TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6
TAR
Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c) e c-ter), n. 2 del D.Lgs. n. 199/2021, dell’art. 4, comma 1, lett. d) della L.R. n. 4 del 21 aprile 2024 e dell’art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 199/2021

    Il Tribunale ritiene che il Comune, in caso di parere non vincolante della Soprintendenza, possa svolgere autonome valutazioni sul profilo paesaggistico, eventualmente integrando quelle dell'organo ministeriale. Nel caso specifico, il Comune non si è limitato a richiamare il parere della Soprintendenza ma ha svolto proprie valutazioni.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011 e dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e genericità. Violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione e buona fede dell’azione amministrativa.

    Il Tribunale ritiene che la Soprintendenza abbia valorizzato un dato di fatto rilevante: l'elevato numero di impianti fotovoltaici nella zona e la conseguente frammentazione del paesaggio. Il Comune, pur con alcune affermazioni generiche, ha svolto una valutazione nel merito, tenendo conto dell'affollamento degli impianti e del loro impatto cumulativo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e genericità. Violazione dei principi di buon andamento, leale collaborazione e buona fede dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

    Il Tribunale afferma che, in caso di parere non vincolante, l'autorità procedente può svolgere autonome valutazioni, anche integrando quelle della Soprintendenza. Il Comune ha ritenuto di non assentire ulteriori impianti data la saturazione del territorio, considerando l'impatto cumulativo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e della direttiva 2009/28/CE. Violazione dell’art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22 dicembre 2022. Violazione degli artt. 15 e 16-septies della Direttiva (UE) 2018/2001.

    Il Tribunale rileva che le norme citate esprimono un favore per le energie rinnovabili ma non impongono l'accoglimento di ogni richiesta di autorizzazione. Viene ribadito che è necessario un bilanciamento tra i contrapposti interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 6
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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