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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 836/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7734/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6645/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2022 62900 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2022 62900 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2022 62900 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5663/2025 depositato il
01/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe relativa a 22 cartelle esattoriali, deducendo che, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, era maturato il termine di prescrizione quinquennale. Evidenziava, inoltre, che molte delle cartelle rientravano nella rottamazione quater, con conseguente cancellazione, perché inferiori a €.
1.000 e affidate alla riscossione prima dell'anno 2015. Assumeva, inoltre, che le cartelle dalla n. 16 alla n. 21, avente un credito relativo ad IMU e smaltimento rifiuti per gli anni 2010,
2011, 2012, 2013, non erano state mai notificate, al pari dell'avviso di accertamento n.
TF3010602117/2018.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Minturno.
Quest'ultimo evidenziava, in fatto, l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento prodromico.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deduceva la carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti non di competenza propria, l'infondatezza della domanda, essendo stati notificati gli atti prodromici ed interruttivi della prescrizione e, in relazione alla rottamazione quater, evidenziava di avere iniziato la procedura per l'estinzione dei crediti.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Napoli 1 e Direzione Provinciale Napoli
2, che chiedevano il rigetto della domanda.
Si costituiva il Comune di Torre del Greco, che ribadiva la legittimità del proprio operato, deducendo la propria carenza di legittimazione in relazione ai vizi della procedura esecutiva.
I Giudice di prime cure dichiaravano cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali indicate dal n. 1 al n. 20, in ragione della sospensione e dell'intervenuto sgravio dei relativi importi.
Accoglievano, poi, il ricorso in relazione alle somme di cui all'avviso di accertamento, per carenza di prova in ordine alla notifica dello stesso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, la quale deduce la legittimità della pretesa dell'Ufficio in relazione all'avviso di accertamento n. TF3010602117/2018, in quanto correttamente notificato da parte dell'Ufficio in data 13/06/2018, come da allegata documentazione, ex art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale di Napoli, provvedendo il messo ad inviare raccomandata A/R previa verifica, mediante certificato anagrafico, della residenza del contribuente.
Si è costituito il contribuente, il quale ha dedotto che l'Avviso di accertamento n. TF3010602117/2018 è anch'esso incuso nella rottamazione quater e ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per definizione agevolata della lite.
Invero, dalla documentazione depositata dal contribuente si evince che anche l'avviso di accertamento per cui insiste l'appello dell'Agenzia è ricompreso nella definizione agevolata.
L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata della lite;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 14, riunita in udienza il
30/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7734/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6645/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2022 62900 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2022 62900 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2022 62900 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5663/2025 depositato il
01/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Resistente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe relativa a 22 cartelle esattoriali, deducendo che, alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, era maturato il termine di prescrizione quinquennale. Evidenziava, inoltre, che molte delle cartelle rientravano nella rottamazione quater, con conseguente cancellazione, perché inferiori a €.
1.000 e affidate alla riscossione prima dell'anno 2015. Assumeva, inoltre, che le cartelle dalla n. 16 alla n. 21, avente un credito relativo ad IMU e smaltimento rifiuti per gli anni 2010,
2011, 2012, 2013, non erano state mai notificate, al pari dell'avviso di accertamento n.
TF3010602117/2018.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Minturno.
Quest'ultimo evidenziava, in fatto, l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento prodromico.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deduceva la carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti non di competenza propria, l'infondatezza della domanda, essendo stati notificati gli atti prodromici ed interruttivi della prescrizione e, in relazione alla rottamazione quater, evidenziava di avere iniziato la procedura per l'estinzione dei crediti.
Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Napoli 1 e Direzione Provinciale Napoli
2, che chiedevano il rigetto della domanda.
Si costituiva il Comune di Torre del Greco, che ribadiva la legittimità del proprio operato, deducendo la propria carenza di legittimazione in relazione ai vizi della procedura esecutiva.
I Giudice di prime cure dichiaravano cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali indicate dal n. 1 al n. 20, in ragione della sospensione e dell'intervenuto sgravio dei relativi importi.
Accoglievano, poi, il ricorso in relazione alle somme di cui all'avviso di accertamento, per carenza di prova in ordine alla notifica dello stesso.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate, la quale deduce la legittimità della pretesa dell'Ufficio in relazione all'avviso di accertamento n. TF3010602117/2018, in quanto correttamente notificato da parte dell'Ufficio in data 13/06/2018, come da allegata documentazione, ex art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale di Napoli, provvedendo il messo ad inviare raccomandata A/R previa verifica, mediante certificato anagrafico, della residenza del contribuente.
Si è costituito il contribuente, il quale ha dedotto che l'Avviso di accertamento n. TF3010602117/2018 è anch'esso incuso nella rottamazione quater e ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere.
All'esito dell'udienza del 30.09.2025 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per definizione agevolata della lite.
Invero, dalla documentazione depositata dal contribuente si evince che anche l'avviso di accertamento per cui insiste l'appello dell'Agenzia è ricompreso nella definizione agevolata.
L'esito del giudizio comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata della lite;
Compensa le spese di giudizio.