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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9712 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9712/2023
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale promossa da
Parte_1 quale erede di Persona_1
Con l'avv. MARCO PANATO
ATTORI
ONro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Non costituita
CONVENUTO
ONroparte_1
[...]
Con l'Avvocatura distrettuale dello TA di Venezia
INTERVENUTO
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 22/05/2025, di seguito riportate
Conclusioni dell'attore: “1) In via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ONroparte_1 nell'odierno giudizio di accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di NI per i crimini di guerra subiti dal sig. , con ogni Persona_2 conseguente statuizione;
2) In via principale, accertare i danni subiti dal sig. Per_1
1 a causa della deportazione avvenuta ad opera del dal Persona_2 CP_1
09.09.1943 al 04.11.1945 e la responsabilità della convenuta Repubblica Federale di NI ex art. 2043 c.c., per crimini di guerra e per le causali di cui in narrativa, nonché per i motivi ritenuti anche d'ufficio e di giustizia;
3) conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di NI al risarcimento del danno in favore dell'attore sig.
da quantificarsi nella somma complessiva di € 250.000,00, o in quella Parte_2 diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi di legge, anche compensativi;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, e distrazione delle stesse ex art 93 cpc in favore del difensore antistatario avv. Marco Panato; 5) In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova già indicati e dedotti nell'atto di citazione, con espressa riserva di altri formularne entro le successive memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.”
Conclusioni del terzo intervenuto: “
1. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare che nessuna domanda è stata tempestivamente proposta nei confronti del
[...]
;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni ONroparte_1 esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di NI, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed ON in luogo della , lo TA NO attraverso il ONroparte_1 quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; 4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice NO per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dep. il 07/07/2023, la parte attrice in epigrafe chiedeva, previo accertamento della relativa responsabilità per l'illegittima cattura, deportazione e sottoposizione a lavoro forzato subìti dal dante causa Persona_1 dal 09/09/1943 al 04/11/1945, la condanna di Repubblica Federale di
[...]
ON NI (inde anche ) al risarcimento dei danni, nella misura e per i titoli specificati dell'atto introduttivo.
Deduceva parte attrice che il sig. , chiamato alle armi Persona_2 nell'esercito NO con matricola 60314 del distretto di Bari e arruolato dapprima nella
2 Regia Marina di Taranto e dal 2 maggio 1943 nella Regia Marina di Venezia, fu catturato dalle truppe tedesche in data 09/09/1943; internato in NI, fu costretto ai lavori forzati nel campo Stalag IX B in NI e – liberato nell'aprile del 1945 – fu rimpatriato in Italia
e raggiunse Bari in data 05/11/1945.
Si costituiva in giudizio il dei ONroparte_1 danni subiti dalle del Reich contestando la fondatezza della domanda attorea CP_1 CP_1 ed eccependo “la decadenza o, in subordine, la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attore” per decorrenza degli ordinari termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2043 e ss.
c.c. ed in particolare, dell'art. 2947 c.c.; in subordine, il terzo intervenuto eccepiva “il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di NI, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della ON
, lo TA NO attraverso il quale titolare ONroparte_1 dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.”; in subordine, “il difetto di giurisdizione del Giudice NO” anche per le ragioni di diritto privato internazionale espresse nel proprio atto di costituzione e sottese all'articolo 3 L. n. 218/1995; in ulteriore subordine, il terzo intervenuto chiedeva il rigetto della “domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza” o, in estremo subordine, “perché infondata e comunque non provata”, per i motivi di cui al proprio atto di costituzione.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attore contestava il difetto di legittimazione passiva del e, per le ragioni ivi esposte, chiedeva – ONroparte_1
ON accertata la responsabilità della - di condannare unicamente quest'ultima al risarcimento di tutti i danni subìti dal sig. a causa della deportazione, senza Per_2
ONr formulare alcuna richiesta nei confronti del
La Repubblica Federale di NI, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e, all'udienza di comparizione, la difesa attore chiedeva ne venisse dichiarata la contumacia – sulla cui richiesta il Giudice si riservava di valutazione previamente la propria giurisdizione ON a decidere nei confronti della stessa –; ritenuta la causa matura per la decisione, erano assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni oltre che per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa era posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata innanzitutto la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della ON
.
Giova ripercorrere in apicibus la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
Si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre 1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa)
e di lì a poco inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre
1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione).
Migliaia di militari, letteralmente abbandonati dallo TA Maggiore NO, furono così avviati dall'ex alleato, divenuto improvvisamente nemico, al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia.
L'imbarazzante vicenda invocava qualche forma di riparazione, che sembrò arrivare, seppure con ritardo e molte ambiguità, solo con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961. Da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”. La distribuzione venne affidata al governo NO.
ONemporaneamente, l'Italia si dichiarò pronta a rinunciare a ogni altra pretesa.
La legge italiana di applicazione dell'accordo, votata il 6 ottobre 1963, prevedeva che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento. Tuttavia, per motivi finanziari ed equilibri politi, il governo NO preferì escludere gli ex internati militari dai pagamenti. Solo gli internati militari deportati nei
“campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (arti. 4) si presero in considerazione i conti in – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani CP_4
e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani avevano dovuto versare i propri salari.
4 La NI riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca.
Dopo l'apertura di un conto intestato al presso la Banca nazionale ONroparte_1 del lavoro, nei mesi di giugno e luglio del 1964 fu trasferita la somma rimasta in sospeso.
Dopodiché la Banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) dichiarò: “Con questo, il trasferimento dei conti di lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di compensazione italo tedesco, è per noi concluso”. Nondimeno, solo una minima parte degli ex lavoratori civili italiani e degli ex internati militari italiani ottenne il pagamento dei salari trattenuti. Già durante la fase delle trattative, come si legge in una nota del ministero federale dell'Economia all'Ufficio per gli affari esteri, c'era la “tacita consapevolezza che un'identificazione [degli ex titolari dei conti] era impraticabile nella maggior parte dei casi
e che gli stati interessati avrebbero impiegato i fondi trasferiti per scopi caritativi e simili”.
Altri 3,4 milioni di Reichsmark versati dagli IMI fino alla fine della guerra e giacenti su un conto della non furono mai messi a disposizione, neppure nel dopoguerra e Parte_3 neppure parzialmente, al Governo Italiano.
Successivamente, gli I.M.I. furono presi in considerazione all'entrata in vigore della legge federale tedesca che istituiva la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro (Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft, EVZ) del 12 agosto 2000.
Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, della legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione: “nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti
d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare domanda”. Così, come gli internati di altri Paesi (per esempio la Polonia), anche gli IMI ricevettero per posta i moduli per presentare domanda.
Alla luce dell'alto numero di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, nel timore di difficoltà finanziarie, il governo federale fece sua l'interpretazione secondo la quale gli italiani, diversamente per esempio dai polacchi andavano considerati prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento.
5 Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento. Si riprendevano in tal modo le strutture argomentative che, nell'Accordo italo – tedesco del 1961, reggevano le disposizioni sui pagamenti.
Delusi nuovamente, gli IMI – rimasti perlopiù esclusi da questa interpretazione autentica della legge sulla EZV del 2000 – iniziarono una serie di azioni giudiziarie, sia in NI che in Italia.
Fu così che si addivenne, il 12 marzo 2004, alla sentenza con cui la Corte di Cassazione italiana decise che, avendo subìto “crimini internazionali”, compreso il reclutamento come lavoratori forzati, gli ex internati militari italiani avrebbero legittimamente potuto citare in giudizio la Repubblica federale tedesca anche dinanzi ai tribunali italiani. Fino ad allora, i
Tribunali italiani avevano sempre respinto le cause di risarcimento rinviando alla sovranità della giustizia tedesca, invocando il principio dell'immunità statuale. Nel 2004, invece, la
Corte di cassazione statuiva che “non sussistevano motivi ragionevoli per restare ancorati al principio dell'immunità dello TA e per recedere dall'affermazione della sua responsabilità dinanzi al tribunale di uno TA straniero”.
Alcuni Giudici di merito recepirono l'indicazione proveniente dalla predetta sentenza, argomentando l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di particolari condotte delittuose (qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di jus cogens o comunque in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni) commesse nel territorio NO nello svolgimento di attività jure imperii, ammettendo il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti dalla NI – prima con gli accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca nel 2000.
Quanto precede, in forza dell'art. 11 della Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati
(peraltro non ratificata dall'Italia) e dell'art. 12 della Carta ONU del 1948.
Questo orientamento, mai abbandonato dalla giurisprudenza di merito interna, è stato nondimeno totalmente sconfessato dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia del
3.02.2012, adìta dalla NI per denunciare l'introduzione di numerose cause di risarcimento da parte di cittadini italiani che asserivano di aver subito violazioni del diritto internazionale umanitario tra il 1943 e il 1945 per mano dei militari del e per CP_1
6 contestare la legittimità dei procedimenti di exequatur emessi da corti italiane in esecuzione di alcune sentenze di condanna di tribunali greci nei confronti della NI.
In tale pronuncia, la Corte Internazionale, ritenendo l'Italia responsabile della violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della NI (in forza di una regola di diritto internazionale consuetudinario – costituita da una prassi costante unita ad un'opinio juris – enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati – e dell'art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite), le ordinava l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti di merito in contrasto con tale principio.
Questo in ragione:
i) del fatto che, per la Corte, i riferimenti agli artt. 11 e 12 delle fonti prima citate, per come interpretati dalla totalità degli altri Stati europei (ivi compresa la Grecia) e dalla Corte
Europei dei diritti umani, non potevano ritenersi idonei a regolare, in virtù del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale, le attività delle forze armate di uno TA straniero commesse sul territorio dello TA del foro durante un conflitto armato se, come nella fattispecie, esse costituiscono acta jure imperii. La Corte, in altri termini, è pervenuta alla conclusione che “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno
TA sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno
TA da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello TA nel corso di un conflitto armato” con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”;
ii) del vizio logico del ragionamento per cui l'immunità della NI doveva escludersi alla luce della gravità dei crimini internazionali commessi (in contrasto con norme di jus cogens di diritto internazionale), dal momento che la questione dell'immunità ha carattere preliminare rispetto alla valutazione, nel merito, del causa e, quindi, della gravità dell'illecito;
“se la mera asserzione che uno TA ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per deprivarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso”;
iii) del conseguente solo apparente conflitto tra le norme di jus cogens dei conflitti armati – che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione e l'adibizione di civili e prigionieri di guerra ai lavori forzati – e la norma consuetudinaria sull'immunità della
7 NI, atteso che i due sistemi di regole concernono questioni differenti: “le regole sull'immunità dello TA sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le Corti di un altro TA possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro TA” disinteressandosi “della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno” (questa è peraltro la ragione “del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello TA a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità”). La Corte
Internazionale ha altresì precisato che “a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post bellici comportava la decisione di non richiedere il pagamento delle riparazioni o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione, è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare”; iv) del fatto che “le carenze da parte della NI nel predisporre una riparazione nei confronti delle vittime italiane non darebbero diritto ai giudici italiani di privare la
NI della sua immunità giurisdizionale, non essendovi, nel diritto internazionale consuetudinario, alcun fondamento per sostenere che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello TA all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento”.
In questo quadro, è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi nel territorio NO dalle forze del , CP_1 nel corso della seconda guerra mondiale – e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice NO ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno
8 TA straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Ed infatti, osserva la Corte Costituzionale, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace Per e della sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la , le cui decisioni vincolano ciascuno TA membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali
e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione” (C. Cost. sent. 238/14, cit.).
Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, a giudizio della Consulta, si delinea dunque un contrasto della legge di adattamento dell'ordinamento NO alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost.
Ciò in considerazione del fatto che, costituendo la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale NO, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1 della Carta dell'ONU, limitatamente alla parte in cui vincola lo TA NO, e per esso il Giudice, a conformarsi al pronunciamento della
CIG.
Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello TA NO al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG.
L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia.
Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla
Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha
9 recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli
Stati e le persone fisiche e giuridiche. Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello TA NO di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la
CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro TA alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG.
Ebbene secondo la Consulta, il legislatore non avrebbe tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello TA sul territorio dello TA del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa
Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati.
L'obbligo del giudice NO di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno TA straniero nel territorio NO, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento NO, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili (art. 24 e art. 2 Cost), riconoscendo l'immunità dello TA straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello TA straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali.
In conclusione, proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale,
10 come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento NO e non vi spiega alcun effetto.
Ne è derivato un nuovo orientamento tanto di merito che di legittimità, favorevole ON all'accoglimento delle domande risarcitorie degli IMI e loro aventi causa contro la .
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della NI da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive. Talora la condanna è stata estesa in solido allo TA NO.
A sua volta, la Repubblica Federale di NI ha introdotto – il 29.04.2022 – un nuovo procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia con istanze cautelari alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato lesive del principio di immunità.
Ne è scaturito il decreto – legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) adottato dal Governo NO nel tentativo di scongiurare una nuova condanna dell'Italia da parte Per della .
Il Legislatore ha adottato una disposizione speciale diretta a dare continuità all'Accordo di
Bonn del 1961, tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
In particolare, l'art. 43 del d.lgs. 36 del 2022 (in vigore dal 28/02/2023 e convertito in l.
79/2022) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio NO o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra CP_1 il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, stabilendo che “
1. Presso il Ministero dell'economia
e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio NO o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel CP_1 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra
11 la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di NI reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro …
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_1 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del CP_1 il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello TA, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della NI per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
12
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento
e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data.
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello TA, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente…”.
Le norme che precedono istituiscono il Fondo presso il ONroparte_1
odierno convenuto, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
[...]
e la Repubblica Federale di NI reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263», c.d. Accordo di Bonn del 1961, cit.
Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante – come già ricordato – norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di NI, in base all'Accordo di
Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
Proprio in continuità con tale Accordo, lo TA intende chiudere dunque la vicenda dei soprusi subiti dai militari italiani per mano degli uomini del Reich, avvenuti già sul CP_1 territorio NO dopo l'8 settembre 1943 quando i primi furono lasciati senza ordini chiari, sbandati e in balìa degli occupanti che li ammazzavano o li deportavano nei territori del
Reich, sottoponendoli a lavoro servile.
Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito però da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni
13 giudiziarie già “avviate” alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo. Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Con la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio NO o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e CP_1
l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra NI e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24
Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l'Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma,
Cost.). Può allora dirsi che l'estinzione e lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché
14 non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall'autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio.
Ciò posto, in punto di giurisdizione si ricorda che la sentenza n. 238/2014 della Consulta, applicando la teoria dei controlimiti, aveva escluso l'operatività del rinvio automatico ex art. 10 I co. Cost. alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell'ordinamento internazionale
(CIG), in quanto contrastante con il principio fondamentale del “diritto al giudice, tanto più
a tutela dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 e 24 Cost.).
Ora, indipendentemente dalla condivisibilità o meno di tale impostazione, in relazione alla ON giurisdizione rispetto alle domande proposte nei confronti della , si debba tenere in considerazione:
- che ora l'ordinamento NO ha predisposto, per le vittime dei crimini di guerra commessi sul territorio NO da soldati tedeschi nell'ambito di attività iure imperii, uno strumento specifico di accesso al Giudice ovvero quello descritto del decreto-legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3, indicandone espressamente i requisiti;
- che, di conseguenza, la situazione normativa è assai diversa rispetto a quella considerata dalla Consulta nel 2014 allorquando il “diritto al giudice” per le vittime non era garantito dal
Legislatore NO;
- che elemento principale della novella è la formalizzazione dello TA NO quale unico ON soggetto pagatore – per espromissione e lege – del debito della ex art. 1272 c.c.; e questo, peraltro, a favore delle vittime in ragione, altrimenti, dell'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva;
- che, nei procedimenti pendenti e successivi all'entrata in vigore del decreto, addirittura la transazione raggiunta dalle vittime con lo stato NO (“sentita l'avvocatura dello TA”)
15 consente l'accesso al Fondo, indipendentemente, dunque, dalla condanna della Repubblica
Federale di NI;
- che la legge prevede la notifica della citazione alla Avvocatura dello TA ai sensi dell'art
144 cpc con ogni conseguenza in termini di titolarità dal lato passivo della domanda in capo allo TA NO;
- che ai fini dell'accesso al Fondo sono necessari il mero “accertamento” e la “liquidazione ON dei danni”, non anche la “condanna” della al relativo risarcimento.
Alla luce di questi elementi è possibile concludere che, per effetto della novella normativa che sancisce il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali da parte delle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo TA NO come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti di fatto per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati (avente peraltro rango costituzionale proprio in ragione dell'art. 10 cost).
In altri termini, essendo ora, dopo la novella, unico legittimato passivo lo TA NO (quale espromittente, dunque successore e lege, indipendentemente da una pronuncia di condanna ON della , essendo sufficiente a tal fine anche la mera transazione “sentita l'avvocatura dello
TA”), verso la Repubblica Federale di NI vi è carenza di giurisdizione italiana, ON poiché, in ogni caso, non sarebbe (mai) la a pagare i risarcimenti de quibus (come confermato dalla pronuncia n. 159/2023 della Consulta, cit.).
Proprio l'adozione da parte dell'Italia della novella con DL costituisca espressione, implicita, della necessità di conformarsi il prima possibile alla pronuncia del 2012 della CIG e di evitare il nuovo giudizio sanzionatorio di quest'ultima a fronte del nuovo ricorso cautelare avviato ON dalla nei confronti dello TA Italiano.
Concludendo, si ritiene che il D.L. 36/2022 vada inteso – con C. Cost. 159/2023 – come volto a contemperare il principio internazionale dell'immunità degli Stati esteri per gli atti iure imperii – come la cattura e l'internamento dei militari italiani dopo l'8 settembre 1943 – con la tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2
Cost.) e pertanto affermi entrambi.
In tal modo, la teoria dei controlimiti della C. Cost. 2014 non si può (più) applicare in materia dopo il D.L. 36/2022 e il Fondo esclude la giurisdizione contro la RF in fase esecutiva,
16 sostituendola con una forma alternativa di tutela “domestica” per chi ha già un titolo da mettere in esecuzione.
Tale opzione interpretativa appare infine più consona alla genesi (interpretazione storico – teleologica) del D.L. 36/2022.
Ne deriva la carenza di giurisdizione italiana verso la RF.
§§§
Nella specie, dichiarato il difetto di giurisdizione verso la RFT e in difetto di domanda di ONr pagamento da parte del istituito presso il odierno terzo intervenuto, del quale CP_1 anzi parte attrice eccepisce il difetto di passiva legittimazione, è superfluo esaminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo e quella di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulate tempestivamente dal . ONroparte_5
Restano parimenti assorbite le ulteriori difese e deduzioni delle parti.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA;
2) compensa le spese legali tra le parti.
Così deciso in data 9 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Barison
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9712/2023
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale promossa da
Parte_1 quale erede di Persona_1
Con l'avv. MARCO PANATO
ATTORI
ONro
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Non costituita
CONVENUTO
ONroparte_1
[...]
Con l'Avvocatura distrettuale dello TA di Venezia
INTERVENUTO
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 22/05/2025, di seguito riportate
Conclusioni dell'attore: “1) In via preliminare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ONroparte_1 nell'odierno giudizio di accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di NI per i crimini di guerra subiti dal sig. , con ogni Persona_2 conseguente statuizione;
2) In via principale, accertare i danni subiti dal sig. Per_1
1 a causa della deportazione avvenuta ad opera del dal Persona_2 CP_1
09.09.1943 al 04.11.1945 e la responsabilità della convenuta Repubblica Federale di NI ex art. 2043 c.c., per crimini di guerra e per le causali di cui in narrativa, nonché per i motivi ritenuti anche d'ufficio e di giustizia;
3) conseguentemente, condannare la Repubblica Federale di NI al risarcimento del danno in favore dell'attore sig.
da quantificarsi nella somma complessiva di € 250.000,00, o in quella Parte_2 diversa, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, con rivalutazione monetaria e interessi di legge, anche compensativi;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, e distrazione delle stesse ex art 93 cpc in favore del difensore antistatario avv. Marco Panato; 5) In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova già indicati e dedotti nell'atto di citazione, con espressa riserva di altri formularne entro le successive memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.”
Conclusioni del terzo intervenuto: “
1. In via pregiudiziale, accertare e dichiarare che nessuna domanda è stata tempestivamente proposta nei confronti del
[...]
;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni ONroparte_1 esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di NI, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed ON in luogo della , lo TA NO attraverso il ONroparte_1 quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; 4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice NO per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dep. il 07/07/2023, la parte attrice in epigrafe chiedeva, previo accertamento della relativa responsabilità per l'illegittima cattura, deportazione e sottoposizione a lavoro forzato subìti dal dante causa Persona_1 dal 09/09/1943 al 04/11/1945, la condanna di Repubblica Federale di
[...]
ON NI (inde anche ) al risarcimento dei danni, nella misura e per i titoli specificati dell'atto introduttivo.
Deduceva parte attrice che il sig. , chiamato alle armi Persona_2 nell'esercito NO con matricola 60314 del distretto di Bari e arruolato dapprima nella
2 Regia Marina di Taranto e dal 2 maggio 1943 nella Regia Marina di Venezia, fu catturato dalle truppe tedesche in data 09/09/1943; internato in NI, fu costretto ai lavori forzati nel campo Stalag IX B in NI e – liberato nell'aprile del 1945 – fu rimpatriato in Italia
e raggiunse Bari in data 05/11/1945.
Si costituiva in giudizio il dei ONroparte_1 danni subiti dalle del Reich contestando la fondatezza della domanda attorea CP_1 CP_1 ed eccependo “la decadenza o, in subordine, la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'attore” per decorrenza degli ordinari termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2043 e ss.
c.c. ed in particolare, dell'art. 2947 c.c.; in subordine, il terzo intervenuto eccepiva “il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale di NI, legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della ON
, lo TA NO attraverso il quale titolare ONroparte_1 dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.”; in subordine, “il difetto di giurisdizione del Giudice NO” anche per le ragioni di diritto privato internazionale espresse nel proprio atto di costituzione e sottese all'articolo 3 L. n. 218/1995; in ulteriore subordine, il terzo intervenuto chiedeva il rigetto della “domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza” o, in estremo subordine, “perché infondata e comunque non provata”, per i motivi di cui al proprio atto di costituzione.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attore contestava il difetto di legittimazione passiva del e, per le ragioni ivi esposte, chiedeva – ONroparte_1
ON accertata la responsabilità della - di condannare unicamente quest'ultima al risarcimento di tutti i danni subìti dal sig. a causa della deportazione, senza Per_2
ONr formulare alcuna richiesta nei confronti del
La Repubblica Federale di NI, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio e, all'udienza di comparizione, la difesa attore chiedeva ne venisse dichiarata la contumacia – sulla cui richiesta il Giudice si riservava di valutazione previamente la propria giurisdizione ON a decidere nei confronti della stessa –; ritenuta la causa matura per la decisione, erano assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni oltre che per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa era posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata innanzitutto la carenza di giurisdizione di questo Giudice nei confronti della ON
.
Giova ripercorrere in apicibus la vicenda dei ristori in favore dei cc.dd. internati militari italiani (I.M.I.).
Si tratta di coloro che – in forze nel Regio Esercito Italiano alla data dell'8 settembre 1943 – in seguito alla firma dell'armistizio tra l'Italia e gli Alleati, non accettando collaborare con le truppe di occupazione tedesche furono dapprima qualificati come “irregolari” soggetti alla fucilazione sul posto (gli ufficiali) ovvero alla deportazione come lavoratori coatti (la truppa)
e di lì a poco inquadrati tutti come “internati”, come tali privi delle garanzie previste dalla
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, firmata all'Aja il 18 ottobre
1907 e dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sull'assistenza della CRI ai prigionieri di guerra e sottoposti invece al lavoro forzato (vietato da detta Convenzione).
Migliaia di militari, letteralmente abbandonati dallo TA Maggiore NO, furono così avviati dall'ex alleato, divenuto improvvisamente nemico, al lavoro forzato nell'industria pesante e degli armamenti, nell'industria mineraria e nell'edilizia.
L'imbarazzante vicenda invocava qualche forma di riparazione, che sembrò arrivare, seppure con ritardo e molte ambiguità, solo con l'Accordo firmato a Bonn il 2 giugno 1961. Da parte tedesca, 40 milioni di marchi furono messi a disposizione delle persone che “per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazionalsocialismo”. La distribuzione venne affidata al governo NO.
ONemporaneamente, l'Italia si dichiarò pronta a rinunciare a ogni altra pretesa.
La legge italiana di applicazione dell'accordo, votata il 6 ottobre 1963, prevedeva che il diritto al risarcimento fosse riconosciuto principalmente agli ex detenuti dei campi di concentramento. Tuttavia, per motivi finanziari ed equilibri politi, il governo NO preferì escludere gli ex internati militari dai pagamenti. Solo gli internati militari deportati nei
“campi di concentramento” ebbero riconosciute forme di riparazione.
Inoltre, sempre nell'Accordo italo – tedesco del 1961 (arti. 4) si presero in considerazione i conti in – congelati dagli Alleati vittoriosi – sui quali i lavoratori civili italiani CP_4
e, dall'autunno del 1944, anche gli internati militari italiani avevano dovuto versare i propri salari.
4 La NI riuscì peraltro ad imporsi nell'applicazione dell'articolo 4 dell'Accordo di talché nel 1964 ottenne dall'Italia disposizioni liberatorie, volte a escludere ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica federale tedesca.
Dopo l'apertura di un conto intestato al presso la Banca nazionale ONroparte_1 del lavoro, nei mesi di giugno e luglio del 1964 fu trasferita la somma rimasta in sospeso.
Dopodiché la Banca centrale tedesca (Deutsche Bundesbank) dichiarò: “Con questo, il trasferimento dei conti di lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 4 del Trattato di compensazione italo tedesco, è per noi concluso”. Nondimeno, solo una minima parte degli ex lavoratori civili italiani e degli ex internati militari italiani ottenne il pagamento dei salari trattenuti. Già durante la fase delle trattative, come si legge in una nota del ministero federale dell'Economia all'Ufficio per gli affari esteri, c'era la “tacita consapevolezza che un'identificazione [degli ex titolari dei conti] era impraticabile nella maggior parte dei casi
e che gli stati interessati avrebbero impiegato i fondi trasferiti per scopi caritativi e simili”.
Altri 3,4 milioni di Reichsmark versati dagli IMI fino alla fine della guerra e giacenti su un conto della non furono mai messi a disposizione, neppure nel dopoguerra e Parte_3 neppure parzialmente, al Governo Italiano.
Successivamente, gli I.M.I. furono presi in considerazione all'entrata in vigore della legge federale tedesca che istituiva la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro (Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft, EVZ) del 12 agosto 2000.
Sebbene, secondo il paragrafo 11, terzo comma, della legge fossero esclusi gli ex prigionieri di guerra, il 30 giugno 2000 la commissione Interni del Bundestag formulò la seguente eccezione: “nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti
d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare domanda”. Così, come gli internati di altri Paesi (per esempio la Polonia), anche gli IMI ricevettero per posta i moduli per presentare domanda.
Alla luce dell'alto numero di domande, provenienti soprattutto dagli ex internati militari italiani, nel timore di difficoltà finanziarie, il governo federale fece sua l'interpretazione secondo la quale gli italiani, diversamente per esempio dai polacchi andavano considerati prigionieri di guerra e, pertanto, non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento.
5 Mantenevano il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento. Si riprendevano in tal modo le strutture argomentative che, nell'Accordo italo – tedesco del 1961, reggevano le disposizioni sui pagamenti.
Delusi nuovamente, gli IMI – rimasti perlopiù esclusi da questa interpretazione autentica della legge sulla EZV del 2000 – iniziarono una serie di azioni giudiziarie, sia in NI che in Italia.
Fu così che si addivenne, il 12 marzo 2004, alla sentenza con cui la Corte di Cassazione italiana decise che, avendo subìto “crimini internazionali”, compreso il reclutamento come lavoratori forzati, gli ex internati militari italiani avrebbero legittimamente potuto citare in giudizio la Repubblica federale tedesca anche dinanzi ai tribunali italiani. Fino ad allora, i
Tribunali italiani avevano sempre respinto le cause di risarcimento rinviando alla sovranità della giustizia tedesca, invocando il principio dell'immunità statuale. Nel 2004, invece, la
Corte di cassazione statuiva che “non sussistevano motivi ragionevoli per restare ancorati al principio dell'immunità dello TA e per recedere dall'affermazione della sua responsabilità dinanzi al tribunale di uno TA straniero”.
Alcuni Giudici di merito recepirono l'indicazione proveniente dalla predetta sentenza, argomentando l'esistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una norma escludente l'immunità giurisdizionale in presenza di particolari condotte delittuose (qualificabili come crimini internazionali ovvero in contrasto con norme di jus cogens o comunque in presenza di specifici atti comportanti la morte, lesioni personali o danni ai beni) commesse nel territorio NO nello svolgimento di attività jure imperii, ammettendo il risarcimento del danno a tutte le vittime rimaste escluse dai meccanismi istituiti dalla NI – prima con gli accordi del 1961 e poi con la legge federale tedesca nel 2000.
Quanto precede, in forza dell'art. 11 della Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati
(peraltro non ratificata dall'Italia) e dell'art. 12 della Carta ONU del 1948.
Questo orientamento, mai abbandonato dalla giurisprudenza di merito interna, è stato nondimeno totalmente sconfessato dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia del
3.02.2012, adìta dalla NI per denunciare l'introduzione di numerose cause di risarcimento da parte di cittadini italiani che asserivano di aver subito violazioni del diritto internazionale umanitario tra il 1943 e il 1945 per mano dei militari del e per CP_1
6 contestare la legittimità dei procedimenti di exequatur emessi da corti italiane in esecuzione di alcune sentenze di condanna di tribunali greci nei confronti della NI.
In tale pronuncia, la Corte Internazionale, ritenendo l'Italia responsabile della violazione dell'obbligo internazionale di rispettare l'immunità giurisdizionale della NI (in forza di una regola di diritto internazionale consuetudinario – costituita da una prassi costante unita ad un'opinio juris – enucleata sin dal 1980 sulla scorta del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati – e dell'art. 2 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite), le ordinava l'adozione di appropriate misure volte a garantire l'inapplicabilità delle decisioni già emanate dalle corti di merito in contrasto con tale principio.
Questo in ragione:
i) del fatto che, per la Corte, i riferimenti agli artt. 11 e 12 delle fonti prima citate, per come interpretati dalla totalità degli altri Stati europei (ivi compresa la Grecia) e dalla Corte
Europei dei diritti umani, non potevano ritenersi idonei a regolare, in virtù del principio territoriale dell'illecito extra-contrattuale, le attività delle forze armate di uno TA straniero commesse sul territorio dello TA del foro durante un conflitto armato se, come nella fattispecie, esse costituiscono acta jure imperii. La Corte, in altri termini, è pervenuta alla conclusione che “il diritto internazionale consuetudinario continua a richiedere che ad uno
TA sia accordata l'immunità nei procedimenti per illeciti commessi sul territorio di uno
TA da parte delle proprie forze armate o da altri organi dello TA nel corso di un conflitto armato” con conseguente regressione, in questo caso, del principio territoriale dell'illecito extracontrattuale”;
ii) del vizio logico del ragionamento per cui l'immunità della NI doveva escludersi alla luce della gravità dei crimini internazionali commessi (in contrasto con norme di jus cogens di diritto internazionale), dal momento che la questione dell'immunità ha carattere preliminare rispetto alla valutazione, nel merito, del causa e, quindi, della gravità dell'illecito;
“se la mera asserzione che uno TA ha commesso tali atti illeciti fosse sufficiente per deprivarlo del suo diritto all'immunità, questa potrebbe essere negata semplicemente da un'abile costruzione del ricorso”;
iii) del conseguente solo apparente conflitto tra le norme di jus cogens dei conflitti armati – che vietano l'uccisione di civili nel territorio occupato, la deportazione e l'adibizione di civili e prigionieri di guerra ai lavori forzati – e la norma consuetudinaria sull'immunità della
7 NI, atteso che i due sistemi di regole concernono questioni differenti: “le regole sull'immunità dello TA sono di carattere procedurale e si limitano a stabilire in quali casi le Corti di un altro TA possano esercitare la giurisdizione rispetto ad un altro TA” disinteressandosi “della questione se il comportamento rispetto al quale il procedimento è stato aperto sia lecito o meno” (questa è peraltro la ragione “del perché l'applicazione del diritto contemporaneo sull'immunità dello TA a procedimenti riguardanti fatti avvenuti nel 1943-1945 non viola il principio in base al quale il diritto non può essere applicato retroattivamente per stabilire questioni relative alla legalità e alla responsabilità”). La Corte
Internazionale ha altresì precisato che “a fronte di un secolo di prassi in cui quasi ogni trattato di pace o di accordi post bellici comportava la decisione di non richiedere il pagamento delle riparazioni o l'utilizzo di accordi forfettari e di compensazione, è difficile immaginare che il diritto internazionale preveda un obbligo nel senso di richiedere il pagamento del risarcimento pieno per ciascuna vittima come regola accettata dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme e dalla quale non è permesso derogare”; iv) del fatto che “le carenze da parte della NI nel predisporre una riparazione nei confronti delle vittime italiane non darebbero diritto ai giudici italiani di privare la
NI della sua immunità giurisdizionale, non essendovi, nel diritto internazionale consuetudinario, alcun fondamento per sostenere che il diritto internazionale faccia dipendere il diritto dello TA all'immunità dall'esistenza di mezzi effettivi alternativi per assicurare il risarcimento”.
In questo quadro, è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n. 238/2014, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., gli artt. 3 della legge 14 gennaio 2013, n.
5 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (CIG), anche quando essa gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità, ritenuti iure imperii, commessi nel territorio NO dalle forze del , CP_1 nel corso della seconda guerra mondiale – e 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice NO ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno
8 TA straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Ed infatti, osserva la Corte Costituzionale, “l'art. 1 della legge del 1957 ha dato piena ed intera esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, il cui scopo è il mantenimento della pace Per e della sicurezza internazionale;
fra gli organi dell'ONU figura la , le cui decisioni vincolano ciascuno TA membro in ogni controversia di cui sia parte. Tale vincolo costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 Cost., l'Italia ha consentito in favore di quelle organizzazioni internazionali, come l'ONU, volte ad assicurare pace e giustizia fra le Nazioni, sempre però nel limite del rispetto dei principi fondamentali
e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione” (C. Cost. sent. 238/14, cit.).
Con esclusivo e specifico riguardo al contenuto della citata sentenza della CIG, che ha interpretato la norma internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri come comprensiva dell'ipotesi di atti ritenuti iure imperii qualificati come crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, a giudizio della Consulta, si delinea dunque un contrasto della legge di adattamento dell'ordinamento NO alla Carta delle Nazioni Unite con gli artt. 2 e 24 Cost.
Ciò in considerazione del fatto che, costituendo la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale NO, ad esso non può opporre resistenza il denunciato art. 1 della Carta dell'ONU, limitatamente alla parte in cui vincola lo TA NO, e per esso il Giudice, a conformarsi al pronunciamento della
CIG.
Per il resto, rimane ovviamente inalterato l'impegno dello TA NO al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, ivi compreso il vincolo ad uniformarsi alle decisioni della CIG.
L'impedimento all'ingresso nell'ordinamento interno della norma convenzionale, sia pure esclusivamente in parte qua, si traduce - non potendosi incidere sulla legittimità di una norma esterna - nella dichiarazione di illegittimità della legge di adattamento speciale limitatamente a quanto contrasta con i conferenti principi costituzionali fondamentali, rimanendo per ogni altro aspetto ferma e indiscussa la sua perdurante validità ed efficacia.
Con la legge n. 5 del 2013 l'Italia ha, invece, aderito e dato piena ed intera esecuzione alla
Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, che ha
9 recepito il principio di diritto internazionale consuetudinario dell'immunità giurisdizionale degli Stati, delimitandone l'ambito di operatività mediante l'individuazione dei casi di esenzione (ad esempio, le transazioni commerciali, i contratti di lavoro e le lesioni all'integrità fisica delle persone), al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti tra gli
Stati e le persone fisiche e giuridiche. Il censurato art. 3 della legge di adattamento speciale, nell'ottica di dare esecuzione alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, ha disciplinato puntualmente l'obbligo dello TA NO di conformarsi a tutte le decisioni con le quali la
CIG abbia escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro TA alla giurisdizione civile, imponendo al giudice di rilevare d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione e individuando un ulteriore caso di revocazione delle sentenze passate in giudicato, rese in contrasto con la decisione della CIG.
Ebbene secondo la Consulta, il legislatore non avrebbe tenuto in debita considerazione le ipotesi in cui la CIG abbia affermato l'immunità in relazione ad azioni risarcitorie di danni prodotti da atti configurabili quali crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello TA sul territorio dello TA del foro: ipotesi nella quale è da ritenere esclusa l'applicazione della stessa
Convenzione sulle immunità giurisdizionali degli Stati.
L'obbligo del giudice NO di adeguarsi alla pronuncia della CIG che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno TA straniero nel territorio NO, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti fondamentali violati, si pone in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana. Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento NO, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili (art. 24 e art. 2 Cost), riconoscendo l'immunità dello TA straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello TA straniero, manifestatosi in crimini gravissimi. L'affermazione della giurisdizione del rimettente lascia comunque impregiudicato il merito delle domande proposte nei giudizi principali.
In conclusione, proprio l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice rende manifesto il contrasto della norma internazionale,
10 come definita dalla CIG, con gli artt. 2 e 24 Cost. Tale contrasto impone di escludere che operi il rinvio di cui all'art. 10, primo comma, Cost., limitatamente all'estensione dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati alle azioni di danni provocati da atti ritenuti iure imperii in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Pertanto, la parte della norma internazionale che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento NO e non vi spiega alcun effetto.
Ne è derivato un nuovo orientamento tanto di merito che di legittimità, favorevole ON all'accoglimento delle domande risarcitorie degli IMI e loro aventi causa contro la .
Successivamente alla sentenza n. 238 del 2014, si sono avute varie pronunce di condanna della NI da parte di giudici di merito, pronunce anche passate in giudicato o comunque provvisoriamente esecutive. Talora la condanna è stata estesa in solido allo TA NO.
A sua volta, la Repubblica Federale di NI ha introdotto – il 29.04.2022 – un nuovo procedimento nei confronti dell'Italia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia con istanze cautelari alla luce dell'avvio di procedimenti esecutivi delle sentenze di condanna passate in giudicato lesive del principio di immunità.
Ne è scaturito il decreto – legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3 (conv. in l. 79/2022) adottato dal Governo NO nel tentativo di scongiurare una nuova condanna dell'Italia da parte Per della .
Il Legislatore ha adottato una disposizione speciale diretta a dare continuità all'Accordo di
Bonn del 1961, tentando un definitivo bilanciamento tra il principio di immunità internazionale degli Stati per gli atti iure imperii e la tutela dei diritti umani.
In particolare, l'art. 43 del d.lgs. 36 del 2022 (in vigore dal 28/02/2023 e convertito in l.
79/2022) ha istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra
e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio NO o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra CP_1 il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, stabilendo che “
1. Presso il Ministero dell'economia
e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio NO o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel CP_1 periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra
11 la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di NI reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro …
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_1 presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del CP_1 il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello TA, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto
l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della NI per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963,
n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
12
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento
e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data.
La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello TA, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente…”.
Le norme che precedono istituiscono il Fondo presso il ONroparte_1
odierno convenuto, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana
[...]
e la Repubblica Federale di NI reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263», c.d. Accordo di Bonn del 1961, cit.
Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, comma 4, lettera b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante – come già ricordato – norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica federale di NI, in base all'Accordo di
Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.
La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti), alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
Proprio in continuità con tale Accordo, lo TA intende chiudere dunque la vicenda dei soprusi subiti dai militari italiani per mano degli uomini del Reich, avvenuti già sul CP_1 territorio NO dopo l'8 settembre 1943 quando i primi furono lasciati senza ordini chiari, sbandati e in balìa degli occupanti che li ammazzavano o li deportavano nei territori del
Reich, sottoponendoli a lavoro servile.
Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito però da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni
13 giudiziarie già “avviate” alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Le pronunce di condanna, che, in deroga all'art. 282 cod. proc. civ. (come prescrive l'art. 43 censurato), acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato, sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo. Conseguentemente non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono dichiarati estinti.
Con la sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, sez. quarta civile, ufficio esecuzioni immobiliari, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost. dell'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come conv., che ha previsto, a fronte dell'istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio NO o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 e CP_1
l'8 maggio 1945, che le procedure esecutive fondate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei relativi danni non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente promossi sono estinti. La disposizione censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'obbligo di rispetto dell'Accordo di Bonn del 1961 tra NI e Italia e la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra, tutti di rango costituzionale. Se la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti assicurata dall'art. 24
Cost. comprende anche la fase dell'esecuzione forzata, tanto più vero quando leso è un diritto fondamentale, per altro verso costituisce un principio dell'ordinamento giuridico il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e quindi dai trattati – come, nel caso in esame, l'Accordo di Bonn del 1961 –, le cui disposizioni sono finanche elevate a parametri interposti della legittimità costituzionale della normativa interna (art. 117, primo comma,
Cost.). Può allora dirsi che l'estinzione e lege dei giudizi in sede esecutiva, ai quali comunque si applicherebbe l'immunità ristretta degli Stati quanto ai beni pignorabili, è compensata dalla tutela riconosciuta nei confronti del Fondo, che è di pari importo e anzi soddisfa maggiormente le aspettative dei creditori (eredi delle vittime dei crimini di guerra), perché
14 non c'è l'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva.
La necessità di bilanciamento segna un non irragionevole punto di equilibrio nella complessa vicenda degli indennizzi e dei risarcimenti dei danni da crimini di guerra, senza che sussista neppure disparità di trattamento tra le procedure esecutive instaurate sulla base di titoli formati dall'autorità giudiziaria italiana e quelle promosse in forza di titoli costituiti da pronunce di un giudice straniero, ritualmente delibate dall'autorità giudiziaria italiana, visto che si è previsto anche per queste ultime, in sede di conversione della disposizione censurata, non possono essere proseguite e sono estinte d'ufficio.
Ciò posto, in punto di giurisdizione si ricorda che la sentenza n. 238/2014 della Consulta, applicando la teoria dei controlimiti, aveva escluso l'operatività del rinvio automatico ex art. 10 I co. Cost. alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell'ordinamento internazionale
(CIG), in quanto contrastante con il principio fondamentale del “diritto al giudice, tanto più
a tutela dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 e 24 Cost.).
Ora, indipendentemente dalla condivisibilità o meno di tale impostazione, in relazione alla ON giurisdizione rispetto alle domande proposte nei confronti della , si debba tenere in considerazione:
- che ora l'ordinamento NO ha predisposto, per le vittime dei crimini di guerra commessi sul territorio NO da soldati tedeschi nell'ambito di attività iure imperii, uno strumento specifico di accesso al Giudice ovvero quello descritto del decreto-legge 30/04/2022 n. 36 art. 43 co. 3, indicandone espressamente i requisiti;
- che, di conseguenza, la situazione normativa è assai diversa rispetto a quella considerata dalla Consulta nel 2014 allorquando il “diritto al giudice” per le vittime non era garantito dal
Legislatore NO;
- che elemento principale della novella è la formalizzazione dello TA NO quale unico ON soggetto pagatore – per espromissione e lege – del debito della ex art. 1272 c.c.; e questo, peraltro, a favore delle vittime in ragione, altrimenti, dell'incertezza legata all'operatività dell'immunità ristretta degli Stati in sede esecutiva;
- che, nei procedimenti pendenti e successivi all'entrata in vigore del decreto, addirittura la transazione raggiunta dalle vittime con lo stato NO (“sentita l'avvocatura dello TA”)
15 consente l'accesso al Fondo, indipendentemente, dunque, dalla condanna della Repubblica
Federale di NI;
- che la legge prevede la notifica della citazione alla Avvocatura dello TA ai sensi dell'art
144 cpc con ogni conseguenza in termini di titolarità dal lato passivo della domanda in capo allo TA NO;
- che ai fini dell'accesso al Fondo sono necessari il mero “accertamento” e la “liquidazione ON dei danni”, non anche la “condanna” della al relativo risarcimento.
Alla luce di questi elementi è possibile concludere che, per effetto della novella normativa che sancisce il diritto al giudice per la tutela dei diritti fondamentali da parte delle vittime indipendentemente dalla presenza in giudizio della RF (essendo individuato lo TA NO come unico legittimato passivo o, comunque, come unico soggetto pagatore), non sussistono più i presupposti di fatto per negare il rinvio automatico dell'art. 10 Cost alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati (avente peraltro rango costituzionale proprio in ragione dell'art. 10 cost).
In altri termini, essendo ora, dopo la novella, unico legittimato passivo lo TA NO (quale espromittente, dunque successore e lege, indipendentemente da una pronuncia di condanna ON della , essendo sufficiente a tal fine anche la mera transazione “sentita l'avvocatura dello
TA”), verso la Repubblica Federale di NI vi è carenza di giurisdizione italiana, ON poiché, in ogni caso, non sarebbe (mai) la a pagare i risarcimenti de quibus (come confermato dalla pronuncia n. 159/2023 della Consulta, cit.).
Proprio l'adozione da parte dell'Italia della novella con DL costituisca espressione, implicita, della necessità di conformarsi il prima possibile alla pronuncia del 2012 della CIG e di evitare il nuovo giudizio sanzionatorio di quest'ultima a fronte del nuovo ricorso cautelare avviato ON dalla nei confronti dello TA Italiano.
Concludendo, si ritiene che il D.L. 36/2022 vada inteso – con C. Cost. 159/2023 – come volto a contemperare il principio internazionale dell'immunità degli Stati esteri per gli atti iure imperii – come la cattura e l'internamento dei militari italiani dopo l'8 settembre 1943 – con la tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2
Cost.) e pertanto affermi entrambi.
In tal modo, la teoria dei controlimiti della C. Cost. 2014 non si può (più) applicare in materia dopo il D.L. 36/2022 e il Fondo esclude la giurisdizione contro la RF in fase esecutiva,
16 sostituendola con una forma alternativa di tutela “domestica” per chi ha già un titolo da mettere in esecuzione.
Tale opzione interpretativa appare infine più consona alla genesi (interpretazione storico – teleologica) del D.L. 36/2022.
Ne deriva la carenza di giurisdizione italiana verso la RF.
§§§
Nella specie, dichiarato il difetto di giurisdizione verso la RFT e in difetto di domanda di ONr pagamento da parte del istituito presso il odierno terzo intervenuto, del quale CP_1 anzi parte attrice eccepisce il difetto di passiva legittimazione, è superfluo esaminare l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo e quella di prescrizione della pretesa risarcitoria attorea, formulate tempestivamente dal . ONroparte_5
Restano parimenti assorbite le ulteriori difese e deduzioni delle parti.
La particolarità e la controvertibilità delle questioni giuridiche trattate impone la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA;
2) compensa le spese legali tra le parti.
Così deciso in data 9 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice
dott.ssa Silvia Barison
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