Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 986
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione obbligo contraddittorio preventivo

    La Corte rileva che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'obbligo di contraddittorio preventivo si applica ai tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati, come l'IMU, sussiste solo se specificamente previsto dalla legge. Inoltre, trattandosi di accertamento 'a tavolino', non vi è obbligo di contraddittorio.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ritiene che l'obbligo motivazionale sia adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarla efficacemente. L'avviso di accertamento contiene l'identificazione catastale, il periodo, il valore imponibile, l'aliquota, l'imposta liquidata e il richiamo alle delibere comunali.

  • Rigettato
    Illegittimità per presenza di vincolo paesaggistico

    La Corte afferma che la presenza di vincoli paesaggistici non incide sulla natura edificabile dell'area, ma solo sul suo valore, e che l'edificabilità si desume dal piano regolatore generale.

  • Rigettato
    Nullità per mancata allegazione atti

    La Corte ritiene che l'obbligo di allegazione non si estenda agli atti normativi, anche secondari, come le delibere comunali, che sono giuridicamente noti per effetto della pubblicazione.

  • Rigettato
    Eccessivo valore attribuito ai terreni

    La Corte rileva che il Comune ha il potere di determinare il valore delle aree edificabili in base al suo piano e che la giurisprudenza conferma la validità di tale determinazione basata sul piano regolatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 986
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 986
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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