità e indeterminatezza delle contestazioni;
2- Error in iudicando per violazione dell'art. 1 comma 2 della legge 14.01.1994 n. 20-prescrizione del credito risarcitorio;
3- Error in iudicando per violazione degli artt. 1362 e 1372 c.c.-Omesso esame della documentazione probatoria allegata dal convenuto (doc. n. 8) e in particolare del contenuto della Convenzione sottoscritta il 10/01/2010 tra la CA s.r.l. ed il Comune di Turrivalignani-Erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
4- Erronea valutazione delle risultanze istruttorie per quanto attiene all'asserito danno cagionato al Comune di OL - Violazione dell'art. 1 della legge n. 20/1994;
5- Mancato esercizio del potere riduttivo dell'addebito.
4. Successivamente, con atto di appello incidentale autonomo, ritualmente notificato in data 15 luglio 2022 e depositato il successivo 1° agosto 2022, la Procura regionale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con riguardo, in particolare, alla liquidazione di entrambe le poste di danno.
Circa il danno da disservizio, ha chiesto la rideterminazione dello stesso nella misura del 10 per cento anziché del 2 per cento del danno finanziario accertato dal giudice di prime cure; con riguardo al danno patrimoniale diretto, ha riproposto la formulazione della originaria domanda risarcitoria secondo il criterio di ripartizione del danno tra i due amministratori in funzione del periodo di rispettiva permanenza nella carica.
5. Alla pubblica udienza del 2 luglio 2025, terminata la discussione e udite le giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
I riuniti appelli sono infondati e vanno respinti.
1.Preliminarmente, a norma 184, c. 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza.
2. Alla luce del sistema di progressione logica nella decisione delle questioni delineato da , c.2, c.g.c. il Collegio decide gradatamente le questioni preliminari proposte dalle parti e quindi il merito della causa.
2.1. Con il primo motivo di doglianza c.g.c., ovvero con conseguente impossibilità di individuare i criteri di calcolo utilizzati dalla invocando, a sostegno anza istruttoria da parte del Collegio al fine di quantificare Tale doglianza si palesa infondata e deve essere rigettata.
Invero, ai sensi risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c)
dello stesso articolo (in base al quale essa deve contenere fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto
).
documenti offerti in comunicazione.
ministero ha puntualmente quantificato il danno nella somma complessiva di 142.214,42, ascrivendolo in via solidale alla società e agli amministratori della in funzione della rispettiva permanenza in carica, quali amministratori della Società, (il ET fino al 29 giugno 2011 e il Di IO da tale data al 17 ottobre 2014), in rapporto ai mancati riversamenti accertati Il Requirente ha dunque ripartito il nocumento patrimoniale tra i convenuti carica di amministratore della società:
-
- 73.561,72;
-
Procura regionale, pur avendo già determinato la somma complessiva da imputarsi al medesimo e indicato i criteri utilizzati per la quantificazione del danno, ha confermato la quota ascritta ai responsabili, espressamente ripartendo la somma dovuta dal Di IO ai vari Enti danneggiati.
È dunque incontestabile la circostanza secondo la quale parte convenuta, sin dalla fase preprocessuale e nel giudizio di primo grado, è stata messa in sua determinazione, nonché i motivi della contestazione stessa, in assenza di alcuna lesione del diritto di difesa e nel pieno rispetto della natura personale della responsabilità amministrativa.
La citazione introduttiva del giudizio di prime cure non può dunque essere dichiarata nulla, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., SS.UU., n. 8077/2012, Sez. I, n. 13448/2011; Sez. II, n.
27670/2008; Sez. I, n. 17023/2003) e di quella contabile (tra le tante, Sez. II App., n. 148/2020; Sez. I App., n. 58/2018; Sez. II App., n. 498/2017; Sez. III vizi della editio actionis soltant petitum mediato e immediato) e le ragioni di fatto
(causa petendi), e in definitiva per dare contezza del thema decidendum.
compromettono la garanzia di un compiuto diritto di difesa.
Di tanto ha tenuto conto la Sezione abruzzese, che si è limitata a richiedere un comma 7, c.g.c., con il quale si prevede la fissazione di un termine per , laddove, come nel caso di specie, il convenuto sia già costituito.
nella sostanza, la quantificazione del danno, profilo estraneo alla validità , piuttosto, al merito della controversia (in termini, vd. Sez. III App. n. 12/2021).
Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, la motivazione della della citazione deve ritenersi esente da censure, avendo il giudice territoriale abruzzese puntualmente introduttivo del giudizio tutti gli elementi 2.2 Sempre in via preliminare, con il secondo motivo il Di IO lamenta del credito risarcitorio, contestando che nella fattispecie di causa sia configurabile un occultamento doloso del danno erariale per come affermato nella sentenza impugnata.
Adduce a sostegno, in punto di fatto, che, nel periodo in cui ricopriva la carica di amministratore della IC s.r.l., fu eseguita ampia rendicontazione in ordine alle somme recuperate; argomenta, in punto di diritto che, nel caso di somme soggette a rendicontazione, il relativo termine prescrizionale comincia a decorrere dalla prescrizione del relativo rendiconto (e delle relative fatture di pagamento dei compensi).
Individua in tale frangente temporale il momento a partire dal quale Amministrazione era nelle condizioni di poter conoscere se le somme da corrispondere, seppure in compensazione, fossero, o meno, congrue e giustificate. Anche tale doglianza non coglie nel segno e merita, per i motivi che di seguito si espongono, di essere rigettata.
2.2.1 In termini generali, va osservato che, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi del art. 1, c. 2, l. n. 20 del 1994 e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
La costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo ribadita da questa Sezione con la sent. n. 37/2025) ha interpretato il richiamato art. 1, c. 2, in correlazione alla regola generale posta dall art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sicché, ai fini della decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorre anche un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte della amministrazione danneggiata.
Il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce, quindi, il dies a quo della prescrizione.
Solo nel momento in cui si manifesta , infatti, il danno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile e, pertanto, solo da tale momento è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel farlo valere (Sez. II App., n. 132/2019; Sez. III App., n. 20/2020).
Secondo la regola generale, quindi, il fatto dannoso non si perfeziona con la condotta posta in essere in difformità da quanto previsto dalle norme, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico e si abilita il Requirente all esercizio dell actio damni.
La giurisprudenza contabile (Sez. II App., sent. n. 173 del 2024), non diversamente da quella di legittimità (S.U. Cass. n. 23763/2011), ritiene che di danno esteriorizzato, percepibile e conoscibile, possa sicuramente opinarsi con riferimento al momento della perdita delle somme.
Anche in sede nomofilattica, si è stabilito che di decorrenza della prescrizione possa parlarsi solo nel momento in cui la condotta contra ius abbia prodotto dannoso avente i caratteri della concretezza e , id est il pagamento concretante la deminutio patrimonii (SS.RR. n. 14/2011/QM).
In tal modo, la lesione patrimoniale si esteriorizza divenendo conoscibile dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza (Sez. III App., sent. n.
20/2020).
Ricorrendo una tale evenienza, il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, a mente dell art. 2935 c.c., è solo quello che deriva da cause giuridiche che siano di ostacolo del diritto di credito e, quindi, del diritto/dovere ad agire in giudizio.
Non incidono, pertanto, decorso della prescrizione gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
Tale principio occultamento doloso del danno che impedisce , la percepibilità e la conoscibilità di esso, secondo diligenza, e che richiede di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti e delle loro conseguenze.
In particolare, l art. 2941, c. 1, n. 8, c.c. e l art. 1, c. 2, della legge n. 20 del 1994, prevedono, debito, in modo espresso:
nel primo caso, la sospensione del decorso del termine prescrizionale finché il creditore non abbia scoperto il dolo;
nel secondo caso, un diverso incipit della decorrenza del termine prescrizionale, individuato nella data della scoperta del danno (Sez. II App.,
n. 328 del 2023).
Con specifico riguardo, quindi, al giudizio di responsabilità erariale, la regola generale è derogata nell In tali evenienze, integranti di norma - ma non necessariamente condotte penalmente rilevanti, il legislatore, in ragione del dolo, ha affermato la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, in luogo del principio della dello stesso (Sez.
III App., n. 21 del 2023 e n. 114 del 2020).
È stato anche ulteriormente precisato che tale occultamento non può coincidere, puramente e semplicemente, con la commissione (dolosa) del fatto dannoso, ma richiede una ulteriore condotta, indirizzata a impedire la conoscenza del fatto.
Occorre, in altri termini, un comportamento che, pur potendo comprendere la causazione stessa del fatto dannoso, debba tuttavia includere atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora in fieri, oppure a nascondere un danno ormai prodotto.
, quindi, è qualcosa di diverso e ulteriore rispetto di consumazione contabile, consistendo in un quid pluris, che si aggiunge al dolo, inteso come elemento strutturale (Sez. I App., n.
471 del 2023; Sez. II App., n. 354 del 2023).
Secondo la giurisprudenza più recente, peraltro, il doloso occultamento, nella materia della responsabilità contabile, va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione a una condotta occultatrice del debitore, ma, obiettivamente, in relazione dell amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio, ex art. 2935 c.c. (così, Sez. II App., n. 218/ 2024 e n. 241/ 2023; Sez. I App., n. 49/2023; n. 471/ 2023).
In tale prospettiva, poi, la giurisprudenza contabile, condividendo della Cassazione (Cass. n. 2030 del 2010), ha ammesso che doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del debitore, avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui lo stesso sia tenuto per legge (Sez. III App., sent. n. 21 del 2023; Sez. I App., n. 471/ 2023).
(Corte conti, Sez. II App. n. 175/2019; Cass. 2030/2010), dovendosi tale omissione ritenere dolosa e consapevole quando si correli ad atto dovuto per legge o per contratto (Cass. 11348/1998, Corte conti, Sez. I App. 81/2021 e 124/2004, Sez. III 104/2017, Sez. App. Sicilia 198/2012).
Si può occultare:
non solo realizzando una condotta ulteriore, rispetto alla fattispecie occultati i fatti dannosi, ma anche rimanendo semplicemente silenti, nel senso di realizzare non un comportamento meramente passivo ma di serbare maliziosamente il silenzio su talune circostanze, ove esistente un dovere giuridico di farle conoscere
(Sez. III App., n. 55/2017, n. 24/2022).
2.2.2 La sentenza gravata, correttamente qualificando gli elementi impeditivi del decorso del termine di prescrizione, indicati in atto di citazione, ha puntualmente dato conto degli artifici posti in essere dalla IC e, per essa, dai suoi amministratori, al fine di trattenere indebitamente sui conti della società le somme riscosse per conto degli enti convenzionati:
per il pratica ancora aperta consentiva di omettere la rendicontazione delle somme incassate, e il conseguente versamento delle stesse, a fronte della falsa attestazione della necessità di riscuotere ulteriori importi;
per il Comune di Turrivalignani, era stato compensazione tra le somme che avrebbero dovuto essere riversate al comune
società;
sul conto del Comune di ET non risultava il riversamento di un importo, pari a Non può revocarsi in dubbio che gli espedienti sopra descritti, finalizzati a evitare che gli enti municipali potessero avvedersi del mancato riversamento delle somme riscosse dalla IC, abbiano rappresentato un vero e proprio ostacolo giuridico alla conoscenza del danno e al libero esercizio del relativo diritto risarcitorio.
compensazione o, al contrario, la presenza di ulteriori importi da incassare.
Solo con la richiesta di rinvio a giudizio del 22 settembre 2015, o, a tutto voler concedere, con il rapporto della Guardia di Finanza del 30 maggio 2015, il danno si è oggettivamente esteriorizzato ed è divenuto conoscibile e percepibile come ingiusto; sicché, il diritto risarcitorio, azionato con la notifica era, a tale data, prescritto.
Né, come condivisibilmente ritenuto dalla sentenza appellata, può riconoscersi rilevanza, ai fini di interesse, ad atti anteriori a tale rapporto, segnatamente presentato dal Comune di OL alla Guardia di Finanza in relazione alle medesime vicende, essendo rimasto creditore insoddisfatto del fallimento della IC s.r.l., a seguito della constatazione, da parte del curatore, della mancanza di liquidità di cassa.
Tali fatti, al contrario, rendono evidente che il Comune era ben lontano dal poter far valere il proprio diritto di credito risarcitorio ai sensi del soprarichiamato art. 2935 c.c., dovendosi, pertanto, ritenere integrato quel quid pluris, valutabile in termini oggettivi, che la richiamata giurisprudenza contabile richiede affinché possa accertarsi come doloso del danno.
3. Passando al merito, con il terzo motivo contesta le parti della sentenza relative alla valutazione che del compendio probatorio ha fatto il giudice territoriale, segnatamente con riferimento alle condotte di danno a carico del Comune di Turrivalignani.
di non aver contestato la circostanza secondo cui, nel periodo in cui ricopriva la carica di amministratore (dal 29.06.2011 alla data del fallimento della CA s.r.l. nell'ottobre 2014) e segnatamente negli anni 2012-2013 e 2014, ha proceduto alla compensazione di somme riscosse in nome e per conto del Comune di Turrivalignani con i crediti vantati dalla Società nei confronti dell'NT, e ciò, non in forza di dolosi artifici e/o di condotte appropriative, quanto piuttosto di valido titolo contrattuale (la Convenzione del 10 gennaio 2010, avente forza di legge tra le parti ex art.
1372 c.c.) che a tanto autorizzava la Società, mediante emissione di regolari fatture, vistate, accettate e regolarmente pagate dall'NT .
E ancora: Le uniche somme percepite dalla IC srl in pagamento delle proprie prestazioni, nell'arco temporale che qui interessa (ovvero dal 29 giugno 2011 all'ottobre 2014) sono state esclusivamente quelle poste in compensazione previa emissione di regolari fatture ed in conformità alla più volte citata convenzione, il che conferma, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, che era ed è stato questo, in tale periodo di tempo, l'unico sistema di remunerazione del servizio fornito dalla Società al Comune di Turrivalignani.
Non v'è stata dunque alcuna appropriazione indebita di tali somme, in quanto la convenzione prevedeva espressamente, con esclusivo riferimento alle sole attività di cui all'art. 4, punto b) (attività necessarie per l'esazione in via stragiudiziale e giudiziale dei crediti), la remunerazione "per compensazione sulle somme recuperate".
L'omessa valutazione, da parte del Collegio, dei patti sottoscritti nella convenzione versata in atti, avente sicuramente "forza di legge tra le parti" in conformità all'art. 1372 c.c., ha fatto sì che le compensazioni tra rispettivi crediti fossero ritenute un artificio ed in buona sostanza una attività illegale, senza considerare, giova ribadirlo, che diversamente la Società avrebbe svolto il servizio a titolo sostanzialmente gratuito, in contrasto con la propria natura di imprenditore commerciale .
Il motivo, sostanzialmente riproduttivo delle argomentazioni ed eccezioni difensive spiegate dinnanzi al giudice territoriale al fine di scagionare da responsabilità il Di IO, non è fondato e non merita accoglimento.
Come condivisibilmente evidenziato dalla Procura Generale, occorre tener conto, in punto di fatto, che, secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra la IC e il Comune di Turrivalignani, la remunerazione del servizio attraverso il meccanismo della compensazione era prevista, a mente e giudiziale dei crediti e per la gestione dei ricorsi, mentre per i restanti servizi avrebbe dovuto essere svolta con le modalità ordinarie, entro trenta o sessanta giorni dalla presentazione della fattura.
A conferma di tale previsione, il giudice di prime cure ha evidenziato la circostanza secondo la quale risultavano pagamenti da parte del Comune nei confronti della società per una somma pari a 81.631,29.
principale in ordine al fatto che tali pagamenti erano stati effettuati nel periodo in cui il Di IO non era in carica.
A
servizio, prevista contrattualmente, avvalora la tesi secondo la quale la compensazione non rappresentava un mezzo ordinario di versamento del corrispettivo per il servizio, ma un espediente del quale il Di IO si era avvalso per agevolare il disegno appropriativo delle somme riscosse.
Di IO, peraltro, dovrebbe ammettersi che dal 2012 al 2014 la CA avesse svolto esclusivamente attività di recupero in via stragiudiziale e giudiziale dei crediti;
ovvero, in alternativa, che il meccanismo di compensazione fosse stato utilizzato anche per ipotesi in cui non era previsto.
dare prova, nel giudizio di primo grado, della pertinenza delle fatture e dei relativi rendiconti ai servizi svolti; ma gli elementi addotti non sono stati sufficienti a superare la prospettata contestazione di responsabilità.
Al contrario, sulla base del ponderoso compendio probatorio versato in atti pubblico a corredo della originaria citazione, risulta per tabulas che, quanto alla remunerazione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva, il modello contrattuale in uso prevedeva l adozione di remunerazione in percentuale delle somme recuperate.
Risulta altresì che detto aggio veniva trattenuto dagli amministratori della IC s.r.l. sulle somme versate dai debitori correnti intestati alla società IC s.r.l.
pattuito per compensazione aveva consentito agli amministratori ET e Di IO di appropriarsi delle un escamotage diverso rispetto a quello delle pratiche aperte (utilizzato ai danni del Comune di OL)
creditore sugli estratti conto erano rari e incompleti, indicavano negli estratti conto, in particolare nel periodo caratterizzato dalla proroga della Convenzione e dunque nel periodo precedente e prossimo alla dichiarazione di fallimento della società IC s.r.l., aggi maggiori e privi di giustificazioni rispetto alla tipologia e al numero delle pratiche gestite e restituite, fatture asseritamente non pagate risultate, invece, saldate, che consentivano, attraverso il meccanismo della compensazione, di ridurre drasticamente e, in molti casi, di azzerare le somme da riversare nelle casse del Comune.
Appare, pertanto, esente da censure sentenza laddove riconosce che il compendio indiziario restituisce un quadro di opacità nella gestione contabile affidata alla IC s.r.l., sia pure in un contesto di superficiali controlli sul , che rende irrilevante, ai fini che qui interessano, elemento significativo/dimostrativo della correttezza dell della società.
Alla luce degli elementi emersi, deve ritenersi incensurabile la motivazione del giudice di prime cure, che ha ritenuto indebito il sistema di compensazione adottato dalla IC nei confronti del Comune di Turrivalignani, valorizzando gli elementi probatori, come sopra meglio individuati, offerti 4. Con il quarto motivo, delle valutazioni compiute dalla sentenza del primo giudice in ordine alle risultanze istruttorie riguardanti la somma di 3.808,03 relativa agli incassi che riguardano il Comune di OL, atteso che tali incassi sono avvenuti in date sicuramente anteriori al 29 giugno 2011, data di assunzione della carica di amministratore da parte del Di IO.
Anche tale doglianza non coglie nel segno e deve essere rigettata.
A rileva delle somme riscosse per conto dei Comuni danneggiati da parte della società concessionaria, e per essa da parte di coloro che hanno ricoperto la carica di soci/legali rappresentanti e amministratori, rimanendo del tutto irrilevante il momento, anche antecedente al 29 giugno 2011, data di assunzione della carica di amministratore da parte del Di IO, in cui i tributi erano stati versati dai contribuenti e incamerati dalla concessionaria.
Al riguardo, valga il richiamo al piano principio in forza del quale è responsabile in solido con la società per , avuto riguardo a tutte le somme accertate come dovute, indipendentemente dal frangente temporale in cui il privato contribuente abbia adempiuto la sua obbligazione e versato il tributo.
E invero, la responsabilità sussiste perché le condotte da valutarsi:
non sono solo quelle poste in essere al momento della riscossione delle somme;
ma quelle tenute durante tutto il mandato professionale svolto, trattandosi di responsabilità da omesso riversamento delle somme riscosse in esecuzione del titolo negoziale concessorio pubblico.
È, infatti, , colpevole riversamento a concretizzare creditore e a definirlo nel suo preciso ammontare, rendendo attuali i presupposti risarcitorio, a mente del chiaro disposto ovvero ,
an, ma anche nel quantum dovuto.
5. Quanto al quinto motivo, con cui nella parte in cui non avrebbe fatto applicazione del potere riduttivo, pur a fronte delle circostanze addotte in ordine al blocco dei conti correnti da parte della società, osserva il Collegio che la doglianza non merita di essere accolta posto che, come condivisibilmente argomentato dalla Procura Generale, diniego (Corte conti, SS.RR., sent. n. 563/1987; Sez. III App., sent. n.
315/2023; Sez. II App., sent. n. 186/2023).
In ogni caso, , osserva ulteriormente il Collegio che la particolare gravità delle condotte, evidenziata, in particolare, dagli artifizi posti in essere al fine di impedire agli enti interessati di avvedersi dei mancati riversamenti, e la connotazione dolosa delle stesse 6. Passando, a esaminare della Procura regionale, osserva il Collegio che esso è, in sostanza, circoscritto alla sola questione della quantificazione del danno erariale, sia con riguardo alla posta di danno da disservizio, sia con riguardo alla posta di danno patrimoniale diretto.
6.1 uole del mancato accoglimento, da parte della Sezione territoriale, della percentuale del 10% del danno patrimoniale diretto contestato, per come indicata citazione, formulando istanza di rivalutazione della quantificazione effettuata in proporzione al comprovato pregiudizio arrecato al buon andamento degli Enti e delle comunità e che tale rivalutazione, rispetto alla pronuncia appellata, debba ricondurre alla quantificazione equitativa del 10 Il motivo non merita di essere accolto.
Premette il Collegio, a fini di inquadramento sistematico, che il danno da disservizio è un istituto, elaborato da tempo dalla giurisprudenza del Giudice comportamento illecito di un dipendente (o amministratore), che abbia recato inefficacia o inefficienza a tale azione.
raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili
(cfr. Sez. III App. n. 301/2017 e n. 21/2017).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali:
il danno da mancata resa del servizio;
il danno da disservizio in senso stretto, quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (cfr. Sez. II App. n. 43/2020, n. 293/2019 e n. 247/ 2016);
528/2018);
il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità, del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di
(cfr. Sez. I App. n. 523/2012 e n. 532/ 2008).
Nel caso di danno collegato alla commissione di reati, tale pregiudizio erariale ha ad necessario qualora le condotte delittuose abbiano inciso sui processi organizzativi e di funzionamento apparato, distogliendo risorse, umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessario il loro utilizzo per sanzionare il dipendente infedele e ripristinare la
(cfr. Sez. III App. n. 301/2017 cit.).
Quanto al profilo della quantificazione del danno così individuato e qualificato, il pur previsto e consentito ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. non cui ancorare la detta quantificazione.
La giurisprudenza contabile è pacifica nel ritenere tale principio operante anche , ricorrente nel caso odierno, di danno erariale da indebito sviamento di contributi pubblici, cui si ricolleghi una fattispecie di danno da disservizio
violate, la cui determinazione in concreto giunga attraverso la ricostruzione acquisita in esito a specifica istruttoria - delle attività retribuite poste in essere correzione/eliminazione delle ricadute pregiudizievoli per il corretto Il Giudice di prime cure ha riconosciuto che dalla condotta della IC s.r.l.
sia scaturito un sicuro disservizio per gli Enti, a causa delle rilevanti alterazioni e ridondanti non solo sulla corretta gestione amministrativa, ma anche sulla facoltà di spesa e sugli stessi equilibri finanziari degli enti interessati.
A fronte della quantificazione effettuata dalla Sezione territoriale, il motivo di , al fine di giungere alla quantificazione prospettata in prime cure e in quella sede disattesa, appare piuttosto come una generica riproposizione di argomenti già esaminati dalla Sezione territoriale, senza tuttavia offrire oggi elementi in quella sede non valorizzati.
Sulla base del compendio probatorio delineato dalla Procura regionale, la percentuale del 2% del danno patrimoniale diretto addebitabile al Di IO, individuata dalla sentenza gravata in ragione del riconosciuto apporto causale del medesimo alla causazione del danno alle finanze degli Enti comunali, in quanto perfettamente in linea con il principio di personalità della responsabilità
-quater l. n. 20/1994, appare esente da censure e, pertanto, deve essere confermata.
6.2 Considerazioni analoghe devono articolarsi con riguardo al secondo motivo di doglianza sollevato in via incidentale dalla Procura regionale.
Del tutto esente da censure si appalesa il criterio di imputabilità del danno adottato dal Giudice territoriale nel modulare il nocumento patrimoniale diretto, ancorato al criterio di preposizione alla carica, temperato con il ricorso dei danni effettivamente cagionati a ciascuno dei Comuni interessati nel periodo in cui il Di IO ricopriva la carica, effettuata sulla base delle risultanze istruttorie allegate dalla Procura regionale.
Venendo qui in considerazione una responsabilità solidale con la IC s.r.l.,
riconosciuta pro quota a ciascuno dei due soggetti che hanno ricoperto la carica di amministratore, la modalità di computo prescelta dalla Sezione si appalesa rispettosa non solo del già evocato principio di personalità della responsabilità amministrativo contabile, alla cui stregua un soggetto può essere chiamato a rispondere solo dei danni cagionati dalla propria condotta colpevole, ma anche del necessario corollario per cui il Di IO non può ritenersi responsabile in solido per i danni prodottisi a carico dei Comuni danneggiati in epoca diversa da quella in cui lo stesso ricopriva la carica di amministratore, ovvero al momento di effettiva produzione del danno da omesso riversamento nelle casse degli Enti coinvolti, da determinarsi tenendo conto delle sole riscossioni effettuate quando il medesimo era in carica.
Nessun ingresso in questo grado di giudizio possono poi trovare le ulteriori argomentazioni Procuratore regionale in riferimento a sopravvenute procedimento penale, atteso citazione e la natura devolutiva del presente giudizio.
7. Pertanto, i riuniti appelli devono essere rigettati, con conferma della sentenza n. 57/2022 della Sezione abruzzese, nella parte in cui ha riconosciuto il sig. Di IO responsabile, in solido con la società CA s.r.l., per di:
a) 30.989,71 (trentamilanovecentoottantanove/71) per danno materiale;
b) 620,00 (seicentoventi/00) per danno da disservizio in favore del Comune di Turrivalignani;
c) 3.808,03 (tremilaottocentootto/03) per danno materiale;
d) 75,00 (settantacinque/00) per danno da disservizio in favore del Comune di OL.
8. In considerazione della reciproca soccombenza, 3, c.g.c., sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa.
9.
carico del appellante principale e liquidate a cura della Segreteria come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando, nei giudizi di responsabilità, iscritti al n. 60136 del registro di segreteria, previa riunione degli appelli principale ed incidentale
RESPINGE I RIUNITI APPELLI
CONFERMA
la sentenza n.57/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione per principale alle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 192,00 (centonovantadue).
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa EL Martorana Dott. Tammaro Maiello Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente F.to digitalmente