Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2002, n. 15151
CASS
Sentenza 22 marzo 2002

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La facoltà, riconosciuta all'imputato dalla norma transitoria di cui al primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 341 del 2000, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti, sicché una volta esercitata nei termini previsti il giudizio deve necessariamente svolgersi con le forme del rito ordinario, non essendo ammissibile la richiesta di porre nel nulla una precedente revoca ritualmente formulata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2002, n. 15151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15151
    Data del deposito : 22 marzo 2002

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