Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con il ricavato del prestito approvato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello Stato previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1951-1952.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' con il ricavato del prestito approvato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello Stato previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1951-1952.