Art. 10.
La concessione delle pensioni di anzianita', invalidita' ed indiretta in ogni caso e' subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuita' la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.
La concessione delle pensioni di anzianita', invalidita' ed indiretta in ogni caso e' subordinata alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuita' la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.