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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4802/2017 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice
con il patrocinio dell'avv. PANELLA ANTONIO,
contro
( Controparte_1 P.IVA_1
convenuto
con il patrocinio dell'avv. LO CICERO UGO,
e contro
( ) CP_2 C.F._2
convenuto contumace
pagina 1 di 30 *
Conclusioni per l'attrice – : Parte_1
“nel merito ed in via principale accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. conducente e CP_2
proprietario dell'autovettura Wolksvagen GO targata RC50934 cui
in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per
l'effetto, condannare;
dichiarare la società cattolica di
assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore,
responsabile al risarcimento. Conseguentemente condannare la
e il sig. ciascuno Controparte_3 CP_2
per il loro titolo al risarcimento di tutti i danni conseguenti
patrimoniali e non subiti dalla sig.ra a seguito Parte_1
del sinistro quantificati nella misura di € 736.927,00
(settecentorentaseimilanovecentoventisette/00) da cui andrà
dedotto l'acconto già corrisposto di € 229.579,00 pertanto resta
da corrispondere la somma di € 506,648,00 oltre alla perdita di
capacità lavorativa e danno esistenziale da valutarsi in via
equitativa ovvero degli importi diversi minori o maggiori
ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 2 di 30 Conclusioni per la convenuta - : Controparte_1
“1) Rigettare in ogni caso la domanda risarcitoria formulata da
parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e sfornita
del tutto di prova;
2)-Senza recesso dalla superiore eccezione,
rigettare la domanda attrice per la assoluta mancanza di valida
prova sull'an debeatur e, per l'effetto, dichiarare che non
risulta superata la presunzione di corresponsabilità sancita
dall'art. 2054 c.p.c.; 3)-Senza recesso dalle superiori
eccezioni, ritenere e dichiarare che la preponderante
responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascriversi alla
condotta dell'attrice la quale, non mantenendo una Parte_1
condotta di guida prudente e non procedendo a una velocità
commisurata allo stato dei luoghi, tamponava il veicolo
VOLKSWAGEN condotto dal convenuto 4)-Senza recesso CP_2
dalle superiori eccezioni, ritenere e dichiarare che le lesioni
riportate dall'attrice sono state causate e/o aggravate dal
mancato uso delle cinture di sicurezza per i motivi superiormente
esposti; 5)-Ritenere ampiamente soddisfatta l'avversa pretesa
risarcitoria, alla luce della somma complessiva di € 229.579,00
già corrisposta dalla società Controparte_1
all'attrice tenuto conto della preponderante Parte_1
responsabilità della stessa attrice nella causazione del
sinistro, nonché dell'ulteriore responsabilità per avere causato
pagina 3 di 30 e/o aggravato il danno da lesione per non avere indossato le
cinture di sicurezza, per tutti i fatti e motivi superiormente
esposti; 6)-Rigettare in ogni caso la domanda attrice, tenuto
conto dell'avvenuto integrale risarcimento del danno patito
dall'attrice alla quale la società CATTOLICA di Parte_1
Assicurazioni ha già corrisposto su base concorsuale la somma
complessiva di € 229.579,00 (come confermato dalla stessa attrice
nell'atto introduttivo del giudizio) per il danno da lesione
riportato, al solo fine di evitare un lungo ed oneroso giudizio
ma, ripetesi, senza assunzione di piena o relativa responsabilità
del sinistro stradale per cui è causa;
7)-In via subordinata,
ritenere e dichiarare la esclusiva e/o preponderante
responsabilità della attrice la quale, alla guida Parte_1
della propria autovettura DAIHATSU Terios targata BV702DX,
percorreva la S.S. 106 Ionica e, a causa dell'imprudente condotta
di guida assunta dalla stessa, dell'elevata velocità tenuta,
certamente non commisurata allo stato dei luoghi, e della mancata
osservanza delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che la
precedeva, tamponava violentemente l'autovettura VOLKSWAGEN GO
di proprietà del Signor il quale nulla poteva Parte_2
operare per evitare il sinistro stradale in questione;
8)-In via
gradata, nel caso in cui venisse ammessa e rigorosamente provata
la domanda di risarcimento per il danno da lesione subito dalla
pagina 4 di 30 attrice limitare e ridurre l'importo Parte_1
eventualmente da corrispondere a titolo di risarcimento del danno
a quanto ritenuto giusto e equo, considerando in ogni caso la
preponderante responsabilità della attrice per Parte_1
avere violentemente tamponato il veicolo di proprietà del
convenuto a causa della guida imprudente adottata CP_2
e dell'eccessiva velocità tenuta dalla Signor e Parte_3
per non avere fatto uso delle cinture di sicurezza;
9)-Rigettare
la richiesta di danno morale e le altre voci di danno per i fatti
e motivi superiormente esposti;
10)-Rigettare la richiesta di
risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa perché
non provata, nonché per tutti i fatti superiormente esposti;
11)-
Porre a carico della attrice le spese e competenze liquidate in
favore del C.T.U. Dott. per avere richiesto una Persona_1
dispendiosa C.T.U. medico legale che ha confermato in toto le
valutazioni del medico fiduciario della Dott. Controparte_1
il quale aveva visitato l'attrice nella fase Persona_2
stragiudiziale; 12)-Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio”.
Conclusioni per il convenuto - : CP_2
“contumace”
*
pagina 5 di 30 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2017
[...]
premetteva che: Parte_1
- in data 29.3.2013, alle ore 9:10 circa, percorreva a bordo della propria autovettura TS modello Terios (tg.
BV702DX), assicurata con la Controparte_4
SS 106 JO (RC) con direzione di marcia Taranto-Reggio
Calabria;
- giunta all'altezza della progressiva chilometrica 14+750, in località Bocale, veniva investita dall'autovettura
Volkswagen GO (tg. RC509341) di proprietà e condotta da assicurata con la compagnia CP_2 [...]
; Controparte_1
in particolare esponeva che:
- la GO, provenendo dall'area di servizio Agip, si immetteva sulla sede stradale con direzione di marcia Taranto – Reggio
Calabria senza assicurarsi dell'assenza di altri veicoli prevenienti da tergo ed invadeva repentinamente la corsia di competenza della TS della Parte_1
- la frenava e contemporaneamente sterzava verso Parte_1
destra al fine di evitare l'auto antagonista;
- la manovra di evitamento non aveva successo e lo spigolo anteriore destro della TS andava a collidere con lo pagina 6 di 30 spigolo posteriore sinistro della GO;
- poiché le ruote della TS erano sterzate tutte a destra, l'auto si “impuntava” sulla ruota anteriore sinistra, capovolgendosi e finendo la propria corsa contro il muro di contenimento ubicato sul lato destro della carreggiata e provocando lo sbalzo della conducente fuori dall'abitacolo;
- a seguito del sinistro interveniva la Polizia Stradale di
Reggio Calabria che procedeva all'accertamento della dinamica del sinistro, redigendo un rapporto informativo
(doc. 1 - ); Parte_1
- la responsabilità del sinistro andava attribuita in via esclusiva al conducente della GO, CP_2
(violazione degli artt. 143 e 154 c.d.s.;
- nell'incidente la riportava gravi lesioni e veniva Parte_1
trasportata, tramite ambulanza, presso il pronto soccorso dell'ospedale Bianchi–Melacrino–Morelli di Reggio Calabria
dove, sottoposta agli esami clinici del caso, veniva trasferita presso l'UOC di Anestesia e Rianimazione in prognosi riservata e con diagnosi d'ingresso “coma da trauma
cranico in politrauma da incidente stradale” (doc. 35 -
); Parte_1
- in data 4.4.2013 veniva trasferita presso la divisione di pagina 7 di 30 rianimazione dell'ospedale “Cannizzaro” di Catania e, in data 24.4.2013 veniva dimessa con diagnosi di “insufficienza
respiratoria in trauma toracico-addominale con contusioni
cerebrali” (doc. 35 – ; Parte_1
- dal 24.4.2013 sino al 26.4.2013 veniva ricoverata presso l'U.O.C. di rianimazione e terapia intensiva del G.O.M. con diagnosi di “insufficienza respiratoria post traumatica”
(doc. 35 – ); Parte_1
- in data 26.4.2013 veniva trasferita presso il reparto di chirurgia toracica del medesimo nosocomio e, successivamente dimessa in data 6.5.2013 con diagnosi di “politrauma con
fratture costali multiple, pnx sinistro, enfisema parete
toracica, frattura clavicola sinistra, frattura del corpo
del D10, frattura della mastoide e del canale acustico con
otorragia, frattura orbita sinistra, focolaio contusivo in
sede temporale destra, splenectomia” (doc. 35 – ; Parte_1
- in data 17.1.2014 veniva dichiarata guarita con postumi
(doc. 42 – ); Parte_1
- a causa del sinistro l'attrice pativa un danno biologico permanente quantificato dal C.T.P. nella misura del 50%
(doc. 44 – ); Parte_1
- la compagnia che assicurava Controparte_1
il veicolo antagonista, corrispondeva alla Parte_1
pagina 8 di 30 l'indennizzo di € 222.579,00, addebitandole un concorso di colpa per l'esito delle lesioni, atteso il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
- la somma corrisposta veniva trattenuta dalla a Parte_1
titolo di acconto sulla maggior somma di ammontare pari ad €
736.927,00;
conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
, chiedendone la condanna in solido all'integrale CP_2
risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro, identificati nel danno biologico (quantificato in € 506.648,00 al netto dell'acconto già ricevuto), nel danno morale (da liquidarsi in via equitativa), nel danno perdita della capacità lavorativa specifica e nelle spese di viaggio per le cure e le visite specialistiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.3.2018, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la dinamica del sinistro allegata dall'attrice
[...]
ed eccependo l'eccessiva velocità tenuta dal veicolo da lei condotto e il mancato uso della cintura di sicurezza al momento del sinistro, con conseguente concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
A tal fine deduceva che l'uso del presidio di protezione, avrebbe impedito alla di essere sbalzata fuori dall'abitacolo a Parte_1
seguito dello scontro.
pagina 9 di 30 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Benché regolarmente notificato, non si costituiva e CP_2
ne va quindi dichiarata la contumacia in questa sede.
La causa veniva istruita documentalmente, con acquisizione del fascicolo relativo all'ATP n. 3195/2014 R.G., introdotto su ricorso della , nel cui ambito venivano disposti Parte_1
accertamenti peritali in ordine alla dinamica del sinistro, e a mezzo di CTU medico-legale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.10.2024 la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso, la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
*
1. Dinamica del sinistro
Va in primo luogo accertata la responsabilità dei conducenti nella causazione dello scontro tra i veicoli oggetto di giudizio.
Tanto premesso, la responsabilità nella causazione del sinistro va attribuita in via esclusiva al conducente della GO. CP_2
La ricostruzione della dinamica è stata oggetto di specifica consulenza tecnica d'ufficio esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, all'esito della quale il perito dell'ufficio pagina 10 di 30 ha ritenuto “che il abbia violato l'art. 154 co. 1 lett. CP_2
a) e 3 lett. c) del codice della strada mentre la sig.ra
abbia mantenuto una condotta di guida imprudente, visto Parte_1
che il sinistro si è verificato in un lungo rettilineo con
visuale libera” (pag. 15 – ATP).
Gli esiti della consulenza vanno accolti con riguardo alla ricostruzione della condotta di guida del mentre sono CP_2
infondati con riferimento all'”imprudenza” addebitata alla
. Parte_1
L'elaborato, pur avendo correttamente ricostruito la fase di impatto e il moto dei veicoli a seguito di questo, si limita a descrivere laconicamente la manovra della GO (“il veicolo
Volkswagen […] in prossimità del punto d'urto con la TS
abbia iniziato a scarrocciare, in rotazione antioraria, almeno
parzialmente, all'interno della banchina […], ritenendo verosimile che “il conducente Sig. si stesse per CP_2
immettere completamente nella corsia di marcia” (pag. 13 e 14 –
CTU), ed omette di dettagliare:
- la rapidità e la traiettoria della manovra di definitiva immissione;
- la condotta di guida effettivamente tenuta dalla Parte_1
nelle fasi immediatamente precedenti alla collisione,
presumendola sulla sola base della visibilità della strada pagina 11 di 30 (cfr. infra sul punto);
- la misura dell'incidenza causale delle rispettive condotte nella causazione del sinistro (omissione di precedenza da un lato e generica imprudenza dall'altro).
Sicché la conclusione in ordine alla “condotta di guida
imprudente”, in tesi tenuta dalla è apodittica e non Parte_1
va tenuta in considerazione.
La responsabilità nella causazione del sinistro va quindi accertata compendiando autonomamente in questa sede i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro,
che lo stesso CTU ha riconosciuto attendibili (pag. 1,
valutazione alle osservazioni dei CTP), e che a differenza dell'elaborato peritale descrivono la condotta di marcia dei veicoli nelle fasi precedenti all'impatto.
A tal fine vanno altresì utilizzate le risultanze oggettive della stessa consulenza, depurata dalle valutazioni del perito.
Orbene il rapporto di incidente redatto dagli agenti del comando della Polizia Stradale di Reggio Calabria intervenuti sul luogo del sinistro (doc. 1 – , mette in rilievo che la VW Parte_1
GO condotta dal si immetteva sul lato destro della SS CP_2
106 in un punto non deputato alla manovra (varco sud dell'area di servizio Agip) ma 150 metri più avanti, percorsi “a cavallo della
striscia di margine destro della carreggiata […] con fare
pagina 12 di 30 indeciso e a velocità ridotta”, invadendo “con fare repentino la
corsia di marcia” e “senza preventivamente accertarsi della
presenza di veicoli che giungevano da tergo”.
La TS della , nel frattempo sopraggiunta “nei Parte_1
limiti di velocità consentiti”, si trovava invece “a brevissima
distanza” dalla GO nel momento in cui quest'ultima ha intrapreso la definitiva sterzata in immissione, non potendo mettere in atto un'efficace manovra di evitamento dell'ostacolo,
pur avendola tentata (“per evitare di urtarla nella fiancata di
sinistra, azionava istintivamente il sistema frenante e in
contemporanea poneva in essere una manovra di sterzata verso
destra nel tentativo superare l'ostacolo a destra o, quantomeno,
avere più spazio a disposizione per fermarsi”).
La ricostruzione delle fasi antecedenti all'urto non è smentita dal CTU, che tace sul punto, mentre, in coerenza con il rapporto redatto dalla polizia, il consulente determinava la condotta di guida del nell'immissione nella strada principale (SS CP_2
106) in assenza di segnalazione e in violazione della regola della precedenza.
Il rapporto degli agenti di polizia, non contraddetto dalla CTU,
aggiungeva poi che l'invasione era avvenuta in modo repentino.
Infine lo stesso perito, così come la Polizia stradale, non ha rilevato alcuna specifica infrazione in capo alla Parte_1
pagina 13 di 30 Ed invero l'eccessiva velocità tenuta dalla TS, ipotizzata dalla difesa della compagnia di assicurazioni, non emerge dal rapporto della Polstrada, ove gli agenti al contrario hanno opinato che “quest'ultima [la n.d.r.] sicuramente Parte_1
viaggiava nei limiti di velocità consentiti [90 Km/h n.d.r.]”, né
dalla stessa consulenza, rimasta silente sul punto.
A fronte del quadro indicato (omissione di precedenza ed invasione repentina della carreggiata da parte della GO,
velocità entro i limiti della TS), la circostanza che il tratto stradale fosse rettilineo e quindi dotato di buona visibilità, non è sufficiente di per sé sola a qualificare come imprudente la condotta di guida della (id est a Parte_1
giustificarne la presunzione), atteso che il consulente non ha offerto alcun elemento in ordine alla rapidità della manovra di immissione della GO, e quindi alla prevedibilità del comportamento da questa tenuto.
Ed invero, non può farsi carico al conducente della mancata adozione di misure di emergenza per prevenire le conseguenze dell'altrui imprudenza, salvo che essa non sia chiaramente prevedibile e la manovra di evitamento presenti normale difficoltà di esecuzione, tutte circostanze non evidenziate dal perito in sede di ATP né emerse dal rapporto cinematico redatto dagli agenti di polizia.
pagina 14 di 30 D'altra parte la giurisprudenza di legittimità, nel bilanciamento tra la violazione dell'obbligo di precedenza e l'eccessiva velocità tenuta dal veicolo che sopraggiunge, depone in senso sfavorevole all'autore dell'omissione di precedenza, ritenendo che “l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita
considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di
prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli
che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il
conducente, provenendo da strada secondaria gravata da
precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella
strada principale, perché l'esistenza di una precedenza
cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua
responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è
avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento
dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente
favorito” (Cass. Ord. 1922/2024).
Era quindi onere del Pontari prevedere anche l'eventuale (ed invero non accertata) eccessiva velocità tenuta dalla e Parte_1
non della anticipare la manovra del Pontari. Parte_1
Ne deriva che la manovra di immissione, oltre a violare l'obbligo di precedenza, era altresì imprevedibile dalla conducente del veicolo che lo seguiva.
La responsabilità nella causazione del sinistro va quindi pagina 15 di 30 attribuita in via esclusiva al CP_2
*
2. Concorso di colpa della danneggiata
Va invece accolta l'eccezione, sollevata dalla difesa della compagnia assicurativa, in ordine al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della , che dà la stura alla Parte_1
riduzione del risarcimento del danno (Cass. ord. 11095/2020;
Cass. 8443/2019).
Costituisce circostanza pacifica che la , nel momento di Parte_1
ribaltamento del proprio veicolo in esito all'impatto, sia stata sbalzata fuori “attraverso il finestrino lato guida” (pag. 13,
doc. 1 – ). Parte_1
La circostanza è incompatibile con l'utilizzo del presidio di sicurezza.
È noto che le cinture sono progettate proprio per trattenere gli occupanti all'interno dell'abitacolo e ridurre il rischio di eiezione, una delle principali cause di morte negli incidenti stradali, sicché l'espulsione dal veicolo nonostante il corretto utilizzo del presidio si palesa come circostanza rara ed eccezionale.
Costituisce fatto notorio che le cinture di sicurezza dell'auto sono imbullonate al telaio del veicolo tramite viti ad alta resistenza e sono progettate per resistere a forti sollecitazioni pagina 16 di 30 durante un incidente.
Sicché non dovrebbero mai “scollarsi” o staccarsi, a meno che non vi sia un difetto strutturale o un danno preesistente, che tuttavia non trova riscontro nel materiale probatorio raccolto in fase istruttoria.
Ed invero le fotografie dell'interno dell'abitacolo, prodotte dall'attrice (doc. 21 - ) a supporto dell'ipotesi di un Parte_1
malfunzionamento, rendono apprezzabile unicamente il parziale distacco della copertura in plastica del piantone dell'abitacolo,
ove è collocata la cintura di sicurezza lato guidatore, mentre non è riscontrabile alcuna rottura delle strutture portanti o dei bulloni di ancoraggio.
Le fotografie in questione sono quindi inidonee a documentare un malfunzionamento del dispositivo di trattenuta.
Da ultimo sul punto va evidenziato che il CTU medico legale nominato dal Tribunale, in risposta ad uno specifico quesito, ha riscontrato una scarsa compatibilità probabilistica tra le lesioni riportate e l'utilizzo della cintura di sicurezza (“la
paziente ha subito la frattura della clavicola sinistra proprio
all'altezza in cui si pone normalmente la cintura di sicurezza ma
in atti non sono descritte le classiche lesioni cutanee
(ecchimosi a bandoliera). V'è da dire, inoltre, che la frattura
subita dalla perizianda, al 3° medio con il moncone mediale
pagina 17 di 30 sovrapposto a quello laterale, è tipica del meccanismo indiretto,
ovvero da contusione laterale a carico della spalla. Le fratture
più gravi delle 8 coste di sinistra sono state posteriori e ciò
non sembra compatibile con lesioni da cintura, ma con maggiore
probabilità sono da attribuire ad un impatto laterale o
posteriore. Altre fratture costali meno gravi (dalla 4a alla 6 a)
si registrano anteriormente, ma sempre in posizione diversa
rispetto al decorso del suddetto mezzo di protezione. Le fratture
costali da cintura più probabili nel conducente sono, difatti,
quelle delle coste inferiori di destra. Le lesioni viscerali sono
indotte da un meccanismo diretto di compressione-schiacciamento,
ovvero da uno indiretto per decelerazione e trasmissione della
forza. La lesione della milza può essere, pertanto, compatibile
con l'uso della cintura. Alla luce delle precedenti
considerazioni, appare più probabile che le lesioni siano state
causate dalle contusioni subite dalla paziente nel ribaltamento
dell'auto e nell'espulsione dall'abitacolo con il conseguente
impatto al suolo. La mancata descrizione di lesioni cutanee
(ecchimosi, ematomi …) da cintura al torace e nella regione
contenuta dalla fascia trasversale, non mi consente di esprimere
un giudizio adeguatamente fondato sull'effettivo uso della
cintura di sicurezza”).
pagina 18 di 30 È quindi provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della , in violazione dell'art. 172 C.d.S. Parte_1
Sicché il risarcimento va ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 1227 co. 1 c.c., richiamato in materia dall'art. 2055
c.c., atteso il concorso colposo della danneggiata nella causazione del danno (Cass. 4993/2004).
Ora, in considerazione del fatto notorio che:
- nella generalità dei casi l'uso delle cinture di sicurezza riduce sensibilmente i danni da sinistro, e ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, nel quale la è Parte_1
stata proiettata fuori dalla vettura, esito che proprio l'utilizzo del presidio in questione mira a prevenire;
- l'uso delle cinture di sicurezza riduce in particolare le lesioni gravi nella zona cranica (prevenendo, oltre all'eiezione dall'abitacolo, anche colpi alla testa contro le strutture interne del veicolo) e toracica (impedendo l'impatto diretto con volante e cruscotto, rallentando progressivamente il movimento del corpo e riducendo la forza della decelerazione), ed anche siffatte considerazioni trovano applicazione alla vicenda in contesa, ove la conducente ha riportato danni di notevole entità proprio al cranio e al torace (cfr. infra § 4);
pagina 19 di 30 il risarcimento riconosciuto all'attrice va ridotto nella misura del 30%, tenuto conto che ove il presidio fosse stato correttamente utilizzato, gli esiti lesivi riportati dall'attrice sarebbero stati sensibilmente inferiori in ragione della particolare efficacia delle cinture di sicurezza nella salvaguardia dei distretti concretamente lesionati nel sinistro di causa.
*
3. Quantificazione del danno patrimoniale
Ciò posto, deve innanzi tutto procedersi alla quantificazione del danno patrimoniale effettivamente risarcibile, che parte attrice ha allegato essere integrato dalle spese mediche sostenute per le terapie riabilitative.
Il danno va quantificato in € 1.190,16 attesa la documentazione in tal senso offerta dalla difesa attorea e la valutazione di congruità del CTU nell'ambito del proprio elaborato peritale
(pag. 28 – CTU ). Per_1
Tale importo, per effetto del concorso di colpa al 30%, va liquidato in € 833,11.
Va invece rigettata la domanda relativa alla perdita della capacità lavorativa specifica, atteso che il CTU ha evidenziato che la “lieve entità del quadro clinico è compatibile con
l'attività lavorativa di Militare nella Polizia Penitenziaria che
pagina 20 di 30 svolge a tutt'oggi la perizianda con miglioramenti di carriera”
(pag. 25 – CTU).
Sicché nessuna lesione si è verificata sotto questo profilo.
*
4. Quantificazione del danno non patrimoniale
In merito alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, l'esperimento della CTU – le cui conclusioni vengono integralmente recepite in considerazione della correttezza del ragionamento logico svolto – ha consentito di appurare che si sono verificati a carico dell'istante danni tutti causalmente riconducibili al sinistro in contestazione (pag. 20 -
CTU).
Nello specifico, dall'espletata C.T.U. emergevano a carico di i seguenti danni “Esiti di trauma cranico Parte_1
commotivo con: focolaio contusivo temporale destro;
frattura del
processo mastoideo e del canale acustico esterno di sinistra
irradiata al tavolato temporale;
lievissima ipoacusia percettiva
sinistra ai toni alti;
dubbia frattura dell'orbita di sinistra.
Esiti di trauma toracico: con fratture costali scomposte dalla 2a
alla 9a di sinistra, guarite viziosamente con accavallamento dei
monconi; pregresso pneumotorace sinistro e versamento pleurico
bilaterale. Esiti di frattura scomposta della clavicola sinistra
con accavallamento e dia-stasi dei monconi. Modesti esiti di
pagina 21 di 30 frattura del piatto somatico inferiore di D10. Esiti di
splenectomia. Esiti cicatriziali al volto, al capo, al torace ed
all'addome con danno moderato dell'efficienza estetica” (pag. 16
– CTU).
La durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, è
stata la seguente:
- invalidità temporanea totale: 38 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75%: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50%: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25%: 60 gg;
- invalidità permanente: 45%.
Dalle considerazioni testé indicate spetta all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute,
rientrante fra i diritti inviolabili della persona, come tali garantiti dalla nostra Suprema Carta, i quali appaiono reintegrabili – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
Tale danno ricomprende: sia il pregiudizio da inabilità
temporanea, e cioè l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute,
comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al pagina 22 di 30 patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto illecito del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea.
Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza –
tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass.
11950/2013), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 15414/2011), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima
(S.U. 26972/2008).
In merito alla quantificazione dei danni ripartiti dall'attrice,
che pativa delle c.d. macrolesioni, quantificate nella misura del
45% CTU, vengono applicate le “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-
fisica” predisposte dal Tribunale di Milano, nella versione più
recente (edizione 2024), le quali, secondo la Suprema Corte,
costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini pagina 23 di 30 della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass.
14402/2011).
Ne deriva che che al momento del fatto lesivo Parte_1
aveva 39 anni, ha patito un pregiudizio fisico stimabile in complessivi euro 386.705,00 di cui € 14.720,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo ed € 371.985,00 per danno biologico permanente.
Anche tale importo, per effetto del concorso di colpa al 30%, va liquidato in € 270.693,50.
Mentre non si ritiene di dover ulteriormente personalizzare la cifra in esame, essendo stato ben chiarito dai giudici di legittimità che il grado di invalidità permanente espresso da un
baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno,
salvo che l'interessato alleghi e dimostri circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass. 23778/2014), che nel caso di specie non risultano provate, atteso che il CTU non ha indicato fattori di eccezionalità nelle sofferenze patite, né la difesa pagina 24 di 30 attorea le ha documentate.
*
5. Determinazione finale del danno
Orbene, tenuto conto del danno patrimoniale supra riconosciuto,
si individua nel complessivo importo di € 271.526,61 l'ammontare del danno patito da alla data odierna, in Parte_1
considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate.
Senonché va tenuto in considerazione che l'assicurazione ha versato all'attrice, a titolo di acconto, la somma complessiva di
€ 229.579,99 di cui:
- 80.000 € in data 23.6.2014;
- 148.979,00 in data 5.12.2016.
A questo punto va effettuata una doverosa premessa.
Il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito
(art. 1219 c.c.).
Tuttavia il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti.
pagina 25 di 30 Come da tempo stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:
a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione,
il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche
(ma non solo) applicando un saggio di interessi -
equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (S.U. 1712/1995).
Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
In quest'ultimo caso la circostanza che il debitore abbia pagato alcun acconti non fa ovviamente venir meno l'esistenza della mora, ma può attenuarne gli effetti.
La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore infatti deve, per quanto già detto, “simulare” il vantaggio che pagina 26 di 30 il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
Ebbene, nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità
di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
pagina 27 di 30 a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:
i. sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
ii. sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto
(anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Tanto premesso, l'omogeneizzazione delle poste (operazione sub.
a) evidenzia che gli acconti versati dall'assicurazione sono sufficienti a ristorare integralmente il danno patito dall'attrice.
Procedendo infatti a devalutare alla data dell'illecito (marzo
2013) sia il credito liquidato (partendo in questo caso dalla data odierna, atteso l'utilizzo delle Tabelle di Milano più
recenti nella quantificazione del danno) sia gli acconti versati
(partendo dalla data di rispettivo versamento, tenuto conto che in quel momento è avvenuto il ristoro del danno, e quindi pagina 28 di 30 l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria), va osservato come l'ammontare del danno devalutato sia pari ad € 224.216,85 mentre l'ammontare degli acconti devalutato sia pari, complessivamente,
ad € 227.839,80 (€ 79.601,99 in riferimento all'acconto versato nel giugno 2014, ed € 148.237,81 in riferimento all'acconto versato nel dicembre 2016).
Alla medesima conclusione si giunge tramite la rivalutazione all'attualità degli acconti e il raffronto con l'ammontare del danno liquidato alla data odierna, che integra un'omogeneizzazione delle poste alternativa alla devalutazione.
In tal caso l'acconto di 148.979,00 €, rivalutato dal all'attualità, ammonta a 179.519,70 €, mentre l'acconto di
80.000,00 €, rivalutato all'attualità, ammonta ad 96.480,00 €,
per un totale di 275.999,70 €, a fronte di un danno patito quantificato in € 271.526,61.
Sicché va concluso che gli acconti versati hanno integralmente ristorato il danno sofferto dall'attrice.
La domanda va quindi rigettata.
*
6. Spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate alla luce delle ragioni di rigetto, non determinata dalla condotta di guida dell'attrice (salvo l'omesso utilizzo della cintura) ed in pagina 29 di 30 ragione dell'accertata esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da pare del veicolo condotto dal CP_2
P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido.
Reggio Calabria, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 30 di 30
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4802/2017 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 C.F._1
attrice
con il patrocinio dell'avv. PANELLA ANTONIO,
contro
( Controparte_1 P.IVA_1
convenuto
con il patrocinio dell'avv. LO CICERO UGO,
e contro
( ) CP_2 C.F._2
convenuto contumace
pagina 1 di 30 *
Conclusioni per l'attrice – : Parte_1
“nel merito ed in via principale accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del sig. conducente e CP_2
proprietario dell'autovettura Wolksvagen GO targata RC50934 cui
in premessa in ordine alla produzione del sinistro de quo e, per
l'effetto, condannare;
dichiarare la società cattolica di
assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore,
responsabile al risarcimento. Conseguentemente condannare la
e il sig. ciascuno Controparte_3 CP_2
per il loro titolo al risarcimento di tutti i danni conseguenti
patrimoniali e non subiti dalla sig.ra a seguito Parte_1
del sinistro quantificati nella misura di € 736.927,00
(settecentorentaseimilanovecentoventisette/00) da cui andrà
dedotto l'acconto già corrisposto di € 229.579,00 pertanto resta
da corrispondere la somma di € 506,648,00 oltre alla perdita di
capacità lavorativa e danno esistenziale da valutarsi in via
equitativa ovvero degli importi diversi minori o maggiori
ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 2 di 30 Conclusioni per la convenuta - : Controparte_1
“1) Rigettare in ogni caso la domanda risarcitoria formulata da
parte attrice perché infondata in fatto e in diritto e sfornita
del tutto di prova;
2)-Senza recesso dalla superiore eccezione,
rigettare la domanda attrice per la assoluta mancanza di valida
prova sull'an debeatur e, per l'effetto, dichiarare che non
risulta superata la presunzione di corresponsabilità sancita
dall'art. 2054 c.p.c.; 3)-Senza recesso dalle superiori
eccezioni, ritenere e dichiarare che la preponderante
responsabilità del sinistro per cui è causa è da ascriversi alla
condotta dell'attrice la quale, non mantenendo una Parte_1
condotta di guida prudente e non procedendo a una velocità
commisurata allo stato dei luoghi, tamponava il veicolo
VOLKSWAGEN condotto dal convenuto 4)-Senza recesso CP_2
dalle superiori eccezioni, ritenere e dichiarare che le lesioni
riportate dall'attrice sono state causate e/o aggravate dal
mancato uso delle cinture di sicurezza per i motivi superiormente
esposti; 5)-Ritenere ampiamente soddisfatta l'avversa pretesa
risarcitoria, alla luce della somma complessiva di € 229.579,00
già corrisposta dalla società Controparte_1
all'attrice tenuto conto della preponderante Parte_1
responsabilità della stessa attrice nella causazione del
sinistro, nonché dell'ulteriore responsabilità per avere causato
pagina 3 di 30 e/o aggravato il danno da lesione per non avere indossato le
cinture di sicurezza, per tutti i fatti e motivi superiormente
esposti; 6)-Rigettare in ogni caso la domanda attrice, tenuto
conto dell'avvenuto integrale risarcimento del danno patito
dall'attrice alla quale la società CATTOLICA di Parte_1
Assicurazioni ha già corrisposto su base concorsuale la somma
complessiva di € 229.579,00 (come confermato dalla stessa attrice
nell'atto introduttivo del giudizio) per il danno da lesione
riportato, al solo fine di evitare un lungo ed oneroso giudizio
ma, ripetesi, senza assunzione di piena o relativa responsabilità
del sinistro stradale per cui è causa;
7)-In via subordinata,
ritenere e dichiarare la esclusiva e/o preponderante
responsabilità della attrice la quale, alla guida Parte_1
della propria autovettura DAIHATSU Terios targata BV702DX,
percorreva la S.S. 106 Ionica e, a causa dell'imprudente condotta
di guida assunta dalla stessa, dell'elevata velocità tenuta,
certamente non commisurata allo stato dei luoghi, e della mancata
osservanza delle dovute distanze di sicurezza dal veicolo che la
precedeva, tamponava violentemente l'autovettura VOLKSWAGEN GO
di proprietà del Signor il quale nulla poteva Parte_2
operare per evitare il sinistro stradale in questione;
8)-In via
gradata, nel caso in cui venisse ammessa e rigorosamente provata
la domanda di risarcimento per il danno da lesione subito dalla
pagina 4 di 30 attrice limitare e ridurre l'importo Parte_1
eventualmente da corrispondere a titolo di risarcimento del danno
a quanto ritenuto giusto e equo, considerando in ogni caso la
preponderante responsabilità della attrice per Parte_1
avere violentemente tamponato il veicolo di proprietà del
convenuto a causa della guida imprudente adottata CP_2
e dell'eccessiva velocità tenuta dalla Signor e Parte_3
per non avere fatto uso delle cinture di sicurezza;
9)-Rigettare
la richiesta di danno morale e le altre voci di danno per i fatti
e motivi superiormente esposti;
10)-Rigettare la richiesta di
risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa perché
non provata, nonché per tutti i fatti superiormente esposti;
11)-
Porre a carico della attrice le spese e competenze liquidate in
favore del C.T.U. Dott. per avere richiesto una Persona_1
dispendiosa C.T.U. medico legale che ha confermato in toto le
valutazioni del medico fiduciario della Dott. Controparte_1
il quale aveva visitato l'attrice nella fase Persona_2
stragiudiziale; 12)-Con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio”.
Conclusioni per il convenuto - : CP_2
“contumace”
*
pagina 5 di 30 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2017
[...]
premetteva che: Parte_1
- in data 29.3.2013, alle ore 9:10 circa, percorreva a bordo della propria autovettura TS modello Terios (tg.
BV702DX), assicurata con la Controparte_4
SS 106 JO (RC) con direzione di marcia Taranto-Reggio
Calabria;
- giunta all'altezza della progressiva chilometrica 14+750, in località Bocale, veniva investita dall'autovettura
Volkswagen GO (tg. RC509341) di proprietà e condotta da assicurata con la compagnia CP_2 [...]
; Controparte_1
in particolare esponeva che:
- la GO, provenendo dall'area di servizio Agip, si immetteva sulla sede stradale con direzione di marcia Taranto – Reggio
Calabria senza assicurarsi dell'assenza di altri veicoli prevenienti da tergo ed invadeva repentinamente la corsia di competenza della TS della Parte_1
- la frenava e contemporaneamente sterzava verso Parte_1
destra al fine di evitare l'auto antagonista;
- la manovra di evitamento non aveva successo e lo spigolo anteriore destro della TS andava a collidere con lo pagina 6 di 30 spigolo posteriore sinistro della GO;
- poiché le ruote della TS erano sterzate tutte a destra, l'auto si “impuntava” sulla ruota anteriore sinistra, capovolgendosi e finendo la propria corsa contro il muro di contenimento ubicato sul lato destro della carreggiata e provocando lo sbalzo della conducente fuori dall'abitacolo;
- a seguito del sinistro interveniva la Polizia Stradale di
Reggio Calabria che procedeva all'accertamento della dinamica del sinistro, redigendo un rapporto informativo
(doc. 1 - ); Parte_1
- la responsabilità del sinistro andava attribuita in via esclusiva al conducente della GO, CP_2
(violazione degli artt. 143 e 154 c.d.s.;
- nell'incidente la riportava gravi lesioni e veniva Parte_1
trasportata, tramite ambulanza, presso il pronto soccorso dell'ospedale Bianchi–Melacrino–Morelli di Reggio Calabria
dove, sottoposta agli esami clinici del caso, veniva trasferita presso l'UOC di Anestesia e Rianimazione in prognosi riservata e con diagnosi d'ingresso “coma da trauma
cranico in politrauma da incidente stradale” (doc. 35 -
); Parte_1
- in data 4.4.2013 veniva trasferita presso la divisione di pagina 7 di 30 rianimazione dell'ospedale “Cannizzaro” di Catania e, in data 24.4.2013 veniva dimessa con diagnosi di “insufficienza
respiratoria in trauma toracico-addominale con contusioni
cerebrali” (doc. 35 – ; Parte_1
- dal 24.4.2013 sino al 26.4.2013 veniva ricoverata presso l'U.O.C. di rianimazione e terapia intensiva del G.O.M. con diagnosi di “insufficienza respiratoria post traumatica”
(doc. 35 – ); Parte_1
- in data 26.4.2013 veniva trasferita presso il reparto di chirurgia toracica del medesimo nosocomio e, successivamente dimessa in data 6.5.2013 con diagnosi di “politrauma con
fratture costali multiple, pnx sinistro, enfisema parete
toracica, frattura clavicola sinistra, frattura del corpo
del D10, frattura della mastoide e del canale acustico con
otorragia, frattura orbita sinistra, focolaio contusivo in
sede temporale destra, splenectomia” (doc. 35 – ; Parte_1
- in data 17.1.2014 veniva dichiarata guarita con postumi
(doc. 42 – ); Parte_1
- a causa del sinistro l'attrice pativa un danno biologico permanente quantificato dal C.T.P. nella misura del 50%
(doc. 44 – ); Parte_1
- la compagnia che assicurava Controparte_1
il veicolo antagonista, corrispondeva alla Parte_1
pagina 8 di 30 l'indennizzo di € 222.579,00, addebitandole un concorso di colpa per l'esito delle lesioni, atteso il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
- la somma corrisposta veniva trattenuta dalla a Parte_1
titolo di acconto sulla maggior somma di ammontare pari ad €
736.927,00;
conveniva in giudizio e Controparte_1 [...]
, chiedendone la condanna in solido all'integrale CP_2
risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro, identificati nel danno biologico (quantificato in € 506.648,00 al netto dell'acconto già ricevuto), nel danno morale (da liquidarsi in via equitativa), nel danno perdita della capacità lavorativa specifica e nelle spese di viaggio per le cure e le visite specialistiche.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
19.3.2018, si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la dinamica del sinistro allegata dall'attrice
[...]
ed eccependo l'eccessiva velocità tenuta dal veicolo da lei condotto e il mancato uso della cintura di sicurezza al momento del sinistro, con conseguente concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
A tal fine deduceva che l'uso del presidio di protezione, avrebbe impedito alla di essere sbalzata fuori dall'abitacolo a Parte_1
seguito dello scontro.
pagina 9 di 30 Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Benché regolarmente notificato, non si costituiva e CP_2
ne va quindi dichiarata la contumacia in questa sede.
La causa veniva istruita documentalmente, con acquisizione del fascicolo relativo all'ATP n. 3195/2014 R.G., introdotto su ricorso della , nel cui ambito venivano disposti Parte_1
accertamenti peritali in ordine alla dinamica del sinistro, e a mezzo di CTU medico-legale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 14.10.2024 la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso, la domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
*
1. Dinamica del sinistro
Va in primo luogo accertata la responsabilità dei conducenti nella causazione dello scontro tra i veicoli oggetto di giudizio.
Tanto premesso, la responsabilità nella causazione del sinistro va attribuita in via esclusiva al conducente della GO. CP_2
La ricostruzione della dinamica è stata oggetto di specifica consulenza tecnica d'ufficio esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, all'esito della quale il perito dell'ufficio pagina 10 di 30 ha ritenuto “che il abbia violato l'art. 154 co. 1 lett. CP_2
a) e 3 lett. c) del codice della strada mentre la sig.ra
abbia mantenuto una condotta di guida imprudente, visto Parte_1
che il sinistro si è verificato in un lungo rettilineo con
visuale libera” (pag. 15 – ATP).
Gli esiti della consulenza vanno accolti con riguardo alla ricostruzione della condotta di guida del mentre sono CP_2
infondati con riferimento all'”imprudenza” addebitata alla
. Parte_1
L'elaborato, pur avendo correttamente ricostruito la fase di impatto e il moto dei veicoli a seguito di questo, si limita a descrivere laconicamente la manovra della GO (“il veicolo
Volkswagen […] in prossimità del punto d'urto con la TS
abbia iniziato a scarrocciare, in rotazione antioraria, almeno
parzialmente, all'interno della banchina […], ritenendo verosimile che “il conducente Sig. si stesse per CP_2
immettere completamente nella corsia di marcia” (pag. 13 e 14 –
CTU), ed omette di dettagliare:
- la rapidità e la traiettoria della manovra di definitiva immissione;
- la condotta di guida effettivamente tenuta dalla Parte_1
nelle fasi immediatamente precedenti alla collisione,
presumendola sulla sola base della visibilità della strada pagina 11 di 30 (cfr. infra sul punto);
- la misura dell'incidenza causale delle rispettive condotte nella causazione del sinistro (omissione di precedenza da un lato e generica imprudenza dall'altro).
Sicché la conclusione in ordine alla “condotta di guida
imprudente”, in tesi tenuta dalla è apodittica e non Parte_1
va tenuta in considerazione.
La responsabilità nella causazione del sinistro va quindi accertata compendiando autonomamente in questa sede i rilievi effettuati dalla Polizia Stradale nell'immediatezza del sinistro,
che lo stesso CTU ha riconosciuto attendibili (pag. 1,
valutazione alle osservazioni dei CTP), e che a differenza dell'elaborato peritale descrivono la condotta di marcia dei veicoli nelle fasi precedenti all'impatto.
A tal fine vanno altresì utilizzate le risultanze oggettive della stessa consulenza, depurata dalle valutazioni del perito.
Orbene il rapporto di incidente redatto dagli agenti del comando della Polizia Stradale di Reggio Calabria intervenuti sul luogo del sinistro (doc. 1 – , mette in rilievo che la VW Parte_1
GO condotta dal si immetteva sul lato destro della SS CP_2
106 in un punto non deputato alla manovra (varco sud dell'area di servizio Agip) ma 150 metri più avanti, percorsi “a cavallo della
striscia di margine destro della carreggiata […] con fare
pagina 12 di 30 indeciso e a velocità ridotta”, invadendo “con fare repentino la
corsia di marcia” e “senza preventivamente accertarsi della
presenza di veicoli che giungevano da tergo”.
La TS della , nel frattempo sopraggiunta “nei Parte_1
limiti di velocità consentiti”, si trovava invece “a brevissima
distanza” dalla GO nel momento in cui quest'ultima ha intrapreso la definitiva sterzata in immissione, non potendo mettere in atto un'efficace manovra di evitamento dell'ostacolo,
pur avendola tentata (“per evitare di urtarla nella fiancata di
sinistra, azionava istintivamente il sistema frenante e in
contemporanea poneva in essere una manovra di sterzata verso
destra nel tentativo superare l'ostacolo a destra o, quantomeno,
avere più spazio a disposizione per fermarsi”).
La ricostruzione delle fasi antecedenti all'urto non è smentita dal CTU, che tace sul punto, mentre, in coerenza con il rapporto redatto dalla polizia, il consulente determinava la condotta di guida del nell'immissione nella strada principale (SS CP_2
106) in assenza di segnalazione e in violazione della regola della precedenza.
Il rapporto degli agenti di polizia, non contraddetto dalla CTU,
aggiungeva poi che l'invasione era avvenuta in modo repentino.
Infine lo stesso perito, così come la Polizia stradale, non ha rilevato alcuna specifica infrazione in capo alla Parte_1
pagina 13 di 30 Ed invero l'eccessiva velocità tenuta dalla TS, ipotizzata dalla difesa della compagnia di assicurazioni, non emerge dal rapporto della Polstrada, ove gli agenti al contrario hanno opinato che “quest'ultima [la n.d.r.] sicuramente Parte_1
viaggiava nei limiti di velocità consentiti [90 Km/h n.d.r.]”, né
dalla stessa consulenza, rimasta silente sul punto.
A fronte del quadro indicato (omissione di precedenza ed invasione repentina della carreggiata da parte della GO,
velocità entro i limiti della TS), la circostanza che il tratto stradale fosse rettilineo e quindi dotato di buona visibilità, non è sufficiente di per sé sola a qualificare come imprudente la condotta di guida della (id est a Parte_1
giustificarne la presunzione), atteso che il consulente non ha offerto alcun elemento in ordine alla rapidità della manovra di immissione della GO, e quindi alla prevedibilità del comportamento da questa tenuto.
Ed invero, non può farsi carico al conducente della mancata adozione di misure di emergenza per prevenire le conseguenze dell'altrui imprudenza, salvo che essa non sia chiaramente prevedibile e la manovra di evitamento presenti normale difficoltà di esecuzione, tutte circostanze non evidenziate dal perito in sede di ATP né emerse dal rapporto cinematico redatto dagli agenti di polizia.
pagina 14 di 30 D'altra parte la giurisprudenza di legittimità, nel bilanciamento tra la violazione dell'obbligo di precedenza e l'eccessiva velocità tenuta dal veicolo che sopraggiunge, depone in senso sfavorevole all'autore dell'omissione di precedenza, ritenendo che “l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita
considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di
prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli
che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il
conducente, provenendo da strada secondaria gravata da
precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella
strada principale, perché l'esistenza di una precedenza
cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua
responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio è
avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento
dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente
favorito” (Cass. Ord. 1922/2024).
Era quindi onere del Pontari prevedere anche l'eventuale (ed invero non accertata) eccessiva velocità tenuta dalla e Parte_1
non della anticipare la manovra del Pontari. Parte_1
Ne deriva che la manovra di immissione, oltre a violare l'obbligo di precedenza, era altresì imprevedibile dalla conducente del veicolo che lo seguiva.
La responsabilità nella causazione del sinistro va quindi pagina 15 di 30 attribuita in via esclusiva al CP_2
*
2. Concorso di colpa della danneggiata
Va invece accolta l'eccezione, sollevata dalla difesa della compagnia assicurativa, in ordine al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte della , che dà la stura alla Parte_1
riduzione del risarcimento del danno (Cass. ord. 11095/2020;
Cass. 8443/2019).
Costituisce circostanza pacifica che la , nel momento di Parte_1
ribaltamento del proprio veicolo in esito all'impatto, sia stata sbalzata fuori “attraverso il finestrino lato guida” (pag. 13,
doc. 1 – ). Parte_1
La circostanza è incompatibile con l'utilizzo del presidio di sicurezza.
È noto che le cinture sono progettate proprio per trattenere gli occupanti all'interno dell'abitacolo e ridurre il rischio di eiezione, una delle principali cause di morte negli incidenti stradali, sicché l'espulsione dal veicolo nonostante il corretto utilizzo del presidio si palesa come circostanza rara ed eccezionale.
Costituisce fatto notorio che le cinture di sicurezza dell'auto sono imbullonate al telaio del veicolo tramite viti ad alta resistenza e sono progettate per resistere a forti sollecitazioni pagina 16 di 30 durante un incidente.
Sicché non dovrebbero mai “scollarsi” o staccarsi, a meno che non vi sia un difetto strutturale o un danno preesistente, che tuttavia non trova riscontro nel materiale probatorio raccolto in fase istruttoria.
Ed invero le fotografie dell'interno dell'abitacolo, prodotte dall'attrice (doc. 21 - ) a supporto dell'ipotesi di un Parte_1
malfunzionamento, rendono apprezzabile unicamente il parziale distacco della copertura in plastica del piantone dell'abitacolo,
ove è collocata la cintura di sicurezza lato guidatore, mentre non è riscontrabile alcuna rottura delle strutture portanti o dei bulloni di ancoraggio.
Le fotografie in questione sono quindi inidonee a documentare un malfunzionamento del dispositivo di trattenuta.
Da ultimo sul punto va evidenziato che il CTU medico legale nominato dal Tribunale, in risposta ad uno specifico quesito, ha riscontrato una scarsa compatibilità probabilistica tra le lesioni riportate e l'utilizzo della cintura di sicurezza (“la
paziente ha subito la frattura della clavicola sinistra proprio
all'altezza in cui si pone normalmente la cintura di sicurezza ma
in atti non sono descritte le classiche lesioni cutanee
(ecchimosi a bandoliera). V'è da dire, inoltre, che la frattura
subita dalla perizianda, al 3° medio con il moncone mediale
pagina 17 di 30 sovrapposto a quello laterale, è tipica del meccanismo indiretto,
ovvero da contusione laterale a carico della spalla. Le fratture
più gravi delle 8 coste di sinistra sono state posteriori e ciò
non sembra compatibile con lesioni da cintura, ma con maggiore
probabilità sono da attribuire ad un impatto laterale o
posteriore. Altre fratture costali meno gravi (dalla 4a alla 6 a)
si registrano anteriormente, ma sempre in posizione diversa
rispetto al decorso del suddetto mezzo di protezione. Le fratture
costali da cintura più probabili nel conducente sono, difatti,
quelle delle coste inferiori di destra. Le lesioni viscerali sono
indotte da un meccanismo diretto di compressione-schiacciamento,
ovvero da uno indiretto per decelerazione e trasmissione della
forza. La lesione della milza può essere, pertanto, compatibile
con l'uso della cintura. Alla luce delle precedenti
considerazioni, appare più probabile che le lesioni siano state
causate dalle contusioni subite dalla paziente nel ribaltamento
dell'auto e nell'espulsione dall'abitacolo con il conseguente
impatto al suolo. La mancata descrizione di lesioni cutanee
(ecchimosi, ematomi …) da cintura al torace e nella regione
contenuta dalla fascia trasversale, non mi consente di esprimere
un giudizio adeguatamente fondato sull'effettivo uso della
cintura di sicurezza”).
pagina 18 di 30 È quindi provato il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte della , in violazione dell'art. 172 C.d.S. Parte_1
Sicché il risarcimento va ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 1227 co. 1 c.c., richiamato in materia dall'art. 2055
c.c., atteso il concorso colposo della danneggiata nella causazione del danno (Cass. 4993/2004).
Ora, in considerazione del fatto notorio che:
- nella generalità dei casi l'uso delle cinture di sicurezza riduce sensibilmente i danni da sinistro, e ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, nel quale la è Parte_1
stata proiettata fuori dalla vettura, esito che proprio l'utilizzo del presidio in questione mira a prevenire;
- l'uso delle cinture di sicurezza riduce in particolare le lesioni gravi nella zona cranica (prevenendo, oltre all'eiezione dall'abitacolo, anche colpi alla testa contro le strutture interne del veicolo) e toracica (impedendo l'impatto diretto con volante e cruscotto, rallentando progressivamente il movimento del corpo e riducendo la forza della decelerazione), ed anche siffatte considerazioni trovano applicazione alla vicenda in contesa, ove la conducente ha riportato danni di notevole entità proprio al cranio e al torace (cfr. infra § 4);
pagina 19 di 30 il risarcimento riconosciuto all'attrice va ridotto nella misura del 30%, tenuto conto che ove il presidio fosse stato correttamente utilizzato, gli esiti lesivi riportati dall'attrice sarebbero stati sensibilmente inferiori in ragione della particolare efficacia delle cinture di sicurezza nella salvaguardia dei distretti concretamente lesionati nel sinistro di causa.
*
3. Quantificazione del danno patrimoniale
Ciò posto, deve innanzi tutto procedersi alla quantificazione del danno patrimoniale effettivamente risarcibile, che parte attrice ha allegato essere integrato dalle spese mediche sostenute per le terapie riabilitative.
Il danno va quantificato in € 1.190,16 attesa la documentazione in tal senso offerta dalla difesa attorea e la valutazione di congruità del CTU nell'ambito del proprio elaborato peritale
(pag. 28 – CTU ). Per_1
Tale importo, per effetto del concorso di colpa al 30%, va liquidato in € 833,11.
Va invece rigettata la domanda relativa alla perdita della capacità lavorativa specifica, atteso che il CTU ha evidenziato che la “lieve entità del quadro clinico è compatibile con
l'attività lavorativa di Militare nella Polizia Penitenziaria che
pagina 20 di 30 svolge a tutt'oggi la perizianda con miglioramenti di carriera”
(pag. 25 – CTU).
Sicché nessuna lesione si è verificata sotto questo profilo.
*
4. Quantificazione del danno non patrimoniale
In merito alla quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice, l'esperimento della CTU – le cui conclusioni vengono integralmente recepite in considerazione della correttezza del ragionamento logico svolto – ha consentito di appurare che si sono verificati a carico dell'istante danni tutti causalmente riconducibili al sinistro in contestazione (pag. 20 -
CTU).
Nello specifico, dall'espletata C.T.U. emergevano a carico di i seguenti danni “Esiti di trauma cranico Parte_1
commotivo con: focolaio contusivo temporale destro;
frattura del
processo mastoideo e del canale acustico esterno di sinistra
irradiata al tavolato temporale;
lievissima ipoacusia percettiva
sinistra ai toni alti;
dubbia frattura dell'orbita di sinistra.
Esiti di trauma toracico: con fratture costali scomposte dalla 2a
alla 9a di sinistra, guarite viziosamente con accavallamento dei
monconi; pregresso pneumotorace sinistro e versamento pleurico
bilaterale. Esiti di frattura scomposta della clavicola sinistra
con accavallamento e dia-stasi dei monconi. Modesti esiti di
pagina 21 di 30 frattura del piatto somatico inferiore di D10. Esiti di
splenectomia. Esiti cicatriziali al volto, al capo, al torace ed
all'addome con danno moderato dell'efficienza estetica” (pag. 16
– CTU).
La durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, è
stata la seguente:
- invalidità temporanea totale: 38 gg;
- invalidità temporanea parziale al 75%: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50%: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25%: 60 gg;
- invalidità permanente: 45%.
Dalle considerazioni testé indicate spetta all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della salute,
rientrante fra i diritti inviolabili della persona, come tali garantiti dalla nostra Suprema Carta, i quali appaiono reintegrabili – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
Tale danno ricomprende: sia il pregiudizio da inabilità
temporanea, e cioè l'incapacità di una persona ad attendere per un certo periodo alle proprie ordinarie occupazioni a causa di una malattia provocata dal fatto illecito altrui;
sia la lesione dell'integrità psicofisica del soggetto e del bene della salute,
comprensiva del turbamento dello stato d'animo conseguito al pagina 22 di 30 patimento della lesione fisica ed intrinseca alla struttura del fatto illecito del quale viene a rappresentare ineliminabile conseguenza immediata e quindi liquidabile pure in presenza di una semplice invalidità temporanea.
Esso peraltro, presentando natura unitaria, va liquidato in maniera omnicomprensiva, non costituendo le singole voci di esso elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza –
tradizionalmente rappresentate dal danno biologico, dal danno estetico, dal danno esistenziale e dal danno alla vita di relazione – pregiudizi autonomamente risarcibili (Cass.
11950/2013), ma semmai ulteriori sottocategorie aventi valenza meramente descrittiva (Cass. ord. 15414/2011), delle quali deve essere evitata una errata duplicazione risarcitoria dal momento che la sofferenza soggettiva derivante da una lesione della salute costituisce necessariamente una componente di quest'ultima
(S.U. 26972/2008).
In merito alla quantificazione dei danni ripartiti dall'attrice,
che pativa delle c.d. macrolesioni, quantificate nella misura del
45% CTU, vengono applicate le “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-
fisica” predisposte dal Tribunale di Milano, nella versione più
recente (edizione 2024), le quali, secondo la Suprema Corte,
costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini pagina 23 di 30 della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass.
14402/2011).
Ne deriva che che al momento del fatto lesivo Parte_1
aveva 39 anni, ha patito un pregiudizio fisico stimabile in complessivi euro 386.705,00 di cui € 14.720,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo ed € 371.985,00 per danno biologico permanente.
Anche tale importo, per effetto del concorso di colpa al 30%, va liquidato in € 270.693,50.
Mentre non si ritiene di dover ulteriormente personalizzare la cifra in esame, essendo stato ben chiarito dai giudici di legittimità che il grado di invalidità permanente espresso da un
baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno,
salvo che l'interessato alleghi e dimostri circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più
grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass. 23778/2014), che nel caso di specie non risultano provate, atteso che il CTU non ha indicato fattori di eccezionalità nelle sofferenze patite, né la difesa pagina 24 di 30 attorea le ha documentate.
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5. Determinazione finale del danno
Orbene, tenuto conto del danno patrimoniale supra riconosciuto,
si individua nel complessivo importo di € 271.526,61 l'ammontare del danno patito da alla data odierna, in Parte_1
considerazione del fatto che sono stati utilizzati i valori indicati nelle più recenti tabelle pubblicate.
Senonché va tenuto in considerazione che l'assicurazione ha versato all'attrice, a titolo di acconto, la somma complessiva di
€ 229.579,99 di cui:
- 80.000 € in data 23.6.2014;
- 148.979,00 in data 5.12.2016.
A questo punto va effettuata una doverosa premessa.
Il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito
(art. 1219 c.c.).
Tuttavia il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.).
Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti.
pagina 25 di 30 Come da tempo stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:
a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione,
il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche
(ma non solo) applicando un saggio di interessi -
equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (S.U. 1712/1995).
Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
In quest'ultimo caso la circostanza che il debitore abbia pagato alcun acconti non fa ovviamente venir meno l'esistenza della mora, ma può attenuarne gli effetti.
La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore infatti deve, per quanto già detto, “simulare” il vantaggio che pagina 26 di 30 il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
Ebbene, nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità
di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
pagina 27 di 30 a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:
i. sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
ii. sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto
(anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Tanto premesso, l'omogeneizzazione delle poste (operazione sub.
a) evidenzia che gli acconti versati dall'assicurazione sono sufficienti a ristorare integralmente il danno patito dall'attrice.
Procedendo infatti a devalutare alla data dell'illecito (marzo
2013) sia il credito liquidato (partendo in questo caso dalla data odierna, atteso l'utilizzo delle Tabelle di Milano più
recenti nella quantificazione del danno) sia gli acconti versati
(partendo dalla data di rispettivo versamento, tenuto conto che in quel momento è avvenuto il ristoro del danno, e quindi pagina 28 di 30 l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria), va osservato come l'ammontare del danno devalutato sia pari ad € 224.216,85 mentre l'ammontare degli acconti devalutato sia pari, complessivamente,
ad € 227.839,80 (€ 79.601,99 in riferimento all'acconto versato nel giugno 2014, ed € 148.237,81 in riferimento all'acconto versato nel dicembre 2016).
Alla medesima conclusione si giunge tramite la rivalutazione all'attualità degli acconti e il raffronto con l'ammontare del danno liquidato alla data odierna, che integra un'omogeneizzazione delle poste alternativa alla devalutazione.
In tal caso l'acconto di 148.979,00 €, rivalutato dal all'attualità, ammonta a 179.519,70 €, mentre l'acconto di
80.000,00 €, rivalutato all'attualità, ammonta ad 96.480,00 €,
per un totale di 275.999,70 €, a fronte di un danno patito quantificato in € 271.526,61.
Sicché va concluso che gli acconti versati hanno integralmente ristorato il danno sofferto dall'attrice.
La domanda va quindi rigettata.
*
6. Spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate alla luce delle ragioni di rigetto, non determinata dalla condotta di guida dell'attrice (salvo l'omesso utilizzo della cintura) ed in pagina 29 di 30 ragione dell'accertata esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro da pare del veicolo condotto dal CP_2
P. Q. M.
Il giudice del Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione:
1. rigetta la domanda avanzata da Parte_1
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido.
Reggio Calabria, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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