CASS
Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31216 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME DR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del PG dr.ssa Valentina Manuali Penale Sent. Sez. 4 Num. 31216 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale dì Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo a seguito di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 3777 del 22/10/2021, P.M. in proc. LL ed altri, non mass.), con ordinanza all'esito dell'udienza camerale del 31 ottobre 2022 ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di immobile abusivamente realizzato (ordine di demolizione contenuto nella sentenza del Tribunale di Velletri del 12 ottobre 2000, divenuta irrevocabile il 4 aprile 2002, nei confronti di UC TO), confermando il provvedimento. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza DR LL, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, in particolare, censura la ritenuta nullità dell'ordinanza per buona fede dell'acquirente, avendo DR LL acquistato l'immobile in questione nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Velletri, senza che - si assume - dal fascicolo emergesse alcuna documentazione da cui poetesse ricavarsi l'esistenza di un abuso edilizio, avendo, tra l'altro, il CTU all'epoca incaricato fatto accesso presso il Comune e non avendo rinvenuto la pratica edilizia - come risultante da attestazione dell'amministrazione comunale del 27 maggio 2008 - ed inoltre avendo depositato S.C.I.A. (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività) con richiesta di sanatoria;
sanatoria che sarebbe stata approvata il 19 novembre 2020 (la relativa documentazione sarebbe stata depositata - si legge alla p. 1 del ricorso - nel fascicolo del Giudice dell'esecuzione). 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale in materia edilizia e vizio di motivazione, per non avere il Giudice dell'esecuzione verificato, come sarebbe stato suo dovere, siccome investito della questione, la legittimità/illegittimità del permesso di costruire in sanatoria, segnalando, in diritto, che la S.C.I.A. in sanatoria ottenuta da DR LL attesta la conformità alle previsioni urbanistiche e, in fatto, che le difformità riguardavano soltanto la ripartizione interna dell'immobile. Richiamati, dunque, precedenti di legittimità in tema di revocabilità dell'ordine di demolizione pur contenuto in sentenza già passata in giudicato (Sez. 3, n. 41489 del 24/05/2016, P.M. in proc. De Angelis, Rv. 267910; Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763; Sez. 7, ord. n. 9210 del 11/01/23019, Castellano Luigi, non mass.) e parte della motivazione dell'ordinanza n. 34 del 19-26 gennaio 1990 della Corte costituzionale, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2 h7 3. Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 24 aprile 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Mi ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo, che è incentrato sulla affermata buona fede dell'acquirente / avente causa, già la S.C. in sede di annullamento con rinvio (Sez. 3, n. 3777 del 22/10/2021, P.M. in proc. LL ed altri, cit., alla p. 4 della motivazione) ed il Tribunale (alla p. 3 del provvedimento impugnato, con richiamo di pertinenti precedenti di legittimità, ossia Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802; Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Coluzzi, Rv. 236880; Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175) hanno esattamente precisato che la buona fede del terzo acquirente è irrilevante rispetto alla demolizione dell'opera abusiva, opera che continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente, potendo nondimeno l'acquirente rivalersi nei confronti del suo dante causa. 3.In relazione all'aspetto della pretesa sanatoria, in realtà, il Tribunale nel provvedimento impugnato si confronta con il tema in questione e dà atto dell'avvenuto deposito nel 2017 da parte di DR LL di richiesta all'autorità amministrativa ma anche - ed espressamente - che «non risulta essere intervenuto alcun provvedimento amministrativo (valido ed efficace) che abbia regolarizzato dal d'A punto di vista urbanistico ed edilizio le opere di cui all'imputazione» (così, testualmente, alla p. 3 del provvedimento impugnato). Il ricorso sul punto si limita ad una mera affermazione avversativa (alla p. 2) rispetto a quanto verificato dal decidente ed inoltre non allega alcun documento comprovante l'eventuale intervenuta sanatoria. 4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. 3 5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2023.
sulle conclusioni del PG dr.ssa Valentina Manuali Penale Sent. Sez. 4 Num. 31216 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 18/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale dì Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, decidendo a seguito di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 3777 del 22/10/2021, P.M. in proc. LL ed altri, non mass.), con ordinanza all'esito dell'udienza camerale del 31 ottobre 2022 ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di immobile abusivamente realizzato (ordine di demolizione contenuto nella sentenza del Tribunale di Velletri del 12 ottobre 2000, divenuta irrevocabile il 4 aprile 2002, nei confronti di UC TO), confermando il provvedimento. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza DR LL, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo, in particolare, censura la ritenuta nullità dell'ordinanza per buona fede dell'acquirente, avendo DR LL acquistato l'immobile in questione nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Velletri, senza che - si assume - dal fascicolo emergesse alcuna documentazione da cui poetesse ricavarsi l'esistenza di un abuso edilizio, avendo, tra l'altro, il CTU all'epoca incaricato fatto accesso presso il Comune e non avendo rinvenuto la pratica edilizia - come risultante da attestazione dell'amministrazione comunale del 27 maggio 2008 - ed inoltre avendo depositato S.C.I.A. (acronimo di segnalazione certificata di inizio attività) con richiesta di sanatoria;
sanatoria che sarebbe stata approvata il 19 novembre 2020 (la relativa documentazione sarebbe stata depositata - si legge alla p. 1 del ricorso - nel fascicolo del Giudice dell'esecuzione). 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale in materia edilizia e vizio di motivazione, per non avere il Giudice dell'esecuzione verificato, come sarebbe stato suo dovere, siccome investito della questione, la legittimità/illegittimità del permesso di costruire in sanatoria, segnalando, in diritto, che la S.C.I.A. in sanatoria ottenuta da DR LL attesta la conformità alle previsioni urbanistiche e, in fatto, che le difformità riguardavano soltanto la ripartizione interna dell'immobile. Richiamati, dunque, precedenti di legittimità in tema di revocabilità dell'ordine di demolizione pur contenuto in sentenza già passata in giudicato (Sez. 3, n. 41489 del 24/05/2016, P.M. in proc. De Angelis, Rv. 267910; Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763; Sez. 7, ord. n. 9210 del 11/01/23019, Castellano Luigi, non mass.) e parte della motivazione dell'ordinanza n. 34 del 19-26 gennaio 1990 della Corte costituzionale, si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2 h7 3. Il Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 24 aprile 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Mi ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo, che è incentrato sulla affermata buona fede dell'acquirente / avente causa, già la S.C. in sede di annullamento con rinvio (Sez. 3, n. 3777 del 22/10/2021, P.M. in proc. LL ed altri, cit., alla p. 4 della motivazione) ed il Tribunale (alla p. 3 del provvedimento impugnato, con richiamo di pertinenti precedenti di legittimità, ossia Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Attardi, Rv. 259802; Sez. 3, n. 22853 del 29/03/2007, Coluzzi, Rv. 236880; Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175) hanno esattamente precisato che la buona fede del terzo acquirente è irrilevante rispetto alla demolizione dell'opera abusiva, opera che continua ad arrecare pregiudizio all'ambiente, potendo nondimeno l'acquirente rivalersi nei confronti del suo dante causa. 3.In relazione all'aspetto della pretesa sanatoria, in realtà, il Tribunale nel provvedimento impugnato si confronta con il tema in questione e dà atto dell'avvenuto deposito nel 2017 da parte di DR LL di richiesta all'autorità amministrativa ma anche - ed espressamente - che «non risulta essere intervenuto alcun provvedimento amministrativo (valido ed efficace) che abbia regolarizzato dal d'A punto di vista urbanistico ed edilizio le opere di cui all'imputazione» (così, testualmente, alla p. 3 del provvedimento impugnato). Il ricorso sul punto si limita ad una mera affermazione avversativa (alla p. 2) rispetto a quanto verificato dal decidente ed inoltre non allega alcun documento comprovante l'eventuale intervenuta sanatoria. 4. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. 3 5. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/05/2023.