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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1211/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7250/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023724850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO
La signora Ricorrente_1, in atti generalizzata, si è opposta alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatogli da Agenzia Entrate Riscossione, emessa a seguito di omesso pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2021.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso l'omessa notifica dell'atto prodromico e la prescrizione del credito.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza, osservando che la cartella notificata non era stata preceduta dalla notifica di alcun atto prodromico, in quanto emessa, nei tre anni successivi alla scadenza del tributo, ai sensi della Legge Regionale 56/2023, già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018, che consentiva di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, purché la cartella fosse notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
Con successive memorie la parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo nelle more provveduto al pagamento della cartella. Ciò posto, si ritiene che, in assenza di una espressa rinuncia al ricorso, lo stesso debba essere esaminato nel merito, non potendosi affermare che il pagamento della cartella sia condotta integrante una rinuncia al ricorso. Ciò premesso, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
La cartella impugnata, infatti, contiene l'accertamento del tributo ed è stata legittimamente emessa ai sensi della Legge Regionale 56/2023, che consente di contestare e accertare la debenza del tributo con cartella esattoriale, che contiene in effetti tutti gli estremi dell'accertamento. Nessuna prescrizione risulta poi essersi maturata.
Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e della Regione Calabria, liquidate in euro 187,00 sia in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che in favore della Regione Calabria, oltre accessori come per legge. Cosenza, 20 febbraio 2026.
Il giudice
ER SE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTESE PIERO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7250/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023724850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: COME DA RISPETTIVI ATTI
FATTO E DIRITTO
La signora Ricorrente_1, in atti generalizzata, si è opposta alla cartella esattoriale indicata in epigrafe, notificatogli da Agenzia Entrate Riscossione, emessa a seguito di omesso pagamento di tassa automobilistica per l'anno 2021.
La parte ricorrente poneva alla base del ricorso l'omessa notifica dell'atto prodromico e la prescrizione del credito.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e la Regione Calabria, che ha eccepito l'infondatezza, osservando che la cartella notificata non era stata preceduta dalla notifica di alcun atto prodromico, in quanto emessa, nei tre anni successivi alla scadenza del tributo, ai sensi della Legge Regionale 56/2023, già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018, che consentiva di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, purché la cartella fosse notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
Con successive memorie la parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, avendo nelle more provveduto al pagamento della cartella. Ciò posto, si ritiene che, in assenza di una espressa rinuncia al ricorso, lo stesso debba essere esaminato nel merito, non potendosi affermare che il pagamento della cartella sia condotta integrante una rinuncia al ricorso. Ciò premesso, si ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
La cartella impugnata, infatti, contiene l'accertamento del tributo ed è stata legittimamente emessa ai sensi della Legge Regionale 56/2023, che consente di contestare e accertare la debenza del tributo con cartella esattoriale, che contiene in effetti tutti gli estremi dell'accertamento. Nessuna prescrizione risulta poi essersi maturata.
Le spese, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e ss.mm. come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno a gravare sulla parte ricorrente, in favore sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che della Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle competenze di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e della Regione Calabria, liquidate in euro 187,00 sia in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che in favore della Regione Calabria, oltre accessori come per legge. Cosenza, 20 febbraio 2026.
Il giudice
ER SE