TAR Catania, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 1128
TAR
Decreto cautelare 14 marzo 2026
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TAR
Sentenza breve 20 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del principio del contraddittorio procedimentale

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi ha reso la partecipazione procedimentale del ricorrente priva di effettività, non consentendo al ricorrente di conoscere le cause ostative e di controdedurre o proporre un'alternativa, evitando così la sospensione della licenza. L'amministrazione non può invocare l'art. 21-octies l. n. 241 del 1990, poiché la comunicazione avrebbe potuto portare alla proposta di un nuovo direttore tecnico, evitando l'esito negativo.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell'Allegato B al D.M. 269/2010, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei requisiti professionali, violazione del principio del giusto procedimento

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla violazione del preavviso di rigetto.

  • Altro
    Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza manifesta e violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione

    La doglianza è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla violazione del preavviso di rigetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 1128
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1128
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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