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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15601 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
\
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 58703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuisa Di Labbio ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 11, presso lo studio dell'Avv. Claudia Dell'Orco
giusto mandato in atti.
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CA LA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale della
Tecnica n. 177 giusto mandato in atti.
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Gabriele Romagnuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Cerignola, alla via San Martino 2/A giusto mandato in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Tre Orologi n. 12 giusto mandato in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: domanda di accertamento e condanna al pagamento di somme a titolo di aiuto comunitario.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17 marzo 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
quale titolare dell' omonima azienda agricola, con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l
[...]
, chiedendone la condanna al pagamento della somma Controparte_1
di euro 16.980,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, importo dedotto come dovuto a fronte del mancato pagamento dei premi comunitari in materia di Politica
Agricola Comune (P.A.C.) relativi agli anni dal 2015 al 2020.
A tal fine deduceva di avere tempestivamente presentato domanda unica di pagamento e che un malfunzionamento del portale ministeriale SIAN (Sistema Informatico Agricolo
Nazionale), utilizzato da per le pratiche degli aiuti PAC, non aveva consentito di CP_1
istruire regolarmente la domanda di assegnazione titoli;
che il descritto malfunzionamento non le aveva consentito di accedere agli aiuti comunitari per la campagna dall'anno 2015
sino al 2020.
Si costituiva in giudizio , impugnando e contestando la domanda attrice per essere CP_1
infondata in fatto e diritto.
A seguito delle difese svolte dalla convenuta l'attrice chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale centro autorizzato di Controparte_2
assistenza agricola incaricato alla presentazione della domanda di aiuto, che a sua volta chiamava in garanzia la Unipol Sai Assicurazioni spa, le quali concludevano invocando l'assenza di danno risarcibile per colpa professionale ovvero chiedendo la condanna di al pagamento degli aiuti comunitari chiesti dall'attrice. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
Con ordinanza del 08.01.2024 è stata disposta CTU.
Nel merito giova ricordare che al fine di ottenere l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa comunitaria rilevano non solo la presentazione della domanda e la disponibilità
dei titoli, ma anche l'effettività di questi ultimi alla stregua dei controlli e delle verifiche di legge.
In altre parole, la mera presentazione della domanda da parte dei produttori non dà diritto,
sic et simpliciter, a ricevere gli aiuti richiesti. L'avente diritto matura infatti, rispetto al premio,
una posizione di diritto soggettivo solo una volta che la procedura di attribuzione si sia perfezionata, a seguito sia della presentazione di una domanda completa sotto tutti i profili,
sia della verifica da parte dell di tutti i presupposti (cfr., tra tante, Trib. Ord. di Roma, CP_1
Sez. II, Sentenza n. 13675/2014 – r.g.a.c.c. n. 75030/2010; Trib. Ord. di Roma, Sez. II, Sentenza
n. 12748/2014 – r.g.a.c.c. n. 69269/2010). È noto, poi, che sulla parte attrice che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di contributi in materia di politica agricola comune, grava l'onere di contestazione specifica delle singole ragioni che hanno indotto l'Organismo a non erogare il contributo, così che il mancato assolvimento di tale onere porta a ritenere legittima la decurtazione del premio
(cfr. Trib. Ord. di Roma, Sez. II, Sentenza n. 16570/2013 – r.g.a.c.c. 49198/2009; Trib. Ord., Sez.
II, Sent. n. 16567/2013 – r.g.a.c.c. 49143/2009).
Nella caso che ci occupa il CTU incaricato, con una indagine condivisa dal giudicante,
ha accertato la regolare e tempestiva presentazione della domanda e la sua conformità
alla normativa di riferimento;
ha altresì accertato che l'attrice al momento del rilascio della domanda semplificata, aveva tutti i requisiti soggettivi utili per la presentazione dell'istanza di aiuto e di assegnazione dei nuovi titoli per il periodo 2015 2020 ed ha individuato nel non riuscito consolidamento telematico della domanda semplificata con il fascicolo aziendale validato, la vera causa della mancata assegnazione all'attrice dei titoli per il periodo 2015-
2020.
Si legge nella perizia che “ la mancata attribuzione all'azienda dei “nuovi” titoli Pac Pt_1
per le campagne 2015 – 2020 è stata dovuta indubbiamente al non riuscito
accoppiamento (aggancio) della domanda pre-compilata semplificata al Fascicolo
aziendale, come peraltro rilevato dallo stesso Organismo pagatore nella corrispondenza e-
mail avuta in più momenti con i CAA di riferimento, regionale e nazionale, e rinvenuta negli
atti di causa (cfr. mail del 6/4/2016, 30/11/2016, 11/1/2017 e 16/2/2017). Questa evenienza
tuttavia, alla luce di quanto previsto dalle circolari e dalle note operative emanate da
(cfr. in particolare: circolari prot. n. ACIU n. 2015.262 del 25/5/2015 e prot. n. CP_1
ACIU.2015.285 del 9/6/2015 e successiva nota operativa integrativa prot. UMU.2015.1055 del
17/6/2015) e come già in precedenza esposto, non è imputabile a manchevolezze o
imperfezioni nella compilazione e/o nella presentazione della domanda semplificata 2015
da parte della signora , e per essa del CAA mandatario, quanto – più Parte_1 verosimilmente – a possibili problemi tecnici occorsi al sistema telematico messo in atto dal
SIAN18 cui era demandato il compito di accoppiare la domanda semplificata pre-
compilata con il fascicolo aziendale regolarmente validato. “
Il Fascicolo aziendale relativo alla annualità 2015 è stato depositato in atti con numero di protocollo .CAA547.2015.0000433 del 10/02/2015 ed alla data della domanda CP_1
semplificata non è stato dettagliato atteso che, la signora rientrava nella fattispecie Pt_1
prevista dalla Nota Operativa prot. UMU 2015.1083 del 22 giugno 2015 che stabiliva CP_1
gli elementi minimi da indicare nelle domande relative al pagamento di base (Reg. UE n.
1307/2013).
Non avendo l'attrice dichiarato nel fascicolo aziendale, superfici destinate a seminativo superiori a 10 ettari (esattamente 3,81 ettari) non era tenuta al dettaglio delle superfici nel piano di coltivazione aziendale.
Esclusa pertanto ogni responsabilità in capo al mandatario, la domanda di parte attrice va accolta con condanna di al relativo pagamento dell'importo di euro 16.980,18 CP_1
pari agli aiuti non percepiti oltre interessi legali dalla domanda con esclusione della rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (comprese quelle di ctu) e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M
.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 16.980,18, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda;
2) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che CP_1
liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre addizionali di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marialuisa Di Labbio dichiaratasi antistataria.
3) pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate CP_1
4) compensa tra le altre parti le spese di lite
Così deciso in Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
NC IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, NC IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 58703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuisa Di Labbio ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Roma, Via Carlo Mirabello n. 11, presso lo studio dell'Avv. Claudia Dell'Orco
giusto mandato in atti.
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CA LA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale della
Tecnica n. 177 giusto mandato in atti.
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Gabriele Romagnuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Cerignola, alla via San Martino 2/A giusto mandato in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Russo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Tre Orologi n. 12 giusto mandato in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: domanda di accertamento e condanna al pagamento di somme a titolo di aiuto comunitario.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17 marzo 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
quale titolare dell' omonima azienda agricola, con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l
[...]
, chiedendone la condanna al pagamento della somma Controparte_1
di euro 16.980,18 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, importo dedotto come dovuto a fronte del mancato pagamento dei premi comunitari in materia di Politica
Agricola Comune (P.A.C.) relativi agli anni dal 2015 al 2020.
A tal fine deduceva di avere tempestivamente presentato domanda unica di pagamento e che un malfunzionamento del portale ministeriale SIAN (Sistema Informatico Agricolo
Nazionale), utilizzato da per le pratiche degli aiuti PAC, non aveva consentito di CP_1
istruire regolarmente la domanda di assegnazione titoli;
che il descritto malfunzionamento non le aveva consentito di accedere agli aiuti comunitari per la campagna dall'anno 2015
sino al 2020.
Si costituiva in giudizio , impugnando e contestando la domanda attrice per essere CP_1
infondata in fatto e diritto.
A seguito delle difese svolte dalla convenuta l'attrice chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale centro autorizzato di Controparte_2
assistenza agricola incaricato alla presentazione della domanda di aiuto, che a sua volta chiamava in garanzia la Unipol Sai Assicurazioni spa, le quali concludevano invocando l'assenza di danno risarcibile per colpa professionale ovvero chiedendo la condanna di al pagamento degli aiuti comunitari chiesti dall'attrice. CP_1
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova per testi.
Con ordinanza del 08.01.2024 è stata disposta CTU.
Nel merito giova ricordare che al fine di ottenere l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa comunitaria rilevano non solo la presentazione della domanda e la disponibilità
dei titoli, ma anche l'effettività di questi ultimi alla stregua dei controlli e delle verifiche di legge.
In altre parole, la mera presentazione della domanda da parte dei produttori non dà diritto,
sic et simpliciter, a ricevere gli aiuti richiesti. L'avente diritto matura infatti, rispetto al premio,
una posizione di diritto soggettivo solo una volta che la procedura di attribuzione si sia perfezionata, a seguito sia della presentazione di una domanda completa sotto tutti i profili,
sia della verifica da parte dell di tutti i presupposti (cfr., tra tante, Trib. Ord. di Roma, CP_1
Sez. II, Sentenza n. 13675/2014 – r.g.a.c.c. n. 75030/2010; Trib. Ord. di Roma, Sez. II, Sentenza
n. 12748/2014 – r.g.a.c.c. n. 69269/2010). È noto, poi, che sulla parte attrice che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di contributi in materia di politica agricola comune, grava l'onere di contestazione specifica delle singole ragioni che hanno indotto l'Organismo a non erogare il contributo, così che il mancato assolvimento di tale onere porta a ritenere legittima la decurtazione del premio
(cfr. Trib. Ord. di Roma, Sez. II, Sentenza n. 16570/2013 – r.g.a.c.c. 49198/2009; Trib. Ord., Sez.
II, Sent. n. 16567/2013 – r.g.a.c.c. 49143/2009).
Nella caso che ci occupa il CTU incaricato, con una indagine condivisa dal giudicante,
ha accertato la regolare e tempestiva presentazione della domanda e la sua conformità
alla normativa di riferimento;
ha altresì accertato che l'attrice al momento del rilascio della domanda semplificata, aveva tutti i requisiti soggettivi utili per la presentazione dell'istanza di aiuto e di assegnazione dei nuovi titoli per il periodo 2015 2020 ed ha individuato nel non riuscito consolidamento telematico della domanda semplificata con il fascicolo aziendale validato, la vera causa della mancata assegnazione all'attrice dei titoli per il periodo 2015-
2020.
Si legge nella perizia che “ la mancata attribuzione all'azienda dei “nuovi” titoli Pac Pt_1
per le campagne 2015 – 2020 è stata dovuta indubbiamente al non riuscito
accoppiamento (aggancio) della domanda pre-compilata semplificata al Fascicolo
aziendale, come peraltro rilevato dallo stesso Organismo pagatore nella corrispondenza e-
mail avuta in più momenti con i CAA di riferimento, regionale e nazionale, e rinvenuta negli
atti di causa (cfr. mail del 6/4/2016, 30/11/2016, 11/1/2017 e 16/2/2017). Questa evenienza
tuttavia, alla luce di quanto previsto dalle circolari e dalle note operative emanate da
(cfr. in particolare: circolari prot. n. ACIU n. 2015.262 del 25/5/2015 e prot. n. CP_1
ACIU.2015.285 del 9/6/2015 e successiva nota operativa integrativa prot. UMU.2015.1055 del
17/6/2015) e come già in precedenza esposto, non è imputabile a manchevolezze o
imperfezioni nella compilazione e/o nella presentazione della domanda semplificata 2015
da parte della signora , e per essa del CAA mandatario, quanto – più Parte_1 verosimilmente – a possibili problemi tecnici occorsi al sistema telematico messo in atto dal
SIAN18 cui era demandato il compito di accoppiare la domanda semplificata pre-
compilata con il fascicolo aziendale regolarmente validato. “
Il Fascicolo aziendale relativo alla annualità 2015 è stato depositato in atti con numero di protocollo .CAA547.2015.0000433 del 10/02/2015 ed alla data della domanda CP_1
semplificata non è stato dettagliato atteso che, la signora rientrava nella fattispecie Pt_1
prevista dalla Nota Operativa prot. UMU 2015.1083 del 22 giugno 2015 che stabiliva CP_1
gli elementi minimi da indicare nelle domande relative al pagamento di base (Reg. UE n.
1307/2013).
Non avendo l'attrice dichiarato nel fascicolo aziendale, superfici destinate a seminativo superiori a 10 ettari (esattamente 3,81 ettari) non era tenuta al dettaglio delle superfici nel piano di coltivazione aziendale.
Esclusa pertanto ogni responsabilità in capo al mandatario, la domanda di parte attrice va accolta con condanna di al relativo pagamento dell'importo di euro 16.980,18 CP_1
pari agli aiuti non percepiti oltre interessi legali dalla domanda con esclusione della rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (comprese quelle di ctu) e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M
.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 16.980,18, oltre CP_1
interessi legali dalla domanda;
2) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che CP_1
liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre addizionali di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Marialuisa Di Labbio dichiaratasi antistataria.
3) pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate CP_1
4) compensa tra le altre parti le spese di lite
Così deciso in Roma, 7 novembre 2025
Il Giudice
NC IL