Sentenza 22 marzo 2002
Massime • 1
La facoltà, riconosciuta all'imputato dalla norma transitoria di cui al primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 341 del 2000, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione oltre i casi espressamente previsti, sicché una volta esercitata nei termini previsti il giudizio deve necessariamente svolgersi con le forme del rito ordinario, non essendo ammissibile la richiesta di porre nel nulla una precedente revoca ritualmente formulata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2002, n. 15151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15151 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI BRUNO - Presidente - del 22/03/2002
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 1237
3. Dott. CAMPO NO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 016916/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) DI NO AN N. IL 05/10/1956
avverso ORDINANZA del 01/03/2001 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dott. VINCENZO GERACI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 1^.
3.2001 il GUP del Tribunale di Catania respingeva la richiesta, avanzata il 21.2.2001 da DI NO AN nel corso dell'udienza preliminare relativa a procedimento penale a carico del medesimo e di altri per i reati di omicidio aggravato ed altro, tendente ad ottenere il riconoscimento della efficacia della revoca di una precedente rinunzia, formulata il 19.2.2001, alla richiesta di giudizio abbreviato, a suo tempo da lui proposta, nonché una nuova richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dal Di NO lo stesso giorno 21.
Il giudice suddetto osservava:
- che, in base alla norma transitoria, contenuta nel primo comma dell'art. 8 del D.L. 24.11.2000 n. 341, convertito con la Legge 19.1.2001 n. 4, entrata in vigore il 21.1,2001, l'imputato di reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, poteva revocare, nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della suddetta legge di conversione, la richiesta di giudizio abbreviato eventualmente da lui in precedenza avanzata, - che nella specie il Di NO, imputato di reati punibili con la pena perpetua di cui sopra, in data 19.2.2001, avvalendosi di tale facoltà, aveva revocato la richiesta di giudizio abbreviato, a suo tempo da lui formulata,
- che, una volta revocata la richiesta di giudizio abbreviato, non era consentita, come preteso dal predetto Di NO, una rinunzia alla revoca, ovvero "una revoca della revoca", tanto più che il termine di giorni 30, fissato dalla predetta disposizione, era definitivamente scaduto il 20.2.2001, per cui doveva disporsi che il giudizio proseguisse con le forme ordinarie;
- che, per le medesime ragioni, non poteva trovare accoglimento la richiesta di giudizio abbreviato formulata ex novo dall'imputato. Avverso tale ordinanza, definito atto abnorme, ha proposto ricorso per cassazione il Di NO, deducendo violazione di legge, sul rilievo che la nuova richiesta di giudizio abbreviato, ritualmente formulata il 1^ marzo 2001 davanti ad un giudice diverso rispetto a quello davanti al quale era stata formulata la dichiarazione di rinunzia alla revoca della richiesta di giudizio abbreviato, non avrebbe potuto essere respinta, dovendo il giudice disporre obbligatoriamente l'adozione del rito alternativo. Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
La facoltà, riconosciuta all'imputato dalla norma transitoria di cui al primo comma dell'art. 8 del D.L. n. 341/2000, di revocare la richiesta di giudizio abbreviato, è una disposizione di carattere eccezionale che, in quanto tale, non è suscettibile di applicazione al di là dei casi in essa espressamente previsti.
Una volta che l'imputato abbia deciso di avvalersi di tale facoltà entro il termine perentorio previsto dalla stessa legge, il giudizio deve necessariamente proseguire con le forme del rito ordinario, non potendo ammettersi, senza provocare sfasature ed inconvenienti, che l'imputato sia abilitato a ritornare ad libitum sulle proprie decisioni e chiedere che sia posta nel nulla la precedente revoca ritualmente formulata, con inevitabili ripercussioni sulla regolarità e uniformità del processo in corso, sulla posizione processuale dell'imputato e sul computo dei termini di custodia cautelare.
Senza dire che, in caso contrario, come giustamente osservato dal giudice a quo, si riconoscerebbe all'imputato una facoltà (quella di revocare la revoca) che la legge non prevede e che, in ogni caso, il termine per formulare la revoca (e quindi, eventualmente, per revocarla) era ormai definitivamente spirato.
Nè, tanto meno, può controdedursi che, una volta avanzata, a norma dell'art. 438 c.p.p., richiesta incondizionata di rito abbreviato, il giudice è obbligato a disporre che il processo si svolga con il suddetto rito, in quanto, se ciò è vero in linea di principio, nella fattispecie, la suddetta facoltà era stata ormai definitivamente consumata dall'imputato, il quale, rinunziando al rito abbreviato, aveva irrefutabilmente optato per il rito ordinario. Diversamente opinando, si riconoscerebbe all'imputato, per altra via, una facoltà che invece, in base alle considerazioni precedenti, non può più essergli riconosciuta.
Da ciò conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002