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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 84/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 338/21 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 19/8/21 a conclusione del giudizio vertente tra c.f. c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Carmine de Benedittis, Parte_3 C.F._3 indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto Email_1 difensore in Campobasso alla Via Mazzini n. 40/B
-APPELLANTI-
e
(già con sede in Milano (MI), 20121, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice CP_1 Controparte_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: , iscritta al P.IVA_1
R.E.A. di Milano al numero MI-1299702, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone (C.F.:
) del Foro di Milano - il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche C.F._4 relative riguardanti il presente giudizio a mezzo fax al seguente numero 02.87205255 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: - ed elettivamente domiciliata a Email_2
Campobasso presso e nello studio dell'Avv. Carmela Vaccaro in Corso Bucci n. 54/A – 86100 Campobasso
-APPELLATA -
Nonché (P. IVA già con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
Padova, Via San Marco 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Castellan del Foro di Treviso (C.F.:
), unitamente, all'Avv. Gianfranco Cotrone (C.F. anche in via C.F._5 C.F._6 disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Bari alla Via Sparano, 141 (n. telefax
080.2050295; pec: Email_3
-SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE EX ART. 111 CPC-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 10/9/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza dell'11/9/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 338/21 il Tribunale di Larino ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/15 emesso dal medesimo Tribunale, proposta da e condannando Parte_1 Parte_2 Parte_3 gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha ritenuto che il piano di ammortamento alla francese, applicato al contratto di mutuo oggetto di giudizio, “non dà luogo ad interessi anatocistici in quanto il calcolo degli interessi è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore;
a partire dalla quota di interesse riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito, e in tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato”. Con specifico riferimento al caso in esame, il Tribunale richiama la relazione di consulenza tecnica, che esclude qualsiasi calcolo anatocistico.
Inoltre “con riguardo alla asserita indeterminatezza della clausola contrattuale in punto di applicazione degli interessi, rileva il Giudicante che nel contratto di mutuo è espressamente stabilita la restituzione del capitale mediante pagamento di n. 72 rate fisse mensili, definitivamente determinate e convenute in euro € 275,59 ciascuna, con applicazione di un tasso di interesse mensile stabilito in relazione ad un tasso nominale annuo del 8,000% (TAN), il tutto secondo il piano di ammortamento sottoscritto dalle parte e allegato al contratto, con ciò essendo determinata la rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione
(importo, numero e periodicità delle rate) […]”.
Gli appellanti censurano la sentenza sostenendo che la più recente giurisprudenza “ritiene che il regime finanziario dell'interesse composto applicato al piano di ammortamento alla francese […] determina un aumento del costo del mutuo per effetto della applicazione della capitalizzazione composta nella costruzione della rata del piano di ammortamento alla francese […] Difatti, la divergenza tra il tasso nominale pattuito
(T.A.N.) ed il tasso effettivo concretamente applicato (T.A.E.) nel piano di ammortamento è dovuta proprio alla costruzione della rata in regime di interesse composto”. Tale circostanza, ad avviso degli impugnanti, evidenzierebbe la indeterminatezza del tasso di interesse nominale concordato, con conseguente nullità della relativa clausola.
Nelle successive note, depositate in data 6/3/25 e 9/9/25, gli appellanti, a mezzo del loro difensore munito di procura ad hoc, prendendo atto del recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (che hanno espressamente escluso la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo regolato da un piano di ammortamento alla francese;
cfr. sentenza n. 15130/24), hanno dichiarato di “rinunciare alla sentenza”, chiedendo la compensazione integrale delle spese processuali. Hanno infatti sostenuto di non voler coltivare il giudizio di appello, atteso che, in ragione del richiamato intervento chiarificatore delle Sezioni
Unite, “l'appello proposto dagli appellanti non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto”.
La dichiarazione resa in udienza va qualificata come rinuncia all'azione, sostanziandosi in una rinuncia all'intera pretesa azionata dagli appellanti nei confronti della banca. Come chiarito dal giudice di legittimità,
“la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere”
(Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/7/2019).
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese processuali sono liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nella vicenda in esame, il consulente tecnico nominato dal primo giudice ha chiaramente escluso il meccanismo di produzione di interessi su interessi (anatocismo). Ha infatti rilevato che “Come si rileva nel piano di ammortamento riportato nell'Allegato 3, gli interessi corrispettivi di ciascuna rata (colonna E) sono determinati applicando il tasso di interesse (colonna J), per la durata della rata (colonna C), all'importo del capitale residuo in essere all'inizio della decorrenza della rata oggetto del conteggio (colonna H), vale a dire sul capitale residuo in essere alla scadenza della rata precedente quella oggetto di calcolo e, dunque, sul solo capitale che rimane da restituire al finanziatore. Detto capitale residuo deriva dalla differenza tra il capitale finanziato (colonna H) e la somma delle sole quote capitali via via rimborsate (colonne F o G). Non si rilevano, dunque, effetti anatocistici, vale a dire di produzione di interessi su interessi”.
Quanto alla indeterminatezza della clausola contrattuale che contempla gli interessi, si condividono le argomentazioni del primo giudice con riferimento specifico al contratto di mutuo in esame, che indica dettagliatamente l'importo delle rate mensili ed il tasso di interesse mensile applicato. Del resto le richiamate
Sezioni Unite hanno espressamente sancito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Alla stregua di tali considerazioni, gli appellanti, soccombenti virtuali, vanno conseguentemente condannati al pagamento delle spese processuali del grado, analiticamente liquidate in dispositivo.
Non si ritiene di compensare le spese ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., non ravvisandosi alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La giurisprudenza maggioritaria ha sempre escluso che il piano di ammortamento alla francese producesse effetti anatocistici.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
84/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 28/2/22 da , Parte_1 Parte_2 nei confronti di (ora , con l'intervento di Parte_3 Controparte_2 CP_1 CP_3
avverso la sentenza n. 338/21 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, ogni contraria
[...] domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata e del terzo interventore, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 12/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Rita Carosella)
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 84/22 R.G. di appello avverso la sentenza n. 338/21 del Tribunale civile di Larino in composizione monocratica pubblicata il 19/8/21 a conclusione del giudizio vertente tra c.f. c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Carmine de Benedittis, Parte_3 C.F._3 indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto Email_1 difensore in Campobasso alla Via Mazzini n. 40/B
-APPELLANTI-
e
(già con sede in Milano (MI), 20121, Bastioni di Porta Nuova n. 19, codice CP_1 Controparte_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: , iscritta al P.IVA_1
R.E.A. di Milano al numero MI-1299702, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone (C.F.:
) del Foro di Milano - il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche C.F._4 relative riguardanti il presente giudizio a mezzo fax al seguente numero 02.87205255 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: - ed elettivamente domiciliata a Email_2
Campobasso presso e nello studio dell'Avv. Carmela Vaccaro in Corso Bucci n. 54/A – 86100 Campobasso
-APPELLATA -
Nonché (P. IVA già con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
Padova, Via San Marco 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Renata Castellan del Foro di Treviso (C.F.:
), unitamente, all'Avv. Gianfranco Cotrone (C.F. anche in via C.F._5 C.F._6 disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Bari alla Via Sparano, 141 (n. telefax
080.2050295; pec: Email_3
-SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE EX ART. 111 CPC-
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 10/9/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza dell'11/9/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 338/21 il Tribunale di Larino ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 91/15 emesso dal medesimo Tribunale, proposta da e condannando Parte_1 Parte_2 Parte_3 gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha ritenuto che il piano di ammortamento alla francese, applicato al contratto di mutuo oggetto di giudizio, “non dà luogo ad interessi anatocistici in quanto il calcolo degli interessi è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore;
a partire dalla quota di interesse riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito, e in tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato”. Con specifico riferimento al caso in esame, il Tribunale richiama la relazione di consulenza tecnica, che esclude qualsiasi calcolo anatocistico.
Inoltre “con riguardo alla asserita indeterminatezza della clausola contrattuale in punto di applicazione degli interessi, rileva il Giudicante che nel contratto di mutuo è espressamente stabilita la restituzione del capitale mediante pagamento di n. 72 rate fisse mensili, definitivamente determinate e convenute in euro € 275,59 ciascuna, con applicazione di un tasso di interesse mensile stabilito in relazione ad un tasso nominale annuo del 8,000% (TAN), il tutto secondo il piano di ammortamento sottoscritto dalle parte e allegato al contratto, con ciò essendo determinata la rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione
(importo, numero e periodicità delle rate) […]”.
Gli appellanti censurano la sentenza sostenendo che la più recente giurisprudenza “ritiene che il regime finanziario dell'interesse composto applicato al piano di ammortamento alla francese […] determina un aumento del costo del mutuo per effetto della applicazione della capitalizzazione composta nella costruzione della rata del piano di ammortamento alla francese […] Difatti, la divergenza tra il tasso nominale pattuito
(T.A.N.) ed il tasso effettivo concretamente applicato (T.A.E.) nel piano di ammortamento è dovuta proprio alla costruzione della rata in regime di interesse composto”. Tale circostanza, ad avviso degli impugnanti, evidenzierebbe la indeterminatezza del tasso di interesse nominale concordato, con conseguente nullità della relativa clausola.
Nelle successive note, depositate in data 6/3/25 e 9/9/25, gli appellanti, a mezzo del loro difensore munito di procura ad hoc, prendendo atto del recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (che hanno espressamente escluso la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mutuo regolato da un piano di ammortamento alla francese;
cfr. sentenza n. 15130/24), hanno dichiarato di “rinunciare alla sentenza”, chiedendo la compensazione integrale delle spese processuali. Hanno infatti sostenuto di non voler coltivare il giudizio di appello, atteso che, in ragione del richiamato intervento chiarificatore delle Sezioni
Unite, “l'appello proposto dagli appellanti non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto”.
La dichiarazione resa in udienza va qualificata come rinuncia all'azione, sostanziandosi in una rinuncia all'intera pretesa azionata dagli appellanti nei confronti della banca. Come chiarito dal giudice di legittimità,
“la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere”
(Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/7/2019).
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese processuali sono liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nella vicenda in esame, il consulente tecnico nominato dal primo giudice ha chiaramente escluso il meccanismo di produzione di interessi su interessi (anatocismo). Ha infatti rilevato che “Come si rileva nel piano di ammortamento riportato nell'Allegato 3, gli interessi corrispettivi di ciascuna rata (colonna E) sono determinati applicando il tasso di interesse (colonna J), per la durata della rata (colonna C), all'importo del capitale residuo in essere all'inizio della decorrenza della rata oggetto del conteggio (colonna H), vale a dire sul capitale residuo in essere alla scadenza della rata precedente quella oggetto di calcolo e, dunque, sul solo capitale che rimane da restituire al finanziatore. Detto capitale residuo deriva dalla differenza tra il capitale finanziato (colonna H) e la somma delle sole quote capitali via via rimborsate (colonne F o G). Non si rilevano, dunque, effetti anatocistici, vale a dire di produzione di interessi su interessi”.
Quanto alla indeterminatezza della clausola contrattuale che contempla gli interessi, si condividono le argomentazioni del primo giudice con riferimento specifico al contratto di mutuo in esame, che indica dettagliatamente l'importo delle rate mensili ed il tasso di interesse mensile applicato. Del resto le richiamate
Sezioni Unite hanno espressamente sancito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Alla stregua di tali considerazioni, gli appellanti, soccombenti virtuali, vanno conseguentemente condannati al pagamento delle spese processuali del grado, analiticamente liquidate in dispositivo.
Non si ritiene di compensare le spese ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., non ravvisandosi alcun mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La giurisprudenza maggioritaria ha sempre escluso che il piano di ammortamento alla francese producesse effetti anatocistici.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
84/22 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 28/2/22 da , Parte_1 Parte_2 nei confronti di (ora , con l'intervento di Parte_3 Controparte_2 CP_1 CP_3
avverso la sentenza n. 338/21 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, ogni contraria
[...] domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata e del terzo interventore, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 12/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Rita Carosella)