Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPLICA ITALI
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3583/2019 R.G. e vertente tra
, nata a [...] il [...], cod. fisc.Parte 1
"elettivamente domiciliata in Santa Teresa presso lo studio legale C.F. 1
dell'avv. Filippo Brianni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti opponente
nei confronti di nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
,n.q. di legale rappresentante di Controparte_2 C.F. 2
elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva presso lo studio
[...]
,
legale dell'avv. Antonino Caliri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Lavoro di Messina, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della parte opposta di € 2.928,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio pari ad € 499,00.
A sostegno dell'opposizione, la parte deduceva l'abnorme riassunzione del d.i., in luogo della riassunzione del giudizio, che si estingueva ex art. 50 cpc., oltre la mancata notifica al procuratore della parte costituita.
Concludeva quindi per l'improcedibilità dell'intervenuta riassunzione, in subordine per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della parte opposta alla corresponsione in favore della Pt 1 di € 24.887,89 quale retribuzione non corrispostale, con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc..
Nel costituirsi in giudizio, il sig. CP_1 contestava i motivi di opposizione, deducendo preliminarmente la tardività dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo pronunciarsi l'infondatezza della domanda riconvenzionale e la condanna per lite temeraria.
Con verbale dell'11/02/2021, il giudice, specificando come l'estinzione del procedimento non estingue l'azione, accertava come il deposito dell'atto di opposizione non era andato a buon fine per un errore nel server di destinazione e pertanto gli effetti dell'invio tempestivo erano salvi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Estinzione del giudizio. Improcedibilità.
Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, l'incompetenza del giudice che emette il decreto ingiuntivo ne determina la revoca ("La dichiarazione d'incompetenza del giudice che ha emesso il D.I. - pronunciata in sede di opposizione al medesimo contiene implicitamente anche la declaratoria d'invalidità del medesimo", Corte appello Roma sez.
III, 21/10/2022, n.6630; “La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto" Cassazione civile sez. III,
07/06/2023, n. 15988).
Pertanto, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, se venga sollevata ed accolta eccezione di incompetenza, il giudice dovrà revocare il decreto ingiuntivo - che diviene nullo, perché emesso da giudice incompetente - e disporre la riassunzione dinnanzi al giudice competente del giudizio ordinario di cognizione.
Così prosegue la pronuncia della Corte d'appello Roma, n. 6630/2022: "La tempestiva riassunzione innanzi all'Autorità Giudiziaria competente non riguarda la causa di opposizione - che compete funzionalmente ed inderogabilmente al giudice che ha emanato l'ingiunzione e che l'ha definita con la sentenza dichiarativa d'incompetenza - ma la causa afferente alla pretesa fatta valere dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena".
Sicchè l'eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente concerne soltanto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, ex art. 645 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass.
n. 20935/2016 e Cass. n. 1372/2016).
Orbene, l'art. 50 cpc., rubricato "Riassunzione della causa" dispone: “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dall'ordinanza del giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".
Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione doveva intervenire nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione. Tale termine è spirato il 27 maggio 2019, senza che la causa per riassunzione sia stata avviata, essendo stato in suo luogo erroneamente introdotto un "ricorso per decreto ingiuntivo-riassunzione".
Si rileva inoltre che, ex art. 125 disp. att. cpc., la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che va notificata a norma dell'art. 170 del cpc., il quale sancisce che “Dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito...". Nella causa de quo, il suddetto ricorso è stato erroneamente notificato alla parte personalmente, anziché al procuratore domiciliatario.
La conseguenza processuale della mancata riassunzione della causa è l'estinzione del giudizio del procedimento monitorio instaurato dinanzi al giudice di pace e questo giudice dichiara l'improcedibilità del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale del Lavoro.
3. Decisione e spese.
Tanto premesso, questo giudice pronuncia l'improcedibilità del presente giudizio non potendo la domanda riconvenzionale essere, altresì, delibata.
Con riferimento alle spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte opponente come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2922, tenuto conto della natura e del valore - 5.200,01-26.000 - della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 365/2019 opposto;
Parte 12) condanna l'opposto al pagamento delle spese giudiziali in favore di che liquida in € 2.695,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali.[…]
Messina, 12.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando