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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente e Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820259003107524000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorre contro l'DR e l'Rappresentante_2 avverso l'intimazione di pagamento n° 008202590031075224/000 con la quale è stata messa in riscossione la somma di euro 148.236,00 per otto cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento TQ306T00317/2024 TQ306T100321/2024.per i seguenti motivi:
1) Vizi dell'intimazione dovuti all'DR.- Illegittimità/o annullabilità intimazione per inesistenza o nullità della notifica delle cartelle sottese-.
Le cartelle devono essere notificate attraverso soggetti abilitati previsti dall'art. 26 ,c. 1 DPR 602/73 e, in difetto sono nulle senza trovare applicazione l'art. 156 cpc. Tali cartelle non risultano mai notificate al contribuente e, in caso di notifica, secondo il modello procedimentale (cfr. S.C. SS.UU. 5791/08), con conseguente nullità dell'atto conseguenziale in modo da garantire il diritto di difesa.
2) Illegittimità e/o nullità intimazione per mancanza dei requisiti essenziali.
L'atto impugnato è carente dei requisiti essenziali secondo l'art. 7 L-212/2000 e orientamento giurisprudenziale per evitare il contrasto con l'art. 24 Cost.ne. Il contribuente deve prendere atto e conoscere ogni singolo credito , pena la violazione dei principi elementari di correttezza e buona fede.
Innanzi tutto, è omessa la allegazione delle cartelle di pagamento e non la prova della regolare notifica e, inoltre, l'omessa allegazione del ruolo iscritto ad opera dell'Agenzia del territorio del responsabile del procedimento che l'ha sottoscritto della data di consegna al Concessionario e altre informazioni, oltre al calcolo degli interessi e sanzioni che non consentono al contribuente le dovute valutazioni.
3) Vizi formali e sostanziali delle debenze imputabili all'Ente creditore.- Illegittimità e/o nullità dell'atto per nullità degli avvisi di accertamento.
Gli avvisi di accertamento non risultano mai notificati e si chiede all''DR gli atti stessi e la loro notifica con il relativo rispetto procedimentale. Inoltre, vi sono ulteriori eccezioni come l'indicazione dei ruoli sottesi per verificare la correttezza sostanziale e il principio del contraddittorio e della difesa (cfr. anche la pronuncia della Corte costituzionale 35/15).
Sempre per la totale assenza di riferimento al ruolo , l'opposizione si sostanzia anche nell'assoluta informazione della debenza ingiunta come il calcolo degli interessi , la sua decorrenza e l'importo sulle imposte sul quale è stato effettuato tale calcolo e il tasso applicato, oltre la proporzionalità delle sanzioni.
Inoltre, dalle scarse informazioni dell'intimazione sembrerebbe capire che i due avvisi di accertamento derivino dalla contestazione della presunta violazione dell'indebita detrazione IVA pagata per l'acquisto di due immobili nel 2018 e 2019 da Società atta alla compravendita di immobili, in quanto, per un mero errore di stesura l'originario oggetto sociale non prevede espressamente l'attività immobiliare e mancava del relativo codice ATECO che la Società ha prontamente provveduto alla rettifica/integrazione dell'oggetto sociale inserendo l'attività immobiliare. Comunque, la regolare tenuta della contabilità, la registrazione delle fatture e la corrispondenza dell'attività svolta ai fini fiscali, secondo giurisprudenza confermano il principio della detrazione , poiché le condizioni di tipo sostanziale debbono prevalere su quelle formali. (cfr. S.C. 2906/19 e altre indicate). Per qualificare un'impresa “commerciale” non è sufficiente la previsione formale dell'oggetto sociale ma l'attività effettivamente svolta ( Risp. Rappresentante_2 744/2021) e nessuna violazione può essere contestata all'Azienda.
Per quanto sopra esposto, chiede l'annullamento dell'intimazione con vittoria di spese.
L'DR con propria comparsa controdeduce:
1) Difetto di giurisdizione:
In primis va evidenziato che le cartelle 00820240004168959000- 00820240005757340000 –
0080006477177000 – 00920240009589647000 riguardano sanzioni del codice della strada per cui ai sensi dell'art. 2 D.Leg. 546/92 competente delle controversie è il Giudice di ordinario territorialmente competente.
2) Difetto di legittimazione passiva in ordine a tutta l'attività antecedente la consegna del ruolo.
Per le censure relative alla mancata notifica degli avvisi di accertamento e la non debenza dei tributi erariali , in via preliminare, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'DR, in quanto si tratta di atti antecedenti alla consegna dei ruoli. L'DR per la propria posizione, ha solo il compito della riscossione di tributi, interessi e sanzioni dei ruoli formati dagli Enti impositori che costituiscono per il
Concessionario titolo esecutivo, pertanto, si chiede di tenere indenne l'DR di ogni conseguenza.
3) Inammissibilità dell'impugnazione avverso le cartelle ex art. 21 D.Leg. 546/92- Tardività e infondatezza.
La ricorrente impugna l'atto adducendo di non aver mai ricevuto le cartelle, censura tardiva e infondata.
L'art. 26 DPR 602/73,c. 2 , (che si riporta),disciplina la notifica degli atti da parte dell'DR. Tutte le cartelle sono state notificate all'indirizzo pec del destinatario e ricevute nelle date e ore indicate come da ricevute di avvenuta consegna a Email_4 che si allegano, pec a cui è stata inviata anche l'intimazione impugnata. La Società, non avendo impugnato le cartelle , è decaduta dal potere di sollevare qualsiasi tipo di censura sul procedimento di notifica e sul credito portato e non può tentare di recuperare un mezzo di tutela dal quale, si ripete è decaduta per inerzia.
Nel merito- Sulla carenza di motivazione dell'intimazione.
L'intimazione è un atto vincolato- art. 50 DPR 602/73- e in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'DR non ha facoltà di inserire ulteriori elementi e neppure di allegare gli atti presupposti specie, come nel caso, il contribuente è ben a conoscenza. A pag. tre e ss. è riportato il dettaglio del credito. Per costante giurisprudenza l'avviso di mora ha contenuto ristretto ed ha solo la funzione di avvisare il contribuente moroso dell'imminente esecuzione(cfr. Ord. S.C. 21065/2022 e altre citate, come riportato, nonché la Sent., in proposito citata della S.C. a SS.UU.). Anche la contestazione sul calcolo degli interessi è infondata;
essi sono dovuti dopo la notifica della cartella e fino al pagamento
(cfr. art. 30 DPR 602/73). Sul sito internet dell'DR sono riportate tutte le informazioni , tassi, decorrenza che consente al contribuente la verifica della determinazione delle somme. Anche la censura per gli oneri della riscossione è infondata in quanto il contribuente è tenuto, per legge, al versamento di dette somme.
Per i suddetti motivi, chiede
In via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione per le quattro cartelle sopra richiamate, accertare la carenza di legittimazione dell'DR sulle contestazioni non riferibili al proprio operato e accertare la inammissibilità e tardività del ricorso avverso le cartelle.
Nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato con vittoria di spese da distrarsi al Difensore antistatario. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso per fatto imputabile all'Ente impositore , dichiarare la legittimità dell'operato dell'DR e tenere indenne il Concessionario di ogni conseguenza in tema di spese di lite.
L'Rappresentante_2, con propria comparsa controdeduce:
la cartella 00820240000703190000 notificata il 07/02/2024 riguarda l'IRAP 2020 più interessi e sanzioni a seguito del ruolo emesso per euro 686,01;
la cartella 00820240000703291000 notificata il 07/02/2024 riguarda diritti annuali della CCIAA 2020 per l'importo di euro 216,40;
la cartella 00820240004168858000 notificata il 20/03/2024 per ritenute su lavoro autonomo 2020 più interessi e sanzioni per un totale di euro 258,25;
la cartella 00820240005757239000 notificata il 18/04/2024 riguarda l'IRES 2020 più sanzioni ed interessi a seguito del ruolo emesso per un totale di euro 14.326,42;
le altre quattro cartelle indicate riguardano sanzioni amministrative per violazione codice della strada.
Il primo avviso di accertamento impugnato, notificato il 26/07/2024 riguarda l'IVA 2018 più sanzioni ed interessi a seguito del ruolo emesso per un totale di euro 42.572,02 ;
il secondo avviso di accertamento impugnato, notificato il 26/07/2024 riguarda l'IVA 2019 più sanzioni ed interessi a seguito del ruolo emesso per un totale di euro 87.163,70.
QUESTIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI.
In via primaria si osserva il difetto di giurisdizione per le cartelle riguardanti le sanzioni per il codice della strada di competenza del Giudice ordinario.
Per i due avvisi di accertamento sopra descritti e notificati via pec, si osserva la loro definitività in mancanza di impugnazione con esclusione di qualsiasi contestazione. Non possono essere rimessi in discussione atti oramai definitivi , cristallizzati e consolidati nella sfera giuridica del contribuente.
L'A.E. nel contestare il ricorso prenderà posizione solo sulle tre cartelle di competenza e sui due avvisi di accertamento in quanto gran parte delle eccezioni formulate riguardano l'DR , poiché l'Ufficio ha tempestivamente iscritto a ruolo gli importi tributari trasfusi nelle cartelle.
Si precisa che tre ruoli riguardano un controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54- bis DPR
633/72 , mentre gli accertamenti sono stati emessi ai sensi dell'art. 54 DPR 6633/72 in combinato disposto con l'art. 19-bis,c.
1.del medesimo DPR.
Tutti i ruoli iscritti dall'Ufficio sono seguiti da notifica (con esito positivo) al contribuente delle relative cartelle mai impugnate nelle quali vi sono i dettagli di quanto dovuto e, le medesime eccezioni valgono anche per i due avvisi di accertamento, atti mai impugnati che hanno cristallizzato le pretese.
Riguardo le contestazioni nel merito. Sulla pretesa nullità per firma di dirigenti “non di ruolo”, l'eccezione è infondata. La Corte costituzionale pur dichiarando l'illegittimità di alcune norme, non ha disposto effetti retroattivi generalizzati, né ha comportato l'automatica nullità dagli atti firmati dai Funzionari incaricati. In ogni caso, gli atti risultano sottoscritti da Funzionari regolarmente delegati.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 DPR 602/73 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, ma solo la riferibilità all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente che non può limitarsi a generiche contestazioni senza allegare elementi specifici e completi.
Sull'asserita mancanza di motivazione si precisa che l'intimazione è pienamente conforme all'art. 7 L.
212/2000 e rinvia ai ruoli e alle cartelle già notificati e conosciuti e non richiede un'esposizione analitica delle somme dovute , essendo sufficiente il riferimento agli atti presupposti, pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa può essere invocato.
Sulla proporzionalità e il calcolo delle somme , gli importi iscritti derivano da atti impositivi e avvisi divenuti definitivi ed esecutivi e interessi e sanzioni sono calcolate secondo legge.
Tutto ciò premesso chiede.
In via preliminare di declinare la propria giurisdizione per le sanzioni stradali;
statuire l'inammissibilità del ricorso per definitività degli avvisi non impugnati nei termini e,
nel merito, respingere il ricorso infondato, dichiarando la legittimazione dell'intimazione e di tutti gli atti presupposti con il pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, va rilevato che fra i carichi sottesi all'intimazione figurano le cartelle numeri
00820240004168959000- 00820240005757340000 – 00820240006477177000 –
00820240009589647000 – riguardanti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada di cui, codesta Corte ha difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 2 del D.Leg. 546/92, in quanto a decidere i suddetti atti è competenza del Giudice Ordinario.
Riguardo alle altre cartelle di competenza , dalla documentazione riversata in atti dell'DR, risulta che sono state regolarmente notificate , ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73, c. 2, alla pec della Società Email_4 risultante dal Registro INIPEC e sono state ricevute , nelle date e nelle ore indicate, come risulta dai certificati di avvenuta consegna. Per tali cartelle, non essendo state impugnate, ex art. 21 del D.Leg. 546/92, il contribuente non ha più nessuna possibilità di sollevare censure sul procedimento di notifica o sul credito riportato, in quanto la pretesa si è cristallizzata senza alcuna possibilità di recupero.
Anche la carenza di motivazione dell'intimazione non può essere accolta, trattandosi di un atto a forma vincolata redatto in conformità all'art. 50 DPR 602/73 e Decreto Ministeriale, per cui l'DR non ha alcuna possibilità di inserire ulteriori elementi informativi oltre quelli riportati. Tale avviso ha contenuto ristretto non avendo altra funzione se non quella di avvisare il contribuente moroso dell'imminente esecuzione.
L'atto è pienamente conforme anche al dettato dell'art. 7 della L. 212/2000, in quanto rinvia a ruoli e cartelle già notificate e conosciute dalla parte, nonché non richiede altra esposizione analitica delle somme dovute , ma solo il riferimento agli atti presupposti. Da ciò. deriva che nessuna lesione del diritto di difesa possa essere contestata.
Altra contestazione infondata è la contestazione sul calcolo degli interessi. Gli stessi decorrono dal ricevimento della cartella e fino alla data di pagamento, come prevede l'art. 30 del DPR 603/73 e sono conosciuti o conoscibili dal contribuente anche visionando il sito internet dell'DR , ove sono presenti tutte le informazioni riguardante i tassi, la decorrenza e gli oneri di riscossione.
Le quattro cartelle, sopra indicate, riguardante tributi ( IRAP 2020- IRPEF 2020- IRES 2020- e Diritto annuale CCIAA), anch'esse sono state regolarmente notificate nei termini prescritti alla pec della Società, come risulta dalle date sopra riportate.
Anche i due avvisi di accertamento emessi dalla D.P. di (AP) per IVA 2018 e 2019 più sanzioni ed interessi , sono stati notificati , via pec, il 26/07/2024 e, non essendo stati impugnati nei termini prescritti, hanno reso definitiva la richiesta. Con l'impugnazione dell'intimazione non possono essere rimesse in discussione situazioni già consolidate per avvenuta definitività.
Per quanto riguarda i tre ruoli iscritti dall'Associazione_1 (AP) , essi discendono da un controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72, mentre gli altri due discendono da avvisi di accertamento emessi ex art. 54 DPR 633/72 in combinato disposto con l'art. 19-bis,c. 1, del medesimo
DPR. Tutti i suddetti ruoli, iscritti dall'A.E., sono seguiti da notifica ( con esito positivo)al contribuente, dalle relative cartelle di pagamento , mai impugnate , nelle quali sono descritti in dettaglio, tutti gli elementi di riferimento necessari a comprendere le pretese.
Risulta infondata anche la contestazione sul diritto di firma, in quanto la Sentenza della Corte costituzionale , pur pronunciandosi su alcune norme in materia di incarichi dirigenziali, non ha disposto effetti retroattivi generalizzati, né ha comportato l'automatica nullità degli atti firmati dai Funzionari incaricati. In ogni caso, i due accertamenti contestati risultano sottoscritti da Funzionari regolarmente delegati ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 1, c. 9, della L. 311/2000 , così come i ruoli sottoscritti dal Capo struttura. L'art. 12 del DPR 602/73, non prevede alcuna sanzione in ipotesi di mancata sottoscrizione , poiché opera la presunzione generale di riferimento dell'atto all'Organo che lo ha emanato, con onere, a carico del contribuente, di dimostrare , con documentazione ed argomenti concreti e non generici, il presunto pregiudizio del diritto di difesa.
Sulla proporzionalità e il carico delle somme richieste , gli importi derivano da atti impositivi e avvisi divenuti definitivi e risultano correttamente determinati in base alle diverse norme di legge, pertanto, non si ravvisa alcuna mancanza di proporzionalità nell'emissione delle sanzioni.
Per tutti i suddetti motivi, il ricorso risulta infondato e, quindi, non può essere accolto.
Assorbite tutte le altre contestazioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado dichiara la propria incompetenza per le sanzioni di cui al codice della strada a favore del giudice ordinario. Rigetta per il resto il ricorso e condanna la parte alle spese processuali pari ad euro 6000,00 suddivisi in parti uguali tra le parti resistenti di cui, per l'DE , al difensore antistatario, oltre oneri accessori qualora dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente e Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820259003107524000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società ricorre contro l'DR e l'Rappresentante_2 avverso l'intimazione di pagamento n° 008202590031075224/000 con la quale è stata messa in riscossione la somma di euro 148.236,00 per otto cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento TQ306T00317/2024 TQ306T100321/2024.per i seguenti motivi:
1) Vizi dell'intimazione dovuti all'DR.- Illegittimità/o annullabilità intimazione per inesistenza o nullità della notifica delle cartelle sottese-.
Le cartelle devono essere notificate attraverso soggetti abilitati previsti dall'art. 26 ,c. 1 DPR 602/73 e, in difetto sono nulle senza trovare applicazione l'art. 156 cpc. Tali cartelle non risultano mai notificate al contribuente e, in caso di notifica, secondo il modello procedimentale (cfr. S.C. SS.UU. 5791/08), con conseguente nullità dell'atto conseguenziale in modo da garantire il diritto di difesa.
2) Illegittimità e/o nullità intimazione per mancanza dei requisiti essenziali.
L'atto impugnato è carente dei requisiti essenziali secondo l'art. 7 L-212/2000 e orientamento giurisprudenziale per evitare il contrasto con l'art. 24 Cost.ne. Il contribuente deve prendere atto e conoscere ogni singolo credito , pena la violazione dei principi elementari di correttezza e buona fede.
Innanzi tutto, è omessa la allegazione delle cartelle di pagamento e non la prova della regolare notifica e, inoltre, l'omessa allegazione del ruolo iscritto ad opera dell'Agenzia del territorio del responsabile del procedimento che l'ha sottoscritto della data di consegna al Concessionario e altre informazioni, oltre al calcolo degli interessi e sanzioni che non consentono al contribuente le dovute valutazioni.
3) Vizi formali e sostanziali delle debenze imputabili all'Ente creditore.- Illegittimità e/o nullità dell'atto per nullità degli avvisi di accertamento.
Gli avvisi di accertamento non risultano mai notificati e si chiede all''DR gli atti stessi e la loro notifica con il relativo rispetto procedimentale. Inoltre, vi sono ulteriori eccezioni come l'indicazione dei ruoli sottesi per verificare la correttezza sostanziale e il principio del contraddittorio e della difesa (cfr. anche la pronuncia della Corte costituzionale 35/15).
Sempre per la totale assenza di riferimento al ruolo , l'opposizione si sostanzia anche nell'assoluta informazione della debenza ingiunta come il calcolo degli interessi , la sua decorrenza e l'importo sulle imposte sul quale è stato effettuato tale calcolo e il tasso applicato, oltre la proporzionalità delle sanzioni.
Inoltre, dalle scarse informazioni dell'intimazione sembrerebbe capire che i due avvisi di accertamento derivino dalla contestazione della presunta violazione dell'indebita detrazione IVA pagata per l'acquisto di due immobili nel 2018 e 2019 da Società atta alla compravendita di immobili, in quanto, per un mero errore di stesura l'originario oggetto sociale non prevede espressamente l'attività immobiliare e mancava del relativo codice ATECO che la Società ha prontamente provveduto alla rettifica/integrazione dell'oggetto sociale inserendo l'attività immobiliare. Comunque, la regolare tenuta della contabilità, la registrazione delle fatture e la corrispondenza dell'attività svolta ai fini fiscali, secondo giurisprudenza confermano il principio della detrazione , poiché le condizioni di tipo sostanziale debbono prevalere su quelle formali. (cfr. S.C. 2906/19 e altre indicate). Per qualificare un'impresa “commerciale” non è sufficiente la previsione formale dell'oggetto sociale ma l'attività effettivamente svolta ( Risp. Rappresentante_2 744/2021) e nessuna violazione può essere contestata all'Azienda.
Per quanto sopra esposto, chiede l'annullamento dell'intimazione con vittoria di spese.
L'DR con propria comparsa controdeduce:
1) Difetto di giurisdizione:
In primis va evidenziato che le cartelle 00820240004168959000- 00820240005757340000 –
0080006477177000 – 00920240009589647000 riguardano sanzioni del codice della strada per cui ai sensi dell'art. 2 D.Leg. 546/92 competente delle controversie è il Giudice di ordinario territorialmente competente.
2) Difetto di legittimazione passiva in ordine a tutta l'attività antecedente la consegna del ruolo.
Per le censure relative alla mancata notifica degli avvisi di accertamento e la non debenza dei tributi erariali , in via preliminare, si eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell'DR, in quanto si tratta di atti antecedenti alla consegna dei ruoli. L'DR per la propria posizione, ha solo il compito della riscossione di tributi, interessi e sanzioni dei ruoli formati dagli Enti impositori che costituiscono per il
Concessionario titolo esecutivo, pertanto, si chiede di tenere indenne l'DR di ogni conseguenza.
3) Inammissibilità dell'impugnazione avverso le cartelle ex art. 21 D.Leg. 546/92- Tardività e infondatezza.
La ricorrente impugna l'atto adducendo di non aver mai ricevuto le cartelle, censura tardiva e infondata.
L'art. 26 DPR 602/73,c. 2 , (che si riporta),disciplina la notifica degli atti da parte dell'DR. Tutte le cartelle sono state notificate all'indirizzo pec del destinatario e ricevute nelle date e ore indicate come da ricevute di avvenuta consegna a Email_4 che si allegano, pec a cui è stata inviata anche l'intimazione impugnata. La Società, non avendo impugnato le cartelle , è decaduta dal potere di sollevare qualsiasi tipo di censura sul procedimento di notifica e sul credito portato e non può tentare di recuperare un mezzo di tutela dal quale, si ripete è decaduta per inerzia.
Nel merito- Sulla carenza di motivazione dell'intimazione.
L'intimazione è un atto vincolato- art. 50 DPR 602/73- e in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'DR non ha facoltà di inserire ulteriori elementi e neppure di allegare gli atti presupposti specie, come nel caso, il contribuente è ben a conoscenza. A pag. tre e ss. è riportato il dettaglio del credito. Per costante giurisprudenza l'avviso di mora ha contenuto ristretto ed ha solo la funzione di avvisare il contribuente moroso dell'imminente esecuzione(cfr. Ord. S.C. 21065/2022 e altre citate, come riportato, nonché la Sent., in proposito citata della S.C. a SS.UU.). Anche la contestazione sul calcolo degli interessi è infondata;
essi sono dovuti dopo la notifica della cartella e fino al pagamento
(cfr. art. 30 DPR 602/73). Sul sito internet dell'DR sono riportate tutte le informazioni , tassi, decorrenza che consente al contribuente la verifica della determinazione delle somme. Anche la censura per gli oneri della riscossione è infondata in quanto il contribuente è tenuto, per legge, al versamento di dette somme.
Per i suddetti motivi, chiede
In via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione per le quattro cartelle sopra richiamate, accertare la carenza di legittimazione dell'DR sulle contestazioni non riferibili al proprio operato e accertare la inammissibilità e tardività del ricorso avverso le cartelle.
Nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato con vittoria di spese da distrarsi al Difensore antistatario. Nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso per fatto imputabile all'Ente impositore , dichiarare la legittimità dell'operato dell'DR e tenere indenne il Concessionario di ogni conseguenza in tema di spese di lite.
L'Rappresentante_2, con propria comparsa controdeduce:
la cartella 00820240000703190000 notificata il 07/02/2024 riguarda l'IRAP 2020 più interessi e sanzioni a seguito del ruolo emesso per euro 686,01;
la cartella 00820240000703291000 notificata il 07/02/2024 riguarda diritti annuali della CCIAA 2020 per l'importo di euro 216,40;
la cartella 00820240004168858000 notificata il 20/03/2024 per ritenute su lavoro autonomo 2020 più interessi e sanzioni per un totale di euro 258,25;
la cartella 00820240005757239000 notificata il 18/04/2024 riguarda l'IRES 2020 più sanzioni ed interessi a seguito del ruolo emesso per un totale di euro 14.326,42;
le altre quattro cartelle indicate riguardano sanzioni amministrative per violazione codice della strada.
Il primo avviso di accertamento impugnato, notificato il 26/07/2024 riguarda l'IVA 2018 più sanzioni ed interessi a seguito del ruolo emesso per un totale di euro 42.572,02 ;
il secondo avviso di accertamento impugnato, notificato il 26/07/2024 riguarda l'IVA 2019 più sanzioni ed interessi a seguito del ruolo emesso per un totale di euro 87.163,70.
QUESTIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI.
In via primaria si osserva il difetto di giurisdizione per le cartelle riguardanti le sanzioni per il codice della strada di competenza del Giudice ordinario.
Per i due avvisi di accertamento sopra descritti e notificati via pec, si osserva la loro definitività in mancanza di impugnazione con esclusione di qualsiasi contestazione. Non possono essere rimessi in discussione atti oramai definitivi , cristallizzati e consolidati nella sfera giuridica del contribuente.
L'A.E. nel contestare il ricorso prenderà posizione solo sulle tre cartelle di competenza e sui due avvisi di accertamento in quanto gran parte delle eccezioni formulate riguardano l'DR , poiché l'Ufficio ha tempestivamente iscritto a ruolo gli importi tributari trasfusi nelle cartelle.
Si precisa che tre ruoli riguardano un controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 e 54- bis DPR
633/72 , mentre gli accertamenti sono stati emessi ai sensi dell'art. 54 DPR 6633/72 in combinato disposto con l'art. 19-bis,c.
1.del medesimo DPR.
Tutti i ruoli iscritti dall'Ufficio sono seguiti da notifica (con esito positivo) al contribuente delle relative cartelle mai impugnate nelle quali vi sono i dettagli di quanto dovuto e, le medesime eccezioni valgono anche per i due avvisi di accertamento, atti mai impugnati che hanno cristallizzato le pretese.
Riguardo le contestazioni nel merito. Sulla pretesa nullità per firma di dirigenti “non di ruolo”, l'eccezione è infondata. La Corte costituzionale pur dichiarando l'illegittimità di alcune norme, non ha disposto effetti retroattivi generalizzati, né ha comportato l'automatica nullità dagli atti firmati dai Funzionari incaricati. In ogni caso, gli atti risultano sottoscritti da Funzionari regolarmente delegati.
In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 DPR 602/73 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, ma solo la riferibilità all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente che non può limitarsi a generiche contestazioni senza allegare elementi specifici e completi.
Sull'asserita mancanza di motivazione si precisa che l'intimazione è pienamente conforme all'art. 7 L.
212/2000 e rinvia ai ruoli e alle cartelle già notificati e conosciuti e non richiede un'esposizione analitica delle somme dovute , essendo sufficiente il riferimento agli atti presupposti, pertanto, nessuna lesione del diritto di difesa può essere invocato.
Sulla proporzionalità e il calcolo delle somme , gli importi iscritti derivano da atti impositivi e avvisi divenuti definitivi ed esecutivi e interessi e sanzioni sono calcolate secondo legge.
Tutto ciò premesso chiede.
In via preliminare di declinare la propria giurisdizione per le sanzioni stradali;
statuire l'inammissibilità del ricorso per definitività degli avvisi non impugnati nei termini e,
nel merito, respingere il ricorso infondato, dichiarando la legittimazione dell'intimazione e di tutti gli atti presupposti con il pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, va rilevato che fra i carichi sottesi all'intimazione figurano le cartelle numeri
00820240004168959000- 00820240005757340000 – 00820240006477177000 –
00820240009589647000 – riguardanti sanzioni amministrative per violazione del codice della strada di cui, codesta Corte ha difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 2 del D.Leg. 546/92, in quanto a decidere i suddetti atti è competenza del Giudice Ordinario.
Riguardo alle altre cartelle di competenza , dalla documentazione riversata in atti dell'DR, risulta che sono state regolarmente notificate , ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73, c. 2, alla pec della Società Email_4 risultante dal Registro INIPEC e sono state ricevute , nelle date e nelle ore indicate, come risulta dai certificati di avvenuta consegna. Per tali cartelle, non essendo state impugnate, ex art. 21 del D.Leg. 546/92, il contribuente non ha più nessuna possibilità di sollevare censure sul procedimento di notifica o sul credito riportato, in quanto la pretesa si è cristallizzata senza alcuna possibilità di recupero.
Anche la carenza di motivazione dell'intimazione non può essere accolta, trattandosi di un atto a forma vincolata redatto in conformità all'art. 50 DPR 602/73 e Decreto Ministeriale, per cui l'DR non ha alcuna possibilità di inserire ulteriori elementi informativi oltre quelli riportati. Tale avviso ha contenuto ristretto non avendo altra funzione se non quella di avvisare il contribuente moroso dell'imminente esecuzione.
L'atto è pienamente conforme anche al dettato dell'art. 7 della L. 212/2000, in quanto rinvia a ruoli e cartelle già notificate e conosciute dalla parte, nonché non richiede altra esposizione analitica delle somme dovute , ma solo il riferimento agli atti presupposti. Da ciò. deriva che nessuna lesione del diritto di difesa possa essere contestata.
Altra contestazione infondata è la contestazione sul calcolo degli interessi. Gli stessi decorrono dal ricevimento della cartella e fino alla data di pagamento, come prevede l'art. 30 del DPR 603/73 e sono conosciuti o conoscibili dal contribuente anche visionando il sito internet dell'DR , ove sono presenti tutte le informazioni riguardante i tassi, la decorrenza e gli oneri di riscossione.
Le quattro cartelle, sopra indicate, riguardante tributi ( IRAP 2020- IRPEF 2020- IRES 2020- e Diritto annuale CCIAA), anch'esse sono state regolarmente notificate nei termini prescritti alla pec della Società, come risulta dalle date sopra riportate.
Anche i due avvisi di accertamento emessi dalla D.P. di (AP) per IVA 2018 e 2019 più sanzioni ed interessi , sono stati notificati , via pec, il 26/07/2024 e, non essendo stati impugnati nei termini prescritti, hanno reso definitiva la richiesta. Con l'impugnazione dell'intimazione non possono essere rimesse in discussione situazioni già consolidate per avvenuta definitività.
Per quanto riguarda i tre ruoli iscritti dall'Associazione_1 (AP) , essi discendono da un controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72, mentre gli altri due discendono da avvisi di accertamento emessi ex art. 54 DPR 633/72 in combinato disposto con l'art. 19-bis,c. 1, del medesimo
DPR. Tutti i suddetti ruoli, iscritti dall'A.E., sono seguiti da notifica ( con esito positivo)al contribuente, dalle relative cartelle di pagamento , mai impugnate , nelle quali sono descritti in dettaglio, tutti gli elementi di riferimento necessari a comprendere le pretese.
Risulta infondata anche la contestazione sul diritto di firma, in quanto la Sentenza della Corte costituzionale , pur pronunciandosi su alcune norme in materia di incarichi dirigenziali, non ha disposto effetti retroattivi generalizzati, né ha comportato l'automatica nullità degli atti firmati dai Funzionari incaricati. In ogni caso, i due accertamenti contestati risultano sottoscritti da Funzionari regolarmente delegati ai sensi dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 1, c. 9, della L. 311/2000 , così come i ruoli sottoscritti dal Capo struttura. L'art. 12 del DPR 602/73, non prevede alcuna sanzione in ipotesi di mancata sottoscrizione , poiché opera la presunzione generale di riferimento dell'atto all'Organo che lo ha emanato, con onere, a carico del contribuente, di dimostrare , con documentazione ed argomenti concreti e non generici, il presunto pregiudizio del diritto di difesa.
Sulla proporzionalità e il carico delle somme richieste , gli importi derivano da atti impositivi e avvisi divenuti definitivi e risultano correttamente determinati in base alle diverse norme di legge, pertanto, non si ravvisa alcuna mancanza di proporzionalità nell'emissione delle sanzioni.
Per tutti i suddetti motivi, il ricorso risulta infondato e, quindi, non può essere accolto.
Assorbite tutte le altre contestazioni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado dichiara la propria incompetenza per le sanzioni di cui al codice della strada a favore del giudice ordinario. Rigetta per il resto il ricorso e condanna la parte alle spese processuali pari ad euro 6000,00 suddivisi in parti uguali tra le parti resistenti di cui, per l'DE , al difensore antistatario, oltre oneri accessori qualora dovuti.