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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1465/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14567/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025499990000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1499/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella esattoriale n. 02820250025499990000 relativa a tassa automobilistica annualità 2019, per euro 252,12.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- omessa notifica dell'atto presupposto ovvero dell'avviso di accertamento;
-prescrizione- decadenza della pretesa tributaria per decorso del termine triennale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla contestazione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto e alla prescrizione del credito, di competenza dell'ente impositore.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'ente impositore ,ritualmente convenuto in giudizio, non ha documentato, come era in suo onere, la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo.
Ciò posto, deve affermarsi la prescrizione del credito oggetto di riscossione, per il decorso del termine triennale .
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte, infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Ne consegue che al momento della notifica della cartella di pagamento, in mancanza di prova della notifica dell'atto prodromico, il termine di prescrizione era già decorso, trattandosi di tassa automobilistica riferita al 2019, non risultando precedenti atti interruttivi.
Il ricorso va pertanto accolto. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO COMPENSA LE SPESE
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GAETANO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14567/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti A 4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250025499990000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1499/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione ex art. 18 D.lgs 31-12-1992 n. 546 avverso la cartella esattoriale n. 02820250025499990000 relativa a tassa automobilistica annualità 2019, per euro 252,12.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di opposizione:
- omessa notifica dell'atto presupposto ovvero dell'avviso di accertamento;
-prescrizione- decadenza della pretesa tributaria per decorso del termine triennale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla contestazione relativa all'omessa notifica dell'atto presupposto e alla prescrizione del credito, di competenza dell'ente impositore.
Non si è costituita in giudizio la Regione Campania
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'ente impositore ,ritualmente convenuto in giudizio, non ha documentato, come era in suo onere, la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'iscrizione a ruolo.
Ciò posto, deve affermarsi la prescrizione del credito oggetto di riscossione, per il decorso del termine triennale .
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86). In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte, infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Ne consegue che al momento della notifica della cartella di pagamento, in mancanza di prova della notifica dell'atto prodromico, il termine di prescrizione era già decorso, trattandosi di tassa automobilistica riferita al 2019, non risultando precedenti atti interruttivi.
Il ricorso va pertanto accolto. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO COMPENSA LE SPESE