Decreto cautelare 19 gennaio 2026
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 20/02/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato MA Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Comunale in Napoli, piazza Municipio - Palazzo San Giacomo;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza di sgombero coatto amministrativo n-OMISSIS-, emessa dal Comune di Napoli;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa ER NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Premesso che:
- con il presente ricorso, viene impugnata l’ordinanza con la quale il Comune di Napoli ha ordinato lo sgombero coatto amministrativo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato sine titulo dalla ricorrente;
- con memoria del 30 gennaio 2026, il Comune di Napoli ha sollevato eccezione di difetto di giurisdizione;
Ritenuto di dover accogliere tale eccezione, atteso che – secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione – “ la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267) ” (ordinanza 15 gennaio 2021, n. 621);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, potendo la controversia essere riproposta dinanzi al Giudice ordinario ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, infine, considerata la peculiarità della materia, di compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN MA LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
ER NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NI | AN MA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.