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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 11/02/2026, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 986/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente
BUCARELLI ENZO, OR
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 57 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27662 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gioia Tauro.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l''avviso di accertamento esecutivo n.
27662 del 15.03.2024 pervenuto in data 15.07.2024 ed avente oggetto IMU anno 2019
Eccepiva
La violazione dell'obbligo del previo contraddittorio preventivo introdotto con il Dlgs 219/2023, che, modificando l'art.
6- bis dello Statuto del contribuente
Il difetto di motivazione dell'atto
L'illegittimità del calcolo per la presenza di vincolo paesaggistico
La nullità per mancata allegazione degli atti che hanno portato al calcolo del tributo
L'illegittimità dell'eccessivo valore attribuito ai terreni
Si costituiva l'ente impositore Comune di Gioia Tauro che rilevava:
Infondatezza dell'eccezione sull'obbligo del previo contraddittorio preventivo introdotto Con il Dlgs 219/2023, che, modificando l'art.
6- bis dello Statuto del contribuente, ha previsto che “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Essendo l'IMU è un tributo automatizzato e, pertanto, non vige l'obbligo di contradditorio come statuito dalla
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4698/2025, la quale ha dichiarato “inammissibile il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento IMU. La Corte ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge (ad esempio, a seguito di ispezioni in loco)”. Infatti, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato: “l'obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto, vige per i tributi armonizzati in virtù dei principi del diritto UE. Per i tributi non armonizzati, invece, tale obbligo sussiste solo se una specifica norma di legge lo prevede espressamente”.
Infondatezza dell'eccepito difetto di motivazione atteso che La Corte di Cassazione (Sentenza n. 29845/2024
e Sentenza n. 26366/2024) ha ritenuto che: “in tema di lMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta" .
Infondatezza dell'illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.lgs 504/1992 per la presenza di vincolo paesaggistico dal momento che la Corte di Cassazione con sentenza n. 22591 del
9/8/2024 ha affermato che la presenza di vincoli paesaggistici su un'area edificabile non incide sulla natura stessa dell'area, che resta edificabile, ma solo sul valore dell'area medesima, dal momento che l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Infondatezza dell'eccezione relativa alla necessità dell'allegazione in merito al calcolo del tributo di cui all' accertamento impugnato effettuato con riferimento al valore venale di cui alla Delibera di Giunta Comunale
12 del 12.01.2022 che, si contesta, è infondata in quanto l'applicazione dell'art. 7 Legge 212/2000, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 13105/2012), “riguarda i soli atti necessari per sostenere le ragioni della decisione in senso ampio … sono esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per l'effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro applicazione”.
Infondatezza dell'eccezione sull' eccessivo valore attribuito ai terreni dal momento che il Comune ha il potere di trasformare un'area da agricola ad edificabile attraverso il suo Piano che stabilisce le destinazioni d'uso del territorio. e di determinare il valore delle aree fabbricabili in maniera puntuale e, soprattutto, rispondente alla reale situazione di mercato e la Cassazione con ordinanza del 13/03/2024 n. 6690 ha ritenuto che:
“L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione di esso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
Con successive memorie il Comune di Gioia Tauro depositava la Sentenza n. 7504/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 1 in data 31.10.2025 e depositata in data
04.11.2025 con cui per lo stesso contribuente per l'IMU anno 2020 ha rigettato il ricorso con condanna alle spese e competenze di giudizio.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte condivide, infatti, non solo quanto osservato da parte resistente, ma anche quanto statuito, dalla precedente pronuncia relativa alle stesse parti, gli stessi terreni e solo riferita alla annualità successiva, 2020
(sentenza n. 7504/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione
1 in data 31.10.2025 e depositata in data 04.11.2025)
In relazione alla lamentata violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito (Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025) che "l'Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi 'armonizzati', mentre, per quelli 'non armonizzati', non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito".
Tale principio era già stato affermato dalla Suprema Corte Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 1120 del 16 gennaio 2023 ha precisato che "l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi 'armonizzati', mentre, per quelli 'non armonizzati', non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi nelle quali risulti specificamente sancito".
Nel caso di specie, trattandosi IMU e dunque di tributo no armonizzato e di accertamento effettuato "a tavolino" senza accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, come l'IMU.
La Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 2938 del 31 gennaio 2023 ha precisato che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, nelle ipotesi di accertamento a tavolino, fondato su verifiche documentali e indagini finanziarie svolte senza accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, non sussiste obbligo di redazione del processo verbale di constatazione né, conseguentemente, obbligo di rispettare il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma
7, per l'emanazione dell'avviso di accertamento. Per i tributi non armonizzati, in assenza di specifiche previsioni normative che lo impongano, non sussiste obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche a tavolino".
In relazione alla contestata motivazione dell'avviso di accertamento, (sostiene che l'atto non conterrebbe l'indicazione analitica dei parametri previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 per la determinazione del valore venale delle aree edificabili) deve osservarsi che L'obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento tributario è disciplinato dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, che prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati "indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo motivazionale dell'accertamento IMU deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.
Come precisato dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 21162 del 24 luglio 2025, "l'obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento in rettifica relativi ad aree fabbricabili deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta. Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa".
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che l'atto contiene:
l'identificazione catastale degli immobili oggetto di accertamento;
l'indicazione del periodo temporale di riferimento della imposta;
la determinazione del valore imponibile;
l'aliquota applicata;
l'imposta liquidata;
il richiamo alle deliberazioni comunali per la determinazione dei valori venali.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Trib. "l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, risultando sufficiente l'indicazione, attraverso prospetto analitico, dell'identificazione catastale, della superficie rilevante, del periodo temporale, del valore imponibile, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile".
Inoltre, la Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 3399 del 10 febbraio 2025 ha stabilito che "l'avviso di accertamento che determina il valore delle aree edificabili mediante rinvio per relationem ad una delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili deve ritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto o conoscibile dal contribuente in ragione della pubblicità legale cui le delibere comunali sono soggette".
Per quanto riguarda l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo non si estende agli atti a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
In relazione ai motivi riguardanti, sostanzialmente, la determinazione del valore venale del terreno, gravato anche da vincoli paesaggistici, deve rilevarsi che la determinazione del valore imponibile operata dal Comune, basata sulle deliberazioni comunali di determinazione dei valori venali delle aree edificabili, risulta conforme ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, costituendo tali delibere fonti di presunzione che ammettono la prova contraria a carico del contribuente.
Il ricorrente avrebbe, dunque, dovuto fornire elementi probatori idonei a confutare la stima operata dall'ente impositore, mentre, nel caso in esame, si è limitato a riportare aspetti a suo giudizio criticabili e a sollevare censure di natura formale.
Tutti i motivi di ricorso risultano pertanto infondati e l'avviso di accertamento impugnato legittimo.
Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del resistente Comune di Gioia Tauro delle spese processuali che liquida in euro 463,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cpa, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente
BUCARELLI ENZO, OR
PANTANO GIULIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 909/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 57 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27662 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 340/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Gioia Tauro.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l''avviso di accertamento esecutivo n.
27662 del 15.03.2024 pervenuto in data 15.07.2024 ed avente oggetto IMU anno 2019
Eccepiva
La violazione dell'obbligo del previo contraddittorio preventivo introdotto con il Dlgs 219/2023, che, modificando l'art.
6- bis dello Statuto del contribuente
Il difetto di motivazione dell'atto
L'illegittimità del calcolo per la presenza di vincolo paesaggistico
La nullità per mancata allegazione degli atti che hanno portato al calcolo del tributo
L'illegittimità dell'eccessivo valore attribuito ai terreni
Si costituiva l'ente impositore Comune di Gioia Tauro che rilevava:
Infondatezza dell'eccezione sull'obbligo del previo contraddittorio preventivo introdotto Con il Dlgs 219/2023, che, modificando l'art.
6- bis dello Statuto del contribuente, ha previsto che “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Essendo l'IMU è un tributo automatizzato e, pertanto, non vige l'obbligo di contradditorio come statuito dalla
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4698/2025, la quale ha dichiarato “inammissibile il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento IMU. La Corte ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge (ad esempio, a seguito di ispezioni in loco)”. Infatti, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato: “l'obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto, vige per i tributi armonizzati in virtù dei principi del diritto UE. Per i tributi non armonizzati, invece, tale obbligo sussiste solo se una specifica norma di legge lo prevede espressamente”.
Infondatezza dell'eccepito difetto di motivazione atteso che La Corte di Cassazione (Sentenza n. 29845/2024
e Sentenza n. 26366/2024) ha ritenuto che: “in tema di lMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta" .
Infondatezza dell'illegittimità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.lgs 504/1992 per la presenza di vincolo paesaggistico dal momento che la Corte di Cassazione con sentenza n. 22591 del
9/8/2024 ha affermato che la presenza di vincoli paesaggistici su un'area edificabile non incide sulla natura stessa dell'area, che resta edificabile, ma solo sul valore dell'area medesima, dal momento che l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Infondatezza dell'eccezione relativa alla necessità dell'allegazione in merito al calcolo del tributo di cui all' accertamento impugnato effettuato con riferimento al valore venale di cui alla Delibera di Giunta Comunale
12 del 12.01.2022 che, si contesta, è infondata in quanto l'applicazione dell'art. 7 Legge 212/2000, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 13105/2012), “riguarda i soli atti necessari per sostenere le ragioni della decisione in senso ampio … sono esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per l'effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro applicazione”.
Infondatezza dell'eccezione sull' eccessivo valore attribuito ai terreni dal momento che il Comune ha il potere di trasformare un'area da agricola ad edificabile attraverso il suo Piano che stabilisce le destinazioni d'uso del territorio. e di determinare il valore delle aree fabbricabili in maniera puntuale e, soprattutto, rispondente alla reale situazione di mercato e la Cassazione con ordinanza del 13/03/2024 n. 6690 ha ritenuto che:
“L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione di esso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi”.
Con successive memorie il Comune di Gioia Tauro depositava la Sentenza n. 7504/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 1 in data 31.10.2025 e depositata in data
04.11.2025 con cui per lo stesso contribuente per l'IMU anno 2020 ha rigettato il ricorso con condanna alle spese e competenze di giudizio.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte condivide, infatti, non solo quanto osservato da parte resistente, ma anche quanto statuito, dalla precedente pronuncia relativa alle stesse parti, gli stessi terreni e solo riferita alla annualità successiva, 2020
(sentenza n. 7504/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione
1 in data 31.10.2025 e depositata in data 04.11.2025)
In relazione alla lamentata violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000, come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito (Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025) che "l'Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi 'armonizzati', mentre, per quelli 'non armonizzati', non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito".
Tale principio era già stato affermato dalla Suprema Corte Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 1120 del 16 gennaio 2023 ha precisato che "l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi 'armonizzati', mentre, per quelli 'non armonizzati', non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi nelle quali risulti specificamente sancito".
Nel caso di specie, trattandosi IMU e dunque di tributo no armonizzato e di accertamento effettuato "a tavolino" senza accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, come l'IMU.
La Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 2938 del 31 gennaio 2023 ha precisato che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, nelle ipotesi di accertamento a tavolino, fondato su verifiche documentali e indagini finanziarie svolte senza accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, non sussiste obbligo di redazione del processo verbale di constatazione né, conseguentemente, obbligo di rispettare il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma
7, per l'emanazione dell'avviso di accertamento. Per i tributi non armonizzati, in assenza di specifiche previsioni normative che lo impongano, non sussiste obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche a tavolino".
In relazione alla contestata motivazione dell'avviso di accertamento, (sostiene che l'atto non conterrebbe l'indicazione analitica dei parametri previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 per la determinazione del valore venale delle aree edificabili) deve osservarsi che L'obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento tributario è disciplinato dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, che prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati "indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo motivazionale dell'accertamento IMU deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta.
Come precisato dalla Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 21162 del 24 luglio 2025, "l'obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento in rettifica relativi ad aree fabbricabili deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta. Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa".
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso di accertamento emerge che l'atto contiene:
l'identificazione catastale degli immobili oggetto di accertamento;
l'indicazione del periodo temporale di riferimento della imposta;
la determinazione del valore imponibile;
l'aliquota applicata;
l'imposta liquidata;
il richiamo alle deliberazioni comunali per la determinazione dei valori venali.
Come chiarito dalla Cassazione civile Sez. Trib. "l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, risultando sufficiente l'indicazione, attraverso prospetto analitico, dell'identificazione catastale, della superficie rilevante, del periodo temporale, del valore imponibile, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile".
Inoltre, la Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 3399 del 10 febbraio 2025 ha stabilito che "l'avviso di accertamento che determina il valore delle aree edificabili mediante rinvio per relationem ad una delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili deve ritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto o conoscibile dal contribuente in ragione della pubblicità legale cui le delibere comunali sono soggette".
Per quanto riguarda l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo non si estende agli atti a contenuto normativo, anche secondario, quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione.
In relazione ai motivi riguardanti, sostanzialmente, la determinazione del valore venale del terreno, gravato anche da vincoli paesaggistici, deve rilevarsi che la determinazione del valore imponibile operata dal Comune, basata sulle deliberazioni comunali di determinazione dei valori venali delle aree edificabili, risulta conforme ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, costituendo tali delibere fonti di presunzione che ammettono la prova contraria a carico del contribuente.
Il ricorrente avrebbe, dunque, dovuto fornire elementi probatori idonei a confutare la stima operata dall'ente impositore, mentre, nel caso in esame, si è limitato a riportare aspetti a suo giudizio criticabili e a sollevare censure di natura formale.
Tutti i motivi di ricorso risultano pertanto infondati e l'avviso di accertamento impugnato legittimo.
Il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del resistente Comune di Gioia Tauro delle spese processuali che liquida in euro 463,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cpa, se dovuti, come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.