Articolo 10 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 agosto 1975
Art. 10.
La concessione delle pensioni di anzianita', invalidita' ed indiretta in ogni caso e' subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuita' la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.
Entrata in vigore il 14 agosto 1975
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