Decreto cautelare 14 marzo 2026
Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2026, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Costa e Giovanni Setticasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa e Questura di Siracusa Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del Decreto di sospensione della licenza ex art. 134 TULPS prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026, emesso dalla Prefettura - U.T.G. di Siracusa, notificato in data 9 marzo 2026, nonché avverso tutti gli atti pregiudiziali, connessi e conseguenziali, ivi compresa la nota della Questura di Siracusa n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025 e la nota prefettizia n.-OMISSIS-del 24 ottobre 2025 di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa e della Questura di Siracusa Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa SE ND OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 12 marzo 2026, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il Decreto di sospensione della licenza ex art. 134 TULPS prot. n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026, emesso dalla Prefettura - U.T.G. di Siracusa, notificato in data 9 marzo 2026, nonché tutti gli atti pregiudiziali, connessi e conseguenziali, ivi compresa la nota della Questura di Siracusa n. -OMISSIS-del 15 ottobre 2025 e la nota prefettizia n.-OMISSIS-del 24 ottobre 2025 di avvio del procedimento.
Il provvedimento impugnato si fonda sull’assunto che il sig. -OMISSIS- proposto dalla parte ricorrente quale direttore tecnico, a seguito di avvio del procedimento finalizzato all’adozione di provvedimenti sanzionatori per la mancanza di tale figura, non possiederebbe i requisiti professionali richiesti dall’allegato B al d.m. 269/2010 per svolgere dette funzioni.
Avverso gli atti impugnati, ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell'Allegato B al D.M. 11 dicembre 2010 n. 269, come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015 n. 56, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei requisiti professionali, violazione del principio del giusto procedimento , in quanto la Prefettura avrebbe travisato i fatti, omettendo di considerare la documentazione prodotta dalla ricorrente che attesterebbe il possesso del requisito temporale triennale nello svolgimento di funzioni direttive;
II) Violazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, violazione del principio del contraddittorio procedimentale, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto la Prefettura ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza senza comunicare preventivamente alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della nomina del sig.-OMISSIS-quale direttore tecnico;
III) Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza manifesta e violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione .
2. Con decreto cautelare n. 93 del 14 marzo 2026 è stata accolta la misura cautelare monocratica.
3. Si è costituita l’Amministrazione intimata a sostegno della legittimità dell’atto impugnato.
4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata e, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto per la fondatezza della censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e del principio del contraddittorio procedimentale, avente valenza assorbente.
5.1. Nel caso di specie, infatti, a seguito della nota prot. n.-OMISSIS-del 24 ottobre 2025, di avvio del procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti sanzionatori per la mancanza del direttore tecnico, la deducente ha tempestivamente prodotto, in riscontro, l’istanza del 30 ottobre 2025, proponendo quale direttore tecnico il sig.-OMISSIS-e producendo la documentazione attestante il ritenuto possesso dei requisiti richiesti.
Successivamente, la Prefettura ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza, oggetto di impugnazione, senza comunicare preventivamente alla ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della nomina del sig.-OMISSIS-quale direttore tecnico.
Tale omissione determina la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e rende la partecipazione procedimentale del ricorrente priva di effettività, non essendosi la stessa svolta in modo pieno; in particolare, la mancata previa comunicazione del preavviso di rigetto non ha consentito al deducente di conoscere preventivamente le cause ostative all’accoglimento della sua richiesta e di controdedurre agli argomenti spesi dalla amministrazione nel provvedimento finale con osservazioni e ulteriore produzione documentale probante (ove sussistente) il possesso di tutti i requisiti dell’interessato, come previsti dall’Allegato B del DM 269/2010, ovvero di proporre un altro direttore tecnico in possesso dei requisiti richiesti, e ciò al fine di evitare la sospensione della licenza, con gli effetti conseguenti.
5.2. Né è accoglibile il rilievo dell’Amministrazione secondo cui nel caso di specie troverebbe applicazione l’art. 21-octies l. n. 241 del 1990, ritenendo quest’ultima di aver dimostrato che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato; ciò in quanto la previa comunicazione dei motivi ostativi, anche nel caso in cui parte ricorrente non fosse riuscita a superare - con opportuna ed efficace documentazione - i rilievi dell’amministrazione, in ogni caso, avrebbe consentito alla parte ricorrente di proporre un nuovo direttore tecnico, evitando la conclusione del procedimento con esito negativo.
6. L’accoglimento del motivo relativo alla violazione del preavviso di rigetto consente di assorbire le ulteriori doglianze e di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione da adottare nel rispetto delle regole partecipative di legge.
7. Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvi i successivi atti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA AS, Presidente
SE ND OT, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE ND OT | AN MA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.