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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 871/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10 40129 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2605/2021 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo depositato.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente presso la segreteria di questa Corte in data 6 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2605/2021, notificato in data 10 agosto 2024, con il quale il Comune di Bologna ha accertato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2021 in relazione all'immobile sito in Bologna, in Indirizzo_1.
Il ricorrente, con un'articolata esposizione, ha fondato il proprio gravame su motivi attinenti alla presunta “violazione dei diritti umani intercorsa nel periodo 2020-2023”, sostenendo che le misure adottate per fronteggiare la pandemia da COVID-19 avrebbero determinato un superamento dell'ordinamento costituzionale e lo scioglimento del contratto sociale, con conseguente sospensione non solo dei diritti fondamentali ma anche dei doveri inderogabili, tra cui quello di concorrere alle spese pubbliche. Il ricorrente ha dichiarato di aver omesso il pagamento del tributo sia perché impossibilitato data la sospensione dello stipendio, ma anche come forma di protesta e ha allegato una cospicua mole di documenti, sentenze, articoli e pareri a sostegno della propria tesi generale, senza tuttavia formulare specifiche censure sulla legittimità dell'atto impositivo in relazione ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Contestualmente, ha presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato salvo rinunciarvi successivamente presentando una apposita istanza.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Comune di Bologna con proprie controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per due distinti profili: in primo luogo, per violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo il contribuente depositato il ricorso in data 6 settembre 2024 prima di averlo notificato all'Ente (notifica che asseriva essere avvenuta solo in data 13 settembre 2024); in secondo luogo, per assoluta indeterminatezza e genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. e) del medesimo decreto, essendo le argomentazioni del tutto avulse dalla materia del contendere. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità della pretesa impositiva, in quanto fondata sulla mancata residenza anagrafica del contribuente nell'immobile per una parte dell'anno 2021, con conseguente perdita del diritto all'esenzione per abitazione principale. Ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da determinarsi anche ai sensi dell'art. 17-ter del D.Lgs. n. 546/1992.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni.
1. Sull'eccezione di inammissibilità per inversione procedimentale. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dal Comune di Bologna relativa all'inammissibilità del ricorso per essere stato depositato presso la segreteria di questa Corte (6 settembre 2024) prima della sua asserita notificazione all'ente impositore (13 settembre 2024).
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che questo giudice condivide, la mera inversione dell'ordine temporale tra il deposito del ricorso e la sua notifica alla controparte non ne determina l'inammissibilità, ma costituisce una mera irregolarità procedimentale, sanabile laddove la notifica sia comunque avvenuta nel rispetto del termine perentorio di proposizione del gravame e la costituzione in giudizio sia stata perfezionata nei termini di legge. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “nel processo tributario il deposito del ricorso in data anteriore a quella della sua notifica alla controparte non rende inammissibile il ricorso, sempre che la notifica sia effettuata nel rispetto del termine fissato per la proposizione del ricorso, atteso che l'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ricollegando la sanzione dell'improcedibilità dell'impugnazione unicamente all'inutile scadenza del termine da esso previsto per il deposito del ricorso, decorrente dalla notifica e/o dalla comunicazione del ricorso stesso, consente di ravvisare nell'inversione dell'ordine temporale tra le attività volte all'instaurazione del contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice una mera irregolarità, che resta sanata ogni qual volta debba ritenersi raggiunto lo scopo del meccanismo processuale in questione” (cfr. Cass., Ord. n. 28169/2022).
Tuttavia, come si vedrà di seguito, la regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente è inficiata da un diverso e insanabile vizio.
2. Sull'inammissibilità del ricorso per mancato deposito della prova di notifica.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per una ragione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma comunque collegata alla precedente eccezione sollevata dall'Ufficio e dirimente e assorbente rispetto a ogni altra questione. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorrente è tenuto a depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, l'originale del ricorso notificato ovvero copia dello stesso con la prova dell'avvenuta notificazione (nella specie, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC).
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a depositare il 6 settembre 2024 il ricorso che tuttavia a quella data non era ancora stato notificato all'Ente resistente. La notifica, come affermato dal Comune e non contestato, è avvenuta solo in data 13 settembre 2024. A seguito di tale notifica il ricorrente, anche al fine di sanare il vizio procedurale sollevato dal Comune, avrebbe dovuto depositare entro i successivi trenta giorni, la prova del perfezionamento della notifica stessa. Dagli atti di causa, invece, non risulta depositata né la copia del ricorso asseritamente notificato il 13 settembre 2024, né le relative ricevute di accettazione e consegna della PEC. L'unico atto presente nel fascicolo processuale è il file del ricorso presumibilmente depositato il 6 settembre, privo di qualsiasi attestazione di avvenuta notifica.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la mancata produzione della prova della notifica del ricorso entro il termine per la costituzione in giudizio determina l'inammissibilità del gravame, non sanabile neppure dalla costituzione in giudizio della parte resistente. Tale adempimento, infatti, non è un mero formalismo, ma è preordinato a consentire al giudice la verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione e, quindi, del rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge, a presidio del principio di certezza dei rapporti giuridici e del passaggio in giudicato dell'atto impositivo. L'omissione di tale deposito determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Sull'inammissibilità del ricorso per assoluta indeterminatezza dei motivi.
Il ricorso è altresì inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. e) e comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, per l'assoluta genericità, indeterminatezza e inconferenza dei motivi addotti.
Il processo tributario ha per oggetto la verifica della legittimità di uno specifico atto impositivo, sulla base di censure puntuali che ne contestino i presupposti di fatto e le ragioni di diritto. L'atto introduttivo del giudizio deve contenere, a pena di inammissibilità, “i motivi del ricorso”, intesi come l'esposizione delle ragioni per cui si ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo.
Nel caso in esame, il ricorso si risolve in una dissertazione sulla gestione dell'emergenza pandemica, sulla presunta sospensione dello stato di diritto e sulla violazione dei diritti umani, concludendo con l'affermazione che tali eventi avrebbero sciolto il “contratto sociale” e, con esso, il dovere di contribuzione fiscale. Tali argomentazioni, per quanto ampiamente sviluppate e anche in parte condivisibili, sono del tutto estranee all'oggetto del contendere, che riguarda la debenza dell'IMU per l'anno 2021 in relazione a uno specifico immobile. Il ricorrente non muove alcuna contestazione in merito ai presupposti dell'imposta accertata: non contesta la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile, né la correttezza della base imponibile o dell'aliquota applicata, né, soprattutto, il fatto – documentalmente provato dal Comune – di non aver avuto la propria residenza anagrafica nell'immobile, circostanza che, ai sensi della normativa vigente, esclude il diritto all'esenzione per abitazione principale.
La totale assenza di una correlazione logico-giuridica tra le doglianze formulate e il contenuto dell'atto impugnato equivale a una radicale omissione dei motivi di ricorso, rendendo il gravame inammissibile anche sotto tale profilo.
Le ragioni di inammissibilità sopra esposte assorbono ogni altra questione, inclusa la disamina del merito, che, peraltro, appare manifestamente infondato, essendo la pretesa del Comune fondata su presupposti fattuali (mancata residenza) e normativi corretti e incontestati.
La peculiarità delle questioni sollevate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso spese compensate
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 871/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus, 10 40129 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2605/2021 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo depositato.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente presso la segreteria di questa Corte in data 6 settembre 2024, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2605/2021, notificato in data 10 agosto 2024, con il quale il Comune di Bologna ha accertato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2021 in relazione all'immobile sito in Bologna, in Indirizzo_1.
Il ricorrente, con un'articolata esposizione, ha fondato il proprio gravame su motivi attinenti alla presunta “violazione dei diritti umani intercorsa nel periodo 2020-2023”, sostenendo che le misure adottate per fronteggiare la pandemia da COVID-19 avrebbero determinato un superamento dell'ordinamento costituzionale e lo scioglimento del contratto sociale, con conseguente sospensione non solo dei diritti fondamentali ma anche dei doveri inderogabili, tra cui quello di concorrere alle spese pubbliche. Il ricorrente ha dichiarato di aver omesso il pagamento del tributo sia perché impossibilitato data la sospensione dello stipendio, ma anche come forma di protesta e ha allegato una cospicua mole di documenti, sentenze, articoli e pareri a sostegno della propria tesi generale, senza tuttavia formulare specifiche censure sulla legittimità dell'atto impositivo in relazione ai suoi presupposti di fatto e di diritto. Contestualmente, ha presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato salvo rinunciarvi successivamente presentando una apposita istanza.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Comune di Bologna con proprie controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per due distinti profili: in primo luogo, per violazione dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo il contribuente depositato il ricorso in data 6 settembre 2024 prima di averlo notificato all'Ente (notifica che asseriva essere avvenuta solo in data 13 settembre 2024); in secondo luogo, per assoluta indeterminatezza e genericità dei motivi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. e) del medesimo decreto, essendo le argomentazioni del tutto avulse dalla materia del contendere. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità della pretesa impositiva, in quanto fondata sulla mancata residenza anagrafica del contribuente nell'immobile per una parte dell'anno 2021, con conseguente perdita del diritto all'esenzione per abitazione principale. Ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, da determinarsi anche ai sensi dell'art. 17-ter del D.Lgs. n. 546/1992.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per plurime e concorrenti ragioni.
1. Sull'eccezione di inammissibilità per inversione procedimentale. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione sollevata dal Comune di Bologna relativa all'inammissibilità del ricorso per essere stato depositato presso la segreteria di questa Corte (6 settembre 2024) prima della sua asserita notificazione all'ente impositore (13 settembre 2024).
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. Secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che questo giudice condivide, la mera inversione dell'ordine temporale tra il deposito del ricorso e la sua notifica alla controparte non ne determina l'inammissibilità, ma costituisce una mera irregolarità procedimentale, sanabile laddove la notifica sia comunque avvenuta nel rispetto del termine perentorio di proposizione del gravame e la costituzione in giudizio sia stata perfezionata nei termini di legge. La Suprema Corte ha infatti chiarito che “nel processo tributario il deposito del ricorso in data anteriore a quella della sua notifica alla controparte non rende inammissibile il ricorso, sempre che la notifica sia effettuata nel rispetto del termine fissato per la proposizione del ricorso, atteso che l'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ricollegando la sanzione dell'improcedibilità dell'impugnazione unicamente all'inutile scadenza del termine da esso previsto per il deposito del ricorso, decorrente dalla notifica e/o dalla comunicazione del ricorso stesso, consente di ravvisare nell'inversione dell'ordine temporale tra le attività volte all'instaurazione del contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice una mera irregolarità, che resta sanata ogni qual volta debba ritenersi raggiunto lo scopo del meccanismo processuale in questione” (cfr. Cass., Ord. n. 28169/2022).
Tuttavia, come si vedrà di seguito, la regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente è inficiata da un diverso e insanabile vizio.
2. Sull'inammissibilità del ricorso per mancato deposito della prova di notifica.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per una ragione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma comunque collegata alla precedente eccezione sollevata dall'Ufficio e dirimente e assorbente rispetto a ogni altra questione. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorrente è tenuto a depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, l'originale del ricorso notificato ovvero copia dello stesso con la prova dell'avvenuta notificazione (nella specie, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC).
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a depositare il 6 settembre 2024 il ricorso che tuttavia a quella data non era ancora stato notificato all'Ente resistente. La notifica, come affermato dal Comune e non contestato, è avvenuta solo in data 13 settembre 2024. A seguito di tale notifica il ricorrente, anche al fine di sanare il vizio procedurale sollevato dal Comune, avrebbe dovuto depositare entro i successivi trenta giorni, la prova del perfezionamento della notifica stessa. Dagli atti di causa, invece, non risulta depositata né la copia del ricorso asseritamente notificato il 13 settembre 2024, né le relative ricevute di accettazione e consegna della PEC. L'unico atto presente nel fascicolo processuale è il file del ricorso presumibilmente depositato il 6 settembre, privo di qualsiasi attestazione di avvenuta notifica.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la mancata produzione della prova della notifica del ricorso entro il termine per la costituzione in giudizio determina l'inammissibilità del gravame, non sanabile neppure dalla costituzione in giudizio della parte resistente. Tale adempimento, infatti, non è un mero formalismo, ma è preordinato a consentire al giudice la verifica d'ufficio della tempestività dell'impugnazione e, quindi, del rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge, a presidio del principio di certezza dei rapporti giuridici e del passaggio in giudicato dell'atto impositivo. L'omissione di tale deposito determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Sull'inammissibilità del ricorso per assoluta indeterminatezza dei motivi.
Il ricorso è altresì inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. e) e comma 4, del D. Lgs. n. 546/1992, per l'assoluta genericità, indeterminatezza e inconferenza dei motivi addotti.
Il processo tributario ha per oggetto la verifica della legittimità di uno specifico atto impositivo, sulla base di censure puntuali che ne contestino i presupposti di fatto e le ragioni di diritto. L'atto introduttivo del giudizio deve contenere, a pena di inammissibilità, “i motivi del ricorso”, intesi come l'esposizione delle ragioni per cui si ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo.
Nel caso in esame, il ricorso si risolve in una dissertazione sulla gestione dell'emergenza pandemica, sulla presunta sospensione dello stato di diritto e sulla violazione dei diritti umani, concludendo con l'affermazione che tali eventi avrebbero sciolto il “contratto sociale” e, con esso, il dovere di contribuzione fiscale. Tali argomentazioni, per quanto ampiamente sviluppate e anche in parte condivisibili, sono del tutto estranee all'oggetto del contendere, che riguarda la debenza dell'IMU per l'anno 2021 in relazione a uno specifico immobile. Il ricorrente non muove alcuna contestazione in merito ai presupposti dell'imposta accertata: non contesta la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile, né la correttezza della base imponibile o dell'aliquota applicata, né, soprattutto, il fatto – documentalmente provato dal Comune – di non aver avuto la propria residenza anagrafica nell'immobile, circostanza che, ai sensi della normativa vigente, esclude il diritto all'esenzione per abitazione principale.
La totale assenza di una correlazione logico-giuridica tra le doglianze formulate e il contenuto dell'atto impugnato equivale a una radicale omissione dei motivi di ricorso, rendendo il gravame inammissibile anche sotto tale profilo.
Le ragioni di inammissibilità sopra esposte assorbono ogni altra questione, inclusa la disamina del merito, che, peraltro, appare manifestamente infondato, essendo la pretesa del Comune fondata su presupposti fattuali (mancata residenza) e normativi corretti e incontestati.
La peculiarità delle questioni sollevate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso spese compensate