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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/11/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2861/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa MA ES BU, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2861 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
C.f./P.iva con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, capitale sociale pari ad euro 21.220.169.840,48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - P.IVA_1
Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 Persona_1
(Rep. 17113 – Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre
2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
LE e SI IN del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito
Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) ed Persona_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Monia Mangani, in Riccione, Viale Derna
n. 43;
Opponente nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. e residente in CP_1 CodiceFiscale_1
Rimini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Boldrini ed Erika Cavezzale, entrambi del foro di
Rimini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, Via Gambalunga n. 102, giusta pagina1 di 9 procura unita al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1593/2023 R.G. ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c;
Convenuta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo: Consegna documentazione ex art. 119 T.U.B.
La causa è stata iscritta a ruolo il 4.10.2023 e trattenuta a sentenza ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 10.4.2025.
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.9.2023 la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione innanzi all'Intestato Tribunale avverso il decreto ingiuntivo numero 771/2023 emesso dal Tribunale di Rimini in data 14.07.2023, emesso sulla scorta della decisione dell'ABF numero 3223/2019, con cui le veniva ingiunto di consegnare ad : CP_1
1-l'estratto conto integrale del mutuo ipotecario Rep. n. 129.048 – Racc. 12.358 – Rif.
55/00/2650648/850 stipulato 30.07.2002 per un importo di Euro 75.000,00, attestante il suo svolgimento ed i versamenti effettuati sino all'estinzione avvenuta il 6.4.2017
2- gli estratti conto integrali dei c/c n. 03061/485839 (filiale Via Valturio) e n. 03609/4265140
(filiale Miramare), intestati o cointestati alla (NDG 16445941), attraverso i quali sarebbero CP_1 stati effettuati i versamenti delle rate del predetto mutuo. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo eccependo in via Parte_1 pregiudiziale, la nullità insanabile del decreto ingiuntivo per difetto di sottoscrizione del giudice e/o la sua inefficacia ex art. 644 c.p.c.
Nel merito, sosteneva: Parte_1
1-l'abuso del diritto da parte della , in quanto riteneva la documentazione richiesta già CP_1 interamente consegnata;
2-la genericità e indeterminatezza della richiesta ex art. 119 TUB e del ricorso ABF;
3-l'estraneità dei conti correnti n. 03061 e n. 03609 alla posizione NDG 16445941 dell'opposta, nonché la loro intestazione a una società (NO AO & C. S.n.c.) per il conto 03061, estinto nel
2006, e la mancanza di intestazione per il conto 03609, con conseguente carenza di legittimazione della;
CP_1
pagina2 di 9 4-In via subordinata, eccepiva l'operatività del limite decennale di cui all'art. 119, comma 4 TUB per la conservazione della documentazione, escludendo l'obbligo di produzione per rapporti ultra- decennali;
5-ed in via ulteriormente subordinata, la cessazione della materia del contendere, avendo già prodotto tutta la documentazione in suo possesso.
L'opponente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: - revocare il decreto ingiuntivo n. 771/2023 in quanto affetto da nullità insanabile per difetto di sottoscrizione del giudice e/o inefficace ex art. 644 c.p.c.; In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'ingiunzione opposta per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.
771/2023 – R.G. n. 1593/2023 emesso dal Tribunale di Rimini in data 14.07.2023; In via subordinata: - accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.3.2024 si costituiva in giudizio CP_1
contestando l'opposizione di e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
[...] Parte_1
A fondamento della propria domanda l'opposta deduceva di aver inoltrato a in data Parte_1
07.07.2017, una richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB per ottenere copia integrale dell'estratto conto del mutuo. Non avendo ricevuto riscontro esaustivo, in data 23.05.2018, presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) il quale, con decisione del 05.02.2019 n. 3223/19, accoglieva parzialmente il ricorso dell'TA, ordinando a di consegnare un piano di Parte_1 ammortamento del mutuo e gli estratti conto dei conti correnti in questione "relativi almeno agli ultimi dieci anni", evidenziando che la documentazione precedentemente fornita dalla banca non era
"in grado di far comprendere l'effettivo andamento del mutuo essendo di difficile interpretazione e limitata ad alcuni intervalli di tempo" e che il limite temporale decennale non operava per la documentazione contrattuale.
in adempimento della decisione ABF, inviava copia del piano di ammortamento e copia Parte_1 della lista operazioni dall'erogazione al passaggio a sofferenza (settembre 2006). Tuttavia, la CP_1 riteneva tale documentazione ancora insufficiente e parziale, in quanto mancante dei movimenti intercorsi tra il 2008 e il 2013, come attestato dalle distinte di pagamento in suo possesso.
Di fronte al persistere del mancato integrale adempimento, la presentava ricorso monitorio, CP_1 ottenendo dal Tribunale di Rimini il decreto ingiuntivo n. 771/2023, emesso il 14.07.2023, con cui si ingiungeva a la consegna della documentazione richiesta e si dichiarava il decreto Parte_1 provvisoriamente esecutivo limitatamente all'ingiunzione di consegna.
pagina3 di 9 Pertanto, nell'odierno giudizio l'opposta ribadiva la fondatezza della propria domanda, evidenziando che la documentazione fornita da era parziale e insufficiente a ricostruire Parte_1
l'andamento del mutuo e i versamenti effettuati.
Contestava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, affermando la regolare sottoscrizione digitale.
Sottolineava inoltre che i conti correnti indicati erano stati utilizzati per i versamenti del mutuo, come comprovato dalle quietanze prodotte, e che il limite decennale era già stato escluso dall'ABF per la documentazione contrattuale.
Insisteva, pertanto, sulla necessità di ottenere la documentazione completa per verificare eventuali indebiti oggettivi e la correttezza dell'operato bancario, anche in considerazione della sua qualifica di consumatore, rassegnando infine le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare il pieno diritto della signora di ottenere la documentazione richiesta;
3) per l'effetto condannare CP_1
l'opponente a consegnare estratto conto integrale attestante lo svolgimento del mutuo ipotecario,
Rep n. 129.048 – Racc. 12.358, Rif. n. 55/00/2650648/850 stipulato in data 30/07/2002 per
l'importo di euro 75.000,00 ed i versamenti via via effettuati sino alla sua estinzione del 6/4/2017;
4) per l'effetto condannare l'opponente a consegnare estratti conto integrali dei conti correnti ordinari accesi presso la medesima filiale di Via Valturio, c/c n. Controparte_2
03061/485839, e filiale di Miramare, c/c n. 03609/4265140, relativi alla posizione NDG 16445941 ed intestati alla Sig.ra ( , mediante i quali venivano via via CP_1 CodiceFiscale_1 effettuati i versamenti delle rate del predetto mutuo Rif. n. 55/00/2650648/850 in relazione alla posizione NDG 16445941; 5) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la responsabilità processuale aggravata dell'opponente per aver agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con conseguente risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese
e compensi professionali ex D.M. 55/2014 come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano memorie istruttorie e conclusive, ribadendo le rispettive posizioni. In particolare, l'opposta evidenziava la mancata partecipazione personale di all'udienza di comparizione del 03.06.2024, chiedendone una valutazione ai sensi dell'art. Parte_1
116, comma 2 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata. Con decreto del
20.09.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 10.4.2025 ore 9.00 per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
pagina4 di 9 All'udienza del 10.04.2025, tenutasi mediante scambio di note scritte, le parti precisavano le proprie conclusioni definitive.
*****
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
1.Infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di inesistenza/nullità del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente deve accertarsi la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente circa la nullità insanabile del decreto ingiuntivo per difetto di sottoscrizione del giudice.
Dalla documentazione prodotta dalla stessa parte TA (doc. 12_Consegna notificazione DI) emerge chiaramente che il decreto ingiuntivo è stato regolarmente firmato digitalmente dal Giudice che lo ha emesso in data 14-7-2023 e così notificato alle parti. La firma digitale equivale a tutti gli effetti di legge alla sottoscrizione autografa, garantendo l'autenticità e l'integrità del documento informatico. Non sussiste, pertanto, alcuna nullità insanabile ai sensi dell'art. 161 c.p.c. né inefficacia del provvedimento.
L'eccezione deve, quindi, essere rigettata
2. Fondatezza della domanda monitoria e sull'obbligo di consegna documentale ex art. 119 TUB.
Il nucleo della controversia verte sull'obbligo di di consegnare la documentazione Parte_1 richiesta dall'opposta e sulla completezza della documentazione già fornita.
Si osserva a tal proposito che l'art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale diritto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, è espressione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto
(artt. 1175 e 1375 c.c.), imponendo alle parti, in particolare alla banca, un dovere di trasparenza e collaborazione. La Suprema Corte ha più volte ribadito che l'obbligo di buona fede impone a ciascuna parte di tenere comportamenti idonei a preservare gli interessi dell'altra, senza apprezzabile sacrificio a suo carico, includendo tra questi il dovere di fornire la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento (cfr. Cass. Civ. 12093/2001; Cass. n.
11554/2017).
Nel caso di specie, è pacifico che la abbia intrattenuto un rapporto di mutuo ipotecario con CP_1 dal 2002, estinto nel 2017, e che abbia richiesto la relativa documentazione sin dal 2017. Parte_1
Peraltro, anche il Collegio ABF di Bologna, con provvedimento n. 3223/19 del 01.02.2019 (doc. 09 parte opposta), ha già accertato il diritto dell'opposta ad ottenere una documentazione
“maggiormente esplicativa” e "chiarimenti" sullo svolgimento del mutuo, specificando la necessità di un "chiaro ed esaustivo piano di ammortamento" e degli estratti conto dei conti correnti "relativi almeno agli ultimi dieci anni". La medesima pronuncia ABF ha espressamente rilevato che la pagina5 di 9 documentazione fornita dall'intermediario "non è in grado di far comprendere l'effettivo andamento del mutuo essendo di difficile interpretazione e limitata ad alcuni intervalli di tempo" e ha sottolineato la non operatività del limite temporale decennale per la documentazione contrattuale.
Nonostante l'ordine dell'ABF, ha reiterato una condotta omissiva, fornendo Parte_1 documentazione solo parziale. Nello specifico, come ammesso dalla stessa e provato Parte_1 dall'opposta, è stata consegnata copia degli estratti conto riferiti ai periodi 09/2006 – 10/2008 e
11/2014 – 03/2017, e copia del piano di ammortamento e lista operazioni fino al settembre 2006
(doc. 7; doc. 10; doc. 4 integrazione adempimento ABF).
Tuttavia, non risulta in atti la documentazione relativa ai movimenti intercorsi tra il 2008 e il 2013.
Dal suo canto, la parte opponente sostiene di aver già consegnato tutta la documentazione reperita e in suo possesso, tuttavia, l'opposta ha dimostrato, attraverso la produzione di quietanze e distinte di pagamento (doc. 13: Quietanza 16.6.2006-18.12.2006; doc. 14: Quietanze 16.5.2007-19.11.2012; doc. 17: Quietanze anno 2013), di aver continuato a effettuare versamenti sul mutuo anche dopo il passaggio a sofferenza nel 2006 e in periodi non coperti dalla documentazione fornita da Parte_1
È indubbio quindi che la banca debba essere in grado di fornire un resoconto completo di tutti i versamenti ricevuti, anche di quelli avvenuti tramite procedure esecutive, come documentato dalla
Precisazione del Credito (doc. 18) e dal Progetto di Distribuzione (doc. 19).
La giustificazione di circa l'indeterminatezza della richiesta della è infatti priva di Parte_1 CP_1 fondamento. La richiesta verteva specificamente sul mutuo ipotecario e sui conti correnti utilizzati per il suo ammortamento, elementi sufficienti per consentire alla banca l'individuazione della documentazione.
L'opposta ha peraltro chiarito la necessità di tale documentazione per verificare la correttezza dei conteggi operati dalla banca, la possibilità di un indebito oggettivo e il rispetto delle pattuizioni originarie, anche in relazione alla sua qualifica di consumatore.
Inoltre, per quanto riguarda i conti correnti n. 03061 e n. 03609, ha eccepito la mancanza Parte_1 di legittimazione dell'opposta. Tuttavia, la ha prodotto quietanze e cedolini che riportano tali CP_1 numeri di conto corrente e la causale del versamento con riferimento al NDG 16445941 (doc. 13,
14, 17), dimostrando il loro collegamento con il mutuo e la sua posizione.
L'eccezione di pertanto, si palesa infondata. Parte_1
3. Limite decennale di cui all'art. 119, comma 4 TUB. ha invocato l'esistenza del limite decennale di conservazione della documentazione Parte_1 fondamento della mancata produzione.
pagina6 di 9 L'art. 119 TUB recita: «Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese e entro un termine congruo non superiore a novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.»
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disposizione si applica agli estratti conto e ad altre scritture contabili. Ad esempio, con ordinanza 22.06.2020 n. 12178 (Sez.
VI), la Corte ha affermato che «La Corte di appello ha basato la decisione di azzerare il primo degli estratti conto prodotti sul rilievo per cui la banca non potesse sottrarsi ai propri obblighi di conservazione delle scritture contabili […] avendo prodotto gli estratti conto da una data successiva (quella del 30 marzo 1998), la Corte di merito ha riversato l'onere probatorio su di una parte diversa rispetto a quella su cui doveva gravare.» Di fatto la qualora non produca gli CP_2 estratti antecedenti, è tenuta a dimostrare l'effettiva impossibilità di reperirli, non potendosi limitare ad eccepire genericamente la mancanza.
Si legge ancora in altra pronuncia: «L'art. 119, comma 4, stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha “diritto di ottenere … copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Questa Corte non dubita che la norma si riferisca agli estratti conto … Anche per questo la banca deve adempiere entro i limiti previsti, e non può invocare una conservazione illimitata delle scritture.» (Cass. Civ., Sez. I, 13.09.2021 n.
24641).
Nel caso in esame, l'Arbitro Bancario Finanziario, nel provvedimento n. 3223/2019, ha ordinato all'intermediario di «consegnare documentazione maggiormente esplicativa e chiarimenti» sul mutuo, ritenendo che le copie già inviate non fossero sufficienti a far comprendere pienamente l'andamento del rapporto.
Pertanto, come già evidenziato dalla decisione ABF e dalla giurisprudenza consolidata, tale limite non opera per la documentazione contrattuale (Collegio di Bologna, decisione n. 7671/17 del
28.6.2017; Collegio di Roma, decisione n. 5076/18 del 6.3.2018). Nel caso del mutuo, che ha avuto inizio nel 2002 e si è estinto nel 2017, la richiesta di documentazione integrale sullo svolgimento del rapporto non può essere circoscritta al solo decennio precedente la richiesta. Inoltre, anche per gli estratti conto relativi ai conti correnti, l'ABF aveva ordinato la consegna "almeno agli ultimi dieci anni", implicando un obbligo di consegna per un periodo non inferiore a tale lasso temporale, ma non escludendo la necessità di una documentazione più ampia qualora indispensabile alla comprensione dello svolgimento complessivo del rapporto, come nel caso di specie dove l'opposta ha evidenziato la necessità di ricostruire l'intero ammortamento del mutuo.
La banca è tenuta a fornire una ricostruzione completa del rapporto, soprattutto quando il cliente, come nel caso della , ha dimostrato l'esistenza di pagamenti e movimenti in periodi non CP_1
pagina7 di 9 coperti dalla documentazione lacunosa fornita. L'argomentazione della banca circa la cessazione dell'obbligo di conservazione per documentazione ultra-decennale relativa a un conto estinto nel
2006 (conto 03061) non è idonea a giustificare l'omissione di documentazione essenziale per la ricostruzione dell'intero mutuo. L'obbligo di trasparenza e la tutela del consumatore impongono alla banca una condotta collaborativa che non può trincerarsi dietro mere difficoltà tecniche o limiti temporali, specialmente quando la documentazione risulta cruciale per la verifica della correttezza del rapporto.
Alla luce della documentazione in atti e del principio di cui all'art. 119, si ritiene che la banca a) sia tenuta a consegnare in favore della opposta copia integrale del contratto di mutuo e CP_1 del piano di ammortamento, nella loro completezza (tali documenti hanno rilevanza contrattuale e non sono soggetti al limite decennale in modo automatico quando richiesti per comprendere l'andamento del rapporto); b) per gli estratti conto e le registrazioni contabili l'obbligo di consegna
è circoscritto, in linea di principio, alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni prima della richiesta, pertanto, essendo la richiesta ex art.119 documentata nel luglio 2017, il periodo utile deve ritenersi 07/2007–07/2017); su tale arco temporale la banca dovrà fornire gli estratti conto che risultino all'NDG/rapporti effettivamente riferibili alla . CP_1
4.Infondatezza dell'eccezione di abuso del diritto e cessazione della materia del contendere.
Le eccezioni di di abuso del diritto e di cessazione della materia del contendere sono Parte_1 infondate. L'opposta ha infatti esercitato la tutela di un proprio diritto, già riconosciuto in parte dall'ABF, a fronte di un persistente inadempimento della banca. Non si ritiene configurabile, pertanto, alcun abuso quando l'azione giudiziaria è volta a ottenere l'adempimento di un obbligo documentale necessario per la verifica della propria posizione debitoria/creditoria.
La materia del contendere non può dirsi cessata fintanto che la documentazione fornita non sia completa ed esaustiva, come riconosciuto dalla stessa decisione ABF.
5.Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'opposta ha chiesto l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata in capo ad anche in ragione della mancata partecipazione personale all'udienza di Parte_1 comparizione. La condotta processuale di caratterizzata da un'opposizione basata su Parte_1 eccezioni già ritenute infondate in sede ABF, da un'omissione parziale e protratta nella consegna della documentazione, e dalla mancata partecipazione all'udienza di comparizione, denota una chiara resistenza in giudizio con colpa grave. Tale condotta ha causato all'opposta un aggravio di spese e tempi per ottenere un diritto già riconosciuto in sede stragiudiziale. Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver resistito in Parte_1 giudizio con colpa grave, con risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
pagina8 di 9
6.Conlcusioni
Per quanto sopra dedotto, il decreto ingiuntivo opposto è legittimo e deve essere integralmente confermato, con conseguente rigetto della domanda di parte opponente e condanna della stessa alla consegna della documentazione specificamente richiesta.
Inoltre, la condotta processuale di configura gli estremi della responsabilità aggravata ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. che si ritiene equo liquidare in Euro 2.500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Pertanto, parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della opponente, che si liquidano, secondo i parametri indicati, con applicazione dello scaglione medio fino ad euro 26.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di Euro 5.077,00 oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni diversa istanza, domanda ed Parte_1 CP_1 eccezione disattese, così decide:
_ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 771/2023 emesso dal
Tribunale di Rimini in data 14.07.2023 e, per l'effetto, accerta e dichiara il pieno diritto di CP_1
ad ottenere la documentazione richiesta;
[...]
_Accerta e dichiara la responsabilità processuale aggravata di ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1 CP_1
, liquidato in via equitativa Euro 2.500,00;
[...]
_ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 5.077,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 23.11.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
MA ES BU
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa MA ES BU, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2861 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
C.f./P.iva con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, capitale sociale pari ad euro 21.220.169.840,48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
, banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - P.IVA_1
Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito di procura speciale a rogito Notaio di Milano in data 16 novembre 2018 Persona_1
(Rep. 17113 – Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre
2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
LE e SI IN del Foro di Milano, giusta procura generale alle liti a rogito
Notaio di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) ed Persona_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Monia Mangani, in Riccione, Viale Derna
n. 43;
Opponente nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. e residente in CP_1 CodiceFiscale_1
Rimini, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Boldrini ed Erika Cavezzale, entrambi del foro di
Rimini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, Via Gambalunga n. 102, giusta pagina1 di 9 procura unita al ricorso per decreto ingiuntivo n. 1593/2023 R.G. ai sensi dell'art. 83 3° comma c.p.c;
Convenuta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo: Consegna documentazione ex art. 119 T.U.B.
La causa è stata iscritta a ruolo il 4.10.2023 e trattenuta a sentenza ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 10.4.2025.
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza, il Giudice così provvede
Art. 281 quinquies C.p.c.
Motivi in fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.9.2023 la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione innanzi all'Intestato Tribunale avverso il decreto ingiuntivo numero 771/2023 emesso dal Tribunale di Rimini in data 14.07.2023, emesso sulla scorta della decisione dell'ABF numero 3223/2019, con cui le veniva ingiunto di consegnare ad : CP_1
1-l'estratto conto integrale del mutuo ipotecario Rep. n. 129.048 – Racc. 12.358 – Rif.
55/00/2650648/850 stipulato 30.07.2002 per un importo di Euro 75.000,00, attestante il suo svolgimento ed i versamenti effettuati sino all'estinzione avvenuta il 6.4.2017
2- gli estratti conto integrali dei c/c n. 03061/485839 (filiale Via Valturio) e n. 03609/4265140
(filiale Miramare), intestati o cointestati alla (NDG 16445941), attraverso i quali sarebbero CP_1 stati effettuati i versamenti delle rate del predetto mutuo. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo eccependo in via Parte_1 pregiudiziale, la nullità insanabile del decreto ingiuntivo per difetto di sottoscrizione del giudice e/o la sua inefficacia ex art. 644 c.p.c.
Nel merito, sosteneva: Parte_1
1-l'abuso del diritto da parte della , in quanto riteneva la documentazione richiesta già CP_1 interamente consegnata;
2-la genericità e indeterminatezza della richiesta ex art. 119 TUB e del ricorso ABF;
3-l'estraneità dei conti correnti n. 03061 e n. 03609 alla posizione NDG 16445941 dell'opposta, nonché la loro intestazione a una società (NO AO & C. S.n.c.) per il conto 03061, estinto nel
2006, e la mancanza di intestazione per il conto 03609, con conseguente carenza di legittimazione della;
CP_1
pagina2 di 9 4-In via subordinata, eccepiva l'operatività del limite decennale di cui all'art. 119, comma 4 TUB per la conservazione della documentazione, escludendo l'obbligo di produzione per rapporti ultra- decennali;
5-ed in via ulteriormente subordinata, la cessazione della materia del contendere, avendo già prodotto tutta la documentazione in suo possesso.
L'opponente rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: - revocare il decreto ingiuntivo n. 771/2023 in quanto affetto da nullità insanabile per difetto di sottoscrizione del giudice e/o inefficace ex art. 644 c.p.c.; In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'ingiunzione opposta per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n.
771/2023 – R.G. n. 1593/2023 emesso dal Tribunale di Rimini in data 14.07.2023; In via subordinata: - accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere;
In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.3.2024 si costituiva in giudizio CP_1
contestando l'opposizione di e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
[...] Parte_1
A fondamento della propria domanda l'opposta deduceva di aver inoltrato a in data Parte_1
07.07.2017, una richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB per ottenere copia integrale dell'estratto conto del mutuo. Non avendo ricevuto riscontro esaustivo, in data 23.05.2018, presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) il quale, con decisione del 05.02.2019 n. 3223/19, accoglieva parzialmente il ricorso dell'TA, ordinando a di consegnare un piano di Parte_1 ammortamento del mutuo e gli estratti conto dei conti correnti in questione "relativi almeno agli ultimi dieci anni", evidenziando che la documentazione precedentemente fornita dalla banca non era
"in grado di far comprendere l'effettivo andamento del mutuo essendo di difficile interpretazione e limitata ad alcuni intervalli di tempo" e che il limite temporale decennale non operava per la documentazione contrattuale.
in adempimento della decisione ABF, inviava copia del piano di ammortamento e copia Parte_1 della lista operazioni dall'erogazione al passaggio a sofferenza (settembre 2006). Tuttavia, la CP_1 riteneva tale documentazione ancora insufficiente e parziale, in quanto mancante dei movimenti intercorsi tra il 2008 e il 2013, come attestato dalle distinte di pagamento in suo possesso.
Di fronte al persistere del mancato integrale adempimento, la presentava ricorso monitorio, CP_1 ottenendo dal Tribunale di Rimini il decreto ingiuntivo n. 771/2023, emesso il 14.07.2023, con cui si ingiungeva a la consegna della documentazione richiesta e si dichiarava il decreto Parte_1 provvisoriamente esecutivo limitatamente all'ingiunzione di consegna.
pagina3 di 9 Pertanto, nell'odierno giudizio l'opposta ribadiva la fondatezza della propria domanda, evidenziando che la documentazione fornita da era parziale e insufficiente a ricostruire Parte_1
l'andamento del mutuo e i versamenti effettuati.
Contestava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, affermando la regolare sottoscrizione digitale.
Sottolineava inoltre che i conti correnti indicati erano stati utilizzati per i versamenti del mutuo, come comprovato dalle quietanze prodotte, e che il limite decennale era già stato escluso dall'ABF per la documentazione contrattuale.
Insisteva, pertanto, sulla necessità di ottenere la documentazione completa per verificare eventuali indebiti oggettivi e la correttezza dell'operato bancario, anche in considerazione della sua qualifica di consumatore, rassegnando infine le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: 1) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertare e dichiarare il pieno diritto della signora di ottenere la documentazione richiesta;
3) per l'effetto condannare CP_1
l'opponente a consegnare estratto conto integrale attestante lo svolgimento del mutuo ipotecario,
Rep n. 129.048 – Racc. 12.358, Rif. n. 55/00/2650648/850 stipulato in data 30/07/2002 per
l'importo di euro 75.000,00 ed i versamenti via via effettuati sino alla sua estinzione del 6/4/2017;
4) per l'effetto condannare l'opponente a consegnare estratti conto integrali dei conti correnti ordinari accesi presso la medesima filiale di Via Valturio, c/c n. Controparte_2
03061/485839, e filiale di Miramare, c/c n. 03609/4265140, relativi alla posizione NDG 16445941 ed intestati alla Sig.ra ( , mediante i quali venivano via via CP_1 CodiceFiscale_1 effettuati i versamenti delle rate del predetto mutuo Rif. n. 55/00/2650648/850 in relazione alla posizione NDG 16445941; 5) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la responsabilità processuale aggravata dell'opponente per aver agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con conseguente risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese
e compensi professionali ex D.M. 55/2014 come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano memorie istruttorie e conclusive, ribadendo le rispettive posizioni. In particolare, l'opposta evidenziava la mancata partecipazione personale di all'udienza di comparizione del 03.06.2024, chiedendone una valutazione ai sensi dell'art. Parte_1
116, comma 2 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata. Con decreto del
20.09.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 10.4.2025 ore 9.00 per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
pagina4 di 9 All'udienza del 10.04.2025, tenutasi mediante scambio di note scritte, le parti precisavano le proprie conclusioni definitive.
*****
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta.
1.Infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di inesistenza/nullità del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente deve accertarsi la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente circa la nullità insanabile del decreto ingiuntivo per difetto di sottoscrizione del giudice.
Dalla documentazione prodotta dalla stessa parte TA (doc. 12_Consegna notificazione DI) emerge chiaramente che il decreto ingiuntivo è stato regolarmente firmato digitalmente dal Giudice che lo ha emesso in data 14-7-2023 e così notificato alle parti. La firma digitale equivale a tutti gli effetti di legge alla sottoscrizione autografa, garantendo l'autenticità e l'integrità del documento informatico. Non sussiste, pertanto, alcuna nullità insanabile ai sensi dell'art. 161 c.p.c. né inefficacia del provvedimento.
L'eccezione deve, quindi, essere rigettata
2. Fondatezza della domanda monitoria e sull'obbligo di consegna documentale ex art. 119 TUB.
Il nucleo della controversia verte sull'obbligo di di consegnare la documentazione Parte_1 richiesta dall'opposta e sulla completezza della documentazione già fornita.
Si osserva a tal proposito che l'art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB) stabilisce il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale diritto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, è espressione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto
(artt. 1175 e 1375 c.c.), imponendo alle parti, in particolare alla banca, un dovere di trasparenza e collaborazione. La Suprema Corte ha più volte ribadito che l'obbligo di buona fede impone a ciascuna parte di tenere comportamenti idonei a preservare gli interessi dell'altra, senza apprezzabile sacrificio a suo carico, includendo tra questi il dovere di fornire la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento (cfr. Cass. Civ. 12093/2001; Cass. n.
11554/2017).
Nel caso di specie, è pacifico che la abbia intrattenuto un rapporto di mutuo ipotecario con CP_1 dal 2002, estinto nel 2017, e che abbia richiesto la relativa documentazione sin dal 2017. Parte_1
Peraltro, anche il Collegio ABF di Bologna, con provvedimento n. 3223/19 del 01.02.2019 (doc. 09 parte opposta), ha già accertato il diritto dell'opposta ad ottenere una documentazione
“maggiormente esplicativa” e "chiarimenti" sullo svolgimento del mutuo, specificando la necessità di un "chiaro ed esaustivo piano di ammortamento" e degli estratti conto dei conti correnti "relativi almeno agli ultimi dieci anni". La medesima pronuncia ABF ha espressamente rilevato che la pagina5 di 9 documentazione fornita dall'intermediario "non è in grado di far comprendere l'effettivo andamento del mutuo essendo di difficile interpretazione e limitata ad alcuni intervalli di tempo" e ha sottolineato la non operatività del limite temporale decennale per la documentazione contrattuale.
Nonostante l'ordine dell'ABF, ha reiterato una condotta omissiva, fornendo Parte_1 documentazione solo parziale. Nello specifico, come ammesso dalla stessa e provato Parte_1 dall'opposta, è stata consegnata copia degli estratti conto riferiti ai periodi 09/2006 – 10/2008 e
11/2014 – 03/2017, e copia del piano di ammortamento e lista operazioni fino al settembre 2006
(doc. 7; doc. 10; doc. 4 integrazione adempimento ABF).
Tuttavia, non risulta in atti la documentazione relativa ai movimenti intercorsi tra il 2008 e il 2013.
Dal suo canto, la parte opponente sostiene di aver già consegnato tutta la documentazione reperita e in suo possesso, tuttavia, l'opposta ha dimostrato, attraverso la produzione di quietanze e distinte di pagamento (doc. 13: Quietanza 16.6.2006-18.12.2006; doc. 14: Quietanze 16.5.2007-19.11.2012; doc. 17: Quietanze anno 2013), di aver continuato a effettuare versamenti sul mutuo anche dopo il passaggio a sofferenza nel 2006 e in periodi non coperti dalla documentazione fornita da Parte_1
È indubbio quindi che la banca debba essere in grado di fornire un resoconto completo di tutti i versamenti ricevuti, anche di quelli avvenuti tramite procedure esecutive, come documentato dalla
Precisazione del Credito (doc. 18) e dal Progetto di Distribuzione (doc. 19).
La giustificazione di circa l'indeterminatezza della richiesta della è infatti priva di Parte_1 CP_1 fondamento. La richiesta verteva specificamente sul mutuo ipotecario e sui conti correnti utilizzati per il suo ammortamento, elementi sufficienti per consentire alla banca l'individuazione della documentazione.
L'opposta ha peraltro chiarito la necessità di tale documentazione per verificare la correttezza dei conteggi operati dalla banca, la possibilità di un indebito oggettivo e il rispetto delle pattuizioni originarie, anche in relazione alla sua qualifica di consumatore.
Inoltre, per quanto riguarda i conti correnti n. 03061 e n. 03609, ha eccepito la mancanza Parte_1 di legittimazione dell'opposta. Tuttavia, la ha prodotto quietanze e cedolini che riportano tali CP_1 numeri di conto corrente e la causale del versamento con riferimento al NDG 16445941 (doc. 13,
14, 17), dimostrando il loro collegamento con il mutuo e la sua posizione.
L'eccezione di pertanto, si palesa infondata. Parte_1
3. Limite decennale di cui all'art. 119, comma 4 TUB. ha invocato l'esistenza del limite decennale di conservazione della documentazione Parte_1 fondamento della mancata produzione.
pagina6 di 9 L'art. 119 TUB recita: «Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese e entro un termine congruo non superiore a novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.»
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale disposizione si applica agli estratti conto e ad altre scritture contabili. Ad esempio, con ordinanza 22.06.2020 n. 12178 (Sez.
VI), la Corte ha affermato che «La Corte di appello ha basato la decisione di azzerare il primo degli estratti conto prodotti sul rilievo per cui la banca non potesse sottrarsi ai propri obblighi di conservazione delle scritture contabili […] avendo prodotto gli estratti conto da una data successiva (quella del 30 marzo 1998), la Corte di merito ha riversato l'onere probatorio su di una parte diversa rispetto a quella su cui doveva gravare.» Di fatto la qualora non produca gli CP_2 estratti antecedenti, è tenuta a dimostrare l'effettiva impossibilità di reperirli, non potendosi limitare ad eccepire genericamente la mancanza.
Si legge ancora in altra pronuncia: «L'art. 119, comma 4, stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha “diritto di ottenere … copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Questa Corte non dubita che la norma si riferisca agli estratti conto … Anche per questo la banca deve adempiere entro i limiti previsti, e non può invocare una conservazione illimitata delle scritture.» (Cass. Civ., Sez. I, 13.09.2021 n.
24641).
Nel caso in esame, l'Arbitro Bancario Finanziario, nel provvedimento n. 3223/2019, ha ordinato all'intermediario di «consegnare documentazione maggiormente esplicativa e chiarimenti» sul mutuo, ritenendo che le copie già inviate non fossero sufficienti a far comprendere pienamente l'andamento del rapporto.
Pertanto, come già evidenziato dalla decisione ABF e dalla giurisprudenza consolidata, tale limite non opera per la documentazione contrattuale (Collegio di Bologna, decisione n. 7671/17 del
28.6.2017; Collegio di Roma, decisione n. 5076/18 del 6.3.2018). Nel caso del mutuo, che ha avuto inizio nel 2002 e si è estinto nel 2017, la richiesta di documentazione integrale sullo svolgimento del rapporto non può essere circoscritta al solo decennio precedente la richiesta. Inoltre, anche per gli estratti conto relativi ai conti correnti, l'ABF aveva ordinato la consegna "almeno agli ultimi dieci anni", implicando un obbligo di consegna per un periodo non inferiore a tale lasso temporale, ma non escludendo la necessità di una documentazione più ampia qualora indispensabile alla comprensione dello svolgimento complessivo del rapporto, come nel caso di specie dove l'opposta ha evidenziato la necessità di ricostruire l'intero ammortamento del mutuo.
La banca è tenuta a fornire una ricostruzione completa del rapporto, soprattutto quando il cliente, come nel caso della , ha dimostrato l'esistenza di pagamenti e movimenti in periodi non CP_1
pagina7 di 9 coperti dalla documentazione lacunosa fornita. L'argomentazione della banca circa la cessazione dell'obbligo di conservazione per documentazione ultra-decennale relativa a un conto estinto nel
2006 (conto 03061) non è idonea a giustificare l'omissione di documentazione essenziale per la ricostruzione dell'intero mutuo. L'obbligo di trasparenza e la tutela del consumatore impongono alla banca una condotta collaborativa che non può trincerarsi dietro mere difficoltà tecniche o limiti temporali, specialmente quando la documentazione risulta cruciale per la verifica della correttezza del rapporto.
Alla luce della documentazione in atti e del principio di cui all'art. 119, si ritiene che la banca a) sia tenuta a consegnare in favore della opposta copia integrale del contratto di mutuo e CP_1 del piano di ammortamento, nella loro completezza (tali documenti hanno rilevanza contrattuale e non sono soggetti al limite decennale in modo automatico quando richiesti per comprendere l'andamento del rapporto); b) per gli estratti conto e le registrazioni contabili l'obbligo di consegna
è circoscritto, in linea di principio, alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni prima della richiesta, pertanto, essendo la richiesta ex art.119 documentata nel luglio 2017, il periodo utile deve ritenersi 07/2007–07/2017); su tale arco temporale la banca dovrà fornire gli estratti conto che risultino all'NDG/rapporti effettivamente riferibili alla . CP_1
4.Infondatezza dell'eccezione di abuso del diritto e cessazione della materia del contendere.
Le eccezioni di di abuso del diritto e di cessazione della materia del contendere sono Parte_1 infondate. L'opposta ha infatti esercitato la tutela di un proprio diritto, già riconosciuto in parte dall'ABF, a fronte di un persistente inadempimento della banca. Non si ritiene configurabile, pertanto, alcun abuso quando l'azione giudiziaria è volta a ottenere l'adempimento di un obbligo documentale necessario per la verifica della propria posizione debitoria/creditoria.
La materia del contendere non può dirsi cessata fintanto che la documentazione fornita non sia completa ed esaustiva, come riconosciuto dalla stessa decisione ABF.
5.Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
L'opposta ha chiesto l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata in capo ad anche in ragione della mancata partecipazione personale all'udienza di Parte_1 comparizione. La condotta processuale di caratterizzata da un'opposizione basata su Parte_1 eccezioni già ritenute infondate in sede ABF, da un'omissione parziale e protratta nella consegna della documentazione, e dalla mancata partecipazione all'udienza di comparizione, denota una chiara resistenza in giudizio con colpa grave. Tale condotta ha causato all'opposta un aggravio di spese e tempi per ottenere un diritto già riconosciuto in sede stragiudiziale. Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver resistito in Parte_1 giudizio con colpa grave, con risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.
pagina8 di 9
6.Conlcusioni
Per quanto sopra dedotto, il decreto ingiuntivo opposto è legittimo e deve essere integralmente confermato, con conseguente rigetto della domanda di parte opponente e condanna della stessa alla consegna della documentazione specificamente richiesta.
Inoltre, la condotta processuale di configura gli estremi della responsabilità aggravata ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. che si ritiene equo liquidare in Euro 2.500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.14 n.55 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Pertanto, parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della opponente, che si liquidano, secondo i parametri indicati, con applicazione dello scaglione medio fino ad euro 26.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di Euro 5.077,00 oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni diversa istanza, domanda ed Parte_1 CP_1 eccezione disattese, così decide:
_ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 771/2023 emesso dal
Tribunale di Rimini in data 14.07.2023 e, per l'effetto, accerta e dichiara il pieno diritto di CP_1
ad ottenere la documentazione richiesta;
[...]
_Accerta e dichiara la responsabilità processuale aggravata di ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. e, per l'effetto, condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1 CP_1
, liquidato in via equitativa Euro 2.500,00;
[...]
_ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 5.077,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 23.11.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
MA ES BU
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