Art. 3. (Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidita' e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime)
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.